Centrali e combustibile nucleari: i contributi per i siti

Pubblicata la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 gennaio 2026 

Centrali e combustibile nucleari: i contributi per i siti che li ospitano sono stati ripartiti con la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 gennaio 2026 (in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2026, n. 82).

Centrali e combustibile nucleari: i contributi per i siti

Fissati, tra gli altri:

  • i criteri di ripartizione;
  • le modalità di erogazione delle somme.

Di seguito il testo della delibera Cipes 29 gennaio 2026; l'allegato contenente la ripartizione dei fondi è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Centrali e combustibile nucleari: i contributi per i siti

Delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 gennaio 2026

 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2024  a  favore  dei
siti  che  ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del  ciclo  del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003,  n.  368,  e  successive  modifiche  e  integrazioni).
(Delibera n. 7/2026). (26A01721)
(Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2026, n. 82)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

Nella seduta del 29 gennaio 2026

(omissis)

 

Delibera:

 

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle

province  che  ospitano  gli  impianti,  di  cui   all'art.   4   del

decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono

ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse

dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che

potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione

dell'impianto stesso;

b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso

esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato

eventualmente presente.

 

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di

quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  314

del 2003, le risorse disponibili come misure compensative per  l'anno

2024, pari a 15.000.000,00 euro sono ripartite  per  ciascun  sito  e

sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento  a

favore del comune nel cui territorio e' ubicato il  sito,  in  misura

del 25 per cento in favore della relativa provincia e in  misura  del

25 per cento in favore dei  comuni  confinanti  con  quello  nel  cui

territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e  gli  importi

riportati nell'allegata  tabella  che  costituisce  parte  integrante

della presente delibera.

2.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:

tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione

dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel

cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla

superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci

chilometri dall'impianto, secondo i dati ISTAT aggiornati al 2024 per

la determinazione del parametro relativo alle superfici  interessate,

e i dati ISTAT sulle Sezioni di censimento relativi al 2021,  per  la

determinazione del parametro sulla popolazione residente  all'interno

delle superfici interessate.

2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:

gli enti locali comunicano al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale  ovvero

le spese correnti ad essi funzionali ai  fini  dell'espletamento,  da

parte del medesimo Ministero, delle verifiche ritenute opportune,  da

concludersi entro il termine di trenta  giorni  dalla  comunicazione,

salvo richieste di integrazioni  e/o  chiarimenti  che  sospendono  i

predetti termini;

concluse le verifiche di cui al  punto  precedente,  il  suddetto

Ministero autorizza  CSEA  all'erogazione  delle  risorse  agli  enti

beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3.

 

3. Modalita' di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA

agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal  sistema  di

tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  recante

«Istituzione del sistema di tesoreria unica  per  enti  ed  organismi

pubblici»  e  successive  modificazioni,  su  capitoli  appositamente

istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra

individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento a valere sulle suddette risorse  finanziarie

devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei  relativi

atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore

complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali indicano

le  spese  correnti  ad  essi  funzionali  e   danno   notizia,   con

periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  nonche'  in  apposita  sezione  dei  propri   siti   web

istituzionali,  dell'elenco  dei  citati  progetti,  con  particolare

riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone  il

CUP, la presente delibera di assegnazione  delle  risorse,  l'importo

totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del

progetto e lo stato di attuazione  finanziario  e  procedurale  e  le

spese correnti ad essi funzionali. Il monitoraggio  dei  progetti  di

investimento avviene attraverso il sistema informativo  previsto  dal

decreto legislativo n. 229 del 2011 da parte  dei  soggetti  titolari

dei CUP. Le informazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica e pubblicate dagli enti locali sui  propri  siti

istituzionali sono coerenti e verificate  con  i  dati  presenti  sul

predetto sistema di monitoraggio.

3.3. Il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'

chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre  2027,

sullo stato di utilizzo  delle  risorse  ripartite  con  la  presente

delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto

vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione

che gli enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero

dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica.   Le   informazioni

concernenti l'attivita' di  relazione  a  questo  Comitato  e  quelle

relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche  sulla

base dei dati presenti sul sistema di cui al punto  3.2,  soprattutto

per quel che  concerne  l'avanzamento  dei  pagamenti  relativi  agli

interventi.

3.4. Le risorse non erogate dalla CSEA agli  enti  beneficiari  che

non hanno provveduto a comunicare quanto  previsto  dal  punto  2.4.,

entro  il  termine  ultimo  di  cui  al  punto  3.3.,  sono   versate

all'entrata del bilancio dello Stato per rimanere ivi acquisite.

[photo credits]

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome