Contributi per progettazione antisismica e dissesto idrogeologico: rese note le modalità per i Comuni

progettazione antisismica e dissesto idrogeologico
Le indicazioni sono contenute nel D.M. 27 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018

Progettazione antisismica e dissesto idrogeologico: novità per la richiesta di contributi per la copertura delle spese utili alla progettazione antisismica (esecutiva e definitiva) sugli edifici pubblici e per la tutela dal dissesto idrogeologico. Da oggi i Comuni possono contare sulle modalità richieste dal ministero dell'Interno che ha dato indicazioni attraverso il D.M. 27 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018.

Il modello cartaceo allegato al decreto su progettazione antisismica e dissesto idrogeologico (e riportato qui sotto, in fondo al testo integrale del provvedimento) costituisce solo la rappresentazione grafica del modello disponibile sui sistemi informatizzati del ministero dell'Interno ("Direzione centrale della finanza locale")

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, grazie all'apposito documento che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della "Direzione centrale della finanza locale", dell'area "Certificati".

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2018

Richiesta di contributo a  copertura  delle  spese  di  progettazione
definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche  di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (18A03105) 

(GU n.104 del 7-5-2018)

 
                        IL DIRETTORE CENTRALE 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24
aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 (in S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n.  144  del  23  giugno
2017) come modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n.  242  del  16  ottobre
2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del  5  dicembre  2017),  che  dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,  sono  assegnati
ai comuni, compresi, alla data di presentazione  della  richiesta  di
cui  al  comma  2,  nelle  zone  a  rischio  sismico   1   ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  108  dell'11
maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura  delle
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al  periodo
precedente sono assegnati ai comuni compresi  nelle  zone  a  rischio
sismico 1 e 2 per spese di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento  antisismico
di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019.»; 
  Visto  il  successivo  comma  2  del  medesimo  art.   41-bis   del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano  le
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro  il  termine
perentorio del 15 settembre per l'anno  2017  e  del  15  giugno  per
ciascuno degli anni 2018 e  2019.  La  richiesta  deve  contenere  le
informazioni riferite al livello progettuale per il quale  si  chiede
il contributo e il codice unico di progetto (CUP)  valido  dell'opera
che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: 
    a) la richiesta deve contenere  le  informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione; 
    b) ciascun  comune  puo'  inviare  fino  ad  un  massimo  di  tre
richieste di contributo per la stessa annualita'; 
    c)   la   progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione»; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da  assegnare,  in  applicazione  dei  criteri   di   priorita'   ed,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-bis e
4 del citato art. 41-bis; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da
utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti
interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale
predetto per l'anno 2018 e per il successivo anno 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni destinatari del contributo 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione a copertura delle spese di  progettazione  definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi  di  opere  pubbliche,  previsto
dall'art.  41-bis  del  decreto-legge  n.  50  del  24  aprile  2017,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come
modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni  dalla  legge  4  dicembre
2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico
1 e 2, ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della
richiesta  di  cui  al  comma  2  del  medesimo   art.   41-bis   del
decreto-legge  n.  50  del  2017,  presentando  apposita  domanda  al
Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con
le modalita' ed i termini di cui al successivo art.  3  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                      Modello di certificazione 
 
  1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato con  il
quale i comuni, individuati con le modalita' di cui  all'art.  1  del
presente decreto, comunicano la richiesta di contributo  a  copertura
delle spese di progettazione definitiva  ed  esecutiva,  relative  ad
interventi di opere pubbliche. 
  2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce
solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio  giacente
sui sistemi informatizzati del  Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale della finanza locale. 
  3. La certificazione dovra'  essere  compilata  esclusivamente  con
metodologia   informatica,   avvalendosi   dell'apposito    documento
informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web
istituzionale  della  Direzione  centrale   della   finanza   locale,
nell'«Area Certificati». 
                               Art. 3 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del  15  giugno  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, trasmettono la certificazione di cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto,  esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della
sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. 
                               Art. 4 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. Il modello  eventualmente  trasmesso  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto  non  sara'  ritenuto
valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3. 
  2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza   del   dato   riportato   nel   modello   gia'    trasmesso
telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai  fini  del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3. 
  3. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Allegati

allegati 1224977

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome