Progettazione antisismica e dissesto idrogeologico: novità per la richiesta di contributi per la copertura delle spese utili alla progettazione antisismica (esecutiva e definitiva) sugli edifici pubblici e per la tutela dal dissesto idrogeologico. Da oggi i Comuni possono contare sulle modalità richieste dal ministero dell'Interno che ha dato indicazioni attraverso il D.M. 27 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018.
Il modello cartaceo allegato al decreto su progettazione antisismica e dissesto idrogeologico (e riportato qui sotto, in fondo al testo integrale del provvedimento) costituisce solo la rappresentazione grafica del modello disponibile sui sistemi informatizzati del ministero dell'Interno ("Direzione centrale della finanza locale")
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, grazie all'apposito documento che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della "Direzione centrale della finanza locale", dell'area "Certificati".
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 aprile 2018
Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (18A03105)
(GU n.104 del 7-5-2018)
IL DIRETTORE CENTRALE
Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24
aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 (in S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2017) come modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre
2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017), che dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati
ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di
cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11
maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per
l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo
precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio
sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di
30 milioni di euro per l'anno 2019.»;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-bis del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per
ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le
informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede
il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera
che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di
miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre
richieste di contributo per la stessa annualita';
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della
pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti
programmatori del medesimo comune o in altro strumento di
programmazione»;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' ed,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-bis e
4 del citato art. 41-bis;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da
utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti
interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale
predetto per l'anno 2018 e per il successivo anno 2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni destinatari del contributo
1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a
rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto
dall'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico
1 e 2, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della
richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del
decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al
Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con
le modalita' ed i termini di cui al successivo art. 3 del presente
decreto.
Art. 2
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato con il
quale i comuni, individuati con le modalita' di cui all'art. 1 del
presente decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura
delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad
interventi di opere pubbliche.
2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce
solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente
sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione
centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con
metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento
informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web
istituzionale della Direzione centrale della finanza locale,
nell'«Area Certificati».
Art. 3
Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, trasmettono la certificazione di cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della
sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Art. 4
Istruzioni e specifiche
1. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto
valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3.
2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso
telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.
3. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.



