Turismo sostenibile: al via i fondi con la pubblicazione del decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91.
In particolare, il provvedimento reca le «Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e il turismo sostenibile».
A disposizione degli operatori del settore centonove milioni di euro che potranno essere utilizzati, tra l'altro, per:
- interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica efficienza energetica degli immobili;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, e relative opere murarie per l'installazione degli stessi destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi o strutture per eventi mirati a proporre soluzioni ecosostenibili.
Sono ammessi interventi con soglia minima di importo pari a un milione di euro fino a un tetto massimo di 15.
Di seguito il testo del decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026.
Decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026
Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta
turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in
grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la
digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche,
gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) e il turismo sostenibile. (26A01933)
(Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91)
IL MINISTRO DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero del turismo;
b) «Soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia cui sono
affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, le funzioni di gestione relative all'intervento di cui
al medesimo articolo;
c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione europea del 17 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del
26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 TFUE;
e) «Regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE) n. 2023/2831
della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato in GUUE L del 15
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 ottobre 2005, n. 238;
g) «Direttiva»: direttiva (UE) n. 2010/31 del Parlamento europeo
e del Consiglio, 19 maggio 201o, sulla prestazione energetica
nell'edilizia;
h) «Unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di
autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche
fisicamente separati, ma collegati funzionalmente;
i) «Tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o
a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di
un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego
di fonti di energia rinnovabili;
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la definizione dei criteri, delle
condizioni e delle modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali,
finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio
nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la
destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione
dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti
per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
e il turismo sostenibile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono la riqualificazione
energetica degli edifici e loro impianti destinati ad attivita'
turistiche e ricettive, degli impianti e delle strutture produttive
del settore imprenditoriale del turismo che integrino tra loro
soluzioni diversificate finalizzate alla digitalizzazione, alla
dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente
per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica,
limitare il consumo di energia o promuovere il ricorso a fonti di
energia rinnovabili in grado di favorire la destagionalizzazione dei
flussi turistici, conformemente alle disposizioni di cui al
regolamento GBER, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 e
dalle rettifiche pubblicate in GUUE del 5 dicembre 2014, L 349, pag.
67, e in GUUE del 31 gennaio 2018, L 26, pag. 53.
3. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso,
rispettare le condizioni previste dagli articoli 18, 28, 38, 38-bis,
41 e 49 del regolamento GBER.
4. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro diciotto
mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11
e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028 ovvero entro un
termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento
in caso di cofinanziamento con risorse dell'Unione europea.
Art. 3
Dotazione finanziaria
1. Le risorse disponibili per le finalita' di cui al precedente
art. 2 sono pari a euro 109.000.000,00 (centonovemilioni/00) a valere
sulle risorse di cui all'art. 1, comma 508, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, conservate nell'anno 2026 in conto residui di
provenienza dell'esercizio 2025. Delle predette risorse, una quota
pari a euro 59.000.000,00 (cinquantanovemilioni/00) e' destinata alla
concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto
ed euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) sotto forma di incentivi
nella forma del finanziamento agevolato. Le agevolazioni sono
concesse nei limiti della dotazione di cui al presente comma.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al
presente decreto sono affidate, quale soggetto gestore, all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, che opera, nell'ambito delle funzioni e degli
stanziamenti a esso attribuiti in conformita' a quanto previsto dalle
disposizioni vigenti, sulla base delle direttive del Ministero del
turismo. Tali funzioni, affidate al soggetto gestore mediante
apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione,
l'approvazione delle domande di agevolazione, la concessione ed
erogazione delle agevolazioni, nonche' il controllo, il monitoraggio
e l'eventuale rafforzamento della capacita' amministrativa connessa
all'attuazione degli interventi medesimi. Le funzioni non affidate al
soggetto gestore restano in capo al Ministero.
2. Il soggetto gestore provvede a comunicare al Ministero, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le
modalita' organizzative e gestionali atte allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' della
predisposizione di una piattaforma informatica dedicata.
3. Al fine di recepire i contenuti del presente decreto, eventuali
atti e convenzioni gia' in essere tra il Ministero e il soggetto
gestore si intendono conseguentemente e automaticamente aggiornati in
coerenza con quanto disposto nel presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207, per le finalita' di cui al presente articolo sono rese
disponibili risorse pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) a valere
sulle risorse di cui al comma 508, del medesimo articolo.
Art. 5
Beneficiari
1. Possono presentare proposte di investimento gli operatori che
esercitino attivita' di impresa nel settore turistico, identificati
dai codici ATECO di cui alla tabella seguente:
2. Possono, altresi', presentare proposte di investimento:
a) le imprese attive da almeno tre anni che, pur non svolgendo
attivita' identificate con quelle di cui al comma 1, dimostrino dalle
scritture contabili un fatturato realizzato prevalentemente in
attivita' turistiche di cui ai codici del comma 1;
b) i proprietari delle strutture, avvalendosi dei requisiti dei
gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il
consenso e il rapporto venga mantenuto per tutta la durata
dell'investimento.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO
di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda;
b) essere impresa attiva, nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte
a procedure concorsuali;
c) avere a) sede legale in Italia oppure b) essere stabiliti in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo
e avere la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano;
d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) essere in regola con gli obblighi di legge previsti in materia
previdenziale, fiscale e assicurativa;
f) non essere in stato di difficolta', come da definizione
stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
h) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero del turismo.
4. I soggetti di cui al comma 2, punto a), devono possedere i
requisiti di cui ai punti da a) a h) del comma 3 precedente ed essere
iscritti al registro delle imprese da almeno tre anni antecedenti la
data di presentazione della domanda.
5. Il piano di investimento puo' essere realizzato in forma
congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di
rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e comma 4-quater, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e
integrazioni; le reti di cui sopra devono risultare iscritte alla
CCIAA di competenza da almeno tre anni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui all'art. 9, devono essere costituite come reti
soggetto e non devono essere composte da piu' di cinque imprese,
tutte comunque in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione
effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle
attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto
proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a
carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste
di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte
dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di
un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il
soggetto gestore. A tale organo si intendono attribuiti tutti gli
adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
c) iscrizione al registro delle imprese di ciascun partecipante
riportante i codici ATECO di cui al comma 1 alla data di
presentazione della domanda.
7. Ciascun soggetto, singolo o partecipante a una rete di cui al
comma 5, puo' presentare un'unica proposta di investimento, pena la
non ammissibilita' di tutte le istanze presentate o partecipate.
8. Si specifica che in caso di gruppi imprenditoriali, puo' essere
presentata individualmente una domanda per ciascuna entita' giuridica
del gruppo; nel caso di gruppi che detengano piu' unita' locali, site
in comuni diversi, possono presentare una domanda per ogni unita'
locale purche' non si superi l'importo complessivo di progetto di cui
al comma 3 dell'art. 6.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Ogni piano di investimento deve individuare interventi con
finalita' di sviluppo dell'offerta turistica nel territorio
nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la
destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione
dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti
per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
e il turismo sostenibile. Essi avranno l'obiettivo di migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto, incoraggiando gli
investimenti per accrescere la capacita' competitiva e innovativa
dell'imprenditorialita' turistica del settore.
2. Le finalita' di cui al precedente comma possono essere
conseguite mediante:
a) interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica
degli immobili oggetto di intervento o della parte oggetto di
intervento qualora abbia una propria autonomia per la quale sia
misurabile il risparmio energetico, pari almeno alla percentuale
minima prevista dall'art. 38-bis e dalle altre disposizioni del
regolamento GBER - opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle
necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, come asseverate
nel progetto di investimento. A questo fine, ogni piano di
investimento potra' essere articolato in una o piu' tipologie di
intervento, tra quelle di seguito elencate a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo:
a.a) coibentazione dell'involucro edilizio e delle reti di
distribuzione;
a.b) sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;
a.c) realizzazione di pareti ventilate;
a.d) realizzazione di giardini verticali o tetti verdi;
a.e) installazione o sostituzione di sistemi schermanti, per la
protezione dalla radiazione solare, e sistemi di climatizzazione
passiva;
a.f) efficientamento idrico o energetico del sistema di
illuminazione, dei sistemi di trasporto (es. ascensori o scale
mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio,
dell'impianto per la gestione delle piscine, degli impianti asserviti
alla ristorazione;
a.g) eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento
dell'amianto se strettamente funzionali all'operazione;
a.h) sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta
efficienza a condensazione, che recuperano il calore dai gas di
scarico;
a.i) realizzazione o sostituzione di sistemi di climatizzazione
centrali a zone attraverso sistemi di distribuzione a fan coil o
pavimento radiale, sensori e attuatori per il controllo intelligente;
a.l) ripristino, anche strutturale, di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente
consistenza;
a.m) sostituzione di pavimenti, rivestimenti o tamponature
interne preesistenti con modifica dei materiali, privilegiando
materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili;
a.n) installazione di manufatti leggeri in forma di pergotende
bioclimatiche;
a.o) riduzione dei consumi idrici (inclusi terminali e
rubinetti);
b) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, e relative
opere murarie per l'installazione degli stessi destinati a ridurre o
ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad
adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. A
questo fine, ogni piano di investimento potra' essere articolato in
una o piu' tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate a
titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
b.a) l'installazione di impianti integrati in loco per la
produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da
fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli
fotovoltaici, gli impianti solari termici, gli impianti geotermici e
le pompe di calore, nel limite di autoconsumo della sede operativa
oggetto di intervento;
b.b) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio
dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco.
L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 per cento
dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile
collegato direttamente, su base annua;
b.c) gli investimenti in tetti, attrezzature verdi e sistemi
per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana;
c) installazione di apparecchiature per la digitalizzazione degli
edifici, in particolare per aumentarne la predisposizione
all'intelligenza artificiale, compreso il cablaggio passivo interno o
il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria
dell'infrastruttura a banda larga sulla proprieta' cui appartiene
l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori
della proprieta'. A questo fine, ogni piano di investimento potra'
essere articolato in una o piu' tipologie di intervento, tra quelle
di seguito elencate a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo:
c.a) il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di
teleraffrescamento efficienti sotto il profilo energetico e alle
relative apparecchiature;
c.b) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di
ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative
infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio e' situato
all'interno dell'edificio o e' fisicamente adiacente all'edificio;
c.c) l'installazione o la sostituzione di apparecchiature e
impianti funzionali al ciclo produttivo o alla gestione automatizzata
degli edifici o parti di essi, per aumentarne la predisposizione
all'automazione, all'intelligenza artificiale e all'efficientamento
dei consumi, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio
strutturato per le reti di dati e la parte accessoria
dell'infrastruttura a banda larga sulla proprieta' cui appartiene
l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori
della proprieta';
c.d) miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di
riscaldamento o raffreddamento all'interno dell'edificio, ivi inclusi
i gruppi frigoriferi;
c.e) efficientamento energetico delle aree o piazzole destinate
al pernottamento degli ospiti;
d) riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness,
centri congressi o strutture per eventi mirati a proporre un'offerta
turistica di maggiore qualita' e piu' vasta ovvero realizzazione di
soluzioni ecosostenibili o ammodernamento delle strutture per una
migliore accessibilita', al fine di promuovere un turismo
responsabile e inclusivo, anche elevando la competitivita' della
localita' sul mercato internazionale;
e) acquisto o sviluppo di programmi informatici, brevetti,
licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti
nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, volti a favorire
la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione
dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti
per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
o il turismo sostenibile.
3. Sono ammissibili gli interventi avviati successivamente alla
presentazione della domanda di agevolazione con importo minimo di
spesa di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e massimo di euro
15.000.000,00 (quindicimilioni/00).
4. Sono ammissibili, altresi', per le sole PMI, ai sensi dell'art.
18 del regolamento GBER, le spese relative a consulenze connesse
strettamente agli interventi ammissibili in misura non superiore al 4
percento dell'importo complessivo ammissibile quale contributo a
fondo perduto per ciascun progetto d'investimento.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni regolate dal presente decreto assumono la forma
del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, in
combinazione tra loro, tenendo conto di quanto indicato in sede di
domanda da parte dell'impresa, nel rispetto del regolamento GBER e
nei limiti dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo
di volta in volta applicabili.
2. Le agevolazioni a fondo perduto sono concesse nei limiti delle
quote di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, con
contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale
rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 30 percento e
di euro 4,5 milioni, che, per l'erogazione in acconto, deve essere
assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative nel
limite dell'importo erogato.
3. Con l'avviso di cui all'art. 9 possono essere definite misure
percentuali diverse da quella indicata al comma 2 per specifiche
tipologie di beneficiari o di spese, fermo che in nessun caso i
contributi a fondo perduto o l'equivalente sovvenzione lordo possono
eccedere il 50 percento dei costi ammissibili.
4. I finanziamenti agevolati, assegnati ai medesimi beneficiari e
con i medesimi costi ammissibili dei contributi a fondo perduto, sono
concessi in termini di percentuale nominale rispetto alle spese
ammissibili nel limite massimo del 70 percento e devono essere
assistiti da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative nel
limite dell'importo in linea capitale del finanziamento.
5. Il cumulo tra il contributo a fondo perduto e finanziamento
agevolato di cui ai precedenti commi non puo' in ogni caso superare
il costo ammissibile del progetto di investimento.
6. L'assegnazione delle agevolazioni di cui al presente decreto e'
disposta ai progetti che abbiano conseguito il punteggio minimo, con
determina del Ministero nei limiti della capienza disponibile. Sono
fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che
dovessero comportare rettifiche o revoche al riconoscimento del
contributo.
Art. 8
Modalita' di cooperazione con le regioni e gli enti locali
1. Il Ministero definisce con le regioni e gli enti locali le
modalita' di cooperazione ai fini della gestione degli interventi del
presente decreto, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali
risorse aggiuntive, alla programmazione e realizzazione delle
eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali
all'investimento, nonche' alla possibile integrazione con misure di
intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare
e accelerare la realizzazione dei piani di investimento.
Art. 9
Istanza e contenuto della proposta
1. La Direzione generale competente del Ministero del turismo,
avvalendosi del supporto del soggetto gestore, in conformita' a
quanto disposto nel presente decreto, provvede ad emanare, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposito
avviso per disciplinare la presentazione delle istanze per
l'assegnazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti
agevolati, la modalita' di gestione della loro selezione e
ammissione, nonche' provvede a ogni successiva necessaria attivita'
finalizzata all'efficace realizzazione dei progetti di investimento
selezionati e all'efficiente gestione delle risorse destinate al loro
sostegno.
2. Le istanze propongono piani di investimento e sono presentate
mediante una piattaforma informatica appositamente predisposta nella
quale il legale responsabile dell'operatore proponente di cui
all'art. 2 rilascia dichiarazioni autocertificate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 18, comma 3-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Il piano di investimento e' corredato da:
a) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) la dichiarazione di essere in possesso delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative,
necessarie per l'attuazione delle finalita' previste dal presente
decreto, nei tempi previsti;
c) il documento progettuale dell'investimento, redatto da un
tecnico in possesso delle abilitazioni di legge, che includa anche
l'indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle presenze
turistiche/pernottamenti e nel quale sia asseverata la disponibilita'
delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle singole
componenti del piano d'investimento nei tempi previsti dal
cronoprogramma;
d) il piano economico e finanziario dell'investimento indicante
analiticamente la modalita' di finanziamento a carico del soggetto
proponente, la struttura di dettaglio di costi e ricavi gestionali
del progetto e i risultati e gli impatti economici, finanziari e
sociali attesi, relativi all'attivita' del proponente, e al contesto
socio-economico di riferimento, in un periodo di almeno tre-cinque
anni a partire dall'operativita';
e) il cronoprogramma attuativo e procedurale da cui si evinca che
la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di
impegno e di attuazione;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito
all'eventuale possesso del rating di legalita' e della certificazione
della parita' di genere.
4. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la
documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal Ministero,
con il supporto del soggetto gestore.
5. All'atto della presentazione della domanda di agevolazione e'
attribuito il CUP che e' comunicato dal soggetto gestore alle imprese
beneficiarie. Tale codice deve essere riportato in tutte le
comunicazioni oltre che in tutti gli atti che le imprese beneficiarie
producono nell'utilizzo del contributo concesso. Le fatture
elettroniche relative alle spese ammissibili, definite all'art. 6,
devono riportare correttamente il CUP, ai sensi dell'art. 5, comma 6,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
6. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale
accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le
agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare
delle predette risorse.
Art. 10
Criteri di ammissibilita' e valutazione delle proposte
1. Le istanze pervenute nei termini e con le modalita' definite
dall'apposito avviso sono soggette a verifica di ammissibilita'
formale da parte del soggetto gestore, avuto riguardo alla relativa
conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto, nonche'
alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste
nell'avviso.
2. Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti privi dei
requisiti di cui all'art. 5.
3. La procedura valutativa prende in esame i piani di investimento
presentati dagli operatori turistici. La graduatoria finale e'
determinata sulla base del punteggio attribuito ai singoli piani di
investimento sulla base della griglia di valutazione che sara'
indicata nel medesimo avviso.
Art. 11
Verifiche di ammissibilita' e concessione delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore, ricevuta l'istanza, procede allo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie sulla
base di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto;
b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita'
previsti dal presente decreto.
2. Il soggetto gestore esegue l'istruttoria, entro il termine
massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda di
agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 4,
valutando:
a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese
proponenti;
b) gli indicatori e i criteri di premialita' di cui all'avviso;
c) la sostenibilita' finanziaria del piano di investimento, con
riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte
dei costi delle immobilizzazioni previste dal piano non coperte da
aiuto pubblico;
d) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il
profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare
la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro
centoventi giorni dalla determinazione di cui al comma 8, la
documentazione di cui al medesimo comma concernente la materia
edilizia;
e) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad
elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di
investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato
esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto,
in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica
dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni
di cui all'art. 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno
che non emergano elementi chiaramente incongrui.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al precedente comma 2, il
Ministero, con il supporto del soggetto gestore, determina
l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e
nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del piano stesso e
nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dal
regolamento GBER.
4. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al
precedente comma 2 risulti necessario, per la definizione delle
condizioni di realizzazione del piano d'investimento, acquisire
ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati
dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola
volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli
agli operatori economici mediante una comunicazione scritta,
assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non
superiore a trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione
richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di
agevolazione si riterra' rinunciataria.
5. Per i piani di investimento per i quali l'attivita' istruttoria
si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le proposte dichiarate
decadute, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto
proponente i motivi che ne determinano il mancato accoglimento ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, dandone contestuale comunicazione al
Ministero e alle regioni e province autonome interessate.
6. Per i piani di investimento per i quali l'attivita' istruttoria
si e' conclusa con esito positivo, il Ministero, con il supporto del
soggetto gestore, procede ad approvare il piano, cosi' come definito
nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni
con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese
partecipanti. La determinazione di concessione delle agevolazioni
deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale
cofinanziamento regionale, l'individuazione del piano degli
investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle
agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a
carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi,
tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' le
condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la
previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi,
ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli
ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun
caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun
progetto. La validita' e l'efficacia della determinazione e',
comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine
massimo di centoventi giorni dalla data di sottoscrizione di cui al
comma 8, della documentazione comprovante il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti
ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale
termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori
centoventi giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da
elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e'
in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o
delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come
eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle
agevolazioni e il soggetto gestore provvede ad annullare la
determinazione di concessione delle agevolazioni.
7. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta approvazione del piano
di investimento al Ministero, alle regioni e alle province autonome
interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di
cui al precedente comma 6. Entro trenta giorni dalla ricezione,
l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni,
restituisce al soggetto gestore la determinazione debitamente
sottoscritta per accettazione.
8. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le
modalita' e le condizioni per l'erogazione del contributo, nonche' i
conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve
essere stipulato entro trenta giorni dalla data di ricezione della
documentazione a cui e' subordinata, ai sensi del comma 7, la
validita' e l'efficacia della determinazione di concessione delle
agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette al soggetto
gestore la documentazione richiesta per la definizione del contratto,
ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a
fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del
contratto stesso.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni a fondo perduto
1. Le agevolazioni a fondo perduto sono erogate dal soggetto
gestore secondo le modalita' definite nel presente articolo, mediante
apposita determinazione, cosi' come stabilito all'art. 11, comma 6.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere erogate
integralmente e in modo diretto anche attraverso, ove ne ricorrano i
presupposti, un conto corrente bancario dedicato appositamente
richiesto dal Ministero, previa autorizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
3. La prima erogazione delle agevolazioni a fondo perduto a titolo
di anticipazione, nella misura pari al 30 percento del totale del
contributo concesso e' erogata entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di fideiussione
bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve
essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da
allegare alla stessa sono definiti dal soggetto gestore sulla base
delle indicazioni fornite dal Ministero.
4. Il soggetto gestore procede a un'erogazione intermedia fino al
raggiungimento dell'80 percento del totale del contributo complessivo
concesso, per stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle
forniture completate entro la meta' dei termini previsti per il
completamento degli interventi ai sensi dell'art. 2, comma 4 del
presente decreto a pena di revoca del contributo concesso, e previa
verifica della conformita' delle spese medesime rispetto alla
normativa comunitaria, nazionale e a quanto previsto dal presente
decreto.
5. Il soggetto gestore procede ad un'erogazione finale a saldo,
entro novanta giorni dalla rendicontazione della spesa per il 100
percento dell'importo complessivo del progetto approvato, corredata
della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante
l'effettiva conclusione dei lavori e il collaudo, entro e non oltre i
termini previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.
6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, il soggetto
gestore, verificata la completezza e la pertinenza al progetto
agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed
eventualmente previa verifica in loco, redige, entro sessanta giorni
dal ricevimento dello stato di avanzamento, un'apposita relazione
sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La
relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e
congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti
finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare,
riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data
di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti
dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale
deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in
sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale
sussistenza di procedure concorsuali o di cause ostative ai sensi
della vigente normativa antimafia nonche' gli eventuali ulteriori
elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale
relazione si concluda con esito negativo, il Ministero, con il
supporto del soggetto gestore, procede alla revoca delle agevolazioni
concesse e al recupero di quelle gia' erogate, per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Nel caso, invece, in
cui la relazione si concluda con esito positivo il soggetto gestore
la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota
fino al 100 percento ai sensi del precedente comma 4. L'erogazione
del saldo deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre
2028. Le somme non erogate alla scadenza del 31 dicembre 2028 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.
7. Qualora, nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai
commi precedenti, risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle
imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli
mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non
prorogabile per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni.
8. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo'
disporre controlli e ispezioni in loco anche a campione
sull'attuazione degli interventi.
9. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti
il piano d'investimento, il soggetto gestore redige una relazione
finale sulla realizzazione complessiva del piano d'investimento, con
giudizio di conformita' degli investimenti realizzati ai progetti
approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella
determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette
copia al Ministero.
Art. 13
Erogazione dei finanziamenti agevolati
1. L'erogazione dei finanziamenti agevolati avviene entro trenta
giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al
quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la
documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal soggetto
gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
2. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di cinque anni.
3. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 percento del
tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla
Commissione europea e pubblicato nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html
4. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano
di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti la natura giuridica dei
soggetti beneficiari, nonche' quelle afferenti al piano di
investimento, sono preventivamente comunicate dal soggetto proponente
o dai beneficiari al Ministero con adeguata motivazione. Ai fini
dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero con il
supporto del soggetto gestore, previa apposita istruttoria tecnica,
verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilita' del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo
compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito
negativo, il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da
rendere inammissibile la prosecuzione del progetto di investimento,
senza modificarne la natura sostanziale.
2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in
diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non
possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni
concesse in relazione agli altri progetti previsti dal piano
d'investimento. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinunce,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi
acquisite.
Art. 15
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. Il soggetto gestore, con cadenza quadrimestrale dalla data di
adozione del presente decreto, trasmette al Ministero e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un rapporto sulle
attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni
riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei
programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale
rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi
delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate,
l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle regioni e
l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie
utilizzate.
2. Il soggetto gestore verifica le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni e l'attuazione del progetto agevolato
e puo', a tal fine, effettuare o delegare ispezioni a campione sui
soggetti beneficiari e gli interventi.
3. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo'
disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' del
soggetto gestore, sulla regolarita' dei procedimenti, sulla puntuale
e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti
che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le
condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni
medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i
risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1 e 2 e delle
altre previste dal presente decreto ovvero l'omessa alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui al comma 1 a carico del soggetto
gestore comportano l'applicazione di penali nella misura e con le
modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 4.
5. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto,
curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi
settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun
beneficiario e le relative intensita' di aiuto.
Art. 16
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del
Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti
d'investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche
concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de
minimis» secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831,
ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di
benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 17
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte,
secondo quanto previsto dal presente decreto e qualora il soggetto
beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della
concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi
importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis»,
previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento dell'Unione europea;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita';
d) non porti a conclusione, entro il termine stabilito dall'art.
2, comma 4 del presente decreto, il progetto di investimento ammesso
alle agevolazioni, ovvero qualora il programma di investimento sia
eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dal soggetto
gestore, organico e funzionale;
e) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del
progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque
anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni,
senza l'autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero cessi
l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le
PMI, dal completamento degli investimenti;
g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione,
conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza
dell'autorizzazione del Ministero;
h) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale
diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione del
Ministero anteriormente al completamento del progetto di investimenti
ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI,
dal completamento degli investimenti;
i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto gestore
sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli
obblighi previsti dal presente decreto;
l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza
che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in
esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale
autorizzazione del Ministero;
m) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro;
n) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto
del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni;
p) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b),
d), e), g), i), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni
concesse e' totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a),
la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni
oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa
a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni. La revoca e' totale,
invece, nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia
rilevato a seguito di accertamenti o ispezioni senza che l'impresa ne
abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei
beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno
dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato.
4. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera c),
la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli
atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle
agevolazioni. La revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti
vantaggi goduti, invece, qualora resi nelle fasi di fruizione ed
erogazione delle agevolazioni concesse.
5. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettere f) e
h), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente
richiesta e ottenuta l'autorizzazione del Ministero. La revoca e'
parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi
autorizzati dal Ministero.
6. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio o la quota
di beneficio indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi e,
ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, del presente decreto con
riguardo al supporto del soggetto gestore, il Ministero provvede allo
svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Con l'avviso di cui all'art. 9 sono fornite le necessarie
specificazioni relative alla disciplina attuativa dell'incentivo di
cui al presente decreto, tenuto conto delle disposizioni applicabili
di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.
3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.





