Stabilite le percentuali sull'anticipazione richiesta che le imprese dovranno versare per l'accesso anticipato al fondo crescita sostenibile
Novità sul fondo crescita sostenibile. Con due decreti 27 febbraio 2017, pubblicati entrambi nella gazzetta ufficiale del 9 marzo 2017, n. 57, il ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017 informa che le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del finanziamento agevolato di cui:
- all'art. 11, comma 2 del decreto 1° giugno 2016 relativo ai grandi progetti di ricerca e sviluppo da finanziare con le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso art. 11, comma 2, sono tenute a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,94 per cento dell'anticipazione richiesta;
- all'art. 10, comma 3 del decreto 1° giugno 2016 relativo al bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20, avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso art. 10, comma 3, sono tenute a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta.
Di seguito il testo integrale dei due decreti del ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017, disponibili in un unico pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017
Misura e modalita' di versamento del contributo per l'accesso allo
strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla
mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dal bando
Grandi progetti di R&S - PON I&C 2014-2020. (17A01715)
in gazzetta ufficiale del 9 marzo 2017, n. 57
IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 26 luglio 2016, n. 173, recante gli interventi del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in
favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per
l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e nell'ambito di
specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», da
realizzarsi nelle regioni meno sviluppate del territorio nazionale;
Visto il decreto del direttore generale degli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 5721 dell'11
ottobre 2016, pubblicato in pari data nel sito internet istituzionale
e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2016, di attuazione del suddetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 per gli
interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile»;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che
istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio
legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del predetto decreto 1°
giugno 2016 che stabilisce che, in alternativa alle modalita' di
erogazione per stato d'avanzamento, il finanziamento agevolato puo'
essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di
anticipazione, in un'unica soluzione e che, al fine di garantire tale
anticipazione, le imprese possono avvalersi dello strumento di
garanzia istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6
agosto 2015, contribuendo al finanziamento dello strumento con una
quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura e
secondo le modalita' di versamento definite con decreto del direttore
degli incentivi alle imprese;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014,
registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con
il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre
2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del
Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto gestore
in qualita' di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori
economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 per
l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero
dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti
tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione,
all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni
concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione che
prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la
predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione
della misura del contributo da richiedere alle imprese per l'accesso
allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile;
Vista la nota n. 2131/17 del 24 febbraio 2017 con la quale il
Soggetto gestore ha trasmesso la metodologia definita dalle proprie
competenti strutture per la determinazione della misura del
contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di
garanzia a valere sul bando Grandi progetti di R&S - PON I&C 2014-20;
Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta
relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese per
accedere alla garanzia del predetto fondo deve essere correlata al
rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso, e che,
pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese e' pari al
2,94 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da
trattenere dall'anticipazione medesima;
Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione svolta dal
Soggetto gestore emerge che la definizione di una quota a carico
delle imprese pari a quella soprariportata permette di escludere la
presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dallo
strumento di garanzia istituito con il predetto decreto del direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 6 agosto 2015, in quanto tale quota risulta equivalente al
premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o
polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della
somma erogata a titolo di anticipazione;
Decreta:
Art. 1
1. Le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del
finanziamento agevolato di cui all'art. 11, comma 2 del decreto 1°
giugno 2016 relativo ai grandi progetti di ricerca e sviluppo da
finanziare con le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese
e competitivita'» 2014-2020 FESR, avvalendosi dello strumento di
garanzia previsto dallo stesso art. 11, comma 2, sono tenute a
contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,94 per cento
dell'anticipazione richiesta.
2. La quota di cui al comma 1 e' commisurata all'anticipazione
richiesta del finanziamento concesso, e' trattenuta dal Ministero in
occasione della richiesta di anticipazione e non viene restituita
qualunque sia l'esito del progetto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017
Misura e modalita' di versamento del contributo per l'accesso allo
strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla
mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dal bando
Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020. (17A01716)
in gazzetta ufficiale del 9 marzo 2017, n. 57
IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Fondo per la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario
«Orizzonte 2020», da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle risorse
del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014 -
2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in
transizione del territorio nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato
nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
agosto 2016, n. 187, di attuazione del suddetto decreto del Ministro
dello sviluppo economico 1° giugno 2016;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che
istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio
legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del predetto decreto 1°
giugno 2016 che stabilisce che il finanziamento agevolato puo' essere
erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione e che,
al fine di garantire tale anticipazione, le imprese possono avvalersi
dello strumento di garanzia istituito ai sensi del predetto decreto
direttoriale 6 agosto 2015, contribuendo al finanziamento dello
strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta,
nella misura e con le modalita' di versamento definite con decreto
del direttore degli incentivi alle imprese;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014,
registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con
il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre
2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del
Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto gestore
in qualita' di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori
economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 per
l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero
dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti
tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione,
all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni
concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione che
prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la
predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione
della misura del contributo da richiedere alle imprese per l'accesso
allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile;
Vista la nota n. 2131/17 del 24 febbraio 2017 con la quale il
Soggetto gestore ha trasmesso la metodologia definita dalle proprie
competenti strutture per la determinazione della misura del
contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di
garanzia a valere sul bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20;
Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta
relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese per
accedere alla garanzia del predetto fondo deve essere correlata al
rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso, e che,
pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese e' pari al
3,09 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da
trattenere dall'anticipazione medesima;
Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione svolta dal
Soggetto gestore emerge che la definizione di una quota a carico
delle imprese pari a quella soprariportata permette di escludere la
presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dallo
strumento di garanzia istituito con il predetto decreto del direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 6 agosto 2015, in quanto tale quota risulta equivalente al
premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o
polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della
somma erogata a titolo di anticipazione;
Decreta:
Art. 1
1. Le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del
finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 3 del decreto 1°
giugno 2016 relativo al bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20,
avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso art.
10, comma 3, sono tenute a contribuire al relativo fondo con una
quota pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta.
2. La quota di cui al comma 1 e' commisurata all'anticipazione
richiesta del finanziamento concesso, e' trattenuta dal Ministero in
occasione della richiesta di anticipazione e non viene restituita
qualunque sia l'esito del progetto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

