Reach: modifiche all’allegato XVII

Le variazioni nel regolamento (Ue) della Commissione 13 dicembre 2021, n. 2021/2204

Reach: modifiche all'allegato XVII per effetto della pubblicazione del regolamento (Ue) della Commissione 13 dicembre 2021, n. 2021/2204 sulla G.U.C.E. L del 14 dicembre 2021, n. 446.

Le variazioni riguardano alcune sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

Il nuovo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Di seguito il testo del regolamento (Ue) della Commissione 13 dicembre 2021, n. 2021/2204.

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Regolamento (Ue) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)

(in G.U.C.E. L del 14 dicembre 2021, n. 446)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[1]GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1., in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.

(2) Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)..

(3) Il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, nell’ultima versione modificata dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione[3]Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3)., non recepisce ancora le nuove classificazioni come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/1182[4]Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2). e (UE) 2021/849[5]Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).. È pertanto opportuno aggiungere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 al regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6.

(4) La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1o marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B dal regolamento delegato (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1182.

(5) La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B nel regolamento delegato (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2021/849.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica come segue:

— le righe relative alle sostanze fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1), dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N- (idrossimetil)glicinato di sodio], butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetichetone ossima e N-(idrossimetil) acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022;
— le righe relative alle sostanze tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi- 4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022. Il punto 3 dell’allegato si applica come segue:

— le righe relative alle sostanze tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-
6-silaundecano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2], ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo, bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco, flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one e perossido di bis(α,α- dimetilbenzile) si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022;

— le righe relative alle sostanze mancozeb (ISO), complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco, 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido, 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC], dimetomorf (ISO); (E, Z)-4-(3-(4-clorofenil)- 3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina, 1,2,4-triazolo e 3-metilpirazolo si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

 

L’allegato XVII è così modificato:

  • nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

 

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
 

«Fibre di carburo di silicio (con diametro

< 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1)

 

014-048-00-5

 

206-991-8

 

409-21-2

308076-74-6»

 
 

«dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene

 

601-092-00-0

 

205-886-4

 

191-30-0»

 
 

«tetrafluoroetilene

 

602-110-00-X

 

204-126-9

 

116-14-3»

 
 

«1,4-diossano

 

603-024-00-5

 

204-661-8

 

123-91-1»

 
 

«m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo

 

603-065-00-9

 

202-987-5

 

101-90-6»

 
 

«7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano;

4-vinilcicloesano diepossido

 

603-066-00-4

 

203-437-7

 

106-87-6»

 
 

«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo

 

603-240-00-X

 

221-967-7

 

3296-90-0»

 
 

«N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil) glicinato di sodio]

 

607-746-00-1

 

274-357-8

 

70161-44-3»

 
 

«butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima

 

616-014-00-0

 

202-496-6

 

96-29-7»

 
 

«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]

 

616-230-00-5

 

213-103-2

 

924-42-5»;

 

 

 

  • nell’appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

 

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
 

«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo

 

603-240-00-X

 

221-967-7

 

3296-90-0»

 
 

«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]

 

616-230-00-5

 

213-103-2

 

924-42-5»;

 

 

 

  • nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

 

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
 

«mancozeb (ISO); complesso (polimerico) di etilenebis(ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco

 

006-076-00-1

 

-

 

8018-01-7»

 

 

 

 

«tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-

6-vinil-2,5,7,10-tetraossa- 6-silaundecano

014-050-00-6 213-934-0 1067-53-4».  
«diclorodiottilstannano 050-021-00-4 222-583-2 3542-36-7»  
«diottil dilaurato; [1]

stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2]

050-031-00-9 222-883-3 [1]

293-901-5 [2]

3648-18-8 [1]

91648-39-4

[2]»

 
«7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano;

4-vinilcicloesano diepossido

603-066-00-4 203-437-7 106-87-6»  
«ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-

2-(4-clorobenzil)-5-isopropil- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo

603-237-00-3 - 125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8»

 
«bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima 603-238-00-9 205-594-7 143-24-8»  
«6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p- cresolo; [DBMC] 604-095-00-5 204-327-1 119-47-1»  
«2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide 605-041-00-3 201-289-8 80-54-6»  
«diisottilftalato 607-740-00-9 248-523-5 27554-26-3»  
«2-metossietil-acrilato 607-744-00-0 221-499-3 3121-61-7»  
«dimetomorf (ISO); (E,Z)-

4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil) acriloil)morfolina

613-102-00-0 404-200-2 110488-70-5»  
«1,2,4-triazolo 613-111-00-X 206-022-9 288-88-0»  
«zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-. kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S] zinco 613-333-00-7 236-671-3 13463-41-7»  
«flurocloridone (ISO); 3-cloro-

4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil] pirrolidin-2-one

613-334-00-2 262-661-3 61213-25-0»  
«3-metilpirazolo 613-339-00-X 215-925-7 1453-58-3»  
«perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) 617-006-00-X 201-279-3 80-43-3»  

 

Note   [ + ]

1. GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
2. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
3. Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3).
4. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2).
5. Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).

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