Fer X transitorio: pubblicato il decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, n. 19.
Oggetto del provvedimento è il meccanismo transitorio (in attesa del più ampio decreto "Fer X") di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Per effetto sono:
- approvate le regole operative elaborate e trasmesse dal Gse ai sensi dell’articolo 12 del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (allegati 1 e 2 al D.D. n. 19/2025);
- integrate e sostituite le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 20 maggio 2025, n. 15.
Di seguito il testo del decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, n. 19; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale mercati e infrastrutture energetiche 18 giugno 2025 n. 19
Approvazione delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DECRETA
Art. 1
(Approvazione delle Regole operative GSE)
1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 20 maggio 2025, n. 15.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.