Aia, Bat-conclusions, piano rifiuti, recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo e gestione dell'amianto tra i punti del D.P.C.M. 29 settembre 2017
Novità per il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria previsto per lo stabilimento ILVA di Taranto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 sono state, infatti, approvate alcune modifiche relative:
- al nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto;
- al piano di monitoraggio e controllo e al piano ambientale;
- alla conclusione di alcuni procedimenti Aia;
- alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili;
- al piano rifiuti;
- al controllo sul recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo;
- alla gestione dell'amianto.
Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017
Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita'
di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma
8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13. (17A06690)
in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017, n. 229
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, «Disposizioni
urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo
ILVA», convertito con modificazioni nella legge 1° febbraio 2016, n.
13;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con
modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n. 151, di modifica del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 205 del 18 luglio 2016 di nomina del
Comitato di esperti di cui all'art. 1, comma 8.2 del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, «Proroga e
definizione di termini», convertito con modificazioni nella legge 27
febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli
interventi e' da attuare entro la scadenza dell'AIA dello
stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validita', ossia il
23 agosto 2023;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5
giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei
complessi aziendali del gruppo ILVA in A.S. alla societa' AM InvestCo
Italy S.r.l.;
Vista la domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l., con
sede legale in Milano, viale Brenta, 27/29, C.F. e P. IVA 09520030967
(nel seguito domanda di AIA) in data 5 luglio 2017 e successivamente
integrata con nota del 31 luglio 2017, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
Considerato che la domanda di AIA e' stata pubblicata sul sito web
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per il periodo di 30 giorni previsto all'art. 1, comma 8.1, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
Visto il parere del Comitato di esperti del 27 settembre 2017,
prot. CESP/U/134/27-09-2017 contenente anche la relazione di sintesi
sulle osservazioni ricevute sulla domanda di AIA di AM InvestCo Italy
S.r.l. di cui all'art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191;
Vista la nota del 27 settembre 2017 con la quale il Ministero dello
sviluppo economico ha chiesto che il presente provvedimento includa
specifiche indicazioni in relazione alle modalita' di controllo del
recupero di scorie di fusione ed al ristoro degli oneri di pulizia
stradale al Comune di Statte;
Vista la proposta in data 27 settembre 2017 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Piano delle misure e delle attivita'
di tutela ambientale e sanitaria
1. E' approvata la modifica del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, come
riportato nel presente decreto e negli allegati, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Misure transitorie
1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potra'
superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento
di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potra'
superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte
dell'Autorita' di controllo del completamento degli interventi e
previa comunicazione all'Autorita' competente.
2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' stato
fissato dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla
scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23
agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente
previste negli Allegati I e II.
3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di
copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media
annua dei suddetti Parchi primari, non potra' superare i 14,5 milioni
di tonnellate/anno.
4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti
nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione
n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovra' massimizzare i tempi di
distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori
a 24 ore. Il Gestore potra' fare istanza all'Autorita' competente per
la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie,
previa verifica da parte dell'Autorita' di controllo del
completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.
5. Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche
presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in
A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del
presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo
9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello
stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata
della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.
Art. 3
Nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in
aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto
1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione
degli interventi, con il presente decreto e' concesso il nulla osta
al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli
interventi nelle aree interne al SIN di Taranto, riportate
nell'Allegato 15 della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy
S.r.l.
2. Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sono
assolti gli obblighi di comunicazione in capo al Gestore il quale
dara' inizio ai cantieri e alle eventuali attivita' di scavo in
conformita' alle tempistiche riportate nell'Allegato I.
3. Per le attivita' in tali aree il Gestore dovra' attenersi alle
condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre 2017 della
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 4
Piano di monitoraggio e controllo
1. Le procedure operative previste nel Piano di monitoraggio e
controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016
sono approvate con nota ISPRA prot. n. 46939 del 25 settembre 2017.
2. Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425,
E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica
del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e
dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti dalle
operazioni di calibrazione.
3. E' fatto salvo il Piano di monitoraggio e controllo di cui al
decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016, con le modifiche e
gli aggiornamenti previsti dal presente decreto, nonche' la
periodicita' dei controlli di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA
2012.
Art. 5
Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale
1. Qualora l'Autorita' di controllo, a seguito delle verifiche
richiamate all'art. 4, comma 3, ritenesse che gli scostamenti dei
cronoprogrammi siano tali da compromettere il raggiungimento della
conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel presente
decreto, ne da' comunicazione all'Autorita' competente con specifico
rapporto.
2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'art.
1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le
attivita' esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del
piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non
dipendenti dalla volonta' del Gestore o di eventuali modifiche
progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine
ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere
all'Autorita' competente di convocare apposita Conferenza di servizi
ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, puo'
procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore,
aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del
23 agosto 2023.
3. Laddove l'inosservanza reiterata del presente decreto abbia
comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per
l'integrita' dell'ambiente e della salute, puo' essere attivato il
procedimento per l'applicazione della previsione di cui all'art. 1
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
4. Ferme restando le competenze dell'Autorita' di controllo, e'
istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso
la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente per il
monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale, anche al fine di
fornire appositi elementi per la predisposizione delle relazioni
semestrali al Parlamento previste dall'art. l, comma 5, del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art. l, comma 13-bis,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono
definiti il regolamento, la composizione e le funzioni
dell'Osservatorio.
Art. 6
Conclusione procedimento AIA ID 333/945
1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8, comma 3,
il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e' concluso con
l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale
per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato 23
alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.
2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui
subentrera' nella gestione del sito, anche come affittuario, dovra'
trasmettere all'Autorita' competente e all'Autorita' di controllo il
cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 1.
3. Per i camini: E715/1/2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9,
E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni
con una frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno
essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale
previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.
4. Il procedimento di cui alla prescrizione UA11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, per
l'adeguamento ai valori limite normativi (Tab. 3, All. V alla parte
III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di
sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai
valori limite previsti dalle BAT Conclusions di settore prima della
loro immissione nella rete fognaria, e' concluso con la prescrizione
del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici
parziali agli impianti produttivi riportati nell'Allegato II e con la
prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione
riportati nell'Allegato I.
5. Il procedimento di cui alla prescrizione UA13 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 inerente le
misure per la riduzione dei consumi energetici e' concluso con
l'approvazione del «Piano di efficientamento energetico» riportato
nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy
S.r.l.
6. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui
subentrera' nella gestione del sito, anche come affittuario, dovra'
trasmettere, all'Autorita' competente e all'Autorita' di controllo,
il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5.
Art. 7
Conclusione procedimenti AIA ID 333/1030
e ID 53/1034 - Relazioni di riferimento
1. I procedimenti sulle Relazioni di riferimento ex DM 272/2014 per
lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ID
333/1030) e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l.
(ID 53/1034), sono da ritenersi conclusi con la presentazione della
Relazione di riferimento riportata nell'Allegato 7 alla domanda di
AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.
2. Il Gestore dovra' prestare apposita garanzia finanziaria di cui
all'art. 29-sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n.
152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del
28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Gestore in conformita' alla normativa vigente puo' eseguire
ulteriori studi e caratterizzazioni al fine di aggiornare la
Relazione di riferimento presentata, rivedendo eventualmente gli
importi della garanzia finanziaria.
4. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie
finanziarie, l'Autorita' competente si avvale della Commissione
istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica
prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153
del 10 agosto 2007. Tali determinazioni verranno notificate al
Gestore e alla Provincia di Taranto.
Art. 8
Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvedera' ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali
termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di
Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla
decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31
luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17
agosto 2017.
2. L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1
dovra' avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformita' all'art. 21,
comma 3, della direttiva 2010/75/UE, cosi' come recepita dall'art.
29-octies del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvedera' ad avviare il riesame complessivo per i reparti di
laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto
S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions for
Ferrous Metals Processing».
Art. 9
Piano rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, il
Gestore deve concludere gli interventi previsti nelle prescrizioni
del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'art. 12, comma
2, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla
legge n. 125/2013, come modificato dall'art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 1/2015, convertito con modificazioni nella legge n.
20/2015. I relativi cronoprogrammi sugli stati di avanzamento dei
lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la
coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi
fissato al 31 dicembre 2018.
2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri
e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali
costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino
d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM InvestCo
Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi
e' fissato al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle
autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia
di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo
procedimento.
3. La Provincia di Taranto al fine di rendere certe e velocizzare
le tempistiche per la realizzazione degli interventi UP2 e UP3 per
quanto attiene al Piano di campionamento ed analisi terra' conto
delle procedure operative definite da ISPRA, di cui all'art. 4, comma
1.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, da parte della
Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per l'attuazione
delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle tempistiche fissate
nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi del
regolamento CE 1013/2006, art. 11, comma 1, lettera a).
5. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie
prestate, l'Autorita' competente si avvale della Commissione
istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica
prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153
del 10 agosto 2007.
Art. 10
Modalita' di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti
dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto ILVA
di Taranto
1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione
all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della
disciplina alternativamente concessagli, ove piu' favorevole, di cui
al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2-ter
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni
nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla
verifica di conformita' al test di cessione di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e'
accertata da ISPRA esclusivamente con le modalita' ivi indicate.
2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di
contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art. 177,
comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel termine di dodici
mesi dell'avvenuto completo recupero delle scorie in forza del
suddetto art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015 convertito
con modificazioni dalla legge n. 20/2015 e successive modifiche,
avverra' per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda
eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a
recupero successivamente alla data di entrata in vigore della
predetta norma speciale ex art. 4, comma 2-ter, decreto-legge n.
1/2015.
3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla
classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle scorie e
le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di
fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro
ubicato a monte idrogeologico delle attivita' di recupero. Nel caso
in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle scorie alle
acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2
Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o piu'
parametri al netto dei valori di fondo, l'eventuale rischio di
contaminazione per la falda e la salute sara' valutato ai sensi delle
vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del decreto-legge
n. 152/2006.
4. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di
registrazione dei materiali ai sensi del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gestore potra'
trasmettere all'autorita' di controllo, con frequenza biennale,
idonea documentazione di conformita' merceologica delle scorie come
oggetto di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze
chimiche.
Art. 11
Ristoro degli oneri di pulizia stradale
al Comune di Statte
Relativamente alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 22, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26 ottobre 2012 DVA-DEC-2012-000547, il ristoro degli oneri
a favore del Comune di Statte derivanti dalla pulizia delle strade
prospicienti lo stabilimento e posti carico del Gestore sono
determinati nell'importo complessivo annuo di Euro 200.000,00.
Art. 12
Interventi in capo ad ILVA S.p.a.
in amministrazione straordinaria
1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento
ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della
domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di
interesse nazionale e che resteranno nella titolarita' di ILVA S.p.A.
in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo
perimetro dell'installazione AIA, saranno eseguiti dai Commissari
Straordinari secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-bis e
seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito nella
legge 1° febbraio 2016, n. 13.
2. I commissari straordinari nell'ambito della propria
programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attivando le
necessarie procedure ai sensi della normativa vigente relativa al
sito di interesse nazionale di Taranto.
3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa
vigente, alla inclusione delle stesse nel perimetro del SIN di
Taranto, mediante apposito decreto di modifica del perimetro gia'
stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.
4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 - UP7,
porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, secondo la
ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di AIA di AM
InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono
essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1°
febbraio 2016, n. 13.
Art. 13
Amianto
1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrera' a tutti gli impegni, piani
e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di
rimozione dell'amianto.
2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di
rimozione e smaltimento dell'amianto, si prescrive ad AM InvestCo
Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi dalla data in
cui subentrera' nella gestione del sito, anche come affittuario, un
programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della
mappatura redatta dai commissari straordinari ai sensi dell'art.
1-bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del
21 dicembre 2016, nonche' degli impianti gia' dismessi e di quelli da
dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei
lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la
coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi,
fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che
la realizzazione degli interventi e' da attuare entro la scadenza
dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di
validita', ossia il 23 agosto 2023.
Art. 14
Chiusura diffide
1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06
antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente
decreto.
2. Per le diffida successive al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, l'Autorita' competente
predisporra' una verifica avvalendosi di ISPRA e della Commissione
istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica
prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153
del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le stesse alla luce del
presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore e norme finali
1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto,
per lo stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. e per le centrali
termoelettriche Taranto Energia S.r.l., si devono intendere
confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di
emissione e il limite alla produzione, previste nei seguenti
provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n. 450 del
4 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011), decreto
ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 252
del 27 ottobre 2012), decreto ministeriale n. 53 del 3 febbraio 2014
(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014), decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014); decreto ministeriale n. 31 del
24 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2015);
decreto ministeriale n. 169 del 6 agosto 2015 (Gazzetta Ufficiale n.
190 del 18 agosto 2015); decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2016
(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016); decreto ministeriale n.
155 del 1° giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016)
decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 2016).
2. I commissari straordinari rimangono a tutti gli effetti i
Gestori dello stabilimento ILVA S.p.A. fino all'effettivo subentro di
AM InvestCo Italy S.r.l., anche come affittuario.
3. La voltura in capo ad AM InvestCo Italy S.r.l. delle
autorizzazioni di ILVA S.p.A. in A.S. e di Taranto Energia S.r.l. in
A.S., di cui al comma 1, come modificate dal presente decreto,
diverra' efficace a seguito dell'effettivo subentro, anche come
affittuario.
4. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni
arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio
dell'installazione.
5. AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformita' di
quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi
ed alla configurazione dell'installazione.
6. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua
adozione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al giudice
amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico