Secondo la sentenza della Cassazione sentenza 4 marzo 2021, n. 20416, non può essere imputata alla mancata integrazione del documento di valutazione dei rischi. Il caso in esame riguarda il legale rappresentante di una società accusato di aver omesso i dovuti adempimenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus. Non manca, tuttavia, tuttavia, una parte di dottrina minoritaria che è giunta a conclusioni opposte, ritenendo il reato di epidemia a forma libera. In questa prospettiva, la contagiosità della malattia sarebbe, infatti, riferibile esclusivamente all’evento: l’indicazione del mezzo - la diffusione dei germi patogeni - non comporterebbe anche una specificazione delle modalità di condotta, che rimarrebbe libera. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO
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