F-gas: dalla Ue deroghe per alcuni refrigeratori

Pubblicato il regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 10 febbraio 2026, n. 2026/286

F-gas: dalla Ue deroghe per alcuni refrigeratori come prevede espressamente il regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 10 febbraio 2026, n. 2026/286, pubblicato sulla G.U.U.E. L dell'11 febbraio 2026.

F-gas: dalla Ue deroghe per alcuni refrigeratori

La deroga, prevista ai sensi del regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/573, riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori.

Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2024/573.

F-gas: dalla Ue deroghe per alcuni refrigeratori

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori

(G.U.U.E. L dell'11 febbraio 2026)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(omissis)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 e aventi una capacità di raffrescamento fino a 12 kW inclusi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.

2.   In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750, aventi una capacità di raffrescamento superiore a 12 kW e che funzionano a temperature inferiori a -50 °C utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

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