Trasporto transfrontaliero di Raee: il Mase ha fornito chiarimenti sul tema in risposta all'interpello ambientale della Provincia di Lecce 3 dicembre 2025, n. 228881.
In particolare, l'amministrazione locale chiede di:
- fornire chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto Eer: 191203 ("metalli non ferrosi") con il codice Oecd: GC020, a seguito delle modifiche agli allegati III, IV e V al regolamento n. 1013/2006 e al regolamento (Ue) n. 2024 /1157 in conseguenza delle modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea;
- chiarire se per una società operante nel territorio italiano sia possibile esportare in Giappone i rifiuti identificati con il codice Eer: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice Oecd: GC020, codice Y: Y49, quale triturato di schede elettroniche; in caso di risposta affermativa indicare, di conseguenza, la relativa procedura da seguire;
- chiarire se sia applicabile l'art. 38 (per le esportazioni verso Paesi ai quali si applica la decisione Ocse) del regolamento n. 1013/2006;
- stabilire - laddove possibile la spedizione del rifiuto indicato verso un impianto autorizzato all'operazione di recupero R4 del rifiuto sopra indicato in Giappone - se sia necessaria la procedura di autorizzazione preventiva scritta alla spedizione, con la precisazione se sia preventivamente applicabile per il rifiuto indicato in notifica il cosiddetto "principio di vicinanza" a livello comunitario.
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Di seguito il testo del parere del Mase; il testo dell'interpello è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Parere del ministero dell'Ambiente 4 febbraio 2026, n. 23882
Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentato dalla Provincia di Lecce con nota prot. 50613 del 3 dicembre 2025. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
QUESITO
Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire un’interpretazione delle norme di cui ai Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e (UE) 2024/3230 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici e in particolare:
- fornire chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto EER: 191203 ("metalli non ferrosi") con il codice OECD: GC020, a seguito delle modifiche agli Allegati III, IV e V al Reg. 1013/2006 e al Reg (UE) n 2024 /1157 in conseguenza delle modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea;
- chiarire se per una Società operante nel territorio italiano sia possibile esportare in Giappone i rifiuti identificati con il codice EER: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice OECD: GC020, codice Y: Y49, quale triturato di schede elettroniche; in caso di risposta affermativa indicare, di conseguenza, la relativa procedura da seguire;
- chiarire se sia applicabile l'art. 38 (per le esportazioni verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE) del Reg. 1013/2006;
- stabilire - laddove possibile la spedizione del rifiuto indicato verso un impianto autorizzato all'operazione di recupero R4 del rifiuto sopra indicato in Giappone - se sia necessaria la procedura di autorizzazione preventiva scritta alla spedizione, con la precisazione se sia preventivamente applicabile per il rifiuto indicato in Notifica il c.d. "principio di vicinanza" a livello comunitario.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta di seguito il quadro normativo applicabile:
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del
loro smaltimento;
- Decisione del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di
recupero OECD/LEGAL/0266;
- Regolamento (CE) n.1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti;
- Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- Regolamento delegato (UE) 2024/3229 che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea;
- Regolamento delegato (UE) 2024/3230 che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni
di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea;
- Decreto Legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare art. 194 “Spedizioni transfrontaliere”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.
Il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che ha abrogato il precedente Regolamento (CE) 1013/2006, è entrato il vigore il 21 maggio 2024 e troverà applicazione, ai sensi dell’articolo 85 del medesimo, a partire dal 21 maggio 2026.
Fino a tale data, continuerà ad applicarsi il Regolamento (CE) 1013/2006, salvo alcuni specifici articoli che prevedono differenti date di applicazione.
Le tempistiche sopra illustrate, pertanto, hanno reso necessaria l’emanazione da parte della Commissione europea di due differenti regolamenti delegati - il Regolamento (UE) 2024/3229 e il Regolamento (UE) 2024/3230 – finalizzati a recepire le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea (decisione BC 15-18) e che provvedessero ad emendare, rispettivamente, il Regolamento (CE) 1013/2006 e il Regolamento (UE) 2024/1157.
Di seguito, si indicano le parti rilevanti dei suddetti atti delegati in relazione alle specifiche richieste dell’interpellante.
Per quanto riguarda il Regolamento (UE) 2024/3229:
- Il considerando 1 richiama la decisione BC-15/18 della conferenza delle parti della
convenzione di Basilea che ha deliberato, tra le altre cose, di aggiungere una nuova voce per i
rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49) nell’allegato II della convenzione stessa;
- Il considerando 3 spiega che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le esportazioni - dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE - di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nella voce Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere
soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- Il considerando 4 chiarisce che gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nella voce GC020 fino a quando l’articolo è d’applicazione;
- Il considerando 5 rammenta che non essendo stato raggiunto un accordo in seno all’OCSE per il recepimento delle modifiche intervenute nell’ambito della Convenzione di Basilea, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la voce GC020 negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 non dovrebbe essere più applicata per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi;
- L’articolo 2 stabilisce che fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto la voce GC020 per le quali un’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, questa rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione;
- Il punto 1, lettera c, dell’allegato al Regolamento prevede che nella parte II dell’allegato III del regolamento (CE) 1013/2006, sotto il titolo «Altri rifiuti contenenti metalli», al codice GC020 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: *la voce GC020 si applica solo ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione;
- - Il punto 2, lettera b, dell’allegato al Regolamento prevede che nell’allegato IV, parte I, del Regolamento (CE) 1013/2006 è aggiunta la lettera g) che così recita: per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II;
Per quanto riguarda il Regolamento (UE) 2024/3230:
- Il considerando 1 richiama la decisione BC-15/18 della conferenza delle parti della
convenzione di Basilea che ha deliberato, tra le altre cose, di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49) nell’allegato II della convenzione stessa;
- Il considerando 3 spiega che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le esportazioni - dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE - di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nella voce Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere
soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- Il considerando 4 chiarisce che fino al 31 dicembre 2026 dovrebbe continuare ad applicarsi la
voce GC020 per le spedizioni tra Stati membri di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi, le quali restano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, invece, tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all’interno dell’Unione dovrebbero essere classificati sotto la voce Y49 o A1181 e le loro spedizioni dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- Il considerando 5 rammenta che, non essendo stato raggiunto un accordo in seno all’OCSE per il recepimento delle modifiche intervenute in ambito Convenzione di Basilea, la voce GC020 negli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1157 non dovrebbe essere più applicata per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi;
- - Il punto 1, lettera c, dell’allegato al Regolamento prevede che nella parte II dell’allegato III del regolamento (UE) 2024/1157, sotto il titolo «Altri rifiuti contenenti metalli», al codice GC020 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: *la voce GC020 si applica solo ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026;
- Il punto 2, lettera b, dell’allegato al Regolamento prevede che nell’allegato IV, parte I, del Regolamento (UE) 2024/1157 è aggiunta la lettera g) che così recita: per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II;
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra illustrate, emerge chiara la finalità del legislatore internazionale e comunitario di non consentire più l’applicazione della procedura “semplificata” degli obblighi generali di informazione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi ma di assoggettare le stesse alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta e alla nuova codifica (Y49) prevista in seno alla Convenzione di Basilea, in sostituzione della voce GC020.
Tuttavia, l’applicazione di tale obbligo trova due differenti tempistiche:
- a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda le spedizioni di tale tipologia di rifiuti
dall’Unione europea verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE, e viceversa;
- a decorrere dal 1° gennaio 2027 anche per le spedizioni dei suddetti rifiuti tra Stati membri dell’Unione europea. In questo caso, fino a tale data, i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi possono ancora essere classificati sotto la voce GC020 e spediti all’interno
dell’Unione europea con la procedura di cui agli obblighi generali di informazione.
Alla luce del mancato accordo in seno all’OCSE per il recepimento delle modifiche intervenute nell’ambito della Convenzione di Basilea è stato divulgato sul sito web dall’OCSE stessa l’orientamento secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2025, ai Paesi membri dell'OCSE è lasciata la scelta se applicare controlli ai movimenti transfrontalieri di rifiuti elettrici ed elettronici sulla base delle modifiche intervenute in seno alla Convenzione di Basilea oppure continuare ad applicare le norme vigenti della decisione dell'OCSE sugli stessi rifiuti.
Rispetto al caso specifico prospettato dall’interpellante, si ritiene che la spedizione di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi destinati a un’operazione di recupero (R4) - dall’Italia verso un Paese OCSE - debba essere effettuata alla luce delle modifiche normative intervenute a livello comunitario e ai sensi delle procedure di cui all’art. 38 del regolamento (CE) 1013/2006, finché applicabile. L’appartenenza dell’Italia all’Unione europea rende obbligatoria e immediatamente applicabile sul proprio territorio la normativa stabilita a livello comunitario mediante regolamento.
Ciò anche nel caso in cui il Paese OCSE di destinazione avesse scelto di non recepire quanto deciso in seno alla Convenzione di Basilea e di mantenere, quindi, la codifica GC020 e la relativa procedura di importazione non soggetta ai controlli stringenti imposti, invece, dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
In tal caso, ferma restando l’applicazione della procedura di notifica e della nuova codifica Y49, come possibile soluzione si potrebbe tutt’al più ipotizzare di mantenere la voce GC020 nella casella 14(v) del documento di notifica (Allegato IA al Regolamento (CE) 1013/2006) corrispondente al “codice nazionale nel Paese di importazione”.
Infine, in merito alla richiesta se il "principio di vicinanza" possa essere o meno invocato per obiettare al consenso della spedizione di rifiuti in questione, si rappresenta che l’art. 12 del Regolamento (CE) 1013/2006 elenca puntualmente le possibili obiezioni che le autorità competenti di spedizione e destinazione possono sollevare al consenso di una spedizione di rifiuti destinata al recupero. Da tale elenco non risulta il suddetto principio che è, invece, esplicitamente inserito come causa di obiezione per le spedizioni di rifiuti destinate a smaltimento, ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento specifico alla corretta classificazione del rifiuto in questione, non rientrante nella sfera di competenza di questa Amministrazione.




