Pale eoliche: i requisiti di sostenibilità sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (Ue) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 23 marzo 2026.
In particolare, il provvedimento dispone le modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette.
Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette
(G.U.U.E. L del 23 marzo 2026)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735.
Articolo 2
Tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore
1. Le pale delle turbine eoliche delle tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore hanno un tasso di riciclabilità di almeno il 70 %. Il tasso di riciclabilità è calcolato come peso relativo del materiale riciclabile. Il tasso di riciclabilità delle pale delle turbine eoliche è dimostrato al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto.
2. La prescrizione di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di una clausola di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE, o di una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE.
3. Il presente articolo è attuato in modo obiettivo, non discriminatorio e trasparente e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.





