Pale eoliche: i requisiti di sostenibilità

Pubblicato il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026

Pale eoliche: i requisiti di sostenibilità sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (Ue) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 23 marzo 2026.

Pale eoliche: i requisiti di sostenibilità

In particolare, il provvedimento dispone le modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette.

Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026.

Pale eoliche: i requisiti di sostenibilità

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette

(G.U.U.E. L del 23 marzo 2026)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(omissis)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735.

 

Articolo 2

Tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore

1.   Le pale delle turbine eoliche delle tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore hanno un tasso di riciclabilità di almeno il 70 %. Il tasso di riciclabilità è calcolato come peso relativo del materiale riciclabile. Il tasso di riciclabilità delle pale delle turbine eoliche è dimostrato al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto.

2.   La prescrizione di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di una clausola di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE, o di una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE.

3.   Il presente articolo è attuato in modo obiettivo, non discriminatorio e trasparente e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione.

 

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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