Osservatorio sicurezza negli ospedali: ora serve il regolamento

Decreto 13 gennaio 2022

Osservatorio sicurezza negli ospedali.

Con il decreto 13 gennaio 2022  - pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 - il ministero della Salute ha istituito l'Osservatorio sicurezza negli ospedali (la dizione completa è "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie")

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Osservatorio sicurezza negli ospedali: i compiti

L'Osservatorio sicurezza negli ospedali ha il compito di:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

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Osservatorio sicurezza negli ospedali: i dati

Oltre a tutto ciò, l'Osservatorio sicurezza negli ospedali dovrà produrre i dati utili alla relazione annuale che il ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta. L'Osservatorio sicurezza negli ospedali, infine all'atto dell'insediamento, deve adottare un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attività

Qui di seguito il testo integrate del decreto che ha istituito l'Osservatorio sicurezza negli ospedali

Ministero della Salute
Decreto 13 gennaio 2022  

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. (22A01153)

(Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata
legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni
sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le
professioni socio-sanitarie riconosciute;
Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della
citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con
decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il
Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza
degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;
Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al
secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da
«rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, di
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della
giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini
professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle
associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che,
in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua
meta', da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non
da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle
spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017,
recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanita'»;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante
«Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione», in attuazione della citata legge
n. 3 del 2018;
Considerato che la Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ha pubblicato in
data 19 maggio 2021 un avviso per la presentazione di manifestazioni
d'interesse, rivolto alle associazioni di pazienti;
Preso atto che, nonostante la proroga all'originario termine per la
presentazione delle citate manifestazioni d'interesse da parte delle
associazioni di pazienti, non risulta pervenuta alcuna istanza;
Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 2, della legge
del 14 agosto 2020, n. 113, all'istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie, prevedendo con successivo decreto del Ministro della
salute la nomina dei singoli rappresentanti;
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021 (rep. atti n. 256/CSR);

Decreta:

Art. 1

Istituzione

1. Per i motivi e le finalita' di cui in premessa e' istituito,
presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della
salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 2 della
legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».

Art. 2

Composizione

1. L'Osservatorio e' composto da:
otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della
Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas);
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
un rappresentante FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
un rappresentante FNOVI - Federazione nazionale ordini veterinari
italiani;
un rappresentante FOFI - Federazione ordini farmacisti italiani;
un rappresentante CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi;
un rappresentante FNOPO - Federazione nazionale ordini
professioni ostetriche;
un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione nazionale degli
ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
un rappresentante FNOPI - Federazione nazionale ordini
professioni infermieristiche;
un rappresentante ONB - Ordine nazionale dei biologi;
un rappresentante FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei
chimici e dei fisici;
un rappresentante CNOAS - Consiglio nazionale ordine assistenti
sociali;
un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione medici dirigenti;
un rappresentante CIMO - Coordinamento italiano medici
ospedalieri;
un rappresentante FASSID - Federazione patologi clinici,
radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri
dirigenti;
un rappresentante AAROI EMAC - Associazione anestesisti
rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;
un rappresentante FP CGIL - Funzione pubblica;
un rappresentante FVM - Federazione veterinari medici e dirigenti
sanitari;
un rappresentante FESMED - Federazione sindacale medici
dirigenti;
un rappresentante Federazione CISL Medici;
un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari
ospedalieri;
un rappresentante UIL FPL;
un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e
dirigenti;
un rappresentante CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte
professionalita';
un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza
pubblica;
un rappresentante CONFSAL - Confederazione generale sindacati
autonomi lavoratori;
un rappresentante CISL FP - Funzione pubblica;
un rappresentante FIALS - Federazione italiana autonomie locali e
sanita';
un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni
infermieristiche;
un rappresentante FSI - Federazione sindacati indipendenti;
un rappresentante NURSING UP - Sindacato infermieri italiani;
un rappresentante CGS - Confederazione generale sindacale;
un rappresentante USAE - Unione sindacati autonomi europei;
un rappresentante CSE - Confederazione indipendente sindacati
europei;
un rappresentante FIMMG - Federazione italiana medici di medicina
generale;
un rappresentante SNAMI - Sindacato nazionale autonomo medici
italiani;
un rappresentante SM - Sindacato dei medici italiani;
un rappresentante CISL medici;
un rappresentante FIMP - Federazione italiana medici pediatri;
un rappresentante SIMPEF - Sindacato medici pediatri di famiglia;
un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione
italiana pediatri - Sindacato italiano specialisti pediatri -
Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;
un rappresentante SUMAI ASSOPROF - Sindacato unico di medicina
ambulatoriale italiana e professionalita' dell'area sanitaria;
un rappresentante FESPA - Federazione specialisti ambulatoriali;
un rappresentante FIASO - Federazione italiana aziende sanitarie
e ospedaliere;
un rappresentante FEDERSANITA' - Confederazione Federsanita' ANCI
regionali.
2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute,
l'Osservatorio e' composto da:
un rappresentante della Direzione generale della prevenzione
sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
un rappresentante della Direzione generale della programmazione
sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale della
digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della
statistica.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

Compiti e funzionamento

1. L'Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti
commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro
funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e
misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu'
esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie,
anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il
personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla
gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la
qualita' della comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che
il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attivita'
svolta.
3. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un
regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il
funzionamento delle attivita'.

 

Art. 4

Durata

1. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre
anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

 

Art. 5

Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a
carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio,
da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non
da' diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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