Il D.M. Sanità 6 settembre 1994 («Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto») distingue i manufatti contenenti amianto in due tipologie: a matrice friabile, se le fibre si presentano libere o debolmente legate oppure a matrice compatta, se le fibre sono fortemente legate a una matrice (cementizia o resinoide). I più pericolosi sono i materiali friabili, i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione. L’amianto compatto, invece, per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato).
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