Le modifiche sono state disposte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2017, n. 215
Variazioni al testo del decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014.
Le modifiche sono state disposte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2017, n. 215, riportato integralmente di seguito (per la versione in pdf vedere alla fine della pagina).
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 agosto 2017
Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse
alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al
rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei
contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014. (17A06299)
in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2017, n. 215
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con
particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le
azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto che prevede
che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, fatto salvo il
rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative
previste dal decreto stesso, possano essere utilizzate per il
finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23,
comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali gli
interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112;
Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al
comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del
decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 luglio 2015, n. 169, riportante modifiche e integrazioni al
decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9
dicembre 2014 e con il quale e' stata introdotta, con l'art. 9-bis,
la possibilita' di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi
di rilevante dimensione» prevedendo, altresi', che «il Ministro dello
sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili
per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli
Accordi»;
Visto, l'art. 4, comma 6, del sopra richiamato decreto 9 dicembre
2014 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che specifici
accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle regioni,
dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una
quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli
interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative
di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 14 ottobre 2016, n. 241, che destina 50 milioni di euro a valere
sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile allo
strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la realizzazione
di programmi di sviluppo industriale o di tutela ambientale, di cui
rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014, concernenti iniziative
imprenditoriali da attuare nelle regioni del centro-nord del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto 9
agosto 2016 che prevede che il 50 per cento delle risorse finanziarie
destinate allo strumento contratti di sviluppo siano riservate alla
copertura finanziaria delle iniziative oggetto degli accordi di
programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 9
dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017;
Considerato che le predette risorse finanziarie, pari a 50 milioni
di euro, accantonate con il decreto 9 agosto 2016, ad oggi, non
risultano impegnate;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire una gestione
efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita
sostenibile e, nel contempo, di continuare a sostenere la
competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto
di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso interventi in
grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del
sistema produttivo nazionale e sull'occupazione;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle
finalita' individuate dalla normativa attuativa dei Contratti di
sviluppo, di destinare la dotazione finanziaria individuata dal
decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione degli accordi di programma
e degli accordi di sviluppo di cui rispettivamente all'art. 4, comma
6 e all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche
e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9
agosto 2016
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
ottobre 2016, n. 241, e' modificato come segue:
a) all'art. 1, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «Una quota
pari a euro 50.000.000,00 delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile
e' destinata al finanziamento dello strumento dei contratti di
sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui agli articoli 5
(Programmi di sviluppo industriale) e 6 (Programmi di tutela
ambientale) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014 da attuare nelle regioni del centro - nord del Paese
oggetto di accordi di programma ovvero accordi di sviluppo
sottoscritti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e
dell'art. 9-bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.»;
b) all'art. 1, il comma 3 e' abrogato.
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al
comma 1 non espressamente modificato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

