Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: la disciplina è stata pubblicata con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, n. 98, regolamenta:
- i requisiti per la gestione e il funzionamento
- le modalità di gestione
- quali rifiuti siano conferibili;
- la gestione di particolari tipologie di rifiuti;
- la tenuta dei registri.
Previsto la possibilità, per gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o per i comuni, di individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.
Abrogati, infine, i DD.MM. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009.
Completano il provvedimento tre allegati, recanti, rispettivamente:
- l'elenco dei rifiuti conferibili (allegato 1);
- il modello di scheda per il conferimento (allegato 2);
- il modello di scheda per i rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal centro di raccolta (allegato 3).
Di seguito, il testo del D.M. 26 marzo 2026 con l'allegato 1; gli allegati 2 e 3 sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato. (26A02020)
(Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, n. 98)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui
all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i
requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e
le modalita' di gestione.
2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si
svolgono le attivita' di raccolta, mediante raggruppamento
differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili
dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il
soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonche'
dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali
al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all'allegato
L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici
dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto
legislativo, nonche' quelle che conferiscono i propri rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4,
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai
fini del presente decreto sono considerate altresi' utenze non
domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari
assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere
ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti
raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di
pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 6.
5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla
raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di Governo d'ambito
territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in
coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della
gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello
comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche
territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicita' del
servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la
realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione.
6. Nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, gli enti di
Governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti,
ovvero i comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle
esigenze dell'utenza servita, l'organizzazione e la gestione dei
centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili
individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonche' le modalita'
di accesso delle utenze agli stessi.
Art. 2
Caratteristiche dei centri di raccolta
1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo
e dell'ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione
incendi. I centri di raccolta sono dotati di piani di emergenza
interna e comunicano i relativi dati ai sensi dell'art. 26-bis del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Le operazioni eseguite nei
centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori ne'
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati
in base alla normativa vigente.
2. La realizzazione dei centri di raccolta e l'adeguamento di
quelli gia' esistenti sono eseguiti in conformita' con la normativa
vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) il centro di raccolta e' localizzato preferibilmente in aree
servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare
l'accesso agli utenti nonche' ai mezzi pesanti per il prelievo dei
rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o
smaltimento. Al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo non
edificato, il centro di raccolta e' ubicato preferibilmente in aree
gia' impermeabilizzate o da riqualificare;
b) il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna,
realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a
minimizzare l'impatto visivo della struttura, da manutenere nel
tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di
adeguata viabilita' interna e illuminazione nonche' di pavimentazione
impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c) il centro di raccolta e' dotato di idoneo sistema di gestione
delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta
dei rifiuti.
3. Le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di
raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita
cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il
conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi per la
salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:
a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non
pericolosi, eventualmente protetta dagli agenti atmosferici, in
funzione delle caratteristiche del rifiuto, mediante copertura fissa
o mobile, attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori, anche
interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate o altre
attrezzature idonee, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al fine
di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento di
materiali ingombranti o pesanti, e' opportuno prevedere la presenza
di rampe carrabili o altri sistemi idonei a consentire il deposito in
sicurezza;
b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi,
protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile,
attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e
dotata di opportuna pendenza, al fine di convogliare eventuali
sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna.
In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi sono
dotati di una vasca di contenimento con capacita' pari ad almeno 1/3
di quella del contenitore.
4. In relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, i contenitori o i
serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di
resistenza nonche' sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti
ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, di travaso, di movimentazione e di svuotamento.
5. I centri di raccolta sono dotati di idonee misure per garantire
il contenimento di polveri e di odori.
6. All'esterno dell'area dei centri di raccolta sono previsti
sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben visibile
per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le
caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che
possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di
comportamento per l'accesso e la corretta fruizione del servizio.
7. In fase di progettazione dei centri di raccolta e' redatto il
piano di ripristino del sito da eseguire dopo la chiusura della
struttura, al fine di garantire la fruibilita' dei luoghi, in
coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
8. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili
e destinati a ricevere rifiuti non pericolosi conferiti dalle utenze
domestiche, rispettano solo i requisiti previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) art. 2, comma 1, comma 2 lettere a) e b) con esclusione del
requisito relativo alla viabilita' interna, comma 3 lettera a) e
commi 4, 5, 6 e 7;
b) articoli 3 e 4;
c) art. 5, commi 9, 11, 12, 13, 14, 17 e 18.
9. Nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilita' di
superficie, a condizione che venga garantito il regolare e continuo
svolgimento del servizio, possono essere individuate specifiche aree
adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani, effettuate
dal gestore del servizio pubblico, funzionali all'ottimizzazione
della fase di trasporto. Le operazioni di trasbordo devono avvenire
senza deposito a terra e nel tempo strettamente necessario alle
esigenze operative anche al fine di limitare molestie olfattive. Le
aree di trasbordo di cui al primo periodo devono essere fisicamente
distinte da quelle destinate al conferimento dei rifiuti da parte
delle utenze e devono essere accessibili esclusivamente al gestore
del servizio pubblico.
Art. 3
Requisiti per la gestione e il funzionamento
1. Ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali costituisce
requisito per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di
raccolta.
2. I criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione
dell'idoneita' tecnica nonche' della capacita' finanziaria per lo
svolgimento dell'attivita' dei centri di raccolta sono stabiliti con
apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori
ambientali in coerenza con le disposizioni del presente decreto.
3. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e'
subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria
relativamente alla categoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.
4. L'iscrizione di cui al comma 1 e' effettuata nella categoria 1
«Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» per l'attivita' di gestione
dei centri di raccolta. I soggetti che risultano gia' iscritti nella
categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la loro
iscrizione per l'attivita' di gestione dei centri di raccolta e non
sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a
condizione che l'attivita' non comporti variazione della classe
d'iscrizione.
5. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la presenza di
personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle
diverse tipologie di rifiuti conferibili nonche' sulla sicurezza e
sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Il personale di
cui al primo periodo riceve specifica formazione per la corretta
modalita' di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche sulla base di apposite indicazioni operative predisposte
a cura del Centro di coordinamento di cui all'art. 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Compatibilmente con
l'organizzazione del centro di raccolta, per le attivita' di minore
complessita', possono essere avviati percorsi di inserimento
lavorativo per le persone a rischio di esclusione socioeconomica e
per quelle svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381.
Art. 4
Modalita' di gestione dei centri di raccolta
1. Le operazioni di conferimento e deposito dei rifiuti per
tipologie omogenee nei centri di raccolta sono effettuate in
condizioni di sicurezza.
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame
visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati per flussi
omogenei in aree distinte del centro, attraverso l'individuazione
delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni
merceologiche, garantendo la separazione dei rifiuti potenzialmente
pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da
quelli destinati allo smaltimento.
3. Nei centri di raccolta, al fine di migliorare i livelli di
qualita' della raccolta differenziata e favorire le successive fasi
di recupero, puo' essere prevista la raccolta dei rifiuti
identificati dal medesimo codice EER in specifici contenitori
distinti per tipologie omogenee.
4. Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui
rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il
deposito dei rifiuti nei centri di raccolta e' effettuato in modo da
non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo
recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando
danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
5. All'interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate
operazioni di disassemblaggio dei rifiuti.
6. I contenitori, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri
di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a
consentire le nuove utilizzazioni.
7. I gestori dei centri di raccolta provvedono, nelle giornate di
apertura, alla rimozione dei rifiuti che dovessero trovarsi al di
fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno del centro
e, laddove necessario, avviano le procedure per la rimozione e la
gestione in sicurezza dei rifiuti non conferibili nei medesimi
centri.
8. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la sorveglianza
durante gli orari di apertura all'utenza, effettuano la costante
manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla
periodica disinfestazione.
Art. 5
Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti
1. Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui
all'allegato 1. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti
di cui all'allegato 1 coincidenti con quelli di cui all'allegato
L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e
quantita', a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'art. 4,
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
nonche' i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona provenienti
dalle strutture sanitarie.
2. I rifiuti abbandonati di cui all'art. 183, comma 1, lettera
b-ter), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto
incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto,
individuato dal comune, incaricato alla rimozione.
3. I rifiuti provenienti da attivita' di costruzione e demolizione
possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di
raccolta dotati di sufficiente disponibilita' di superficie e in
grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio
per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall'utenza
domestica.
4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori
mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni
dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree
coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti
pericolosi sono etichettati con l'indicazione del rifiuto contenuto,
conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di
sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell'ambiente, le
manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo
scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza.
6. I rifiuti pericolosi, nonche' i rifiuti in carta e cartone,
devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
7. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformita'
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
8. Gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
9. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati nonche'
i residui della pulizia stradale sono depositati in contenitori a
tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
10. I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in
appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta
per contenere l'eventuale fuoriuscita di liquidi. I rifiuti di
batterie al litio per mezzi di trasporto leggeri, come definiti
all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, sono raccolti
nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti
e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta
tensione e secondo le specifiche norme di settore in materia di
sicurezza. I rifiuti di batterie al litio portatili, come definite
all'art. 3, punto 9) del regolamento 2023/1542/UE, sono raccolti
separatamente dagli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben
ventilati al riparo da intemperie e luce solare, e secondo le
specifiche norme di settore in materia di sicurezza.
11. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
sono raccolti nel rispetto dei raggruppamenti di cui all'allegato 1
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e protetti dalle acque
meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di
copertura, anche mobili. Per tali rifiuti sono adottate idonee
procedure affinche' l'accatastamento venga effettuato con adeguate
misure di sicurezza per gli operatori e per garantire l'integrita'
degli stessi rifiuti.
12. I RAEE, le componenti rimosse dai RAEE, i rifiuti di batterie,
pile e accumulatori non devono subire danneggiamenti che possano
causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per
l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
13. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del
centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche
componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di
sollevamento escludendo l'impiego di mezzi tipo ragno, e' assicurata
la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed e'
mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi o dei
gas contenuti nei circuiti.
14. I rifiuti provenienti dalle attivita' di costruzione e
demolizione sono depositati in contenitori dotati di apposita
copertura impermeabile volta a proteggere gli stessi dalle acque
meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.
15. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono
depositati in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo»
e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti taglienti
o pungenti, in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla
puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo taglienti e pungenti», da conservare entrambi per tutta la
durata del deposito in un contenitore rigido esterno, eventualmente
riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
16. I rifiuti da articoli pirotecnici, intesi come i rifiuti
prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie,
ivi compresi quelli per esigenze di soccorso nonche' gli articoli
pirotecnici scaduti, in disuso o che non siano idonei ad essere
reimpiegati per il loro scopo originario, e i rifiuti prodotti da
materiali che sono stati in contatto con materiale esplosivo sono
depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza
pubblica e della pubblica incolumita' e in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101.
17. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica
conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da parte
del gestore, non deve superare i tre mesi indipendentemente dalla
quantita' raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per i rifiuti
non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi. In ogni
caso il deposito non puo' avere comunque durata superiore ad un anno.
Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, adottando
tutte le misure necessarie per il loro contenimento, la durata del
deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine
e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la
durata del deposito dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da
prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve superare i sette
giorni. La durata del deposito di cui al periodo precedente e'
elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi
e giardini.
18. La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite
al centro di raccolta non deve compromettere la continuita' del
servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.
Art. 6
Tenuta dei registri
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai sensi dell'art. 190 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono
obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente
ai rifiuti pericolosi, per i quali la registrazione puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi
dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.
2. I gestori dei centri di raccolta annotano, ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il peso
dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai
centri di raccolta, verificato a destino, sul registro di cui
all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione
dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche,
e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci
di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in
assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i
centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente,
anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al
presente decreto. Ai sensi dell'art. 193, comma 16, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la scheda di cui all'allegato 3 e'
sostituita dal formulario di identificazione dei rifiuti solamente
per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso.
4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale
delle quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri
di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti
che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli
stessi effettuati nonche' delle frazioni di rifiuto conferite avviate
al recupero o a smaltimento, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di cui all'art. 1, comma 6.
5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di
raccolta sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su
richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
Art. 7
Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo
1. Gli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale, ove
istituiti e operanti, ovvero i comuni, possono individuare presso i
centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione
temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al
riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.
2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati
alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di
consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel
quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli
operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e
dalle aziende di igiene urbana.
3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti adeguatamente
distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla raccolta
dei rifiuti.
4. Nei centri di raccolta possono altresi' essere individuate
apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente
distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme
di recupero.
Art. 8
Abrogazioni e disposizioni finali
1. I centri di raccolta gia' esistenti continuano ad operare e si
conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 sono abrogati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato 1
(Elenco dei rifiuti conferibili - Articolo 5)
===================================================================== | | | | Conferitori (utenze | | | | | domestiche/utenze non | | | Tipologia | Codice EER | domestiche) | +=====+=====================+===============+=======================+ | |toner per stampa | | | | |esauriti diversi da | | | | |quelli di cui alla | |utenze domestiche e | |1. |voce 08 03 17* |08 03 18 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in carta e| |utenze domestiche e | |2. |cartone |15 01 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in | |utenze domestiche e | |3. |plastica |15 01 02 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |4. |imballaggi in legno |15 01 03 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |5. |imballaggi in metallo|15 01 04 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in | |utenze domestiche e | |6. |materiali compositi |15 01 05 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in | |utenze domestiche e | |7. |materiali misti |15 01 06 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |8. |imballaggi in vetro |15 01 07 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in materia| |utenze domestiche e | |9. |tessile |15 01 09 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | |15 01 10* e | | |10. |contenitori T/FC |15 01 11* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |11. |pneumatici fuori uso |16 01 03 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |12. |filtri olio |16 01 07* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |componenti rimossi da| | | | |apparecchiature fuori| | | | |uso (Inclusi i gruppi|16 02 16 | | |13. |cartuccia esauriti) |16 02 15* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |gas in contenitori a | | | | |pressione | | | | |(limitatamente ai | | | | |contenitori ad uso |16 05 04* e | | |14. |domestico) |16 05 05 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |mattoni (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |15. |civile abitazione) |17 01 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |mattonelle e | | | | |ceramiche (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |16. |civile abitazione) |17 01 03 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |miscugli o scorie di | | | | |cemento, mattoni, | | | | |mattonelle, | | | | |ceramiche, diverse da| | | | |quelle di cui alla | | | | |voce 17 01 06* (solo | | | | |da piccoli interventi| | | | |di rimozione eseguiti| | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |17. |civile abitazione) |17 01 07 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |legno (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |18. |civile abitazione) |17 02 01 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |vetro (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |19. |civile abitazione) |17 02 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |plastica (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |20. |civile abitazione) |17 02 03 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |guaina bituminosa | | | | |(solo da piccoli | | | | |interventi di | | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |21. |civile abitazione) |17 03 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |materiali isolanti | | | | |diversi da quelli di | | | | |cui alle voci 170601 | | | | |e 170603 (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |22. |civile abitazione) |17 06 04 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |materiali da | | | | |costruzione a base di| | | | |gesso, diversi da | | | | |quelli di cui alla | | | | |voce 17 08 01* (solo | | | | |da piccoli interventi| | | | |di rimozione eseguiti| | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |23. |civile abitazione) |17 08 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti misti | | | | |dell'attivita' di | | | | |costruzione e | | | | |demolizione diversi | | | | |da quelli di cui alle| | | | |voci 17 09 01*, 17 09| | | | |02* e 17 09 03*, | | | | |(solo da piccoli | | | | |interventi di | | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |24. |civile abitazione) |17 09 04 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti di carta e | |utenze domestiche e | |25. |cartone |20 01 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |26. |rifiuti in vetro |20 01 02 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti | | | | |biodegradabili di | | | | |cucine e mense e dei | | | | |mercati (frazione |20 01 08 e |utenze domestiche e | |27. |organica umida) |20 03 02 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |abbigliamento e |20 01 10 e |utenze domestiche e | |28. |prodotti tessili |20 01 11 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |29. |solventi |20 01 13* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |30. |acidi |20 01 14* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |31. |sostanze alcaline |20 01 15* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |32. |prodotti fotochimici |20 01 17* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |33. |pesticidi |20 01 19* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | | | | |utenze non domestiche | | | | |di cui all'articolo 4, | | |tubi fluorescenti ed | |comma 1, lettera l), | | |altri rifiuti | |del decreto legislativo| |34. |contenenti mercurio |20 01 21* |n. 49 del 2014 | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | | | | |utenze non domestiche | | |rifiuti di | |di cui all'articolo 4, | | |apparecchiature |20 01 23* |comma 1, lettera l), | | |elettriche ed |20 01 35* e |del decreto legislativo| |35. |elettroniche |20 01 36 |n. 49 del 2014 | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |oli e grassi | | | |36. |commestibili |20 01 25 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |oli e grassi diversi | | | | |da quelli al punto | | | | |precedente, ad | | | | |esempio oli minerali | | | |37. |esausti |20 01 26* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |vernici, inchiostri, | | | |38. |adesivi e resine |20 01 27* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |vernici, inchiostri, | | | | |adesivi e resine | | | | |diversi da quelli di | | | | |cui alla voce 20 01 | |utenze domestiche e | |39. |27* |20 01 28 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |detergenti contenenti| | | |40. |sostanze pericolose |20 01 29* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |detergenti diversi da| | | | |quelli di cui alla | |utenze domestiche e | |41. |voce 20 01 29* |20 01 30 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | |20 01 31* e | | |42. |farmaci |20 01 32 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti di batterie | | | | |contenenti sostanze | | | | |pericolose (ivi | | | | |inclusi i rifiuti di | | | |43. |batterie al litio) |20 01 33*(1) |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti di batterie | | | | |non contenenti | | | |44. |sostanze pericolose |20 01 34(2) |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti legnosi | | | | |contenenti sostanze | | | |45. |pericolose |20 01 37* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti legnosi | | | | |diversi da quelli di | | | | |cui alla voce 20 01 | |utenze domestiche e | |46. |37* |20 01 38 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |47. |rifiuti plastici |20 01 39 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |48. |rifiuti metallici |20 01 40 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti prodotti | | | | |dalla pulizia di | | | |49. |camini |20 01 41 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti | | | | |biodegradabili di | | | | |parchi e giardini | |utenze domestiche e | |50. |(sfalci e potature) |20 02 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |51. |terra e roccia |20 02 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |altri rifiuti non | |utenze domestiche e | |52. |biodegradabili |20 02 03 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |53. |ingombranti |20 03 07 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |altre frazioni non | | | | |specificate | | | | |altrimenti, raccolte | | | | |separatamente, se | | | | |avviate a riciclaggio| | | | |(a titolo di esempio,| | | | |rifiuti in porcellana| | | | |o terracotta, | | | |54. |attrezzi da pesca) |20 01 99 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |residui della pulizia| |Soggetto incaricato | | |stradale da avviare a| |della gestione del | |55. |recupero |20 03 03 |servizio pubblico | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti urbani non | |utenze domestiche e | |56. |differenziati |20 03 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |aghi, siringhe, | | | | |lamette, lancette | | | | |pungidito, rasoi, | | | | |bisturi monouso e | | | | |materiale per | | | |57. |medicazione |18 01 03* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |prodotti assorbenti |18 01 04 e 15 |utenze domestiche e | |58. |per la persona (PAP) |02 03 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti da articoli | | | | |pirotecnici e rifiuti| | | | |da materiali che | | | | |hanno avuto contatto | | | | |con materiale | | | |59. |esplosivo |16 04 02* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti dei prodotti | | | | |del tabacco con | |Soggetto incaricato | | |filtri (mozziconi di | |della gestione del | |60. |prodotti da fumo) |20 01 99 |servizio pubblico | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+
(1) A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata
(UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la
decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco
dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 33*
e' sostituito dai codici 20 01 42* e 20 01 43*.
(2) A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata
(UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la
decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco
dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 34
e' sostituito dal codice 20 01 44.




