Fer X transitorio: aggiornate le regole operative

Fer X transitorio: aggiornate le regole operative
È quanto stabilisce il decreto del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche 10 agosto 2025, n. 34

Fer X transitorio: aggiornate le regole operative di cui al D.M. 30 dicembre 2024 «Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato».

Fer X transitorio: aggiornate le regole operative

È quanto stabilisce il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche 10 agosto 2025, n. 34.

Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2025, n. 19.

Il nuovo decreto è integrato con le regole operative (allegato 1) e i relativi allegati (allegato 2).

Di seguito il testo del D.D. 10 agosto 2025, n. 34; gli allegati sono disponibili ai link riportati a fine pagina.

Fer X transitorio: aggiornate le regole operative

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche 10 agosto 2025, n. 34

Aggiornamento delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

(Approvazione delle Regole operative GSE)

1. È approvato l’aggiornamento delle Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2025 n. 19.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

[photo credits]

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI SOTTO PER L’ALLEGATO 1

CLICCA QUI SOTTO PER L’ALLEGATO 2

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome