Centrali e combustibile nucleari: i contributi per i siti che li ospitano sono stati ripartiti con la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 gennaio 2026 (in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2026, n. 82).
Fissati, tra gli altri:
- i criteri di ripartizione;
- le modalità di erogazione delle somme.
Di seguito il testo della delibera Cipes 29 gennaio 2026; l'allegato contenente la ripartizione dei fondi è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 gennaio 2026
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2024 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).
(Delibera n. 7/2026). (26A01721)
(Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2026, n. 82)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 29 gennaio 2026
(omissis)
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse
dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione
dell'impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314
del 2003, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno
2024, pari a 15.000.000,00 euro sono ripartite per ciascun sito e
sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a
favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura
del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del
25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui
territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi
riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante
della presente delibera.
2.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione
dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.
2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto, secondo i dati ISTAT aggiornati al 2024 per
la determinazione del parametro relativo alle superfici interessate,
e i dati ISTAT sulle Sezioni di censimento relativi al 2021, per la
determinazione del parametro sulla popolazione residente all'interno
delle superfici interessate.
2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:
gli enti locali comunicano al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale ovvero
le spese correnti ad essi funzionali ai fini dell'espletamento, da
parte del medesimo Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da
concludersi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione,
salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i
predetti termini;
concluse le verifiche di cui al punto precedente, il suddetto
Ministero autorizza CSEA all'erogazione delle risorse agli enti
beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA
agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal sistema di
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici» e successive modificazioni, su capitoli appositamente
istituiti da ciascun ente locale interessato.
3.2. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie
devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei relativi
atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali indicano
le spese correnti ad essi funzionali e danno notizia, con
periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, con particolare
riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone il
CUP, la presente delibera di assegnazione delle risorse, l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale e le
spese correnti ad essi funzionali. Il monitoraggio dei progetti di
investimento avviene attraverso il sistema informativo previsto dal
decreto legislativo n. 229 del 2011 da parte dei soggetti titolari
dei CUP. Le informazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e pubblicate dagli enti locali sui propri siti
istituzionali sono coerenti e verificate con i dati presenti sul
predetto sistema di monitoraggio.
3.3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e'
chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2027,
sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente
delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto
vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione
che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le informazioni
concernenti l'attivita' di relazione a questo Comitato e quelle
relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche sulla
base dei dati presenti sul sistema di cui al punto 3.2, soprattutto
per quel che concerne l'avanzamento dei pagamenti relativi agli
interventi.
3.4. Le risorse non erogate dalla CSEA agli enti beneficiari che
non hanno provveduto a comunicare quanto previsto dal punto 2.4.,
entro il termine ultimo di cui al punto 3.3., sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per rimanere ivi acquisite.





