Sicurezza della navigazione: al via il corso di sopravvivenza per i marittimi

Il D.M. Infrastrutture 2 maggio 2017 definisce non solo l'organizzazione del corso, ma anche le modalità di accertamento delle competenze e il rilascio dell'attestato e dei successivi aggiornamenti

Un nuovo importante tassello è stato aggiunto al quadro legislativo in materia di sicurezza della navigazione con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110, del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo».

In particolare, il provvedimento disciplina:

  • l'organizzazione del corso;
  • le modalità di accertamento delle competenze;
  • il rilascio dell'attestato e i successivi aggiornamenti.

In allegato al decreto sono riportate:

  • il programma dell'addestramento;
  • l'elenco di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici;
  • la composizione del corpo istruttori e direttore del corso;
  • la valutazione della prova pratica;
  • fac simile dell'attestato;
  • le prove pratiche di aggiornamento;
  • gli attestati dell'avvenuto aggiornamento formativo.

Di seguito il testo integrale del D.M. 2 maggio 2017, disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti prossimamente sulla rivista e la banca dati on-line degli articoli.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 


Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale

marittimo. (17A03159)


             in Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110


                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita

umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con

legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione

alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,

certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a

Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and

Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione

aggiornata, e sua esecuzione;

  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la

risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione

marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della

guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con

la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti

all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra

il 7 luglio del 1995, come emendato;

  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza

delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;

  Vista  la  regola  VI/1,  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra

richiamata e la  corrispondente  Sezione  A-VI/1.2.1.1.1  del  codice

STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle  tecniche  di

sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;

  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata

e la corrispondente  Sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei

valutatori;

  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata

e la corrispondente  Sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;

  Visto il  modello  di  corso  IMO  1.19  «Proficiency  in  personal

survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del

corso di sopravvivenza e salvataggio;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2

del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione

della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,

con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del

Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di

regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli

enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura

d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il

personale marittimo»;

  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1987   relativo   alla

«Istituzione  dei  corsi  di  sopravvivenza  e  salvataggio  per   il

personale marittimo», come  modificato  dal  decreto  dirigenziale  7

agosto 2001;

  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le

«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di

base»;

  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra

citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata  e

la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;

  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle

Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto

marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.

n. 11325 del 18 aprile 2017.




                              Decreta:

                               Art. 1
                   Finalita' e campo di applicazione


  1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche  di

sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per  tutte

le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di  una  nave,

in conformita' alla regola VI/1 dell'annesso  alla  Convenzione  STCW

'78  nella  sua  versione  aggiornata,  alla  corrispondente  sezione

A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.

  2. Il personale destinato a  prestare  servizio  a  bordo  di  navi

soggette all'applicazione delle disposizioni della  Convenzione  STCW

'78 nella sua  versione  aggiornata,  prima  di  essere  assegnato  a

qualsiasi  funzione  di  servizio  a  bordo,  riceve  un  appropriato

addestramento  alle  tecniche  di  sopravvivenza  e  salvataggio   in

conformita' alle norme di cui al comma 1.

                               Art. 2
                       Organizzazione del corso

  1. Il corso di  addestramento  alle  tecniche  di  sopravvivenza  e

salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti

ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche  e

di cui non meno  di  otto  impiegate  per  la  teoria.  Il  programma

(teorico-pratico)  da  svolgere  e'  conforme   a   quello   indicato

nell'allegato A al presente decreto.

  2. Al  suddetto  corso  di  addestramento  possono  essere  ammessi

candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti  della

capacita' massima ammissibile in base  alle  dimensioni  dell'aula  a

tale  scopo  autorizzata,  al  numero   degli   istruttori   e   alle

attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti

al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi

per istruttore.

  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti

idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando

generale del Corpo delle capitanerie di porto.

  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli

istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,

nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre

amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono

essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico

conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono

stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di

gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma

UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi

dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di

capacita' professionale da conseguire.

  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'

di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno

di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al

presente decreto.

                               Art. 3
                    Accertamento delle competenze

  1. Al completamento del corso, ogni candidato  sostiene  un  esame,

consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al

termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un

Ufficiale  ovvero  da  un   Sottufficiale   del   ruolo   marescialli

appartenente al Corpo delle  capitanerie  di  porto  e  composta  dal

direttore del corso e da un membro del corpo  istruttori  che  svolge

anche le funzioni di segretario.

  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati

nell'allegato A, si articola in una  prova  scritta  (test  di trenta

domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di  risposta)

della durata non superiore a 60 minuti ed  una  prova  pratica  nella

quale il candidato dovra' dimostrare  di  aver  acquisito  l'abilita'

pratica  nell'applicazione  delle   tecniche   di   sopravvivenza   e

salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove  pratiche  riportate

nell'allegato F. Per la prova scritta, ad  ogni  risposta  esatta  e'

assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge  il

punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di

valutazione, per singolo candidato, sara' espresso secondo  la  scala

tassonomica riportata in allegato D  e  si  intende  superata  se  si

raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).

L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.


                               Art. 4
   Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza
            e salvataggio e mantenimento delle competenze

  1. Ai  candidati  che  superano  l'esame  di  cui  all'art.  3,  e'

rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E

del presente decreto.

  2. L'addestramento  ha  validita'  quinquennale.  Il  personale  in

possesso dell'attestato di addestramento di  cui  al  comma  1,  ogni

cinque  anni  deve  dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello   di

addestramento  richiesto,  mediante  la  frequenza  di  un  corso  di

aggiornamento (refresher training) secondo le  modalita'  di  cui  al

successivo art. 5.

  3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente

alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ancora  in

corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al

comma  2  del  presente  articolo  tenendo  conto   degli   eventuali

aggiornamenti gia' eseguiti.


                               Art. 5
    Aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio

  1.   L'aggiornamento   dell'addestramento   di   sopravvivenza    e

salvataggio, della durata di almeno otto ore, e'  svolto  presso  gli

istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  allo  svolgimento  del

corso, secondo il programma  di  cui  all'allegato  F,  oppure  parte

presso gli istituti, enti o societa' di cui sopra,  della  durata  di

almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1)  e

parte a bordo  (secondo  il  programma  riportato  in  allegato  F2).

All'aggiornamento effettuato presso gli istituti,  enti  o  societa',

possono  essere  ammessi  un  numero  massimo  di  20  candidati   in

conformita' ai criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 2.

  2. Gli istituti, enti o societa' di cui al  comma  1  del  presente

articolo che intendono  svolgere  l'aggiornamento  dell'addestramento

devono darne comunicazione, volta  per  volta,  alla  Capitaneria  di

porto competente per territorio secondo  le  disposizioni  in  vigore

relative  all'organizzazione  dei  corsi  di  addestramento   e   per

conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

  3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore  del  corso,

responsabile  dell'aggiornamento  stesso,  redige  un   verbale   dei

partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati  risultati

idonei, come da modello allegato G.

  4. L'addestramento pratico di cui  al  programma  in  allegato  F2,

quale completamento  del  percorso  di  aggiornamento  del  corso  di

sopravvivenza e salvataggio, e' svolto a bordo della nave,  sotto  la

supervisione e responsabilita' della Compagnia di  navigazione,  come

definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal

fine, attraverso una procedura documentata disciplina  l'attivita'  e

provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che

sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed  allo  svolgimento

dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso  di

di cui al presente decreto.

  La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di  tempo

dedicati   allo   svolgimento   dell'addestramento   a   bordo    non

interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e

assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la

normativa vigente.

  Al termine dell'aggiornamento, il  responsabile  dell'addestramento

effettuato a bordo, rilascia  ad  ogni  partecipante  un'attestazione

come da modello allegato H.


                               Art. 6
                   Entrata in vigore ed abrogazioni

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.

  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogati:

      a)  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1987  relativo   alla

«Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;

      b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente

generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo

e interno pro tempore,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  recante  disposizioni  in   tema   di   «Modifica   della

certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».


                               Art. 7
                           Norme transitorie

  1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli

istituti, enti o  societa'  riconosciuti  che  svolgono  i  corsi  di

sopravvivenza e salvataggio  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  6

aprile 1987, dovranno  essere  riconosciuti,  secondo  le  previsioni

contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del

1  luglio  2018,  l'impianto  natatorio  e/o   lo   specchio   acqueo

precedentemente autorizzato nonche' i docenti gia' accreditati.

  2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o societa' di  cui  al

comma precedente potranno  continuare  ad  operare  solo  se  avranno

dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni

del presente decreto.

                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

Strutture,  attrezzature,  equipaggiamenti,   materiale   e   sussidi

  didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per  il  corso

  di sopravvivenza e salvataggio

    1. Un'aula per  lezioni  teoriche  dotata  di  sussidi  didattici

quali: sistema  multimediale  di  proiezione  (PC,  videoproiettore),

televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).

    2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

      a) manuale istruttore;

      b) filmati audio-video (1)  relativi  agli  argomenti  trattati

nell'allegato A;

      c) Testi di riferimento IMO aggiornati:

        convenzione STCW '78 come emendata;

        convenzione SOLAS 1974 come emendata;

        IAMSAR - vol. III;

        IMO Life Saving Appliances Code (LSA code);

        LSA symbols - Poster;

    3. Dispensa/e su tutti gli argomenti  del  corso  da  fornire  ai

partecipanti redatte secondo le linee guida del modello di corso  IMO

1.19 «Proficiency in personal survival techniques». La dispensa  deve

trattare in modo chiaro ed esauriente tutti  gli  argomenti  previsti

dal programma e deve essere altresi' organizzata  tenendo  conto  sia

della  tipologia  del  corso,  che  della  preparazione  culturale  e

professionale  degli  allievi.  Pertanto  trattandosi  di  un   corso

indirizzato alle categorie  iniziali,  gli  argomenti  devono  essere

redatti in modo facilmente comprensibile  e,  per  quanto  possibile,

illustrati con  disegni,  schemi,  tabelle,  ecc.  Le  stesse  devono

contenere una bibliografia delle fonti utilizzate  e  un  sistema  di

citazione di quest'ultime.

    4. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:

      a) Una piscina di superficie non inferiore a mq 220  (con  lato

corto di 10m o superiore), e di  profondita'  non  inferiore  a  3,50

metri in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per  i

tuffi e da estendersi, altresi', procedendo per 5 metri in  avanti  e

per metri 2,5 ai lati. Oltre tale area la profondita' puo'  degradare

linearmente  (con  un'inclinazione  non  superiore  a  30°)  fino  ad

arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri. La piattaforma

(delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri,  larghezza  1,5

metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri),  posizionata

ad un'altezza di metri 3 sulla  superficie  dell'acqua,  deve  essere

realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore  per

sostenere almeno due persone contemporaneamente;

      b) In  alternativa  ad  una  singola  piscina  potranno  essere

utilizzate due piscine diverse, situate presso la medesima struttura,

delle quali una da utilizzare solo per la prova pratica del tuffo  ed

avente le caratteristiche  descritte  alla  lettera  a)  nella  parte

specifica relativa alla sub-area per i tuffi ed alle  caratteristiche

della piattaforma e, l'altra, avente superficie non  inferiore  a  mq

220 (con lato corto di 10m o superiore), con profondita' di almeno  2

metri  procedendo  per  5  metri  in  avanti  e  che  puo'  degradare

linearmente  (con  un'inclinazione  non  superiore  a  30°)  fino  ad

arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri;

      c) Qualora si utilizzino piscine non di  proprieta'  le  stesse

dovranno essere adeguatamente  certificate  FINA  per  la  disciplina

olimpica del nuoto in vasca corta e del tuffo da piattaforma fissa di

altezza non inferiore a 3 m;

      d) Le piscine sopra descritte, se situate in localita'  diverse

rispetto all'ubicazione delle aule destinate alle  lezioni  teoriche,

dovranno essere ubicate ad una distanza  non  superiore  a  km  10  o

comunque raggiungibili in trenta minuti.

      e) Per le piscine gia'  riconosciute  idonee  in  relazione  ai

requisiti  di  cui  al  decreto  6  aprile  1987  come  emendato,  la

superficie dovra' essere non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10

m  o  superiore),  con  una  sub-area  di  profondita'  adeguata   in

corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi  in

base ad un assessment  redatto  da  soggetto  esterno  qualificato  e

comunque con profondita' non inferiore a 3 metri nei primi 6 metri in

avanti rispetto al bordo piscina. Oltre tale area la profondita' puo'

degradare  linearmente  fino  ad  arrivare  ad  una  profondita'  non

inferiore a 1,2 metri; la piattaforma fissa  (delle  seguenti  minime

dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che  sporga  dal

bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di  metri

3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata  e  certificata

secondo le norme di sicurezza in  vigore  per  sostenere  almeno  due

persone contemporaneamente;

      f)  attrezzature  di  tipo  approvato  SOLAS  come  di  seguito

elencate:

        i. 25 giubbotti di salvataggio  (di  cui  almeno  5  di  tipo

gonfiabile);

        ii. 02 salvagenti anulari muniti di boetta luminosa, fumogena

e sagola galleggiante;

        iii. 02 zattere  (2)  di  salvataggio  gonfiabili  (anche  da

training (Demo)) da almeno  12  persone  complete  di  dotazioni.  La

revisionare dovra'  essere  effettuata  secondo  le  disposizioni  in

vigore a cura di una stazione di revisione autorizzata;

        iv. un set completo  di  dotazioni  di  una  imbarcazione  di

salvataggio;

        v. un dispositivo elettrico o meccanico, atto a  simulare  il

recupero  dall'alto  del  naufrago,  provvisto  di   dispositivi   di

sicurezza e corredato di certificazione di collaudo, rilasciata dalla

casa costruttrice, per il sollevamento di almeno  2  persone  per  un

peso di almeno kg 250; il dispositivo  deve  essere  fissato  ad  una

struttura fissa certificata tale da poter sostenere e  permettere  il

sollevamento del peso sopra indicato.

        vi. 02 imbracature di sollevamento per i fini di cui al punto

v.;

        vii. una radio-boa di  localizzazione  di  emergenza  (EPIRB)

operante sulla frequenza di 460 MHz;

        viii. un risponditore radar (SART) operante  sulla  frequenza

di 9 GHz;

        ix. due radioline portatili VHF per i mezzi di salvataggio di

tipo approvato;

        x. 20 tute di immersione di tipo approvato Solas;

        xi. 2 tute anti-esposizione di tipo approvato Solas;

        xii. 20 indumenti di protezione termica;

        xiii. 1 kit di pronto soccorso completo di: barella,  kit  di

rianimazione con ossigeno/pallone ambu;

Precauzioni di sicurezza

    Le precauzioni di sicurezza durante  le  esercitazioni  sono  una

componente  importante  di  questo  corso  e   influenzano   la   sua

organizzazione. I discenti devono essere  protetti  dal  pericolo  in

ogni momento.

    Gli  istruttori  ed  i  loro  assistenti   devono   rigorosamente

supervisionare i discenti e garantire la loro sicurezza. Materiali di

primo soccorso,  tra  cui  un  kit  di  rianimazione,  devono  essere

prontamente disponibili.

    Non devono essere effettuate esercitazioni notturne  a  meno  che

tutti i tirocinanti e gli istruttori siano provvisti di giubbotti  di

salvataggio, completi di strisce retro-riflettenti, come  specificato

nel codice LSA 1.2.2.7  e  l'area  delle  esercitazioni  deve  essere

adeguatamente illuminata da proiettori. 

(1) I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare  tutte  le

    norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti

    dalla normativa vigente 

(2) Ogni  gruppo  di  discenti  dovra'  asistere  all'apertura  della

    zattera  di  salvataggio.  La  stessa,  dovra'  essere  chiusa  e

    ricondizionata secondo le norme  di  sicurezza  indicate  da  una

    stazione autorizzata.  a  tal  fine,  dovra'  essere  intuito  un

    apposito registro nel quale verranno annotate  le  date  relative

    all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa

                                                           Allegato C

       Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

    1) Il corpo istruttori e' composto da  docenti  in  possesso  dei

seguenti requisiti:

      a) Comandante/1° ufficiale di coperta su navi di stazza pari  o

superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso

di validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a

livello manageriale;

      b) direttore/1° ufficiale di  macchina  su  navi  con  apparato

motore  principale  pari  o  superiore  a  3000Kw,  in  possesso   di

certificato di competenza in corso di validita', che abbia  almeno  2

anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;

      c) laureato in medicina e  chirurgia  con  almeno  12  mesi  di

esperienza lavorativa;

      d) istruttore con brevetto di «Maestro di salvamento»;

    2) Gli istruttori di cui al  punto  precedente  in  possesso  dei

requisiti specifici di cui sopra ottengono  l'accreditamento  per  un

periodo non superiore a 5 anni.

    3) Gli istruttori gia' riconosciuti idonei per lo svolgimento del

corso sopravvivenza e salvataggio di cui al  decreto  ministeriale  6

aprile 1987 ottengono l'accreditamento per un periodo di 5 anni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

    4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW,  per  far  parte

del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato  il  corso

di cui  al  decreto  17  dicembre  2015  «Istituzione  del  corso  di

formazione per formatore».

    5)  Il  direttore  del   corso,   responsabile   della   corretta

implementazione  del  corso  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi

prefissati, con comprovata esperienza di almeno due anni  nell'ambito

della formazione, deve attenersi alle  disposizioni  del  decreto  17

dicembre 2015 «Istituzione del corso di  formazione  per  formatore».

Sono nominati anche uno o piu' sostituti del direttore del corso  che

sostituiscano lo stesso in caso di indisponibilita' o  impedimento  e

che siano in possesso dei medesimi requisiti.

                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato F1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato F2
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato G
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato H

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 2 maggio 2017

Allegato A

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato F1

Allegato F2

Allegato G

Allegato H

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