Fitosanitari: come usarli in sicurezza

Il D.M. Salute 20 novembre 2021 ha sostituito l'allegato al D.M. 22 gennaio 2018, n. 33

Fitosanitari: come si usano in sicurezza? Questo l'oggetto del decreto ministero della Salute 20 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2022, n. 20.

Il provvedimento, rivolto a utilizzatori non professionali, disciplina l'impiego del glifosate e dei composti del rame; sostituto, infine, l'allegato al D.M. 22 gennaio 2018, n. 33.

Clicca qui per le ultime modifiche al Reach

Di seguito il testo del decreto ministero della Salute 20 novembre 2021; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto ministero della Salute del 20 novembre 2021 

Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018,  n
33, recante: «Regolamento sulle misure e sui requisiti  dei  prodotti
fitosanitari per un  uso  sicuro  da  parte  degli  utilizzatori  non
professionali». (22A00469)
(in Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2022, n.20)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA

TRANSIZIONE ECOLOGICA

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   di

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115,  comma  1,  lettera

b),  sulla  competenza  per  l'adozione  di  norme,  linee  guida   e

prescrizioni  tecniche  di  natura  igienico  sanitaria  relative   a

sostanze e prodotti,  e  l'art.  119,  comma  1,  lettera  b),  sulla

competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione  e

immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  e  dei  relativi

presidi sanitari;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 23 febbraio 2005 sui  livelli  massimi  di  residui  di

antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e  mangimi  di  origine

vegetale e animale;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei

prodotti  fitosanitari  e  successivi  regolamenti  di  modifica,  in

particolare il regolamento (CE) n. 2017/1432 della Commissione del  7

agosto 2017 che modifica l'allegato II del suddetto regolamento  (CE)

n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri per  l'approvazione  delle

sostanze attive a basso rischio;

Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante

«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per

l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei

pesticidi»,  in  particolare  l'art.  10,  comma  4,  che  affida  al

Ministero  della  salute,  d'intesa  col  Ministero  delle  politiche

agricole, alimentari e forestali  e  col  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare,  il  compito  di  adottare

«specifiche   disposizioni   per   l'individuazione   dei    prodotti

fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali»;

Visto l'art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci) della legge 24

dicembre 2004 «Disciplina dell'apicoltura»;

Visti i regolamenti di esecuzione (UE) n. 2017/2324 e n.  2018/1981

concernenti,  rispettivamente,  il  rinnovo  dell'approvazione  della

sostanza attiva «glifosate» e delle sostanze attive composti di  rame

in conformita' al suddetto regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto l'art. 2  della  legge  22  aprile  2021,  n.  55  «Legge  di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.

22,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle

attribuzioni dei Ministeri», concernente la nuova  denominazione  del

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in

«Ministero della transizione ecologica» e le funzioni  ed  i  compiti

attribuiti a tale Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.

44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e

degli altri organismi operanti  presso  il  Ministero  della  salute,

nonche' il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2019 recante la

costituzione del Comitato tecnico per  la  nutrizione  e  la  sanita'

animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 22 gennaio 2018, n. 33 del Ministro  della  salute

d'intesa  col  Ministro  delle  politiche  agricole,   alimentari   e

forestali e col Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, recante «Regolamento sulle misure  e  sui  requisiti  dei

prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte  degli  utilizzatori

non professionali»;

Visti,   in   particolare,   l'art.   3   del   succitato   decreto

interministeriale, secondo cui un prodotto fitosanitario puo'  essere

destinato all'utilizzatore non professionale se soddisfa le misure ed

i requisiti indicati nell'allegato che costituisce  parte  integrante

dello stesso decreto, e l'art. 9 che prevede che lo  stesso  allegato

possa essere modificato  o  sostituito  con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero

delle transizione ecologica,  e  con  il  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali;

Visti, inoltre, gli articoli 7 e 8 concernenti «misure transitorie»

del medesimo  decreto  interministeriale,  volte  a  consentire  alle

imprese titolari l'adeguamento dei sistemi di produzione, imballaggio

ed etichettatura, al fine di rendere  disponibili  agli  utilizzatori

non  professionale  prodotti  fitosanitari  conformi   ai   requisiti

previsti  dal  suddetto  allegato  e  predisporre  la  documentazione

tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione  o

di riesame dei  prodotti  consentiti  in  conformita'  alle  suddette

«misure transitorie»;

Visto l'art  55-ter  della  legge  19  dicembre  2019,  n.  157  di

«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

e per esigenze  indifferibili»  che  ha  modificato  i  sopra  citati

articoli 7 e 8 relativamente alla durata delle «misure transitorie»;

Visto il decreto 9 agosto 2016 del direttore generale per  l'igiene

e la sicurezza degli alimenti e la  nutrizione  del  Ministero  della

salute, con il quale sono state introdotte  limitazioni  di  utilizzo

dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate» e

revocate le autorizzazioni all'impiego nelle aree  frequentate  dalla

popolazione o dai gruppi vulnerabili tra cui parchi,  giardini,  aree

ricreative ed in generale  aree  frequentate  dai  bambini  ed  altri

soggetti vulnerabili, al fine di ridurre l'uso extra-agricolo di tale

sostanza attiva ed assicurare un elevato livello di protezione  della

salute in conformita' al regolamento di esecuzione (UE) n.  2016/1313

della Commissione del 1° agosto 2016 concernente  la  modifica  delle

condizioni di approvazione del «glifosate»;

Tenuto conto di quanto segnalato dalle imprese del settore e  dalle

organizzazioni di categoria in merito ad alcune  criticita'  presenti

nell'attuale allegato al decreto 22 gennaio  2018,  n.  33,  tali  da

compromettere  la  capacita'  delle  stesse  imprese  di  dare  piena

attuazione  ai  requisiti  previsti  con  rischio  di   significativo

depauperamento del mercato dei  prodotti  fitosanitari  per  uso  non

professionale  di  utilizzo,  con  gravi  ripercussioni   sull'intero

settore  produttivo  e  distributivo  e  mancata  disponibilita'  per

l'utilizzatore non professionale di prodotti fitosanitari  idonei  in

quanto appositamente valutati e autorizzati per l'utilizzo a  livello

non professionale;

Tenuto conto, altresi', delle  proposte  pervenute  dalle  suddette

imprese ed organizzazioni ai fini della  revisione  dell'allegato  in

questione,  superando  l'approccio   prevalentemente   basato   sulla

pericolosita' intrinseca dei prodotti e dei loro componenti e tenendo

conto anche della valutazione dell'esposizione e del rischio condotti

con il modello presentato dalle stesse  organizzazioni,  valutato  il

livello non professionale di utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Considerato che scopo del  suddetto  decreto  n.  33  del  2018  e'

garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale  e

dell'ambiente, nonche' di tutti coloro che possono venire in contatto

direttamente  o  indirettamente   con   il   prodotto   fitosanitario

utilizzato in un  contesto  non  professionale,  e  al  tempo  stesso

assicurare la disponibilita'  sul  mercato  di  prodotti  adeguati  a

soddisfare le  esigenze  di  trattamento  fitosanitario  che  possono

interessare le piante coltivate a livello non professionale;

Considerato che all'utilizzatore non professionale non e' richiesta

alcuna formazione certificata per l'acquisto  e  l'uso  dei  prodotti

fitosanitari e che lo stesso non e'  tenuto,  pertanto,  a  possedere

un'adeguata conoscenza di tali prodotti in relazione agli  potenziali

effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che  possono  derivare

dal loro utilizzo, condizione ritenuta necessaria anche ai  fini  del

corretto  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale   e

dell'applicazione delle misure di protezione ambientale;

Tenuto conto  anche  delle  strategie  adottate  dalla  Commissione

europea  nel  2020  nell'ambito  dell'iniziativa   Green   Deal,   in

particolare la strategia «Farm to fork» che individua tra  le  azioni

fondamentali la riduzione dell'uso complessivo dei pesticidi  chimici

con particolare riguardo a quelli piu' pericolosi.

Considerato che sono state condotte  numerose  consultazioni  delle

organizzazioni di categoria al fine di acquisire informazioni e  dati

utili  alla  comprensione  delle  problematiche  segnalate  e   delle

soluzioni proposte;

Tenuto conto delle valutazioni condotte dagli esperti  della  sopra

citata Sezione consultiva per i fitosanitari;

Tenuto conto che i composti rameici rappresentano da  lungo  tempo,

anche nell'agricoltura non professionale, lo  strumento  di  elezione

per la lotta contro le malattie fungine di numerose colture, tra  cui

la vite e l'ulivo, e al fine di  agevolare  la  graduale  transizione

verso modalita'  e  strumenti  di  lotta  alternativi  e  scongiurare

pratiche illegali di approvvigionamento con maggiore rischio  per  la

salute e per l'ambiente;

Considerate le classificazioni di pericolo  per  la  salute  e  per

l'ambiente dei  diversi  composti  del  rame  e  tenuto  conto  delle

limitazioni d'uso  previste  dal  regolamento  di  esecuzione  CE  n.

2018/1981 sopra citato;

Ritenuto di consentire l'utilizzo non professionale di due composti

del rame esenti  da  classificazioni  pericoli  preoccupanti  per  la

salute, ossido di rame e solfato di  rame  tribasico,  esclusivamente

per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine  della

vite e dell'ulivo, fatta salva la  valutazione  dei  rischi  eseguita

secondo i requisiti previsti nell'allegato di  cui  trattasi,  e  non

oltre il 31 dicembre 2025, data  di  scadenza  dell'approvazione  dei

composti del rame;

Ritenuto di non  consentire  l'uso  del  «glifosate»  nel  giardino

familiare in  linea  con  l'approccio  adottato  con  il  sopracitato

decreto  dirigenziale  del  9  agosto  2016  e  tenuto  conto   della

raccomandazione ribadita dal regolamento (UE) n. 2017/2324  affinche'

gli Stati membri riducano al minimo l'impiego di detta sostanza nelle

aree frequentate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili;

Eseguita  la  consultazione  per  via  telematica   della   Sezione

consultiva per i fitosanitari sopraccitata;

Ritenuto, pertanto, di modificare  alcuni  dei  requisiti  previsti

dall'allegato del decreto n. 33 del 2018 sopra citato;

Considerata opportuna la sostituzione del suddetto allegato ai fini

della chiarezza e intelligibilita' del testo,  data  la  complessita'

delle modifiche necessarie;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                     Sostituzione dell'Allegato

                  al decreto 22 gennaio 2018, n. 33

1. L'allegato al decreto 22  gennaio  2018,  n.  33  e'  sostituito

dall'allegato al presente decreto.

 

                               Art. 2

              Uso del glifosate nel giardino familiare

1.  Non  e'  consentito  l'uso  a  livello  non   professionale   o

professionale di prodotti fitosanitari contenenti «glifosate» per  il

trattamento del giardino familiare.

 

                               Art. 3

             Uso non professionale dei composti del rame

1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2 (ultimo  capoverso)

e A.3 (lettera d) dell'allegato al presente decreto, relativamente ai

prodotti e alle sostanze attive classificate in categoria «1» per  la

tossicita' nei confronti degli organismi acquatici, su istanza  delle

imprese interessate ai sensi dell'art. 8, comma 8, del citato decreto

22 gennaio  2018,  n.  33,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo  non

professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido  di  rame  o

solfato di rame tribasico esclusivamente  per  il  trattamento  della

peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo  e  non

oltre il 31 dicembre 2025. Sono fatti salvi gli  ulteriori  requisiti

previsti dal suddetto  allegato  e  dai  regolamenti  comunitari  che

disciplinano l'uso delle sostanze attive «composti del rame».

2. Ai fini dell'informazione dell'utilizzatore non professionale  e

per accrescerne il livello di conoscenza e di  consapevolezza,  nelle

etichette  dei  prodotti  fitosanitari  consentiti   ai   sensi   del

precedente comma  1  o  nel  relativo  foglio  illustrativo,  saranno

inserite opportune avvertenze circa  le  problematiche  ambientali  e

rischio di effetti tossici nei confronti  degli  organismi  acquatici

connessi  all'uso  del   prodotto,   inoltre   l'etichetta   rechera'

l'indicazione del suddetto termine di utilizzo  del  prodotto  stesso

(31 dicembre 2025).

3.   La   commercializzazione   da   parte   del   titolare   delle

autorizzazioni dei prodotti destinati all'uso  non  professionale  ai

sensi del precedente comma e la vendita da parte dei rivenditori  e/o

distributori autorizzati sono consentite fino al 31 maggio 2025.

 

                               Art. 4

              Riesame dei prodotti consentiti per l'uso

           non professionale secondo le misure transitorie

1. Il Ministero della salute riesamina, su  istanza  delle  imprese

interessate,  i  prodotti  consentiti  per  l'uso  non  professionale

secondo le misure transitorie di cui agli articoli 7 e 8 del  decreto

22 gennaio 2018, n 33, entro il 31 dicembre 2022.

2. Con propria nota circolare il Ministero della  salute  definira'

la  procedura  del  riesame,  prevedendo  un  periodo  di  tempo  non

inferiore a tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento,  per  consentire  alle  imprese  l'allestimento

della documentazione tecnica richiesta a supporto dell'istanza.

3. Al fine di  mantenere  un'adeguata  disponibilita'  di  prodotti

fitosanitari ad uso non professionale successivamente al  termine  di

scadenza delle misure transitorie e nel corso dello svolgimento della

procedura di riesame, la commercializzazione, la vendita e l'utilizzo

dei prodotti consentiti secondo le  succitate  misure  sono  permessi

fino alla data di conclusione della procedura di riesame  e  comunque

non oltre il 31 dicembre 2022.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome