Bonifiche e controlli: chiarimenti sul disposto combinato tra gli artt. 242 e 248, D.Lgs. n. 152/2006 sono stati forniti dal Mase in risposta a un interpello ambientale della Provincia della Gallura nord-est Sardegna.
In particolare, è stato chiesto:
- se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e del comma 7-bis dell’art. 242 possa risultare applicabile con riferimento all’esecuzione delle verifiche da parte dell’Arpas e al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio;
- quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l’eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis, in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino;
- quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle Csc o Csr della parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all’individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal titolo V della parte IV.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Provincia della Gallura nord-est Sardegna 20 ottobre 2025, n. 193944
Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006. — Interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis in combinato disposto con l’art. 248 del Testo unico ambientale
Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
si sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3- septies del D. Lgs. n. 152/2006 al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis e dei relativi adempimenti di cui all’art. 248 comma 2 del medesimo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L'articolo 242 e seguenti del Testo Unico ambientale disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento.
Questa Provincia è chiamata a rilasciare il relativo certificato di avvenuto completamento dell’intervento, successivamente alla realizzazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza e nel caso positivo della relazione trasmessa dal Dipartimento ARPAS competente per territorio. La disciplina in questione è regolata con l’art. 248 che reca quanto segue:
“Art. 248 (Controlli)
1. (omissis).
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”
In combinato disposto con il citato art. 248 comma 2-bis, il comma dell’articolo in oggetto dispone quanto segue:
"Art. 242
7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. “
Con il presente interpello si chiede di chiarire univocamente la portata delle disposizioni in oggetto nell’eventualità dell’applicazione di detta procedura al caso della messa in sicurezza, permanente o operativa che sia, nel caso che riguardi esclusivamente una porzione di fondale marino in uno specchio acqueo di complessivi 7 ettari antistanti un porto turistico, risultato contaminato e per il quale è stata attivata la procedura ai sensi dell’art. 242, qualora le operazioni di messa in sicurezza siano realizzate da un soggetto in due stralci funzionali, uno di 6 ettari e il secondo di 1 ettaro. A tal proposito si chiede di chiarire:
- se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e del comma 7-bis dell’art. 242 può risultare applicabile con riferimento all’esecuzione delle verifiche da parte dell’ARPAS ed al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio;
- quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l’eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis del sopra citato art. 242, in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino;
- in considerazione del fatto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all’individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, si chiede di esplicitare nella fattispecie, quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle CSC o CSR della parte Quarta del D.lgs. 152/2006.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 gennaio 2026, n. 5083
Oggetto: interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006. — interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis in combinato disposto con l’art. 248 del testo unico ambientale riscontro istanza della Provincia Gallura nord-est Sardegna, acquisita al protocollo ministeriale al n. 193944 del 20.10.2025
Il quesito
Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 193944 del 20.10.2025, la Provincia Gallura Nord-Est Sardegna ha formulato un interpello ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”.
In particolare, la Provincia Gallura Nord-Est Sardegna ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di ottenere un chiarimento “in merito all'interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis e dei relativi adempimenti di cui all’art. 248 comma 2 del medesimo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Nello specifico, la Provincia ha chiesto di chiarire:
“1. se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e del comma 7-bis dell’art. 242 può risultare applicabile con riferimento all’esecuzione delle verifiche da parte dell’ARPAS ed al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma
anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio;
2. quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l’eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis del sopra citato art. 242, in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino;
3. in considerazione del fatto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all’individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, si chiede di esplicitare nella fattispecie, quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle CSC o CSR della parte Quarta del D.lgs. 152/2006”.
Normativa di riferimento
Art. 248, commi 2 e 2-bis , d.lgs. n. 152/2006 : «2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.».
Art. 242, comma 7-bis, d.lgs. n. 152/2006: «7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre
matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.».
Riscontro ai quesiti
Ai fini del riscontro a quanto richiesto mediante in quesiti in premessa, deve essere preliminarmente chiarito che i corpi idrici superficiali e relativi sedimenti non sono considerati quali matrici ambientali ai fini della normativa sulle bonifiche (essi, infatti, non sono ricompresi nella definizione di “sito” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006). Pertanto, i sedimenti sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 152/2006, parte III, mentre non sono oggetto della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V (in tal senso si è già espresso il Ministero con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche prot. n. 71143 del 14.04.2025, di riscontro all’Istanza di interpello ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, formulata dalla Provincia di Potenza con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 4093 del 13.04.2025).
Diversamente, i siti di bonifica di interesse nazionale sono soggetti ad una disciplina speciale che riconduce i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti al concetto di “sito” (art. 252, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).
Stante quanto sopra, dunque, con riguardo ai corpi idrici superficiali e relativi sedimenti, l’applicabilità della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V è limitata ai soli casi in cui si tratti di siti di bonifica di interesse nazionale.
Quesiti di cui ai punti 1 e 2.
Ai sensi dell’art. 242, comma 7-bis, d.lgs. n. 152/2006, “Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate [...]”.
Il successivo art. 248 (Controlli) del medesimo d.lgs., nel disciplinare la certificazione di avvenuta bonifica, al comma 2-bis dispone che “Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242”.
Il combinato disposto di cui alle citate norme – laddove ammette di procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate – fa riferimento al caso in cui gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. La norma in parola, dunque, è preordinata a disciplinare la casistica relativa all’esecuzione di un progetto unitario di bonifica in cui siano previsti, oltre a quelli sulla falda, interventi di bonifica su suolo, sottosuolo e materiali di riporto.
Tale soluzione interpretativa risulta coerente con i canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle “Disposizioni preliminari al codice civile” secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”
Pertanto, in considerazione di quanto premesso, si ritiene che il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e al comma 7-bis dell’art. 242 non sia applicabile alla casistica oggetto dell’istanza di interpello trasmessa dalla Provincia Gallura Nord-Est Sardegna che, si ricorda, fa espresso riferimento al “caso della messa in sicurezza, permanente o operativa che sia, nel caso che riguardi esclusivamente una porzione di fondale marino in uno specchio acqueo di complessivi 7 ettari antistanti un porto turistico, risultato contaminato e per il quale è stata attivata la procedura ai sensi dell’art. 242, qualora le operazioni di messa in sicurezza siano realizzate da un soggetto in due stralci funzionali, uno di 6 ettari e il secondo di 1 ettaro”.
Conseguentemente, anche il secondo quesito (“in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino”) non rientra nel campo di applicazione delle predette disposizioni normative che, come detto, disciplinano una diversa fattispecie.
Quesito di cui al punto n. 3.
Nell’ambito delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152/2006, l’art. 252, comma 3, del citato d.lgs. fa espresso riferimento ai “valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione”.
Stante il disposto in parola, limitatamente ai SIN, gli obiettivi di bonifica delle matrici ambientali sono costituiti dai valori d’intervento.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.


