Turismo sostenibile: al via i fondi

Turismo sostenibile: al via i fondi
Pubblicato il decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026. A disposizione centonove milioni di euro

Turismo sostenibile: al via i fondi con la pubblicazione del decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91.

In particolare, il provvedimento reca le «Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e il turismo sostenibile».

Turismo sostenibile: al via i fondi

A disposizione degli operatori del settore centonove milioni di euro che potranno essere utilizzati, tra l'altro, per:

  • interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica efficienza energetica degli immobili;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, e relative opere murarie per l'installazione degli stessi destinati a ridurre  o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
  • riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi o strutture per eventi mirati a proporre soluzioni ecosostenibili.

Sono ammessi interventi con soglia minima di importo pari a un milione di euro fino a un tetto massimo di 15.

Di seguito il testo del decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026.

Turismo sostenibile: al via i fondi

Decreto del ministero del Turismo 16 marzo 2026 

Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo  dell'offerta
turistica nel territorio nazionale, anche  attraverso  interventi  in
grado di favorire la destagionalizzazione dei  flussi  turistici,  la
digitalizzazione dell'ecosistema turistico,  le  filiere  turistiche,
gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) e il turismo sostenibile. (26A01933)
(Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91)

IL MINISTRO DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero del turismo;

b) «Soggetto gestore»: Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia  cui  sono

affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 505, della  legge  30  dicembre

2024, n. 207, le funzioni di gestione relative all'intervento di  cui

al medesimo articolo;

c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione europea del 17 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187  del

26 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  di  Stato

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 TFUE;

e) «Regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE)  n.  2023/2831

della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato in GUUE L  del  15

dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis»;

f) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite

nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e  nel  decreto  del  Ministro

delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 12 ottobre 2005, n. 238;

g) «Direttiva»: direttiva (UE) n. 2010/31 del Parlamento  europeo

e  del  Consiglio,  19  maggio  201o,  sulla  prestazione  energetica

nell'edilizia;

h)  «Unita'  produttiva»:  la  struttura  produttiva  dotata   di

autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,

eventualmente  articolata  su  piu'  immobili   o   impianti,   anche

fisicamente separati, ma collegati funzionalmente;

i) «Tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio  o

a prevenire un danno all'ambiente  fisico  o  alle  risorse  naturali

causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il  rischio  di

un tale danno o a promuovere un  uso  piu'  razionale  delle  risorse

naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico  e  l'impiego

di fonti di energia rinnovabili;

 

                               Art. 2

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto  reca  la  definizione  dei  criteri,  delle

condizioni e delle  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni

finanziarie  a  sostegno  degli  investimenti  privati   e   per   la

realizzazione di  interventi  ad  essi  complementari  e  funzionali,

finalizzati  allo  sviluppo  dell'offerta  turistica  nel  territorio

nazionale, anche  attraverso  interventi  in  grado  di  favorire  la

destagionalizzazione  dei  flussi  turistici,   la   digitalizzazione

dell'ecosistema turistico, le filiere  turistiche,  gli  investimenti

per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)

e il turismo sostenibile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono  la  riqualificazione

energetica degli edifici  e  loro  impianti  destinati  ad  attivita'

turistiche e ricettive, degli impianti e delle  strutture  produttive

del settore  imprenditoriale  del  turismo  che  integrino  tra  loro

soluzioni  diversificate  finalizzate  alla  digitalizzazione,   alla

dotazione di sistemi di automazione,  alla  misurazione  intelligente

per aumentare l'efficacia  delle  misure  di  efficienza  energetica,

limitare il consumo di energia o promuovere il  ricorso  a  fonti  di

energia rinnovabili in grado di favorire la destagionalizzazione  dei

flussi  turistici,  conformemente  alle  disposizioni   di   cui   al

regolamento GBER, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 e

dalle rettifiche pubblicate in GUUE del 5 dicembre 2014, L 349,  pag.

67, e in GUUE del 31 gennaio 2018, L 26, pag. 53.

3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  dovranno,  in  ogni  caso,

rispettare le condizioni previste dagli articoli 18, 28, 38,  38-bis,

41 e 49 del regolamento GBER.

4. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro  diciotto

mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art.  11

e, in ogni caso, non oltre il  30  settembre  2028  ovvero  entro  un

termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento

in caso di cofinanziamento con risorse dell'Unione europea.

 

                               Art. 3

                        Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per le finalita'  di  cui  al  precedente

art. 2 sono pari a euro 109.000.000,00 (centonovemilioni/00) a valere

sulle risorse di cui all'art. 1, comma 508, della legge  30  dicembre

2024,  n.  207,  conservate  nell'anno  2026  in  conto  residui   di

provenienza dell'esercizio 2025. Delle predette  risorse,  una  quota

pari a euro 59.000.000,00 (cinquantanovemilioni/00) e' destinata alla

concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto

ed euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) sotto forma di  incentivi

nella  forma  del  finanziamento  agevolato.  Le  agevolazioni   sono

concesse nei limiti della dotazione di cui al presente comma.

 

                               Art. 4

                          Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 30  dicembre  2024,

n. 207, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui  al

presente decreto sono affidate, quale soggetto  gestore,  all'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a. - Invitalia, che opera, nell'ambito  delle  funzioni  e  degli

stanziamenti a esso attribuiti in conformita' a quanto previsto dalle

disposizioni vigenti, sulla base delle direttive  del  Ministero  del

turismo.  Tali  funzioni,  affidate  al  soggetto  gestore   mediante

apposita  convenzione,  comprendono  la  ricezione,  la  valutazione,

l'approvazione delle  domande  di  agevolazione,  la  concessione  ed

erogazione delle agevolazioni, nonche' il controllo, il  monitoraggio

e l'eventuale rafforzamento della capacita'  amministrativa  connessa

all'attuazione degli interventi medesimi. Le funzioni non affidate al

soggetto gestore restano in capo al Ministero.

2. Il soggetto gestore provvede a comunicare  al  Ministero,  entro

trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  le

modalita' organizzative e  gestionali  atte  allo  svolgimento  delle

funzioni  di  cui  al   comma   1,   nonche'   le   modalita'   della

predisposizione di una piattaforma informatica dedicata.

3. Al fine di recepire i contenuti del presente decreto,  eventuali

atti e convenzioni gia' in essere tra  il  Ministero  e  il  soggetto

gestore si intendono conseguentemente e automaticamente aggiornati in

coerenza con quanto disposto nel presente decreto.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 30  dicembre  2024,

n. 207, per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  sono  rese

disponibili risorse pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) a valere

sulle risorse di cui al comma 508, del medesimo articolo.

 

                               Art. 5

                             Beneficiari

1. Possono presentare proposte di investimento  gli  operatori  che

esercitino attivita' di impresa nel settore  turistico,  identificati

dai codici ATECO di cui alla tabella seguente:

 

2. Possono, altresi', presentare proposte di investimento:

a) le imprese attive da almeno tre anni che,  pur  non  svolgendo

attivita' identificate con quelle di cui al comma 1, dimostrino dalle

scritture  contabili  un  fatturato  realizzato  prevalentemente   in

attivita' turistiche di cui ai codici del comma 1;

b) i proprietari delle strutture, avvalendosi dei  requisiti  dei

gestori,  qualora  questi  ultimi  siano  legittimati,  prestino   il

consenso  e  il  rapporto  venga  mantenuto  per  tutta   la   durata

dell'investimento.

3. I soggetti di cui al comma  1  devono  essere  in  possesso  dei

seguenti requisiti:

a) essere iscritti al registro delle imprese con i  codici  ATECO

di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda;

b) essere impresa attiva, nel pieno e libero esercizio dei propri

diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte

a procedure concorsuali;

c) avere a) sede legale in Italia oppure b) essere  stabiliti  in

uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo

e avere la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano;

d) non essere  destinatari  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) essere in regola con gli obblighi di legge previsti in materia

previdenziale, fiscale e assicurativa;

f) non essere  in  stato  di  difficolta',  come  da  definizione

stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

g)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli aiuti di Stato individuati quali illegali o  incompatibili  dalla

Commissione europea;

h) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in

relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal

Ministero del turismo.

4. I soggetti di cui al comma  2,  punto  a),  devono  possedere  i

requisiti di cui ai punti da a) a h) del comma 3 precedente ed essere

iscritti al registro delle imprese da almeno tre anni antecedenti  la

data di presentazione della domanda.

5. Il  piano  di  investimento  puo'  essere  realizzato  in  forma

congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del  contratto  di

rete  di  cui  all'art.  3,  comma  4-ter  e  comma   4-quater,   del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive  modifiche   e

integrazioni; le reti di cui sopra  devono  risultare  iscritte  alla

CCIAA  di  competenza  da  almeno  tre   anni   dalla   pubblicazione

dell'avviso di cui all'art. 9, devono  essere  costituite  come  reti

soggetto e non devono essere  composte  da  piu'  di cinque  imprese,

tutte comunque in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6.  Il  contratto  di  rete  deve  configurare  una  collaborazione

effettiva,  stabile  e  coerente  rispetto  all'articolazione   delle

attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del  progetto

proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a

carico di ciascun partecipante;

b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste

di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento  da  parte

dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata  autenticata,  di

un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con  il

soggetto gestore. A tale organo si  intendono  attribuiti  tutti  gli

adempimenti procedurali di cui al presente decreto;

c) iscrizione al registro delle imprese di  ciascun  partecipante

riportante  i  codici  ATECO  di  cui  al  comma  1  alla   data   di

presentazione della domanda.

7. Ciascun soggetto, singolo o partecipante a una rete  di  cui  al

comma 5, puo' presentare un'unica proposta di investimento,  pena  la

non ammissibilita' di tutte le istanze presentate o partecipate.

8. Si specifica che in caso di gruppi imprenditoriali, puo'  essere

presentata individualmente una domanda per ciascuna entita' giuridica

del gruppo; nel caso di gruppi che detengano piu' unita' locali, site

in comuni diversi, possono presentare una  domanda  per  ogni  unita'

locale purche' non si superi l'importo complessivo di progetto di cui

al comma 3 dell'art. 6.

 

                               Art. 6

                          Spese ammissibili

1. Ogni piano  di  investimento  deve  individuare  interventi  con

finalita'  di  sviluppo   dell'offerta   turistica   nel   territorio

nazionale, anche  attraverso  interventi  in  grado  di  favorire  la

destagionalizzazione  dei  flussi  turistici,   la   digitalizzazione

dell'ecosistema turistico, le filiere  turistiche,  gli  investimenti

per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)

e il turismo sostenibile. Essi avranno l'obiettivo di  migliorare  la

specializzazione e la qualificazione del comparto, incoraggiando  gli

investimenti per accrescere la  capacita'  competitiva  e  innovativa

dell'imprenditorialita' turistica del settore.

2.  Le  finalita'  di  cui  al  precedente  comma  possono   essere

conseguite mediante:

a) interventi per  il  miglioramento  dell'efficienza  energetica

degli immobili  oggetto  di  intervento  o  della  parte  oggetto  di

intervento qualora abbia una  propria  autonomia  per  la  quale  sia

misurabile il risparmio  energetico,  pari  almeno  alla  percentuale

minima prevista dall'art.  38-bis  e  dalle  altre  disposizioni  del

regolamento GBER - opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle

necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali,  come  asseverate

nel  progetto  di  investimento.  A  questo  fine,  ogni   piano   di

investimento potra' essere articolato in  una  o  piu'  tipologie  di

intervento,  tra  quelle  di  seguito  elencate  a  titolo  puramente

esemplificativo e non esaustivo:

a.a) coibentazione dell'involucro  edilizio  e  delle  reti  di

distribuzione;

a.b) sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;

a.c) realizzazione di pareti ventilate;

a.d) realizzazione di giardini verticali o tetti verdi;

a.e) installazione o sostituzione di sistemi schermanti, per la

protezione dalla radiazione  solare,  e  sistemi  di  climatizzazione

passiva;

a.f)  efficientamento  idrico  o  energetico  del  sistema   di

illuminazione, dei  sistemi  di  trasporto  (es.  ascensori  o  scale

mobili)   interni   o   relativi   alle   pertinenze   dell'edificio,

dell'impianto per la gestione delle piscine, degli impianti asserviti

alla ristorazione;

a.g) eventuali costi  relativi  alla  rimozione  e  smaltimento

dell'amianto se strettamente funzionali all'operazione;

a.h) sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie  ad  alta

efficienza a condensazione, che  recuperano  il  calore  dai  gas  di

scarico;

a.i) realizzazione o sostituzione di sistemi di climatizzazione

centrali a zone attraverso sistemi di  distribuzione  a  fan  coil  o

pavimento radiale, sensori e attuatori per il controllo intelligente;

a.l) ripristino, anche strutturale,  di  edifici,  o  parti  di

essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,   attraverso   la   loro

ricostruzione,  purche'  sia  possibile  accertarne  la  preesistente

consistenza;

a.m) sostituzione  di  pavimenti,  rivestimenti  o  tamponature

interne  preesistenti  con  modifica  dei  materiali,   privilegiando

materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili;

a.n) installazione di manufatti leggeri in forma di  pergotende

bioclimatiche;

a.o)  riduzione  dei  consumi  idrici  (inclusi   terminali   e

rubinetti);

b) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,  e  relative

opere murarie per l'installazione degli stessi destinati a ridurre  o

ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti  ad

adattare i metodi di produzione in modo  da  tutelare  l'ambiente.  A

questo fine, ogni piano di investimento potra' essere  articolato  in

una o piu' tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate  a

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

b.a) l'installazione di  impianti  integrati  in  loco  per  la

produzione di energia elettrica, riscaldamento  o  raffreddamento  da

fonti  energetiche  rinnovabili  tra  cui,  ad  esempio,  i  pannelli

fotovoltaici, gli impianti solari termici, gli impianti geotermici  e

le pompe di calore, nel limite di autoconsumo  della  sede  operativa

oggetto di intervento;

b.b)  l'installazione  di  apparecchiature  per  lo  stoccaggio

dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in  loco.

L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il  75  per  cento

dell'energia da un impianto  di  produzione  di  energia  rinnovabile

collegato direttamente, su base annua;

b.c) gli investimenti in tetti, attrezzature  verdi  e  sistemi

per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana;

c) installazione di apparecchiature per la digitalizzazione degli

edifici,   in   particolare   per   aumentarne   la   predisposizione

all'intelligenza artificiale, compreso il cablaggio passivo interno o

il cablaggio strutturato per le reti di dati e  la  parte  accessoria

dell'infrastruttura a banda larga  sulla  proprieta'  cui  appartiene

l'edificio, escluso il cablaggio per le reti  di  dati  al  di  fuori

della proprieta'. A questo fine, ogni piano  di  investimento  potra'

essere articolato in una o piu' tipologie di intervento,  tra  quelle

di  seguito  elencate  a  titolo  puramente  esemplificativo  e   non

esaustivo:

c.a) il  collegamento  a  sistemi  di  teleriscaldamento  e  di

teleraffrescamento efficienti sotto  il  profilo  energetico  e  alle

relative apparecchiature;

c.b) la costruzione e l'installazione di  un'infrastruttura  di

ricarica  ad  uso  degli  utenti  dell'edificio  e   delle   relative

infrastrutture,  come  le  condotte,  se  il  parcheggio  e'  situato

all'interno dell'edificio o e' fisicamente adiacente all'edificio;

c.c) l'installazione o la  sostituzione  di  apparecchiature  e

impianti funzionali al ciclo produttivo o alla gestione automatizzata

degli edifici o parti di  essi,  per  aumentarne  la  predisposizione

all'automazione, all'intelligenza artificiale  e  all'efficientamento

dei consumi, compreso il cablaggio passivo  interno  o  il  cablaggio

strutturato  per  le   reti   di   dati   e   la   parte   accessoria

dell'infrastruttura a banda larga  sulla  proprieta'  cui  appartiene

l'edificio, escluso il cablaggio per le reti  di  dati  al  di  fuori

della proprieta';

c.d) miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di

riscaldamento o raffreddamento all'interno dell'edificio, ivi inclusi

i gruppi frigoriferi;

c.e) efficientamento energetico delle aree o piazzole destinate

al pernottamento degli ospiti;

d)  riqualificazione  di  piscine,  impianti  termali,  wellness,

centri congressi o strutture per eventi mirati a proporre  un'offerta

turistica di maggiore qualita' e piu' vasta ovvero  realizzazione  di

soluzioni ecosostenibili o ammodernamento  delle  strutture  per  una

migliore  accessibilita',  al   fine   di   promuovere   un   turismo

responsabile e inclusivo,  anche  elevando  la  competitivita'  della

localita' sul mercato internazionale;

e)  acquisto  o  sviluppo  di  programmi  informatici,  brevetti,

licenze, know-how e conoscenze tecniche  non  brevettate  concernenti

nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, volti a  favorire

la destagionalizzazione dei  flussi  turistici,  la  digitalizzazione

dell'ecosistema turistico, le filiere  turistiche,  gli  investimenti

per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)

o il turismo sostenibile.

3. Sono ammissibili gli  interventi  avviati  successivamente  alla

presentazione della domanda di agevolazione  con  importo  minimo  di

spesa  di  euro  1.000.000,00  (unmilione/00)  e  massimo   di   euro

15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

4. Sono ammissibili, altresi', per le sole PMI, ai sensi  dell'art.

18 del regolamento GBER, le  spese  relative  a  consulenze  connesse

strettamente agli interventi ammissibili in misura non superiore al 4

percento dell'importo  complessivo  ammissibile  quale  contributo  a

fondo perduto per ciascun progetto d'investimento.

 

                               Art. 7

                      Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni regolate dal presente decreto assumono la  forma

del contributo a fondo perduto  e  del  finanziamento  agevolato,  in

combinazione tra loro, tenendo conto di quanto indicato  in  sede  di

domanda da parte dell'impresa, nel rispetto del  regolamento  GBER  e

nei limiti dei massimali in termini di equivalente sovvenzione  lordo

di volta in volta applicabili.

2. Le agevolazioni a fondo perduto sono concesse nei  limiti  delle

quote  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del  presente  decreto,  con

contributo diretto alla spesa  in  termini  di  percentuale  nominale

rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 30 percento  e

di euro 4,5 milioni, che, per l'erogazione in  acconto,  deve  essere

assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative  nel

limite dell'importo erogato.

3. Con l'avviso di cui all'art. 9 possono  essere  definite  misure

percentuali diverse da quella indicata  al  comma  2  per  specifiche

tipologie di beneficiari o di spese,  fermo  che  in  nessun  caso  i

contributi a fondo perduto o l'equivalente sovvenzione lordo  possono

eccedere il 50 percento dei costi ammissibili.

4. I finanziamenti agevolati, assegnati ai medesimi  beneficiari  e

con i medesimi costi ammissibili dei contributi a fondo perduto, sono

concessi in termini  di  percentuale  nominale  rispetto  alle  spese

ammissibili nel limite  massimo  del  70  percento  e  devono  essere

assistiti da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative  nel

limite dell'importo in linea capitale del finanziamento.

5. Il cumulo tra il contributo  a  fondo  perduto  e  finanziamento

agevolato di cui ai precedenti commi non puo' in ogni  caso  superare

il costo ammissibile del progetto di investimento.

6. L'assegnazione delle agevolazioni di cui al presente decreto  e'

disposta ai progetti che abbiano conseguito il punteggio minimo,  con

determina del Ministero nei limiti della capienza  disponibile.  Sono

fatti  salvi  gli  effetti  di  eventuali  controlli  successivi  che

dovessero comportare  rettifiche  o  revoche  al  riconoscimento  del

contributo.

 

                               Art. 8

     Modalita' di cooperazione con le regioni e gli enti locali

1. Il Ministero definisce con le  regioni  e  gli  enti  locali  le

modalita' di cooperazione ai fini della gestione degli interventi del

presente decreto, anche per quanto attiene all'apporto  di  eventuali

risorse  aggiuntive,  alla  programmazione  e   realizzazione   delle

eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali

all'investimento, nonche' alla possibile integrazione con  misure  di

intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di  semplificare

e accelerare la realizzazione dei piani di investimento.

 

                               Art. 9

                 Istanza e contenuto della proposta

1. La Direzione generale  competente  del  Ministero  del  turismo,

avvalendosi del supporto  del  soggetto  gestore,  in  conformita'  a

quanto disposto nel presente  decreto,  provvede  ad  emanare,  entro

trenta giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  apposito

avviso  per  disciplinare  la   presentazione   delle   istanze   per

l'assegnazione dei contributi a fondo  perduto  e  dei  finanziamenti

agevolati,  la  modalita'  di  gestione  della   loro   selezione   e

ammissione, nonche' provvede a ogni successiva  necessaria  attivita'

finalizzata all'efficace realizzazione dei progetti  di  investimento

selezionati e all'efficiente gestione delle risorse destinate al loro

sostegno.

2. Le istanze propongono piani di investimento  e  sono  presentate

mediante una piattaforma informatica appositamente predisposta  nella

quale  il  legale  responsabile  dell'operatore  proponente  di   cui

all'art. 2 rilascia  dichiarazioni  autocertificate  ai  sensi  degli

articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 18, comma  3-bis,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241.

3. Il piano di investimento e' corredato da:

a) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti  generali

di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) la dichiarazione  di  essere  in  possesso  delle  competenze,

risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che  amministrative,

necessarie per l'attuazione delle  finalita'  previste  dal  presente

decreto, nei tempi previsti;

c) il documento  progettuale  dell'investimento,  redatto  da  un

tecnico in possesso delle abilitazioni di legge,  che  includa  anche

l'indicazione quantitativa del  prevedibile  aumento  delle  presenze

turistiche/pernottamenti e nel quale sia asseverata la disponibilita'

delle autorizzazioni necessarie per la  realizzazione  delle  singole

componenti  del  piano  d'investimento   nei   tempi   previsti   dal

cronoprogramma;

d) il piano economico e finanziario  dell'investimento  indicante

analiticamente la modalita' di finanziamento a  carico  del  soggetto

proponente, la struttura di dettaglio di costi  e  ricavi  gestionali

del progetto e i risultati e  gli  impatti  economici,  finanziari  e

sociali attesi, relativi all'attivita' del proponente, e al  contesto

socio-economico di riferimento, in un periodo  di  almeno  tre-cinque

anni a partire dall'operativita';

e) il cronoprogramma attuativo e procedurale da cui si evinca che

la realizzazione del progetto sia  coerente  con  le  tempistiche  di

impegno e di attuazione;

f) una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  in  merito

all'eventuale possesso del rating di legalita' e della certificazione

della parita' di genere.

4. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda  e  la

documentazione da allegare alla stessa sono definiti  dal  Ministero,

con il supporto del soggetto gestore.

5. All'atto della presentazione della domanda  di  agevolazione  e'

attribuito il CUP che e' comunicato dal soggetto gestore alle imprese

beneficiarie.  Tale  codice  deve  essere  riportato  in   tutte   le

comunicazioni oltre che in tutti gli atti che le imprese beneficiarie

producono  nell'utilizzo  del   contributo   concesso.   Le   fatture

elettroniche relative alle spese ammissibili,  definite  all'art.  6,

devono riportare correttamente il CUP, ai sensi dell'art. 5, comma 6,

del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

6.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano   l'integrale

accoglimento delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda,  le

agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto  all'ammontare

delle predette risorse.

 

                               Art. 10

       Criteri di ammissibilita' e valutazione delle proposte

1. Le istanze pervenute nei termini e  con  le  modalita'  definite

dall'apposito avviso  sono  soggette  a  verifica  di  ammissibilita'

formale da parte del soggetto gestore, avuto riguardo  alla  relativa

conformita' alle disposizioni di cui  al  presente  decreto,  nonche'

alla presenza di tutti  i  documenti  e  le  dichiarazioni  richieste

nell'avviso.

2. Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti  privi  dei

requisiti di cui all'art. 5.

3. La procedura valutativa prende in esame i piani di  investimento

presentati  dagli  operatori  turistici.  La  graduatoria  finale  e'

determinata sulla base del punteggio attribuito ai singoli  piani  di

investimento sulla  base  della  griglia  di  valutazione  che  sara'

indicata nel medesimo avviso.

 

                               Art. 11

    Verifiche di ammissibilita' e concessione delle agevolazioni

1.  Il  soggetto  gestore,   ricevuta   l'istanza,   procede   allo

svolgimento delle seguenti attivita':

a) verifica la disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  sulla

base di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto;

b)  verifica  i  requisiti  e  le  condizioni  di  ammissibilita'

previsti dal presente decreto.

2. Il soggetto  gestore  esegue  l'istruttoria,  entro  il  termine

massimo  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della   domanda   di

agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti  dal  comma  4,

valutando:

a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese

proponenti;

b) gli indicatori e i criteri di premialita' di cui all'avviso;

c) la sostenibilita' finanziaria del piano di  investimento,  con

riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota  parte

dei costi delle immobilizzazioni previste dal piano  non  coperte  da

aiuto pubblico;

d) la cantierabilita'  dei  progetti  di  investimento  sotto  il

profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare

la  possibilita'  che  le  imprese   proponenti   esibiscano,   entro

centoventi  giorni  dalla  determinazione  di  cui  al  comma  8,  la

documentazione di  cui  al  medesimo  comma  concernente  la  materia

edilizia;

e) la pertinenza e la congruita' generale,  anche  ricorrendo  ad

elementi di tipo parametrico, delle spese previste  dai  progetti  di

investimento. L'esame di congruita' generale deve essere  finalizzato

esclusivamente alla valutazione del costo complessivo  del  progetto,

in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica

dello stesso, riservando alla fase di erogazione  delle  agevolazioni

di cui all'art. 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a  meno

che non emergano elementi chiaramente incongrui.

3. Nell'ambito delle attivita' di cui al  precedente  comma  2,  il

Ministero,  con  il  supporto   del   soggetto   gestore,   determina

l'ammontare massimo delle  agevolazioni  concedibili  nelle  forme  e

nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del  piano  stesso  e

nel  rispetto  delle  intensita'  massime  di  aiuto   previste   dal

regolamento GBER.

4. Qualora nel corso di  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al

precedente comma 2  risulti  necessario,  per  la  definizione  delle

condizioni  di  realizzazione  del  piano  d'investimento,  acquisire

ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati

dalle imprese  ovvero  precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla

documentazione gia' prodotta, il  soggetto  gestore  puo',  una  sola

volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria,  richiederli

agli  operatori  economici  mediante   una   comunicazione   scritta,

assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione,  non

superiore  a  trenta  giorni.  Nel  caso  in  cui  la  documentazione

richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda  di

agevolazione si riterra' rinunciataria.

5. Per i piani di investimento per i quali l'attivita'  istruttoria

si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le proposte  dichiarate

decadute, il soggetto  gestore  provvede  a  comunicare  al  soggetto

proponente i motivi che ne determinano  il  mancato  accoglimento  ai

sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modifiche  e  integrazioni,  dandone  contestuale  comunicazione   al

Ministero e alle regioni e province autonome interessate.

6. Per i piani di investimento per i quali l'attivita'  istruttoria

si e' conclusa con esito positivo, il Ministero, con il supporto  del

soggetto gestore, procede ad approvare il piano, cosi' come  definito

nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni

con  una  specifica  determinazione  per   ciascuna   delle   imprese

partecipanti. La determinazione  di  concessione  delle  agevolazioni

deve  contenere  gli  estremi  degli  atti   attestanti   l'eventuale

cofinanziamento   regionale,   l'individuazione   del   piano   degli

investimenti,   delle   spese   ammissibili,   dell'ammontare   delle

agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a

carico dell'impresa beneficiaria  anche  in  ordine  agli  obiettivi,

tempi  e  modalita'  di  realizzazione  del  programma,  nonche'   le

condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre,  contenere  la

previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi,

ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi  rispetto  a  quelli

ammessi o a nuovi investimenti, non  possono  comportare,  in  nessun

caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione  a  ciascun

progetto.  La  validita'  e  l'efficacia  della  determinazione   e',

comunque, subordinata alla effettiva  esibizione,  entro  il  termine

massimo di centoventi giorni dalla data di sottoscrizione di  cui  al

comma  8,  della  documentazione  comprovante   il   rilascio   delle

concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti

pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti

ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale

termine puo' essere prorogato,  per  una  sola  volta,  di  ulteriori

centoventi giorni a fronte di una motivata richiesta,  comprovata  da

elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e'

in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto  proponente  o

delle  altre  imprese  beneficiarie.  Decorso  tale   termine,   come

eventualmente  prorogato,  le  imprese  beneficiarie  decadono  dalle

agevolazioni  e  il  soggetto  gestore  provvede  ad   annullare   la

determinazione di concessione delle agevolazioni.

7. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta approvazione  del  piano

di investimento al Ministero, alle regioni e alle  province  autonome

interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di

cui al precedente comma  6.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,

l'impresa  beneficiaria,  pena  la  decadenza   dalle   agevolazioni,

restituisce  al  soggetto  gestore  la   determinazione   debitamente

sottoscritta per accettazione.

8.  L'eventuale  contratto  di  finanziamento,  che  disciplina  le

modalita' e le condizioni per l'erogazione del contributo, nonche'  i

conseguenti impegni  e  obblighi  per  l'impresa  beneficiaria,  deve

essere stipulato entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  della

documentazione a cui  e'  subordinata,  ai  sensi  del  comma  7,  la

validita' e l'efficacia della  determinazione  di  concessione  delle

agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette al soggetto

gestore la documentazione richiesta per la definizione del contratto,

ivi compresa quella relativa  a  eventuali  garanzie  da  prestare  a

fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla  stipula  del

contratto stesso.

 

                               Art. 12

            Erogazione delle agevolazioni a fondo perduto

1. Le agevolazioni  a  fondo  perduto  sono  erogate  dal  soggetto

gestore secondo le modalita' definite nel presente articolo, mediante

apposita determinazione, cosi' come stabilito all'art. 11, comma 6.

2. Le agevolazioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere  erogate

integralmente e in modo diretto anche attraverso, ove ne ricorrano  i

presupposti,  un  conto  corrente  bancario  dedicato   appositamente

richiesto  dal  Ministero,  previa   autorizzazione   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato, ai sensi dell'art.  44-quater  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196.

3. La prima erogazione delle agevolazioni a fondo perduto a  titolo

di anticipazione, nella misura pari al 30  percento  del  totale  del

contributo  concesso   e'   erogata   entro   trenta   giorni   dalla

sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di fideiussione

bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al  quale  deve

essere redatta la richiesta di  erogazione  e  la  documentazione  da

allegare alla stessa sono definiti dal soggetto  gestore  sulla  base

delle indicazioni fornite dal Ministero.

4. Il soggetto gestore procede a un'erogazione intermedia  fino  al

raggiungimento dell'80 percento del totale del contributo complessivo

concesso, per stato di avanzamento dei lavori, dei  servizi  e  delle

forniture completate entro la  meta'  dei  termini  previsti  per  il

completamento degli interventi ai sensi  dell'art.  2,  comma  4  del

presente decreto a pena di revoca del contributo concesso,  e  previa

verifica  della  conformita'  delle  spese  medesime  rispetto   alla

normativa comunitaria, nazionale e a  quanto  previsto  dal  presente

decreto.

5. Il soggetto gestore procede ad  un'erogazione  finale  a  saldo,

entro novanta giorni dalla rendicontazione della  spesa  per  il  100

percento dell'importo complessivo del progetto  approvato,  corredata

della documentazione tecnico-amministrativa  e  contabile  attestante

l'effettiva conclusione dei lavori e il collaudo, entro e non oltre i

termini previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.

6. Con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,  il  soggetto

gestore, verificata  la  completezza  e  la  pertinenza  al  progetto

agevolato della documentazione e  delle  dichiarazioni  trasmesse  ed

eventualmente previa verifica in loco, redige, entro sessanta  giorni

dal ricevimento dello stato  di  avanzamento,  un'apposita  relazione

sull'avvenuta  realizzazione  del  progetto   di   investimento.   La

relazione  finale  deve  contenere  un  giudizio  di   pertinenza   e

congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli  investimenti

finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare,

riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data

di concessione delle agevolazioni ed elencare i  beni  nei  confronti

dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione  finale

deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali  intervenute  in

sede  esecutiva  rispetto   al   progetto   presentato,   l'eventuale

sussistenza di procedure concorsuali o di  cause  ostative  ai  sensi

della vigente normativa antimafia  nonche'  gli  eventuali  ulteriori

elementi di  valutazione  individuati  dal  Ministero.  Qualora  tale

relazione si concluda  con  esito  negativo,  il  Ministero,  con  il

supporto del soggetto gestore, procede alla revoca delle agevolazioni

concesse e al recupero di quelle  gia'  erogate,  per  il  successivo

versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Nel caso, invece, in

cui la relazione si concluda con esito positivo il  soggetto  gestore

la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima  quota

fino al 100 percento ai sensi del precedente  comma  4.  L'erogazione

del saldo deve essere completata entro e non  oltre  il  31  dicembre

2028. Le somme non erogate alla scadenza del 31  dicembre  2028  sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.

7. Qualora, nel corso di svolgimento  delle  attivita'  di  cui  ai

commi   precedenti,   risulti    necessario    acquisire    ulteriori

informazioni, dati o documenti rispetto  a  quelli  presentati  dalle

imprese  ovvero   precisazioni   e   chiarimenti   in   merito   alla

documentazione gia' prodotta, il soggetto  gestore  puo'  richiederli

mediante  una  comunicazione  scritta,  assegnando  un  termine   non

prorogabile per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni.

8. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'

disporre  controlli  e   ispezioni   in   loco   anche   a   campione

sull'attuazione degli interventi.

9. Successivamente all'ultimazione di tutti i  progetti  componenti

il piano d'investimento, il soggetto  gestore  redige  una  relazione

finale sulla realizzazione complessiva del piano d'investimento,  con

giudizio di conformita' degli  investimenti  realizzati  ai  progetti

approvati e alle relative specifiche e prescrizioni  contenute  nella

determinazione di concessione  delle  agevolazioni,  e  ne  trasmette

copia al Ministero.

 

                               Art. 13

               Erogazione dei finanziamenti agevolati

1. L'erogazione dei finanziamenti agevolati  avviene  entro  trenta

giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di

fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al

quale  deve  essere  redatta  la  richiesta  di   erogazione   e   la

documentazione da allegare alla stessa  sono  definiti  dal  soggetto

gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.

2. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di cinque anni.

3. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20  percento  del

tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle

agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quanto   stabilito   dalla

Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html

4. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano

di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e

il 31 dicembre di ogni anno.

 

                               Art. 14

                             Variazioni

1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  la  natura  giuridica   dei

soggetti  beneficiari,  nonche'  quelle   afferenti   al   piano   di

investimento, sono preventivamente comunicate dal soggetto proponente

o dai beneficiari al Ministero  con  adeguata  motivazione.  Ai  fini

dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il  Ministero  con  il

supporto del soggetto gestore, previa apposita  istruttoria  tecnica,

verifica  la  permanenza  dei  requisiti  e   delle   condizioni   di

ammissibilita' del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo

compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si  concluda  con  esito

negativo, il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni ai  sensi

della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche   e

integrazioni, nel caso in cui la  variazione  proposta  sia  tale  da

rendere inammissibile la prosecuzione del progetto  di  investimento,

senza modificarne la natura sostanziale.

2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni  in

diminuzione delle spese  oggetto  dei  progetti  d'investimento,  non

possono  in  nessun  caso  determinare  aumenti  delle   agevolazioni

concesse  in  relazione  agli  altri  progetti  previsti  dal   piano

d'investimento. Le risorse oggetto di  revoca,  economie  o  rinunce,

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  restarvi  ivi

acquisite.

 

                               Art. 15

                 Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Il soggetto gestore, con cadenza quadrimestrale  dalla  data  di

adozione  del  presente  decreto,  trasmette  al   Ministero   e   al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un rapporto  sulle

attivita'  svolte,  fornendo  in  particolare  dati  e   informazioni

riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario  e  amministrativo  dei

programmi  di  sviluppo  e  le  eventuali  revoche  effettuate.  Tale

rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi

delle imprese beneficiarie e l'importo  delle  agevolazioni  erogate,

l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle regioni  e

l'importo del cofinanziamento, la natura  delle  risorse  finanziarie

utilizzate.

2. Il soggetto gestore verifica le condizioni per la fruizione e il

mantenimento delle agevolazioni e l'attuazione del progetto agevolato

e puo', a tal fine, effettuare o delegare ispezioni  a  campione  sui

soggetti beneficiari e gli interventi.

3. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'

disporre controlli e ispezioni anche a  campione  sull'attivita'  del

soggetto gestore, sulla regolarita' dei procedimenti, sulla  puntuale

e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto

e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui  soggetti

che  hanno  ottenuto  le  agevolazioni,  al  fine  di  verificare  le

condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle  agevolazioni

medesime,  nonche'  l'attuazione  degli  interventi  finanziati  e  i

risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1 e 2 e delle

altre previste dal presente decreto ovvero l'omessa alimentazione del

sistema di monitoraggio di cui al  comma  1  a  carico  del  soggetto

gestore comportano l'applicazione di penali nella  misura  e  con  le

modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 4.

5. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali

relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,

curando di trasmettere gli elenchi dei  beneficiari  e  dei  relativi

settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per  ciascun

beneficiario e le relative intensita' di aiuto.

 

                               Art. 16

                      Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando e fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  8  del

Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti

d'investimento non sono cumulabili con altre  agevolazioni  pubbliche

concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo  «de

minimis» secondo quanto previsto dal regolamento (UE)  n.  2023/2831,

ad  eccezione  di  quelle  ottenute  esclusivamente  nella  forma  di

benefici fiscali e di  garanzia  e  comunque  entro  i  limiti  delle

intensita' massime previste dal Regolamento GBER.

 

                               Art. 17

                               Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in  tutto  o  in  parte,

secondo quanto previsto dal presente decreto e  qualora  il  soggetto

beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della

concessione  abbia  chiesto  e  ottenuto  agevolazioni  di  qualsiasi

importo o natura, ivi comprese  quelle  a  titolo  di  «de  minimis»,

previste da altre norme statali, regionali o  dell'Unione  europea  o

comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti

all'ordinamento dell'Unione europea;

c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni

mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a

verita';

d) non porti a conclusione, entro il termine stabilito  dall'art.

2, comma 4 del presente decreto, il progetto di investimento  ammesso

alle agevolazioni, ovvero qualora il programma  di  investimento  sia

eseguito in misura parziale e non risulti, a  giudizio  dal  soggetto

gestore, organico e funzionale;

e)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a

procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',

se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del

progetto di investimento ovvero  prima  che  siano  trascorsi  cinque

anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli

previsti nel progetto  di  investimenti  ammesso  alle  agevolazioni,

senza l'autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero  cessi

l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per  le

PMI, dal completamento degli investimenti;

g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione,  scissione,

conferimento o cessione d'azienda o  di  ramo  d'azienda  in  assenza

dell'autorizzazione del Ministero;

h) trasferisca l'attivita' produttiva in un  ambito  territoriale

diverso da quello originario senza la preventiva  autorizzazione  del

Ministero anteriormente al completamento del progetto di investimenti

ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le  PMI,

dal completamento degli investimenti;

i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto  gestore

sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli

obblighi previsti dal presente decreto;

l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la  conseguenza

che i prodotti o i servizi finali siano diversi da  quelli  presi  in

esame per la valutazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  l'eventuale

autorizzazione del Ministero;

m) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i

contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro;

n) non rispetti, con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto

del progetto  di  investimento,  le  norme  edilizie  e  urbanistiche

nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;

o) ometta di rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dalla

determinazione di concessione delle agevolazioni;

p) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due

scadenze previste dal piano di rimborso.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere  b),

d), e), g), i), l), m), n), o) e p),  la  revoca  delle  agevolazioni

concesse e' totale.

3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera  a),

la revoca e' parziale, in relazione  alle  spese  afferenti  ai  beni

oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa

a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni. La revoca e'  totale,

invece, nel caso  in  cui  l'eventuale  cumulo  di  agevolazioni  sia

rilevato a seguito di accertamenti o ispezioni senza che l'impresa ne

abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei

beni  oggetto  di  altre  agevolazioni  determini   il   venir   meno

dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato.

4. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera  c),

la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione  mendace  o  gli

atti  falsi  siano  stati  resi  ai  fini  della  concessione   delle

agevolazioni. La revoca e' parziale, ed e' commisurata agli  indebiti

vantaggi goduti, invece, qualora resi  nelle  fasi  di  fruizione  ed

erogazione delle agevolazioni concesse.

5. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettere f) e

h), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente

richiesta e ottenuta l'autorizzazione del  Ministero.  La  revoca  e'

parziale ed e' commisurata al periodo di mancato  utilizzo  nei  casi

autorizzati dal Ministero.

6. In caso di revoca  delle  agevolazioni  disposta  ai  sensi  del

presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote

residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio o  la  quota

di beneficio indebitamente percepiti, maggiorati degli  interessi  e,

ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  delle  sanzioni   amministrative

pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31  marzo  1998,

n. 123.

 

                               Art. 18

                         Disposizioni finali

1. Salvo quanto disposto dall'art.  4,  del  presente  decreto  con

riguardo al supporto del soggetto gestore, il Ministero provvede allo

svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto nell'ambito

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica.

2. Con l'avviso di  cui  all'art.  9  sono  fornite  le  necessarie

specificazioni relative alla disciplina attuativa  dell'incentivo  di

cui al presente decreto, tenuto conto delle disposizioni  applicabili

di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

3. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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