Intelligenza artificiale: disposizioni per lavoro, sanità e tutela dei dati sono state stabilite, tra le tante, all'interno della legge 23 settembre 2025, n. 132 «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223.
In particolare, nel provvedimento si parla di:
- principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali (artt. 4/9);
- principi in materia di sviluppo economico (art. 5);
- uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità (artt. 7/8/10);
- disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia d lavoro (artt. 11/12);
- disposizioni in materia di professioni intellettuali (art. 13);
- uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (art. 14);
- uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 18).
Disposti anche:
- una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale la costituzione di un comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale nonché di autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (artt. 19 e 20);
- investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (art. 23);
- misure sulla tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (art. 25).
Modificati, infine, il codice di procedura civile e il codice penale con contestuali disposizioni penali.
Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.
Legge 23 settembre 2025, n. 132
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale. (25G00143)
(Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223)
Vigente al: 10-10-2025
Capo I
Principi e finalita'
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. La presente legge reca principi in materia di ricerca,
sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di
modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto,
trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica,
dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunita'.
Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto
sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si
applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito
dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o
informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni,
anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti
dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle
definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.
Art. 3
Principi generali
1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione,
l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza
artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto dei diritti
fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del
diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza,
proporzionalita', sicurezza, protezione dei dati personali,
riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita' dei sessi e
sostenibilita'.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale
per finalita' generali avviene su dati e tramite processi di cui
devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilita',
la sicurezza, la qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo
il principio di proporzionalita' in relazione ai settori nei quali
sono utilizzati.
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalita'
generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto
dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione
del danno, della conoscibilita', della trasparenza, della
spiegabilita' e dei principi di cui al comma 1, assicurando la
sorveglianza e l'intervento umano.
4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve
pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita
istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni
delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e
sussidiarieta' e non deve altresi' pregiudicare la liberta' del
dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque
provocate, tutelando gli interessi della sovranita' dello Stato
nonche' i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli
ordinamenti nazionale ed europeo.
5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza
artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalita'
generali.
6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di
cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione
essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei
sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalita'
generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio,
nonche' l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine
di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne
l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le
impostazioni di sicurezza.
7. La presente legge garantisce alle persone con disabilita' il
pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative
funzionalita' o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna
forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformita' alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18.
Art. 4
Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati
personali
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla liberta' e al
pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla liberta' di espressione e
all'obiettivita', completezza, imparzialita' e lealta'
dell'informazione.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il
trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la
compatibilita' con le finalita' per le quali sono stati raccolti, in
conformita' al diritto dell'Unione europea in materia di dati
personali e di tutela della riservatezza.
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei
dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire
all'utente la conoscibilita' dei relativi rischi e il diritto di
opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte
dei minori di anni quattordici nonche' il conseguente trattamento dei
dati personali richiedono il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il
minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, puo'
esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali
connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purche'
le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente
accessibili e comprensibili.
Art. 5
Principi in materia di sviluppo economico
1. Lo Stato e le altre autorita' pubbliche:
a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale come strumento per migliorare l'interazione
uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei
settori produttivi, la produttivita' in tutte le catene del valore e
le funzioni organizzative, nonche' quale strumento utile all'avvio di
nuove attivita' economiche e di supporto al tessuto nazionale
produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e
medie imprese, al fine di accrescere la competitivita' del sistema
economico nazionale e la sovranita' tecnologica della Nazione nel
quadro della strategia europea;
b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza
artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi
innovativi;
c) facilitano la disponibilita' e l'accesso a dati di alta
qualita' per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di
intelligenza artificiale e per la comunita' scientifica e
dell'innovazione;
d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei
fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale,
possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la
localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data
center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster
recovery e business continuity siano implementate in data center
posti nel territorio nazionale, nonche' modelli in grado di
assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza
nelle modalita' di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate
sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della
normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e
proporzionalita';
e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di
ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di
intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione
economica e commerciale dei risultati della ricerca.
(omissis)
Capo II
Disposizioni di settore
Art. 7
Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di
disabilita'
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce
al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle
liberta' e degli interessi della persona, anche in materia di
protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel
sistema sanitario non puo' selezionare e condizionare l'accesso alle
prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di
tecnologie di intelligenza artificiale.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la
diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le
condizioni di vita delle persone con disabilita', agevolano
l'accessibilita', la mobilita' indipendente e l'autonomia, la
sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone
anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura
e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che e'
sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito
sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili,
periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il
rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.
Art. 8
Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi
di intelligenza artificiale in ambito sanitario
1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti
pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, nonche' da soggetti privati operanti nel
settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui
partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS,
per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione
di sistemi di intelligenza artificiale per finalita' di prevenzione,
diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e
tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse
protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle
condizioni del paziente, salute pubblica, incolumita' della persona,
salute e sicurezza sanitaria nonche' studio della fisiologia, della
biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in
quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di
banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante
interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della
Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9,
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in
favore dell'interessato, che puo' essere assolto anche mediante
un'informativa generale messa a disposizione nel sito web del
titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato
ove inizialmente previsto dalla legge, e' sempre autorizzato l'uso
secondario di dati personali privi degli elementi identificativi
diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9
del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma
1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identita' degli
interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della
loro salute.
3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalita' di cui
all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e' sempre consentito, previa informativa
all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE)
2016/679, il trattamento per finalita' di anonimizzazione,
pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche
appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. E' consentito
altresi' il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla
ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni
nell'attivita' sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei
principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di
sfruttamento economico dei dati relativi alle attivita' agonistiche
che spettano a chi le organizza.
4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,
tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e
della tecnica, puo' stabilire e aggiornare linee guida per le
procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e
per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e
finalita' di trattamento.
5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con
l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24,
25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' con l'indicazione
espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono
essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se
non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal
Garante per la protezione dei dati personali.
6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori
del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento di dati personali
1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come
definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il
massimo delle modalita' semplificate consentite dal predetto
regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche tramite
sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la
costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini
di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, e'
disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli
enti di ricerca, i presidi sanitari nonche' le autorita' e gli
operatori del settore.
Art. 10
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). -
1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore
sanitario, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per la
sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le
soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto
alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui
al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio
delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza
artificiale secondo le modalita' ivi definite.
2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in particolare per
l'assistenza territoriale, e' istituita una piattaforma di
intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la
messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al primo
periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di Agenzia nazionale
per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga
servizi di supporto:
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della
popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti
non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case
della comunita'.
3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di
supporto di cui al comma 2.
4. La piattaforma di cui al comma 2 e' alimentata con i dati
strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al
medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento.
L'AGENAS e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati
all'interno della piattaforma.
5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la
protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto
del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni
eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche e
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede
alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di
lavoro
1. L'intelligenza artificiale e' impiegata per migliorare le
condizioni di lavoro, tutelare l'integrita' psicofisica dei
lavoratori, accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e la
produttivita' delle persone in conformita' al diritto dell'Unione
europea.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo
deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puo' svolgersi in
contrasto con la dignita' umana ne' violare la riservatezza dei dati
personali. Il datore di lavoro o il committente e' tenuto a informare
il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e
con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152.
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione
del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti
inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del
sesso, dell'eta', delle origini etniche, del credo religioso,
dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle
condizioni personali, sociali ed economiche, in conformita' al
diritto dell'Unione europea.
Art. 12
Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel
mondo del lavoro
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi
derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in
ambito lavorativo, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di
intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di
definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in
ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e
identificare i settori lavorativi maggiormente interessati
dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove
la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di
intelligenza artificiale.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i componenti, le modalita' di funzionamento, nonche'
gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai
componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle
professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle
attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con
prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione
d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e
cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza
artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto
destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro,
semplice ed esaustivo.
Art. 14
Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza
artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria
attivita', di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di
aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini
e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilita' del
suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione
strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto
dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta
l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia
stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche,
organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo
responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le
capacita' trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(omissis)
Art. 17
Modifica al codice di procedura civile
1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «,
per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di
intelligenza artificiale».
Art. 18
Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della
cybersicurezza nazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
dopo la lettera m-ter) e' inserita la seguente:
«m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso
la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque
denominati, nonche' di partenariato pubblico-privato, volta a
valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il
rafforzamento della cybersicurezza nazionale».
Capo III
Strategia nazionale, autorita' nazionali e azioni di promozione
Art. 19
Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di
coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e
fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e
dell'intelligenza artificiale
1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e'
predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20,
sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili
di politica industriale e di incentivazione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca per i profili relativi alla
formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per
gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale
impiegabili in chiave duale, ed e' approvata con cadenza almeno
biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale
(CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55.
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra
le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo
sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale,
coordina l'attivita' della pubblica amministrazione in materia,
promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di
intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi
finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale
dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del
diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della
promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i
diritti umani.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente in materia di innovazione tecnologica e transizione
digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione
della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per
l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca
d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in
qualita' di autorita' di vigilanza del mercato. I risultati del
monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle imprese e del made in
Italy» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della
ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la
cybersicurezza, ove nominata».
6. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' di
indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo
dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per
la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e
dall'Autorita' politica delegata in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute
del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorita'
nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri soggetti interessati
agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore
realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di
coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle
attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e
di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale
svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a
vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le
fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che
operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza
artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al
periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il
Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di
indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e
dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al
comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 20
Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale
1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della
normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza
artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando
l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo
di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto
previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla
presente legge e ferme restando le funzioni gia' rispettivamente
attribuite:
a) l'AgID e' responsabile di promuovere l'innovazione e lo
sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto
dalla lettera b). L'AgID provvede altresi' a definire le procedure e
a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica,
valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di
verificare la conformita' dei sistemi di intelligenza artificiale,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione
europea;
b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della
cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' responsabile per la vigilanza,
ivi incluse le attivita' ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di
intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea. L'ACN e' altresi' responsabile per
la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale
relativamente ai profili di cybersicurezza;
c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza,
assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di
sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di
intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e
dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli
aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili
in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i
sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attivita'
giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da
2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per
quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza
artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari.
2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e
all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi e
secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID e' designata quale autorita' di
notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN
e' designata quale autorita' di vigilanza del mercato e punto di
contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del
medesimo articolo 70.
3. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al
comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre
pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti, nonche' ogni
opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato di coordinamento,
composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo
del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano,
quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti
di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante
per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dell'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID)».
(omissis)
Art. 23
Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della
cybersicurezza e del calcolo quantistico
1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al
fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori
dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle
tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie
quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la
creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di
accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi
dell'operativita' della societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro,
l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di
rischio direttamente o indirettamente di:
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di
sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano
nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e
delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie
quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare
riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing,
alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3,
all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di
sicurezza e integrita' delle reti di comunicazione elettroniche, e
che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di
costituzione (start up financing), di avvio dell'attivita'
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale
up financing);
b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da
quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle
tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di
sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo
come campioni tecnologici nazionali.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di
cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o
indirettamente, di quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture
capital appositamente istituiti e gestiti dalla societa' di gestione
del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte
di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla
medesima societa' di gestione del risparmio. La normativa di
attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 27 giugno 2019 e' aggiornata alle disposizioni del presente
articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui
al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.
3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualita'
di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di
governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in
ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, in ogni caso senza compensi o indennita'.
Art. 24
Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno
o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20, nei limiti
della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i
poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal
regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme
del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in
materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento,
le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto
e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorita'
individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto
delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le
finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e
dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo
regolamento;
d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20 il potere di
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste
dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione
delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel
rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo
articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure
amministrative da parte delle autorita' anzidette;
e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in
materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonche' da
parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione
e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello
specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
previsione della possibilita' di riconoscimento di un equo compenso
modulabile sulla base delle responsabilita' e dei rischi connessi
all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
g) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello
sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche legate alle discipline STEM, nonche' artistiche, al fine
di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso mirate attivita' di orientamento personalizzato, di
percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi
di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia;
i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonche' nei
percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi
profili culturali e professionali, di attivita' formative per la
comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo
giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di
intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea,
nonche' per la corretta interpretazione della produzione di tali
sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o
decisioni;
l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento
tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da
universita', istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di
ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'universita' e
della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo
di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo
produttivo;
2) incentivare le attivita' di supporto e semplificare gli
strumenti di collaborazione tra il sistema dell'universita' e della
ricerca e degli ITS Academy e le Autorita' nazionali di cui
all'articolo 20;
m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorita' di
vigilanza del mercato che conferiscano all'autorita' i poteri di
imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere
informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche
senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove
in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza
artificiale ad alto rischio;
n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai
criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione
applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del
procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o
l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi
di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza
artificiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e
sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta
giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a
inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente
anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un
sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo
di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso
adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in
circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza
artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la
vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la sicurezza dello
Stato;
c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilita'
penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli
illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga
conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da
parte dell'agente;
d) nei casi di responsabilita' civile, previsione di strumenti di
tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica
regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova,
tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza
artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento
(UE) 2024/1689;
e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie
inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonche'
dei principi di proporzionalita', non discriminazione e trasparenza;
f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del
sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in
conformita' ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b),
c), d) ed e).
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore
Art. 25
Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio
dell'intelligenza artificiale
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere
dell'ingegno» e' inserita la seguente: «umano» e dopo le parole:
«forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove
create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale,
purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»;
b) dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20
giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da
altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha
legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati
attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche
generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 70-ter e 70-quater».
Capo V
Disposizioni penali
Art. 26
Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il
seguente:
«11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di
sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro
natura o per le modalita' di utilizzo, abbiano costituito mezzo
insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la
pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del
reato»;
b) all'articolo 294 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e'
posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale»;
c) dopo l'articolo 612-ter e' inserito il seguente:
«Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o
alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona
un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti
diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci
falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinita', e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile
a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti di persona incapace,
per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa delle
funzioni esercitate».
2. All'articolo 2637 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni se
il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale».
3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri
materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli
articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza
artificiale».
4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da
euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione
dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 28
Disposizioni finali
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere
accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati,
costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel
territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti
all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, puo'
altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti
pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei
con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di
partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale».
2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come
modificato dall'articolo 3 della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «adottata con determinazione tecnica del direttore
generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) nel capo I, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni di coordinamento). - 1. Ogni
riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' da
intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui
le stesse acquistano efficacia».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.



