Green New Deal italiano: la concessione dei tributi

Green New Deal

Green New Deal italiano: termini, condizioni e modalità per la concessione dei tributi per il sostegno di programmi e iniziative è l'oggetto del decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2022, n. 26.

Scopo del provvedimento è «contribuire al perseguimento delle finalità del Green and  Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno a iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali».

In sede di prima applicazione, sono complessivamente resi disponibili 750 milioni di euro di cui 600 come finanziamento agevolato e 150 sotto forma di contributo a fondo perduto.

I soggetti ammessi sono:

  • le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) (produzione beni e servizi) e 3) (trasporto), comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • le  imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021.

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Decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021

Termini, condizioni e modalita' di concessione dei contributi per  il
sostegno di programmi e  iniziative  destinatari  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile ammessi  ai  finanziamenti  agevolati  del  FRI,
finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli  ambiti  del
«Green New Deal italiano». (22A00585)

(in Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2022, n. 26)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni

e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi

all'istituzione presso la  gestione  separata  di  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e

gli investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione  alle

imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,

rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure

urgenti per la crescita del Paese»,  ed  in  particolare  l'art.  23,

comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale  rotativo

di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  istituito

presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione

di «Fondo per la crescita sostenibile»  e  che  il  Fondo  stesso  e'

destinato al finanziamento di programmi e interventi con  un  impatto

significativo in ambito nazionale sulla competitivita'  dell'apparato

produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali

quella, individuata dalla lettera a)  dello  stesso  comma  2,  della

promozione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione   di

rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema

produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale

prevede, al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di  cui

al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e

gli interventi destinatari del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile

possono essere agevolati anche a  valere  sulle  risorse  del  citato

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in

ricerca, e che i finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sullo

stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;

Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2019)  640

final dell'11 dicembre 2019, che illustra «Il  Green  Deal  europeo»,

con la quale si ribadisce l'impegno ad affrontare i  problemi  legati

al clima e all'ambiente attraverso una strategia di crescita mirata a

trasformare l'Unione europea  in  una  societa'  giusta  e  prospera,

dotata di un'economia moderna,  efficiente  sotto  il  profilo  delle

risorse e competitiva, che nel 2050 non generera' emissioni nette  di

gas a effetto serra e in cui la crescita economica  sara'  dissociata

dall'uso delle risorse, nonche' a proteggere, conservare e migliorare

il capitale naturale dell'Unione  e  a  proteggere  la  salute  e  il

benessere dei cittadini dai  rischi  di  natura  ambientale  e  dalle

relative conseguenze, attraverso una transizione giusta e inclusiva;

Visti i commi da 85 a 90 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2019,

n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che recano un

complesso di  misure  concernenti  il  «Green  and  Innovation  Deal»

italiano,  destinate  all'aumento  della  sostenibilita'  ambientale,

all'efficientamento energetico e all'innovazione tecnologica  in  una

ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo

di cui alla citata comunicazione della Commissione europea  COM(2019)

640 final dell'11 dicembre 2019;

Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  90,  lettera  a),  della

predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160,  che  prevede  che,  per  le

finalita' di cui al comma 86 del medesimo  articolo,  possono  essere

destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese

e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 30, commi 2  e  3,  del

piu' volte citato decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  a  supporto

della realizzazione di  progetti  economicamente  sostenibili  e  che

abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia

circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile  e  femminile,  la

riduzione dell'uso della plastica e la  sostituzione  della  plastica

con  materiali  alternativi,  la  rigenerazione  urbana,  il  turismo

sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio

derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di  programmi  di

investimento  e  progetti  a  carattere  innovativo  e   ad   elevata

sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;

Vista altresi' la lettera b) del predetto  comma  90,  che  prevede

che, nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di

Stato, sugli  interventi  ammessi  a  finanziamento  a  valere  sulle

risorse di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  relative  ai

programmi e agli interventi destinatari del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile di cui all'art. 23 del  citato  decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto, sino

ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 90, lettera b), citato  autorizza,

per la concessione dei contributi di cui alla medesima  disposizione,

la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro

per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022

e 2023, e prevede che i termini, le  condizioni  e  le  modalita'  di

concessione degli stessi contributi sono stabiliti  con  uno  o  piu'

decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto  il  decreto  8  marzo  2013  del  Ministro  dello   sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, recante «Individuazione  delle  priorita',  delle

forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del

Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art.  23,  comma  3,

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera d), del  predetto

decreto, che prevede che,  nell'ambito  del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile, e' attribuita priorita' di  intervento  a  sostegno  dei

progetti di ricerca e sviluppo che  prevedono  l'utilizzo  efficiente

delle risorse energetiche, l'impiego di  energia  prodotta  da  fonti

rinnovabili, ovvero lo sviluppo  e  l'applicazione  di  tecnologie  e

processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali, e

l'art. 15, comma 1, che stabilisce che gli interventi del Fondo  sono

attuati con  bandi  ovvero  direttive  del  Ministro  dello  sviluppo

economico che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel  medesimo

decreto 8  marzo  2013,  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  i

requisiti di accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le  condizioni  di

ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese  ammissibili,

la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i  termini  e  le

modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,   i   criteri   di

valutazione  dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'   per   la

concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del

Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111  del  15  maggio

2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse  non  utilizzate

del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di

ricerca  e  riparto  delle  predette  risorse  tra  gli  investimenti

destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la nota del  16  dicembre  2020  con  cui  Cassa  depositi  e

prestiti  S.p.a.  ha  comunicato  gli  esiti   delle   attivita'   di

ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo  per  il

sostegno alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca,  ai  sensi

dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, come

modificato dall'art. 26, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30  aprile

2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a  supporto

dell'economia e destinabili agli interventi di cui all'art. 1,  comma

90, lettera a), della legge n. 160 del 2019;

Visto  il  regolamento  (UE)  n.  651  del  17  giugno  2014  della

Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione

europea L 187 del 26 giugno 2014,  come  modificato  dai  regolamenti

della Commissione europea n.  2017/1084  del  14  giugno  2017  e  n.

2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 17, 18 e  25,  che

stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili  con  il  mercato

interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti  rispettivamente

agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, alle stesse

imprese per  servizi  di  consulenza,  e  a  progetti  di  ricerca  e

sviluppo;

Visto il regime di aiuto n. SA.58287, registrato in data  5  agosto

2020, inerente al sostegno del Fondo per la crescita  sostenibile  ai

progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti del Green new deal  e  ai

fini della riconversione  dei  processi  produttivi  e  dell'economia

circolare;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01  del

27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a

favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02

relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di

riferimento e di attualizzazione;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,

convertito con legge 9 agosto  2018,  n.  96,  recante  «Limiti  alla

delocalizzazione delle imprese beneficiarie di  aiuti»,  che  prevede

che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le

imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che

abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione

di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,

decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica

interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati

non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati

aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data

di  conclusione  dell'iniziativa  agevolata,  e  che,  in   caso   di

decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se

priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo  quanto

previsto  dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una   sanzione

amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  in

misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito;

Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la

tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto l'art. 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  cosi'  come

modificato dall'art. 41, comma 1, della legge 11 settembre  2020,  n.

120 - Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione  e

l'innovazione digitali»;

Considerato il rilievo strategico  della  transizione  ecologica  e

circolare  per  il  rilancio   della   competitivita'   del   sistema

produttivo, come nelle priorita'  di  intervento  del  Fondo  per  la

crescita sostenibile di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  d),  del

decreto 8 marzo 2013;

Ritenuto  necessario  definire  i  termini,  le  condizioni  e   le

modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma  90,

lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  a  sostegno  degli

interventi  destinatari  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile

finanziati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e

gli investimenti in ricerca ai sensi della lettera  a)  del  medesimo

comma;

Ritenuto opportuno, altresi', definire disposizioni per l'ulteriore

sostegno, con risorse dell'Unione europea e nazionali,  ivi  comprese

quelle regionali, dei programmi e interventi  destinatari  del  Fondo

per la  crescita  sostenibile  ammessi  al  finanziamento  del  Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca

di cui al piu' volte citato art. 1, comma 90, lettera a), della legge

27 dicembre 2019, n. 160, nelle forme di cui alla  lettera  b)  dello

stesso comma, al fine di  assicurare  il  piu'  ampio  supporto  alle

finalita' di cui al «Green and Innovation Deal» italiano;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a)   «Albo   esperti   innovazione   tecnologica:   l'albo    dei

professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si  avvale  il

Ministero dello sviluppo economico per la  valutazione  ex  ante,  in

itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito

con decreto del Ministro delle attivita' produttive  7  aprile  2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4

luglio  2006,  n.  153,  e  successive  modifiche,   integrazioni   e

disposizioni attuative;

b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di

banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e

autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13

del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive

modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui  all'art.  4

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

dello sviluppo economico 23 febbraio 2015;

d)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica

autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca

industriale o di sviluppo sperimentale;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

f) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma

4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive

modifiche e integrazioni;

g)  «Convenzione»:  convenzione  per  la   regolamentazione   dei

rapporti  di  concessione  nell'ambito  del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico

23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle

convenzioni esistenti riferiti alla  misura  agevolativa  di  cui  al

presente decreto;

h) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato  e  del

finanziamento bancario;

i) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo

termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto

della domanda di  agevolazione  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

j)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo

termine concesso dalla banca finanziatrice  all'impresa  beneficiaria

per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.

23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli

investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30

dicembre 2004, n.  311,  che  opera  nell'ambito  del  Fondo  per  la

crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 30,  comma  2,

del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

m) «Green and Innovation Deal»: il programma  di  interventi  per

l'aumento   della   sostenibilita'   ambientale,    l'efficientamento

energetico e l'innovazione tecnologica in una  ottica  di  resilienza

economica, in  coerenza  con  il  Green  Deal  europeo  di  cui  alla

comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640  final  dell'11

dicembre 2019, avviato a partire dal complesso di misure previste  ai

commi da 85 a 90 della legge 27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022);

n) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato

1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione  del  17  giugno

2014;

o)  «Provvedimento  applicativo»:  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico di implementazione della  misura  agevolativa  del

Fondo per la crescita sostenibile  a  sostegno  delle  finalita'  del

Green and Innovation Deal utilizzando le risorse del FRI;

p) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal

regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017  e

dal regolamento (UE) n. 2020/972 del  2  luglio  2020,  che  dichiara

alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea;

q) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini

critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da

utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per

apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi

esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi

complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di

laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione

verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'

e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai

fini della convalida di tecnologie generiche;

r) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la

strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di

natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla

definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di

nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo

sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la

realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,

processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che

riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario

e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi

e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo

sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di

un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'

necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di

fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini

di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non

comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche

apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione

e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali

modifiche rappresentino miglioramenti.

 

                               Art. 2

            Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di contribuire  al  perseguimento  delle  finalita'  del

Green and  Innovation  Deal  attraverso  una  misura  agevolativa  di

sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione  ecologica

e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilita' e che

tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i

termini, le condizioni e le modalita' d'intervento del Fondo  per  la

crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma

di  contributo  a  supporto  della  realizzazione  di  programmi   ed

iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle  risorse

del FRI.

2. Per l'attuazione della misura agevolativa di  cui  al  comma  1,

sono  complessivamente   rese   disponibili,   in   sede   di   prima

applicazione, le seguenti risorse finanziarie:

a) 600 (seicento)  milioni  di  euro  per  la  concessione  delle

agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a  valere  sulle

risorse del FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre

2004,  n.  311,  utilizzando  le  risorse  di  cui  all'art.  30  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell'art.  1,  comma  90,

lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione  delle

agevolazioni nella forma del contributo a  fondo  perduto,  a  valere

sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 90, lettera  b),  della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attivita'

di gestione di cui al comma 5.

3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2  in  sede  di  prima

applicazione, i successivi  interventi  di  attuazione  della  misura

agevolativa  di  cui  al  comma  1  sono  definiti  con  decreti   di

attivazione del Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  cui  sono

destinate ai medesimi  le  ulteriori  risorse  disponibili  di  fonte

comunitaria, nazionale e regionale, previa disponibilita' di adeguate

risorse del FRI  da  destinare  alla  concessione  dei  finanziamenti

agevolati.

4. Le risorse disponibili sono destinate in pari misura a  ciascuna

delle  due  procedure  di  concessione  delle  agevolazioni  previste

dall'art.  9,  comma  1.  Nell'ambito   degli   interventi   attivati

utilizzando la procedura a sportello di cui alla lettera a)  di  tale

comma, una quota pari al 60 per cento delle risorse e'  riservata  ai

progetti proposti da PMI e da  reti  di  imprese.  Nell'ambito  della

predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della  stessa

e' destinata alle micro e piccole imprese.

5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'   gestire   gli

interventi attivati ai sensi del presente decreto direttamente o puo'

avvalersi, sulla base di apposita convenzione, anche per le attivita'

di supporto alla valutazione tecnica dei  progetti,  di  societa'  in

house ovvero di societa' o enti in possesso dei  necessari  requisiti

tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di

un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive  modificazioni

e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di

cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art.  3,  comma

2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  dall'art.  19,

comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli adempimenti

relativi alla valutazione tecnica dei progetti,  il  Ministero  dello

sviluppo economico puo' altresi' avvalersi  dei  competenti  soggetti

iscritti all'Albo esperti innovazione tecnologica. Gli oneri  per  le

attivita' di gestione nella misura massima  del  3  per  cento  delle

agevolazioni complessive sono posti a carico delle risorse  destinate

alla concessione dei contributi.

6. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI sono stabilite nel

presente decreto ai sensi del decreto interministeriale  23  febbraio

2015 indicato in premessa.

 

                               Art. 3

                        Soggetti beneficiari

1. Nell'ambito dei programmi ammissibili di cui all'art. 4, possono

beneficiare delle agevolazioni:

a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195

del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane

di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente

attivita' industriale;

c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al

numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese

di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare programmi  anche

congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto  capofila  e

fermo restando un importo progettuale a carico  di  ciascuna  impresa

partecipante  di   valore   non   inferiore   a   euro   3.000.000,00

(tremilioni/00).

3. Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da piu'

soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie,  comprendenti  il

capofila ed i co-proponenti:

a) pari a tre, nel caso dei progetti presentati  a  valere  sulla

procedura a sportello di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);

b) pari a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla

procedura negoziale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

4. I programmi  congiunti  devono  essere  realizzati  mediante  il

ricorso allo strumento  del  contratto  di  rete  o  ad  altre  forme

contrattuali di collaborazione, quali, a titolo  esemplificativo,  il

consorzio e l'accordo di partenariato. Il  contratto  di  rete  o  le

altre forme contrattuali di  collaborazione  devono  configurare  una

concreta  collaborazione  che  sia  stabile   e   coerente   rispetto

all'articolazione delle  attivita',  espressamente  finalizzata  alla

realizzazione del programma proposto. In  particolare,  il  contratto

deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a

carico di ciascun partecipante;

b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',

all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca

e sviluppo;

c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,

del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei

partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con

atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato

collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con  il  Ministero

dello sviluppo economico.

5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della

domanda di cui all'art. 9,  comma  4,  devono  possedere  i  seguenti

requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel  registro  delle

imprese. I soggetti non  residenti  nel  territorio  italiano  devono

avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   Stato   di

residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese;  per

tali soggetti, inoltre, fermo restando  il  possesso,  alla  data  di

presentazione  della  domanda  di   agevolazione,   degli   ulteriori

requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,

pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima

erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di  almeno  un'unita'

locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli  adempimenti  di

cui  all'art.  9,  terzo  comma,  primo  periodo,  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi

in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

d) disporre di  almeno  due  bilanci  approvati  ovvero,  per  le

imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno  due

dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora  l'impresa  richiedente

le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli

articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127

e  successive  modifiche  e  integrazioni,  o  sia   controllata   da

un'impresa  che  abbia  redatto  il  bilancio  consolidato,   si   fa

riferimento a tali bilanci ai fini della verifica  della  sussistenza

del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;

e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea;

f) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in

relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal

Ministero dello sviluppo economico;

g) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.

6. Nel rispetto  del  principio  di  ripartizione  del  rischio  di

credito  stabilito  dall'art.  3,  commi   1   e   2,   del   decreto

interministeriale 23 febbraio 2015 di cui  in  premessa,  le  imprese

beneficiarie,  alla  data   di   presentazione   della   domanda   di

agevolazioni di cui all'art. 9, comma 4,  devono  aver  ricevuto  una

positiva valutazione del merito di credito  da  parte  di  una  banca

finanziatrice, attestata sulla base di quanto  previsto  al  comma  5

dello stesso art. 9.

7. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al

presente decreto le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di

presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza

definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.

444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a

una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture

vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva

di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

 

                               Art. 4

                        Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili al  sostegno  degli  interventi  agevolativi  i

programmi di  innovazione  sostenibile  che  prevedano  attivita'  di

ricerca industriale, sviluppo sperimentale  e/o,  limitatamente  alle

PMI, l'industrializzazione dei risultati della  ricerca  e  sviluppo,

che siano coerenti con le finalita' del Green and Innovation Deal con

particolare riguardo agli obiettivi di:

a) decarbonizzazione dell'economia;

b) economia circolare;

c)  riduzione  dell'uso  della  plastica  e  sostituzione   della

plastica con materiali alternativi;

d) rigenerazione urbana;

e) turismo sostenibile;

f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio  derivanti

dal cambiamento climatico.

2. Le attivita' di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale

devono essere  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi

o servizi esistenti.

3. Le attivita' di industrializzazione:

a)   devono   avere   elevato   contenuto   di   innovazione    e

sostenibilita', ed essere volte a diversificare la produzione di  uno

stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a  trasformare

radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento

esistente. In ogni caso, l'industrializzazione non deve consistere in

meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;

b) devono includere  investimenti  in  attivi  materiali  di  cui

all'art. 5, comma 2, lettera a), che mantengono la loro funzionalita'

rispetto al progetto agevolato per  almeno tre  anni  dalla  data  di

erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) possono essere ammesse  distintamente  ovvero  insieme  ad  un

progetto di ricerca industriale e sviluppo  sperimentale  nell'ambito

di  un  programma   integrato   presentato   per   l'ottenimento   di

agevolazioni a  valere  sulla  presente  misura,  ferma  restando  la

separazione dei progetti, delle attivita' e delle  relative  spese  e

costi ai sensi dell'art. 5, comma 3. Nel caso in cui il progetto  sia

presentato distintamente, al di fuori di un  programma  integrato  di

agevolazioni,  l'industrializzazione  puo'  riguardare  lo   sviluppo

industriale e l'applicazione dei risultati di pregresse attivita'  di

ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti  internamente

all'impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell'ambito

di progetti distinti e separati da quello oggetto  della  domanda,  e

comprovati in tale sede.

4. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  programmi

devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art.  3  nell'ambito

di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio

nazionale;

b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro

3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro  40.000.000,00

(quarantamilioni/00),  secondo  il  limite  previsto   per   ciascuna

procedura attuativa di cui all'art. 9, comma 1;

c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della

domanda di agevolazioni e, comunque, pena la  revoca,  non  oltre tre

mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio

del programma si intende la data  del  primo  impegno  giuridicamente

vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che

renda  irreversibile  l'investimento  oppure  la   data   di   inizio

dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale  condizione

si  verifichi  prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere

espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a

trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero,

qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta  giorni  dal

provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una

specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel

caso dei programmi integrati di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  le

attivita' di industrializzazione devono essere in ogni  caso  avviate

successivamente  a  quelle  di   ricerca   industriale   e   sviluppo

sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che  abbia  coerenza

temporale  e  industriale.  Nel  caso   in   cui   il   progetto   di

industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori  di  un

programma integrato di agevolazioni di cui al comma 3, lettera c), la

data di avvio deve  essere  in  ogni  caso  successiva  a  quella  di

presentazione della domanda di agevolazioni;

d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a

trentasei mesi per le attivita' di  ricerca  industriale  e  sviluppo

sperimentale,  e  non  superiore  a  dodici  mesi   per   quelle   di

industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,

il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga  del

termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi;

e) contribuire al perseguimento di uno o piu' obiettivi di cui al

comma 1, nell'ambito delle tematiche applicative  individuate  con  i

provvedimenti applicativi secondo quanto previsto al comma 7.

5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente

decreto, gli  interventi  subordinati  all'impiego  preferenziale  di

prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il

sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi  terzi  o

Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai

quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di

distribuzione all'estero o  ad  altre  spese  correnti  connesse  con

l'attivita' d'esportazione.

6. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'art.  2,  comma  4,

tutti i soggetti che  propongono  un  programma  in  forma  congiunta

devono appartenere alla categoria delle PMI, o devono  realizzare  lo

stesso mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

7. Le tematiche applicative degli interventi sono individuate con i

provvedimenti applicativi avuto particolare  riguardo  al  quadro  di

riferimento  programmatico  per  lo  sviluppo  tecnologico   e   agli

orientamenti strategici adottati  a  livello  nazionale  ed  europeo,

anche tenendo conto delle finalita' indicate da programmi  comunitari

volti  ad  accrescere   la   sostenibilita',   l'innovazione   e   la

competitivita' delle imprese ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto

dall'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2013 citato in premessa.

8. Gli interventi finanziati ai sensi  del  presente  decreto  sono

identificati dal Codice unico di progetto  (CUP),  ove  previsto,  ai

sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

                               Art. 5

                      Spese e costi ammissibili

1. Nel caso delle  attivita'  di  ricerca  industriale  e  sviluppo

sperimentale, sono ammissibili, nel rispetto  delle  disposizioni  di

cui all'art. 25 del Regolamento  GBER,  le  spese  e  i  costi  delle

imprese beneficiarie relativi a:

a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici,

ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in  cui  sono

impiegati nelle attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  oggetto  del

progetto, con esclusione del personale con  mansioni  amministrative,

contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo

in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per

l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa

l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,

dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle

normali condizioni di mercato;

d) le spese generali relative al progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2.  Nel  caso  delle   attivita'   di   industrializzazione,   sono

ammissibili, nel rispetto delle relative  disposizioni  di  cui  agli

articoli 17 e 18 del Regolamento GBER, i costi sostenuti  dalle  PMI,

strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:

a)  all'acquisto  di   nuove   immobilizzazioni   materiali   che

riguardino  macchinari,  impianti  e  attrezzature,  ivi  compresi  i

programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo  dei  predetti

beni materiali;

b) all'acquisizione di immobilizzazioni  immateriali  relative  a

brevetti di nuove  tecnologie  di  prodotti  e  processi  produttivi,

know-how o  altre  forme  di  proprieta'  intellettuale,  diritti  di

licenza  di  sfruttamento  o  di  conoscenze   tecniche   anche   non

brevettate,   che   devono    essere    ammortizzabili,    utilizzate

esclusivamente   nelle   unita'   produttive    destinatarie    delle

agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato  da  terzi  che  non

hanno relazioni con l'acquirente, e devono  figurare  nell'attivo  di

bilancio dell'impresa per almeno tre anni;

c)  all'acquisizione  di  servizi  di  consulenza,  prestati   da

consulenti  esterni,  di  natura  non  continuativa  o  periodica,  e

comunque  diversi  dai  costi  di  esercizio  ordinari   dell'impresa

connessi ad  attivita'  regolari  quali  la  consulenza  fiscale,  la

consulenza legale o la pubblicita'.

3.  Il  soggetto  beneficiario  deve  dotarsi  di  un  sistema   di

contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a

tenere separate tutte le transazioni relative al progetto  agevolato,

con distinzione delle attivita' di ricerca e sviluppo  da  quelle  di

industrializzazione. Inoltre, nell'ambito delle attivita' di  cui  al

comma 1, i costi sostenuti  per  sviluppo  sperimentale  (SS)  devono

essere  rilevati  separatamente  da  quelli  sostenuti  per   ricerca

industriale (RI), mentre nell'ambito delle attivita' di cui al  comma

2, devono rilevarsi separatamente i costi relativi agli  investimenti

materiali e immateriali, e quelli relativi alle consulenze.

4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore

a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.

5. Sono ammissibili unicamente le  spese  e  i  costi  relativi  al

programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.

6. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese

e ai costi  ammessi  deve  essere  conservata,  ai  sensi  di  quanto

previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni  dal

pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di

spesa devono essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi

debitamente giustificati, sotto forma  di  copie  autenticate,  o  su

supporti per i  dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni

elettroniche  di  documenti  originali  o   i   documenti   esistenti

esclusivamente in versione elettronica.

7.  Le  spese  ed  i  costi  devono  rispettare  le  condizioni  di

ammissibilita' definite  con  i  provvedimenti  applicativi,  che  ne

individuano  altresi'  i  relativi  criteri   di   determinazione   e

rendicontazione. Ulteriori  limiti  e  condizioni  di  ammissibilita'

delle  spese  possono  essere  in  aggiunta  previsti  qualora  siano

utilizzate risorse a valere  sulla  programmazione  comunitaria,  nel

rispetto della normativa applicabile  in  materia  di  ammissibilita'

delle spese per programmi cofinanziati.

 

                               Art. 6

                      Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i

limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 17,

18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di  aiuti  in

cui le attivita' progettuali  ricadono.  Nel  rispetto  dei  predetti

limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono  essere

concesse agevolazioni nella forma:

a) del finanziamento agevolato a valere sulle  risorse  del  FRI,

per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili  non

inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento;

b) del contributo a fondo perduto, per  una  percentuale  massima

delle spese e dei costi ammissibili:

i) pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a  sostegno

delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e  per

l'acquisizione  delle  prestazioni  di   consulenza   relative   alle

attivita' di industrializzazione;

ii) pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per

l'acquisizione delle  immobilizzazioni  oggetto  delle  attivita'  di

industrializzazione.

2. Il finanziamento  agevolato  ed  il  contributo  possono  essere

concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente  in  concorso

tra  loro.  La  concessione  del  contributo  e'   subordinata   alla

deliberazione  del  finanziamento  agevolato   nel   rispetto   delle

condizioni  di  accesso  al  FRI  di  cui  al  presente  decreto;  la

concessione del contributo decade in  caso  di  mancata  stipula  del

contratto unico di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4.

3. L'agevolazione derivante dal  finanziamento  agevolato  e'  pari

alla  differenza  tra   gli   interessi   calcolati   al   tasso   di

attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere  al  tasso

agevolato di  cui  all'art.  8,  comma  2.  In  particolare,  per  la

quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del  finanziamento

agevolato, il tasso di riferimento deve essere  definito,  a  partire

dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della  Commissione

relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di

riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di

equivalente sovvenzione lordo,  determinato  ai  sensi  del  presente

articolo, superi l'intensita' massima stabilita dagli articoli 17, 18

e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in  cui

le  attivita'  progettuali  ricadono,  l'importo  del  contributo  e'

ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile.

5.  La  determinazione  di  concessione   delle   agevolazioni   e'

subordinata   alla   notifica   individuale   e    alla    successiva

autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:

a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili

riconducibili  all'attivita'  di   ricerca   industriale,   l'importo

dell'aiuto sia superiore a 20 milioni  di  euro  per  impresa  e  per

progetto. Tale condizione e'  soddisfatta  quando  piu'  della  meta'

delle spese e dei costi ammissibili del progetto  riguarda  attivita'

che rientrano nella categoria della ricerca industriale;

b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili

riconducibili  all'attivita'  di  sviluppo  sperimentale,   l'importo

dell'aiuto sia superiore a 15 milioni  di  euro  per  impresa  e  per

progetto. Tale condizione e'  soddisfatta  quando  piu'  della  meta'

delle spese e dei costi ammissibili del progetto  riguarda  attivita'

che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

c) per i progetti di  industrializzazione,  l'importo  dell'aiuto

sia superiore a 7,5 milioni di euro per impresa e  per  progetto  nel

caso degli investimenti, e a 2 milioni di  euro  per  impresa  e  per

progetto nel caso dei servizi di consulenza.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e

sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con

riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che

si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai

sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle

concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della

Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre

2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella  forma  di

benefici fiscali e di  garanzia  e  comunque  entro  i  limiti  delle

intensita' massime previste dal Regolamento GBER.

7. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le

condizioni del Regolamento GBER, e possono essere concesse fino al 31

dicembre 2023,  fatte  salve  eventuali  proroghe  autorizzate  dalla

Commissione europea.

 

                               Art. 7

                    Condizioni di accesso al FRI

1.  Al   finanziamento   agevolato   deve   essere   associato   un

finanziamento bancario, secondo i principi di  adeguata  ripartizione

del rischio di credito, individuati nel rispetto di  quanto  previsto

dall'art. 8. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento  bancario

costituiscono insieme il finanziamento.

2. Possono  beneficiare  del  finanziamento  agevolato  le  imprese

economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di  un

adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente

articolo effettuate dalle banche finanziatrici.

3. Per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai  sensi

del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI  e

CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,

una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti  dalla

concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro:

a)  definiscono  gli  impegni  assunti  da   CDP,   dalla   banca

finanziatrice, dal Ministero dello sviluppo economico e dal  soggetto

gestore degli interventi in relazione alla procedura di concessione e

gestione del finanziamento;

b) prevedono procedure di valutazione del merito di  credito  per

la concessione del finanziamento coerenti con la  vigente  disciplina

bancaria in materia;

c) stabiliscono le procedure operative  per  la  concessione  del

finanziamento;

d) definiscono i modelli di attestazione  del  merito  creditizio

ovvero di disponibilita' a concedere il  finanziamento  bancario,  di

attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario  e  le

linee guida per la redazione del contratto di finanziamento;

e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla banca

finanziatrice e dei relativi allegati;

f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di  gestione

del finanziamento;

g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte

a  garantire  il  monitoraggio  e  la  trasparenza  degli  interventi

previsti dal presente decreto.

4. In fase di  concessione  ed  erogazione  del  finanziamento,  il

Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto  gestore  dallo

stesso  incaricato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  svolge   gli

adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle  domande

di  agevolazione,  secondo   quanto   stabilito   nei   provvedimenti

applicativi e nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  presente

decreto.

5. La  banca  finanziatrice  e'  individuata  da  ciascuna  impresa

richiedente le agevolazioni  nell'ambito  dell'apposito  elenco  reso

disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo  economico,  di

CDP  e  dell'ABI.  Nel  caso  di  progetti   o   programmi   proposti

congiuntamente da piu' imprese, in considerazione della  complessita'

dello  specifico  intervento,   le   banche   finanziatrici   possono

costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.

6.  Le  banche  finanziatrici,   in   virtu'   dell'adesione   alla

convenzione:

a) assumono gli impegni relativi al mandato di cui  al  comma  3,

lettera  e),  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  relative   alla

valutazione del merito  creditizio  anche  per  conto  di  CDP,  alla

delibera  del  finanziamento  bancario,  nonche'  alla  stipula   del

contratto  di  finanziamento  e   all'erogazione   e   gestione   del

finanziamento, anche in nome e per conto di CDP;

b) secondo quanto  previsto  dai  provvedimenti  applicativi,  si

impegnano   a   rilasciare,   precedentemente   alla   delibera    di

finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti

istruttori e di  delibera  interni,  (i)  l'attestazione  del  merito

creditizio dell'impresa richiedente; ovvero  (ii)  l'attestazione  di

disponibilita' a concedere  il  finanziamento  bancario,  nell'ambito

complessivo del finanziamento;

c) si impegnano a stipulare, per  conto  di  CDP  e  per  proprio

conto, il contratto  di  finanziamento  entro  novanta  giorni  dalla

ricezione del provvedimento di ammissione  alle  agevolazioni,  fatta

salva la facolta' di una proroga del termine indicato non superiore a

novanta giorni.

7. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del  FRI,

ai fini  della  relativa  informativa  al  Ministero  dello  sviluppo

economico.

 

                               Art. 8

                  Caratteristiche del finanziamento

1.  Nell'ambito  del  finanziamento,  la  quota  di   finanziamento

bancario e' fissata in misura non inferiore al 10 per cento. In  ogni

caso, il finanziamento, unitamente al  contributo,  non  puo'  essere

superiore al 100 per  cento  dei  costi  e  delle  spese  progettuali

ammissibili.

2. Il finanziamento  agevolato  puo'  essere  assistito  da  idonee

garanzie ed e' concesso a un tasso non inferiore allo 0,50 per  cento

nominale annuo. Nel rispetto del predetto limite, il tasso  agevolato

applicabile e' indicato nel provvedimento applicativo.

3. La durata del finanziamento puo' assumere un  valore  minimo  di

quattro anni e massimo di quindici anni, comprensivo di un periodo di

preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o

programma e, comunque, non superiore a quattro anni decorrenti  dalla

data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

4. L'inizio del rimborso della  quota  capitale  del  finanziamento

bancario non puo' aver luogo fintantoche' non  sia  stato  rimborsato

almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra

il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.

5. Il rimborso del  finanziamento  agevolato  e  del  finanziamento

bancario avviene secondo piani  di  ammortamento  a  rate  semestrali

costanti posticipate, scadenti il 30  giugno  e  il  31  dicembre  di

ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti  alle

medesime scadenze. Per effetto di quanto  previsto  al  comma  4,  il

periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo'  differire

da quello del finanziamento agevolato.

6.  L'impresa   beneficiaria   ha   la   facolta'   di   estinguere

anticipatamente, anche parzialmente, il  finanziamento  nel  rispetto

dei  vincoli  previsti  dalla  convenzione   e   dal   contratto   di

finanziamento.

7. In caso di  inadempimento  da  parte  dell'impresa  beneficiaria

degli obblighi previsti a suo carico dai  provvedimenti  applicativi,

dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o  dal  contratto

di  finanziamento,  quest'ultimo  potra'  essere  risolto,   con   le

conseguenze  previste  dai  medesimi  provvedimenti  e   dal   citato

contratto.

 

                               Art. 9

                        Procedura di accesso

1. L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi  del

presente decreto avviene  mediante  la  concessione  di  agevolazioni

nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6, utilizzando:

a) per i progetti con spese e costi ammissibili non  inferiori  a

euro  3.000.000,00   (tremilioni/00)   e   non   superiori   a   euro

10.000.000,00 (diecimilioni/00), la  procedura  a  sportello  di  cui

all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a  euro

10.000.000,00  (diecimilioni/00)  e   fino   a   euro   40.000.000,00

(quarantamilioni/00), la procedura negoziale di cui  all'art.  6  del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure di

cui al  comma  1,  che  indicano  le  modalita'  applicative  per  la

presentazione delle istanze, per  l'effettuazione  dell'attivita'  di

istruttoria e valutazione, per  la  concessione  e  per  l'erogazione

delle agevolazioni, nonche' i termini di  apertura  degli  interventi

agevolativi, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con

i provvedimenti applicativi.

3. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'

presentare nell'ambito di  ciascuna  delle  due  procedure  una  sola

domanda  di  accesso  alle  agevolazioni   nell'arco   temporale   di

trecentosessantacinque giorni.

4. La domanda di accesso alle agevolazioni deve  essere  presentata

al Ministero dello sviluppo economico o  al  soggetto  gestore  dallo

stesso  incaricato,  corredata  della  documentazione  indicata   nel

provvedimento  applicativo,   tra   cui,   in   particolare,   quella

concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto

proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto

congiuntamente da piu' soggetti.

5. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a  seconda

di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della  delibera  di

finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio

dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a

concedere  il  finanziamento  bancario  nell'ambito  complessivo  del

finanziamento.

6. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4

devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le

modalita' definite con il provvedimento applicativo.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo

1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni

esclusivamente nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili,

secondo  le  dotazioni  programmate.  Il  Ministero  dello   sviluppo

economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore

generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  proprio  sito  internet,

l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

                               Art. 10

               Istruttoria e valutazione dei programmi

1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per  l'accesso

delle imprese  alla  fase  istruttoria.  L'istruttoria  comprende  la

valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica  sulla  base  della

documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal Ministero

dello sviluppo economico o dai soggetti dallo  stesso  incaricati  di

cui all'art. 2, comma 5, anche tramite visite in loco  ed  ispezioni,

ed e' articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione  presentata  e

dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita';

b) valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite

in loco presso le strutture dei soggetti proponenti.

2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda:

a)     le      caratteristiche      di      ammissibilita'      e

tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente,  anche  tenuto

conto dell'attestazione della banca finanziatrice  propedeutica  alla

concessione del finanziamento;

b) la coerenza della proposta con le  finalita'  dichiarate,  con

gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di  cui

al presente decreto;

c) la fattibilita' tecnica, la qualita', l'impatto del programma,

e la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso;

d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita'  della

proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei  criteri

indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio  sulla  base

di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi, e  verificando  il

superamento  o  meno  delle  soglie  di  ammissibilita'  fissate  nel

medesimo provvedimento;

e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti

dal programma, nel rispetto dei relativi parametri,  determinando  il

costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme  e

nelle misure previste dal  presente  decreto  e  nel  rispetto  delle

intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6;

f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie.

3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria,

il costo complessivo ammissibile del programma dovesse scendere al di

sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 9, comma  1,

a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e  dei

costi  esposti  nella  proposta  progettuale,   il   progetto   viene

dichiarato non ammissibile.

4. Nell'ambito delle attivita'  istruttorie  di  cui  al  comma  2,

lettera  d),  le  domande  di  agevolazioni  sono  valutate   tramite

l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:

a) fattibilita' tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata

sulla base dei seguenti elementi:

1) capacita'  e  competenze:  capacita'  di  realizzazione  del

programma  con  risorse  interne,  da  valutare  sulla   base   delle

competenze  e   delle   esperienze   del   proponente   rispetto   al

settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualita' delle collaborazioni: da valutare sulla base  delle

collaborazioni con organismi  di  ricerca  che  prestino  servizi  di

consulenza nell'ambito del programma di un importo  complessivo  pari

ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda;

3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento e'  valutato

con  riferimento  all'adeguatezza   delle   risorse   strumentali   e

organizzative a disposizione del progetto, con  particolare  riguardo

alla  dotazione  delle  risorse,  alla  tempistica  prevista  e  alla

coerenza delle fasi in cui si articola il progetto;

b) qualita' del progetto (da 0 a 50 punti), valutata  sulla  base

dei seguenti elementi:

1)  validita'  tecnica:  misurata  in  termini   di   contenuti

tecnico-scientifici, industriali e di  avanzamento  delle  conoscenze

nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al  settore

e allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

2) rilevanza dei risultati attesi: tale  elemento  e'  valutato

sulla base della rilevanza, utilita'  e  originalita'  dei  risultati

attesi e sulla  capacita'  del  progetto  di  generare  miglioramenti

tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari;

3) potenzialita' di  sviluppo:  da  valutare  in  relazione  al

settore/ambito di riferimento e alla capacita' di  generare  ricadute

positive anche  in  altri  ambiti/settori  nei  quali  la  tecnologia

innovativa  puo'  essere  utilizzata,  ovvero  di  contribuire   allo

sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore;

c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti),  valutato  sulla  base

dei seguenti elementi:

1) potenzialita' economica: intesa  come  capacita'  del  nuovo

prodotto/processo/servizio di  rispondere  alla  domanda  di  mercato

esistente o di aprire nuovi mercati;

2)  impatto  industriale:  dato  dall'aumento  della  capacita'

produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati  dalle

innovazioni oggetto del progetto;

3) impatto sociale dei programmi: tenuto conto  delle  ricadute

delle iniziative per la societa', in rispondenza  agli  obiettivi  di

natura  ambientale  e  di  innovazione  intercettati   dal   presente

intervento agevolativo, e della natura delle imprese  richiedenti  le

agevolazioni, nell'ottica di supporto all'imprenditoria  giovanile  e

femminile.

5.  La  verifica  della   condizione   minima   di   ammissibilita'

istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte  le  seguenti

condizioni:

a) il punteggio relativo:

1) al criterio di fattibilita' tecnico-organizzativa e' pari ad

almeno 15 punti;

2) al criterio di qualita' del progetto e' pari  ad  almeno  35

punti;

3) al criterio di impatto del progetto e'  pari  ad  almeno  15

punti;

b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla  somma  dei  punteggi

relativi ai singoli criteri di  valutazione  sia  almeno  pari  a  65

punti.

6. Le modalita' di determinazione dei punteggi,  le  soglie  minime

dei criteri e i valori  massimi  e  le  soglie  minime  dei  relativi

elementi  di  cui  al  comma  4  sono  stabiliti  nei   provvedimenti

applicativi.

7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al  comma

6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con  esito

positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito  finale

subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita'

dell'intero progetto di cui al comma 2, lettera c).

8. Nel caso di  esito  negativo  dell'attivita'  istruttoria,  sono

comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato

accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della  legge  7

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

 

                               Art. 11

                   Concessione delle agevolazioni

1.  Nel  caso  di  esito  positivo  delle  risultanze   in   merito

all'ammissione, ivi compreso l'esito positivo  della  fase  negoziale

nel caso degli interventi attuati con la procedura di cui all'art. 9,

comma 1, lettera b), il Ministero  dello  sviluppo  economico,  o  il

soggetto gestore dallo stesso incaricato, provvede a comunicarne  gli

esiti al soggetto  proponente,  invitando  lo  stesso  a  presentare,

qualora non sia stata gia' prodotta in precedenza, la  documentazione

utile alla definizione del provvedimento di ammissione,  che  include

la  delibera  di  finanziamento  bancario.  I  soggetti   che   hanno

presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre

il  mandato  conferito  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata

autenticata,  ove  non  precedentemente  allegato  alla  domanda   di

agevolazioni.

2.  In  caso  di  esito  positivo  delle   risultanze   in   merito

all'ammissione  alle  agevolazioni,  CDP  delibera  il  finanziamento

agevolato sulla base delle risultanze  della  valutazione  effettuata

dalla banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del

finanziamento bancario da parte della stessa.

3. Il provvedimento di ammissione alle  agevolazioni  e'  trasmesso

dal Ministero dello sviluppo economico o dal soggetto  gestore  dallo

stesso incaricato all'impresa beneficiaria, alla banca  finanziatrice

e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l'altro:

a) l'ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni;

b)  l'ammontare   del   finanziamento   agevolato,   sulla   base

dell'importo deliberato da CDP, e del contributo;

c) la durata del finanziamento agevolato e del  relativo  periodo

di preammortamento.

4. Il finanziamento e' perfezionato con  la  stipula  di  un  unico

contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il

finanziamento bancario. Decorso il termine ultimo  indicato  all'art.

7, comma 6, lettera c), in caso di mancata stipula del  contratto  di

finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' da

ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda  la  concessione

del contributo.

 

                               Art. 12

                    Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate

periodicamente al Ministero dello sviluppo economico,  anche  per  il

tramite del soggetto gestore dallo stesso  incaricato,  dai  soggetti

beneficiari  ovvero  dal  soggetto  capofila  in  caso  di   progetti

congiunti, in non piu' di tre soluzioni per  ciascun  progetto,  piu'

l'ultima a saldo,  in  relazione  agli  stati  di  avanzamento  dello

stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle  richieste

di erogazione  delle  agevolazioni  sono  riportati  in  allegato  ai

provvedimenti applicativi, che  indicano  altresi'  le  procedure  di

presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di

seguito indicato.

2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo  quanto  previsto  per  la

prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento  di

cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi

a un periodo temporale  pari  a  un  semestre  o  a  un  multiplo  di

semestre, a partire  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione

ovvero, nel caso in  cui  il  progetto  sia  avviato  successivamente

all'adozione del provvedimento di concessione, a partire  dalla  data

di effettivo avvio delle attivita'.

3. Il semestre in relazione al  quale  puo'  essere  effettuata  la

rendicontazione  della  singola  spesa  o  del   singolo   costo   e'

individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il  costo  e'

sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

4. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato in anticipazione,

sulla  base  di  quanto  stabilito  e  regolato  dal   contratto   di

finanziamento in ragione delle  valutazioni  effettuate  dalla  banca

finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione.

5. Ai fini dell'erogazione per stati di  avanzamento,  il  soggetto

beneficiario deve  presentare  idonea  documentazione  relativa  alle

attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel

periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di  spesa

e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano  la

loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla  fattura  o

al documento contabile di valore  probatorio  equivalente  a  cui  si

riferiscono.

6. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve

essere presentata,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni,  ai  sensi

dell'art. 15, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla  data  del

provvedimento di concessione  e  puo'  riguardare,  indipendentemente

dalla  cadenza  semestrale,  anche  il  periodo  temporale   che   va

dall'avvio  del  progetto  fino  alla  data  del   provvedimento   di

concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione  del

finanziamento agevolato di cui al comma 4 non e' considerata utile ai

fini del rispetto del predetto termine ultimo di  dodici  mesi  dalla

data del provvedimento di concessione previsto per  la  presentazione

della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario

trasmette, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto,  la

relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta

secondo lo schema definito  con  ciascun  provvedimento  applicativo,

concernente il raggiungimento degli  obiettivi  e  la  documentazione

relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale  richiesta

di erogazione dell'ultimo stato di  avanzamento  puo'  riguardare  un

periodo temporale diverso da un semestre  e  deve  essere  presentata

entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi

dell'art. 15, comma 1, lettera h). Il pagamento  delle  spese  o  dei

costi  sostenuti  nell'ultimo  stato  di  avanzamento   puo'   essere

effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del

progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

8. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna  tipologia

agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non puo'  superare

il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo  importo

spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni,

da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non  sufficiente,

anche da quello immediatamente precedente, e' erogato a saldo.

9.  L'erogazione  del  finanziamento  e'  effettuata  dalla   banca

finanziatrice, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al

comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  previo

assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni  e  quant'altro

previsto nel contratto di finanziamento. Le singole  erogazioni  sono

proporzionalmente  imputate   al   finanziamento   agevolato   e   al

finanziamento  bancario.  La  messa   a   disposizione   alla   banca

finanziatrice da parte di CDP  delle  risorse  per  l'erogazione  del

finanziamento agevolato e' disciplinata dalla convenzione.

10.  Le  erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la

disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali

richieste di  integrazione  della  documentazione  presentata,  entro

novanta giorni dalla ricezione dello stato  di  avanzamento  e  della

relativa documentazione, fatta salva  l'erogazione  a  saldo  che  e'

disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della  documentazione

finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche

di cui all'art. 13,  comma  3,  e  degli  accertamenti  sull'avvenuta

realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del  provvedimento  di

concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5.

 

                               Art. 13

                Verifica intermedia e verifica finale

1. Indipendentemente dalla presentazione di  stati  di  avanzamento

lavori, il Ministero dello sviluppo economico,  o  i  soggetti  dallo

stesso incaricati di cui all'art. 2, comma 5, effettua  una  verifica

intermedia in loco di natura tecnica sullo stato  di  attuazione  del

progetto agevolato a meta' del  periodo  di  realizzazione  previsto,

calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art.

4, comma 4, lettera c). Tale  verifica  e'  indirizzata  a  valutare,

rispetto  agli  obiettivi  realizzativi  individuati  nel  piano   di

sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del

progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche

apportate rispetto alle  attivita'  previste,  o  che  sarebbe  utile

apportare ai fini della positiva conclusione del progetto.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  intermedia

di cui al comma 1, il soggetto beneficiario  trasmette,  anche  prima

della data prevista di  svolgimento  della  verifica,  una  relazione

sullo stato di attuazione del progetto,  secondo  quanto  specificato

nel provvedimento applicativo.

3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato

di avanzamento lavori  e  prima  dell'erogazione  corrispondente,  il

Ministero  dello  sviluppo  economico,  o  i  soggetti  dallo  stesso

incaricati di cui di cui all'art. 2, comma 5, effettua  una  verifica

finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il

raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e

congruita' dei  relativi  costi,  ai  fini  della  redazione  di  una

relazione tecnica finale. In  esito  a  tale  verifica  finale,  tale

relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un

giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  finale  di

cui al comma 3, il soggetto beneficiario  deve  mantenere  presso  la

propria sede, in originale, la  documentazione  giustificativa  delle

spese rendicontate. In particolare,  il  soggetto  beneficiario  deve

rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale

(libro  unico  del  lavoro,   buste   paga,   registri -   timesheet,

documentazione  attestante  il  pagamento   di   ritenute   e   oneri

fiscali/previdenziali),    alle    attrezzature    (registro     beni

ammortizzabili o, in  alternativa,  libro  degli  inventari  o  libro

giornale riportanti le opportune annotazioni),  nonche'  le  evidenze

contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il

soggetto  beneficiario  e'  tenuto  comunque  a  rendere  disponibile

ulteriore  documentazione,  se  necessaria  ad  effettuare  opportuni

approfondimenti. Il  soggetto  beneficiario  deve,  inoltre,  rendere

disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a  dimostrare

l'effettiva realizzazione  delle  attivita'  ammesse  a  beneficiarie

delle agevolazioni.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, ai  fini  dell'emanazione

del provvedimento di  concessione  definitiva  delle  agevolazioni  e

dell'erogazione  del  saldo  delle  agevolazioni  spettanti,  dispone

accertamenti sull'avvenuta  realizzazione  di  ciascun  progetto,  ai

quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  direttiva

del Ministro dello sviluppo  economico  10  luglio  2008,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10  settembre

2008, n. 212.

 

                               Art. 14

                             Variazioni

1.  Le  variazioni  ai  progetti  devono   essere   tempestivamente

comunicate al  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  al  soggetto

gestore  dallo  stesso  incaricato   con   un'argomentata   relazione

corredata di idonea documentazione.

2. Nel caso di variazioni conseguenti  a  operazioni  straordinarie

dell'assetto    aziendale     (fusione/incorporazione,     scissione,

conferimento  o  cessione   di   ramo   d'azienda,   con   esclusione

dell'affitto di ramo  d'azienda)  che  comportino  la  variazione  di

titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti

alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto

congiunto, il soggetto proponente o beneficiario  (il  capofila,  nel

caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva  comunicazione  con

un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

3. Fino a quando le proposte di  variazione  di  cui  al  comma  2,

nonche' le proposte  di  variazione  riguardanti  gli  obiettivi  del

progetto, non siano state assentite, l'erogazione delle  agevolazioni

e' sospesa.

 

                               Art. 15

                               Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di:

a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di

ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per

fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei

confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo

quanto previsto al comma 6;

c) mancata realizzazione del progetto approvato;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto

approvato, fatti salvi i casi di forza  maggiore,  caso  fortuito,  o

altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  4,

comma 4, lettera c);

f) mancata presentazione del primo stato  di  avanzamento  lavori

entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione;

g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  4,

comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa

entro tre mesi dalla conclusione del progetto;

i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli

interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento

concesso;

j) mancata o non corretta trasmissione  dei  dati  richiesti  dal

Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio  del  progetto

agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto  previsto

dall'art. 16, comma 2;

k) mancato rispetto della condizione di cui all'art. 4, comma  3,

lettera b), relativa al mantenimento della funzionalita' degli attivi

materiali rispetto al progetto di industrializzazione  agevolato  per

almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

l)  in  tutti  gli  altri   casi   previsti   dal   provvedimento

applicativo, e dal provvedimento di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),

b), c), d), e), f), j) e k), la revoca delle agevolazioni e'  totale;

in tali casi il soggetto  beneficiario  non  ha  diritto  alle  quote

residue ancora  da  erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'

erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove  ne  ricorrano  i

presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.

9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  g)

e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'

riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa

alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il

raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),

la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non

restituita.

5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera l),

la  revoca  e'  parziale  o  totale  a  seconda   della   fattispecie

riscontrata.

6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di

una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero  dello

sviluppo economico, o il soggetto gestore  dallo  stesso  incaricato,

valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione

del  progetto  interessato  dalle   agevolazioni,   concedendo,   ove

necessario, una proroga aggiuntiva del termine di  realizzazione  del

progetto non superiore a due anni. A tal fine, l'impresa beneficiaria

presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico o al  medesimo

soggetto gestore, corredata di  argomentata  relazione  e  di  idonea

documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca

delle   agevolazioni   ovvero   alla   prosecuzione   del   progetto,

l'erogazione delle agevolazioni e' sospesa. Al fine di completare  le

predette valutazioni, e' acquisita una nuova valutazione  del  merito

di  credito  effettuata  dalla  banca  finanziatrice   sul   soggetto

beneficiario.

7. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva di valutare  il

mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in  cui,  nei  cinque

anni successivi alla data  di  conclusione  del  progetto  agevolato,

ovvero tre anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli

occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere

negativamente  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  connessi   alle

ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

8. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni  per  l'effettuazione

di   investimenti   produttivi    nell'ambito    dell'attivita'    di

industrializzazione   decadono   dal   beneficio   medesimo   qualora

l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte  venga

delocalizzata  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad

eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro

cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa  agevolata.  In

caso di decadenza, il Ministero dello sviluppo  economico  accerta  e

irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,

una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel  pagamento  di

una somma in misura da  due  a  quattro  volte  l'importo  dell'aiuto

fruito.

9. Le determinazioni relative alla revoca parziale o  totale  delle

agevolazioni sono tempestivamente  comunicate  a  CDP  e  alla  banca

finanziatrice,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  dai

provvedimenti applicativi.

 

                               Art. 16

                Monitoraggio, controlli e pubblicita'

1. Il Ministero dello sviluppo economico effettua il monitoraggio e

la valutazione dei risultati dei programmi agevolati e dell'efficacia

degli interventi di cui al presente  decreto,  anche  in  termini  di

ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro  dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze  8  marzo  2013,  i  soggetti  beneficiari  sono   tenuti   a

trasmettere al Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  per  il

tramite  del   soggetto   gestore   dallo   stesso   incaricato,   la

documentazione e tutte le  informazioni  utili  al  monitoraggio  dei

programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta  alimentazione

del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti  beneficiari  degli

interventi, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  per  il

tramite del soggetto gestore dallo stesso  incaricato,  sospende  nei

confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al

ripristino delle condizioni di  corretta  alimentazione  del  sistema

medesimo. Qualora  l'inadempimento  sia  reiterato,  e'  disposta  la

revoca del beneficio concesso secondo quanto  previsto  all'art.  15,

comma 1, lettera j).

3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui  all'art.

3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013,  sono  determinati

tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati  con

i  provvedimenti  applicativi.   Tali   indicatori   e   i   relativi

valori-obiettivo  possono  essere  rideterminati   in   funzione   di

cambiamenti della situazione di contesto, o a  seguito  di  modifiche

procedurali che  incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'  di

realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

                               Art. 17

                       Disposizioni attuative

1. Gli interventi attivati nell'ambito della misura agevolativa  di

cui  all'art.  2,  comma  1,  sono  implementati  con   provvedimenti

applicativi del Ministero dello sviluppo economico, nel  rispetto  di

quanto previsto dal presente decreto e dalle  disposizioni  contenute

nei  decreti  di  attivazione  di  cui  all'art.  2,  comma  3,   ove

ricorrenti.

2. I  provvedimenti  applicativi  individuano  le  disposizioni  di

implementazione  degli  interventi  agevolativi,  la  disciplina   di

dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni  previste

dall'art. 9, comma 1, e l'ammontare delle risorse disponibili per gli

interventi, sulla base delle disponibilita' e delle condizioni di cui

all'art.  2.  I  medesimi   provvedimenti   riportano   altresi'   le

disposizioni di dettaglio relative alle tematiche applicative e  alle

attivita' innovative  ammesse,  alle  condizioni  di  ammissione,  ai

criteri di determinazione e alle modalita' di  rendicontazione  delle

spese e dei costi, alle modalita'  di  determinazione  dei  punteggi,

alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi  e  alle

soglie minime dei relativi elementi, agli  indicatori  di  impatto  e

valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei

dati personali  e  agli  oneri  informativi  a  carico  dei  soggetti

richiedenti le agevolazioni, nonche' i termini,  le  modalita'  e  la

modulistica per la presentazione delle domande e delle  richieste  di

erogazione.

3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione

dei contributi e' effettuata nell'ambito della contabilita'  speciale

del Fondo per la crescita sostenibile n.  1726,  cui  affluiscono  le

relative risorse di cui al comma 2.

4. Il Ministero dello sviluppo economico  garantisce  l'adempimento

degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui  all'art.  9  del

Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle  informazioni  ivi

indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui  all'art.

52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. I regimi di aiuto relativi agli interventi di  cui  al  presente

decreto  saranno  oggetto  di  relazioni   annuali   trasmesse   alla

Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  11,   lettera   b),   del

Regolamento GBER.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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