Crescita sostenibile: modificato il D.M. 9 agosto 2016

Le modifiche sono state disposte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2017, n. 215

Variazioni al testo del decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per  il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014.

Le modifiche sono state disposte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2017, n. 215, riportato integralmente di seguito (per la versione in pdf vedere alla fine della pagina).

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 agosto 2017 


Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse

alla sezione del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  relativa  al

rafforzamento della struttura produttiva  per  il  finanziamento  dei

contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014. (17A06299)


         in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2017, n. 215


                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure

urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che

stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della

legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello

sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita

sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'

periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti

dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di

programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito

nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con

particolare riguardo alle seguenti finalita':

  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di

rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema

produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il  riutilizzo  di

impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni

di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione

di accordi di programma;

  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e

l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le

azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del predetto decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  sono  state

individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto

concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  che  prevede

che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, fatto salvo  il

rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle  modalita'  attuative

previste  dal  decreto  stesso,  possano  essere  utilizzate  per  il

finanziamento degli interventi non abrogati ai  sensi  dell'art.  23,

comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  tra  i  quali  gli

interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.

112;

  Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che,  al

comma 2, prevede che il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  opera

attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo

per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita

sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.

1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle

regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione

delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,

del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di

riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in

materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014

dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del

decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 23 luglio 2015, n. 169, riportante modifiche  e  integrazioni  al

decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  novembre

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 21 dicembre 2016, n. 297, recante  modifiche  al  decreto  del  9

dicembre 2014 e con il quale e' stata introdotta, con  l'art.  9-bis,

la possibilita' di sottoscrivere «Accordi di sviluppo  per  programmi

di rilevante dimensione» prevedendo, altresi', che «il Ministro dello

sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili

per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione  degli

Accordi»;

  Visto, l'art. 4, comma 6, del sopra richiamato decreto  9  dicembre

2014 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che specifici

accordi di programma, sottoscritti dal  Ministero  e  dalle  regioni,

dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una

quota  parte  delle  risorse  disponibili  per   l'attuazione   degli

interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di  iniziative

di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema

produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  agosto

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 14 ottobre 2016, n. 241, che destina 50 milioni di euro a  valere

sulle disponibilita' del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  allo

strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la  realizzazione

di programmi di sviluppo industriale o di tutela ambientale,  di  cui

rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico   9   dicembre   2014,   concernenti   iniziative

imprenditoriali da attuare nelle regioni del centro-nord del Paese;

  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del  predetto  decreto  9

agosto 2016 che prevede che il 50 per cento delle risorse finanziarie

destinate allo strumento contratti di sviluppo siano  riservate  alla

copertura finanziaria  delle  iniziative  oggetto  degli  accordi  di

programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto  9

dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017;

  Considerato che le predette risorse finanziarie, pari a 50  milioni

di euro, accantonate con il decreto  9  agosto  2016,  ad  oggi,  non

risultano impegnate;

  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  garantire   una   gestione

efficiente delle  risorse  finanziarie  del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile  e,  nel  contempo,  di   continuare   a   sostenere   la

competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto

di accordi tra pubbliche amministrazioni,  attraverso  interventi  in

grado di esercitare  un  significativo  impatto  sullo  sviluppo  del

sistema produttivo nazionale e sull'occupazione;

  Ritenuto opportuno, al fine di  garantire  il  perseguimento  delle

finalita' individuate dalla  normativa  attuativa  dei  Contratti  di

sviluppo, di  destinare  la  dotazione  finanziaria  individuata  dal

decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione degli accordi di  programma

e degli accordi di sviluppo di cui rispettivamente all'art. 4,  comma

6 e all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche

e integrazioni;
                              Decreta:

                               Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del  9
                             agosto 2016

  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto  2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14

ottobre 2016, n. 241, e' modificato come segue:

  a) all'art. 1, il comma 1, e' sostituito dal seguente:  «Una  quota

pari  a  euro   50.000.000,00   delle   risorse   disponibili   sulla

contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la  crescita  sostenibile

e' destinata  al  finanziamento  dello  strumento  dei  contratti  di

sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui  agli  articoli  5

(Programmi  di  sviluppo  industriale)  e  6  (Programmi  di   tutela

ambientale) del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  9

dicembre 2014 da attuare nelle regioni del centro -  nord  del  Paese

oggetto  di  accordi  di  programma  ovvero   accordi   di   sviluppo

sottoscritti, rispettivamente,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  6  e

dell'art. 9-bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.»;

  b) all'art. 1, il comma 3 e' abrogato.

  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al

comma 1 non espressamente modificato.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Allegati

D.M. 2 agosto 2017

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