Acquisto energia: nuovi sostegni per le imprese

Acquisto energia sostegni
Nel D.L. 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76, anche una misura sulla tutela del personale sanitario

Acquisto energia: nuovi sostegni per le imprese con il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76.

 

Le misure

In particolare, al Capo I «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale» sono disposti:

  • la riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023 (art. 2);
  • il contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati (art. 3);
  • il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4);
  • le misure di tassazione sul reddito relativo alla produzione di energia da parte delle imprese agricole (art. 6);
  • le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 7).

Non solo energia

Fuori dal contesto energetica rileva una misura all'articolo 16 recante «Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario».

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

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Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 

 

Misure  urgenti  a  sostegno  delle  famiglie  e  delle  imprese  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali. (23G00042)

 

(Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76)

 

Vigente al: 31-3-2023

 

Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993  n.

412;

Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125   recante

«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni

per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di

controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio

sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di

emissioni industriali.»;

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021.»;

Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  recante  «Misure

emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre

misure urgenti in materia sanitaria.»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023.»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening.»;

Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche

di coesione e della politica agricola comune.»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure

di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie  per  l'acquisto

di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di  personale

medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio

sanitario nazionale;

Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di

consentire agli uffici competenti di gestire in modo  ottimale  tutte

le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale  introdotte  con

la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 marzo 2023;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  salute,

di concerto con i Ministri delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e

dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

           Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas 

 

1.  Per  il  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  le  agevolazioni

relative  alle  tariffe  per  la  fornitura  di   energia   elettrica

riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati  ed  ai

clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41  del  18  febbraio

2008, e la compensazione per la fornitura  di  gas  naturale  di  cui

all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,

sulla base del valore ISEE di cui all'articolo  1,  comma  17,  della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita'  di

regolazione per energia reti e  ambiente,  tenendo  conto  di  quanto

stabilito dalla medesima Autorita'  in  attuazione  dell'articolo  1,

comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197,  nel  limite

di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023  e  fino  al  31  dicembre  2023,  le

agevolazioni relative alle  tariffe  di  cui  all'articolo  3,  comma

9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate

sulla base dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente

pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel  limite  di  5

milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  405  milioni

di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse

disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con  riferimento

all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro  il  31  maggio  2023  la

relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4,  del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

con legge 27 aprile 2022, n. 34.

                               Art. 2 

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il

                  secondo trimestre dell'anno 2023 

1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui

all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e

giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.

Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano

contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5

per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle

forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle

somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in

esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo

16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78  milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi  del  gas  naturale

all'ingrosso, le aliquote negative della componente  tariffaria  UG2C

applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi  all'anno

sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura  pari

al 35% del valore applicato nel  trimestre  precedente.  Le  aliquote

delle componenti tariffarie relative agli  altri  oneri  generali  di

sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo

trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati  in  280  milioni  di

euro per l'anno 2023 si provvede  ai  sensi  dell'articolo  24.  Tale

importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e

ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

 

                               Art. 3 

     Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati 

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  da  adottare

in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU,  a

decorrere dal 1° ottobre e fino  al  31  dicembre  2023,  ai  clienti

domestici residenti diversi da quelli titolari di  bonus  sociale  e'

riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in

base alle zone climatiche definite dall'articolo 2  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei  prezzi

giornalieri del gas  naturale  sul  mercato  all'ingrosso  superi  la

soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si

applica anche per il mese di dicembre.

2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di

cui al presente articolo. Sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al

predetto decreto, l'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e

ambiente  definisce  le  modalita'  applicative  e  la   misura   del

contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone

climatiche di cui al comma 1.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni

di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo  24.  Tale

importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e

ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

 

                               Art. 4 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale 

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  di  sostegno

alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino

al  30  giugno  2023,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente

articolo.

2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui

all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi

energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i

cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla

base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle

imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento

superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale

compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20

per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica

acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre

dell'anno  2023.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  anche  in

relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese

di cui al primo periodo e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  secondo

trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per  kWh

di energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'  calcolato  con

riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili

acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima

energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo

al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,

relativa al  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  del  prezzo  unico

nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte

consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a

parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti

per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,

sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento

della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed

effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023,

comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo

della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo

trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali

sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30

per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo

trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco

per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e

ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata

data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,

e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri

sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento

della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel

secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi  energetici  diversi

dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas

naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno

2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal  Gestore  dei  mercati  energetici,  abbia  subito  un

incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio

riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei

maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas

naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito

d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno

2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il

prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,

riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento

del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei

mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa

destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di

gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo

stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il

venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il

quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,  su  sua

richiesta, una comunicazione nella quale sono  riportati  il  calcolo

dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare

del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno

2023.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente

(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto

della predetta comunicazione e le sanzioni  applicabili  in  caso  di

mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono  utilizzabili

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo

n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente

tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di

cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso

di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono

il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti

d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi

dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai

soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del

regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle

dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta

regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore

aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri

costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto

legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal

cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati

utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del

31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative

alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da

effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti

previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al

decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto

compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato

decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  1.348,66

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo

24.

10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il

monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

                               Art. 5 

  Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo 

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'

temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del

29 dicembre 2022, n. 197,  non  concorrono  alla  determinazione  del

reddito complessivo relativo al  periodo  di  imposta  antecedente  a

quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di  riserve  del

patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o  vincolate  a

copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo  109,  comma

4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui  Redditi  nel  testo

previgente  alle  modifiche  apportate  dall'articolo  1,  comma  33,

lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite  del

30 per cento del  complesso  delle  medesime  riserve  risultanti  al

termine dell'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°  gennaio

2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio

netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta

antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti

essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi

conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in

corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto

che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di

imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di

imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  404

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo

24.

 

                               Art. 6 

                       Tassazione agroenergia 

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai  fini

della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia

oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo

1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti  indicati  dal

secondo periodo del medesimo comma la componente  riconducibile  alla

valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota

incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione

dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per

energia reti ed ambiente in attuazione  dell'articolo  19  del  DM  6

luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  4,32

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo

24.

 

                               Art. 7 

Disposizioni in materia di agevolazioni  fiscali  per  interventi  di

                        risparmio energetico 

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  agevolazioni

fiscali per interventi di risparmio energetico si  considera  ammessa

ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della  quale

sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome

di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile,

ai sensi delle disposizioni che  lo  regolano,  con  le  agevolazioni

fiscali. In ogni  caso  la  somma  dell'agevolazione  fiscale  e  del

contributo  non  deve  eccedere  il  100%  della  spesa   ammissibile

all'agevolazione o al contributo.  La  disposizione  si  applica  con

riferimento ai contributi istituiti alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

(omissis)

                               Art. 16 

Disposizioni in materia di contrasto agli  episodi  di  violenza  nei

                  confronti del personale sanitario 

1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;

b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Nell'ipotesi  di

lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria  o

socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa  delle  funzioni  o  del

servizio, nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,

assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette

professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita',  si  applica

la reclusione da due a cinque anni.  In  caso  di  lesioni  personali

gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».

(omissis)

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