Lacunoso per parecchi anni, il quadro legislativo ha iniziato ad assumere una propria fisionomia con l’introduzione dell’art. 272-bis, D.Lgs. 152/2006, che ha portato al nascere di una normativa regionale, affiancata da una prassi autorizzativa di regolamentazione delle attività impattanti. A questo ha fatto seguito una produzione giurisprudenziale prevalentemente amministrativa, che permette oggi di delineare primi caratteri interpretativi. La prima pronuncia di rilievo è stata la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2019 con la quale è stato precisato il campo di applicazione dell’art. 272-bis, disponendo che lo spazio di intervento consentito alle Regioni «va ristretto all’interno del perimetro di operatività tracciato dalla norma statale, con conseguente applicazione delle relative regole di esclusione, prima tra tutte quella tracciata dall’art. 267, comma 3, del medesimo codice»
Accesso riservato
Questo contenuto è riservato agli abbonati a Ambiente Sicurezza Web
Sei abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Effettua il login con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento, per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.
Non sei ancora abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Attiva ora il tuo abbonamento per non perderti nulla.
Contenuti premium, approfondimenti speciali e tanti altri vantaggi ti aspettano. Scoprili tutti qui