Il D.M. Infrastrutture 2 maggio 2017 definisce non solo l'organizzazione del corso, ma anche le modalità di accertamento delle competenze e il rilascio dell'attestato e dei successivi aggiornamenti
Un nuovo importante tassello è stato aggiunto al quadro legislativo in materia di sicurezza della navigazione con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110, del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo».
In particolare, il provvedimento disciplina:
- l'organizzazione del corso;
- le modalità di accertamento delle competenze;
- il rilascio dell'attestato e i successivi aggiornamenti.
In allegato al decreto sono riportate:
- il programma dell'addestramento;
- l'elenco di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici;
- la composizione del corpo istruttori e direttore del corso;
- la valutazione della prova pratica;
- fac simile dell'attestato;
- le prove pratiche di aggiornamento;
- gli attestati dell'avvenuto aggiornamento formativo.
Di seguito il testo integrale del D.M. 2 maggio 2017, disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017
Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale
marittimo. (17A03159)
in Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice
STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di
sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei
valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal
survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del
corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla
«Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il
personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7
agosto 2001;
Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le
«Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di
base»;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra
citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e
la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;
Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 11325 del 18 aprile 2017.
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche di
sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte
le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave,
in conformita' alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW
'78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione
A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi
soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW
'78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a
qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato
addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in
conformita' alle norme di cui al comma 1.
Art. 2
Organizzazione del corso
1. Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e
salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti
ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e
di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma
(teorico-pratico) da svolgere e' conforme a quello indicato
nell'allegato A al presente decreto.
2. Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi
candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della
capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a
tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle
attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti
al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi
per istruttore.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione,
nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono
essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono
stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di
gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma
UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.
Art. 3
Accertamento delle competenze
1. Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal
direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge
anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di trenta
domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)
della durata non superiore a 60 minuti ed una prova pratica nella
quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita'
pratica nell'applicazione delle tecniche di sopravvivenza e
salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove pratiche riportate
nell'allegato F. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e'
assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il
punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di
valutazione, per singolo candidato, sara' espresso secondo la scala
tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si
raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).
L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
Art. 4
Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza
e salvataggio e mantenimento delle competenze
1. Ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 3, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E
del presente decreto.
2. L'addestramento ha validita' quinquennale. Il personale in
possesso dell'attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni
cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di
addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di
aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al
successivo art. 5.
3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in
corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al
comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali
aggiornamenti gia' eseguiti.
Art. 5
Aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio
1. L'aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e
salvataggio, della durata di almeno otto ore, e' svolto presso gli
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso, secondo il programma di cui all'allegato F, oppure parte
presso gli istituti, enti o societa' di cui sopra, della durata di
almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1) e
parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato F2).
All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o societa',
possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati in
conformita' ai criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 2.
2. Gli istituti, enti o societa' di cui al comma 1 del presente
articolo che intendono svolgere l'aggiornamento dell'addestramento
devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di
porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore
relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per
conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso,
responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei
partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati risultati
idonei, come da modello allegato G.
4. L'addestramento pratico di cui al programma in allegato F2,
quale completamento del percorso di aggiornamento del corso di
sopravvivenza e salvataggio, e' svolto a bordo della nave, sotto la
supervisione e responsabilita' della Compagnia di navigazione, come
definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal
fine, attraverso una procedura documentata disciplina l'attivita' e
provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che
sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento
dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso di
di cui al presente decreto.
La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo
dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo non
interferiscano con le normali attivita' operative della nave e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la
normativa vigente.
Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento
effettuato a bordo, rilascia ad ogni partecipante un'attestazione
come da modello allegato H.
Art. 6
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla
«Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;
b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente
generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo
e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, recante disposizioni in tema di «Modifica della
certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».
Art. 7
Norme transitorie
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli
istituti, enti o societa' riconosciuti che svolgono i corsi di
sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6
aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni
contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del
1 luglio 2018, l'impianto natatorio e/o lo specchio acqueo
precedentemente autorizzato nonche' i docenti gia' accreditati.
2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o societa' di cui al
comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno
dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni
del presente decreto.
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi
didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per il corso
di sopravvivenza e salvataggio
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici
quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore),
televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
a) manuale istruttore;
b) filmati audio-video (1) relativi agli argomenti trattati
nell'allegato A;
c) Testi di riferimento IMO aggiornati:
convenzione STCW '78 come emendata;
convenzione SOLAS 1974 come emendata;
IAMSAR - vol. III;
IMO Life Saving Appliances Code (LSA code);
LSA symbols - Poster;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai
partecipanti redatte secondo le linee guida del modello di corso IMO
1.19 «Proficiency in personal survival techniques». La dispensa deve
trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti
dal programma e deve essere altresi' organizzata tenendo conto sia
della tipologia del corso, che della preparazione culturale e
professionale degli allievi. Pertanto trattandosi di un corso
indirizzato alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere
redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile,
illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. Le stesse devono
contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di
citazione di quest'ultime.
4. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:
a) Una piscina di superficie non inferiore a mq 220 (con lato
corto di 10m o superiore), e di profondita' non inferiore a 3,50
metri in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i
tuffi e da estendersi, altresi', procedendo per 5 metri in avanti e
per metri 2,5 ai lati. Oltre tale area la profondita' puo' degradare
linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad
arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri. La piattaforma
(delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5
metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata
ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere
realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per
sostenere almeno due persone contemporaneamente;
b) In alternativa ad una singola piscina potranno essere
utilizzate due piscine diverse, situate presso la medesima struttura,
delle quali una da utilizzare solo per la prova pratica del tuffo ed
avente le caratteristiche descritte alla lettera a) nella parte
specifica relativa alla sub-area per i tuffi ed alle caratteristiche
della piattaforma e, l'altra, avente superficie non inferiore a mq
220 (con lato corto di 10m o superiore), con profondita' di almeno 2
metri procedendo per 5 metri in avanti e che puo' degradare
linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad
arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri;
c) Qualora si utilizzino piscine non di proprieta' le stesse
dovranno essere adeguatamente certificate FINA per la disciplina
olimpica del nuoto in vasca corta e del tuffo da piattaforma fissa di
altezza non inferiore a 3 m;
d) Le piscine sopra descritte, se situate in localita' diverse
rispetto all'ubicazione delle aule destinate alle lezioni teoriche,
dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a km 10 o
comunque raggiungibili in trenta minuti.
e) Per le piscine gia' riconosciute idonee in relazione ai
requisiti di cui al decreto 6 aprile 1987 come emendato, la
superficie dovra' essere non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10
m o superiore), con una sub-area di profondita' adeguata in
corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi in
base ad un assessment redatto da soggetto esterno qualificato e
comunque con profondita' non inferiore a 3 metri nei primi 6 metri in
avanti rispetto al bordo piscina. Oltre tale area la profondita' puo'
degradare linearmente fino ad arrivare ad una profondita' non
inferiore a 1,2 metri; la piattaforma fissa (delle seguenti minime
dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal
bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri
3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata
secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due
persone contemporaneamente;
f) attrezzature di tipo approvato SOLAS come di seguito
elencate:
i. 25 giubbotti di salvataggio (di cui almeno 5 di tipo
gonfiabile);
ii. 02 salvagenti anulari muniti di boetta luminosa, fumogena
e sagola galleggiante;
iii. 02 zattere (2) di salvataggio gonfiabili (anche da
training (Demo)) da almeno 12 persone complete di dotazioni. La
revisionare dovra' essere effettuata secondo le disposizioni in
vigore a cura di una stazione di revisione autorizzata;
iv. un set completo di dotazioni di una imbarcazione di
salvataggio;
v. un dispositivo elettrico o meccanico, atto a simulare il
recupero dall'alto del naufrago, provvisto di dispositivi di
sicurezza e corredato di certificazione di collaudo, rilasciata dalla
casa costruttrice, per il sollevamento di almeno 2 persone per un
peso di almeno kg 250; il dispositivo deve essere fissato ad una
struttura fissa certificata tale da poter sostenere e permettere il
sollevamento del peso sopra indicato.
vi. 02 imbracature di sollevamento per i fini di cui al punto
v.;
vii. una radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRB)
operante sulla frequenza di 460 MHz;
viii. un risponditore radar (SART) operante sulla frequenza
di 9 GHz;
ix. due radioline portatili VHF per i mezzi di salvataggio di
tipo approvato;
x. 20 tute di immersione di tipo approvato Solas;
xi. 2 tute anti-esposizione di tipo approvato Solas;
xii. 20 indumenti di protezione termica;
xiii. 1 kit di pronto soccorso completo di: barella, kit di
rianimazione con ossigeno/pallone ambu;
Precauzioni di sicurezza
Le precauzioni di sicurezza durante le esercitazioni sono una
componente importante di questo corso e influenzano la sua
organizzazione. I discenti devono essere protetti dal pericolo in
ogni momento.
Gli istruttori ed i loro assistenti devono rigorosamente
supervisionare i discenti e garantire la loro sicurezza. Materiali di
primo soccorso, tra cui un kit di rianimazione, devono essere
prontamente disponibili.
Non devono essere effettuate esercitazioni notturne a meno che
tutti i tirocinanti e gli istruttori siano provvisti di giubbotti di
salvataggio, completi di strisce retro-riflettenti, come specificato
nel codice LSA 1.2.2.7 e l'area delle esercitazioni deve essere
adeguatamente illuminata da proiettori.
(1) I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le
norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti
dalla normativa vigente
(2) Ogni gruppo di discenti dovra' asistere all'apertura della
zattera di salvataggio. La stessa, dovra' essere chiusa e
ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una
stazione autorizzata. a tal fine, dovra' essere intuito un
apposito registro nel quale verranno annotate le date relative
all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa
Allegato C
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso
1) Il corpo istruttori e' composto da docenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Comandante/1° ufficiale di coperta su navi di stazza pari o
superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso
di validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a
livello manageriale;
b) direttore/1° ufficiale di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000Kw, in possesso di
certificato di competenza in corso di validita', che abbia almeno 2
anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;
c) laureato in medicina e chirurgia con almeno 12 mesi di
esperienza lavorativa;
d) istruttore con brevetto di «Maestro di salvamento»;
2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei
requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un
periodo non superiore a 5 anni.
3) Gli istruttori gia' riconosciuti idonei per lo svolgimento del
corso sopravvivenza e salvataggio di cui al decreto ministeriale 6
aprile 1987 ottengono l'accreditamento per un periodo di 5 anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte
del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso
di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di
formazione per formatore».
5) Il direttore del corso, responsabile della corretta
implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, con comprovata esperienza di almeno due anni nell'ambito
della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
Sono nominati anche uno o piu' sostituti del direttore del corso che
sostituiscano lo stesso in caso di indisponibilita' o impedimento e
che siano in possesso dei medesimi requisiti.
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico


