Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: la disciplina

Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026

Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: la disciplina è stata pubblicata con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026.

Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: la disciplina

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, n. 98, regolamenta:

  • i requisiti per la gestione e il funzionamento
  • le modalità di gestione
  • quali rifiuti siano conferibili;
  • la gestione di particolari tipologie di rifiuti;
  • la tenuta dei registri.

Previsto la possibilità, per gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o per i comuni, di individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione temporanea di  beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

Abrogati, infine, i DD.MM. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009.

Di seguito, il testo del D.M. 26 marzo 2026; gli allegati, recanti, rispettivamente:

  • l'elenco dei rifiuti conferibili (allegato 1)
  • il modello di scheda per il conferimento (allegato 2)
  • il modello di scheda per i rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal centro di raccolta (allegato 3)

sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: la disciplina

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026

 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato. (26A02020)

 

(Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, n. 98)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1

                               Oggetto

1. Il presente decreto disciplina  i  centri  di  raccolta  di  cui

all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i

requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e

le modalita' di gestione.

2. I centri di raccolta sono aree  presidiate  e  allestite,  senza

nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  dove  si

svolgono  le   attivita'   di   raccolta,   mediante   raggruppamento

differenziato per frazioni omogenee dei  rifiuti  urbani  conferibili

dalle  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  anche  attraverso  il

soggetto incaricato della gestione  del  servizio  pubblico,  nonche'

dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali

al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

3. Le  utenze  non  domestiche  sono  quelle  di  cui  all'allegato

L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici

dei  rifiuti  di  cui  all'allegato  L-quater  del  medesimo  decreto

legislativo, nonche' quelle che  conferiscono  i  propri  rifiuti  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art.  4,

comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai

fini del  presente  decreto  sono  considerate  altresi'  utenze  non

domestiche le strutture sanitarie  produttrici  di  rifiuti  sanitari

assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  g)

del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute  ai  sensi

dell'art. 13 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  possono  essere

ammesse ai  centri  di  raccolta  per  il  conferimento  dei  rifiuti

raccolti in aree pubbliche nel corso  delle  campagne  volontarie  di

pulizia dalle stesse promosse, secondo  le  modalita'  stabilite  dal

regolamento di cui al comma 6.

5. Al fine di contribuire  in  modo  efficace  ed  efficiente  alla

raccolta  dei  rifiuti  urbani,  gli   enti   di   Governo   d'ambito

territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in

coerenza con quanto  previsto  negli  atti  di  pianificazione  della

gestione dei rifiuti, realizzano  i  centri  di  raccolta  a  livello

comunale  o   intercomunale   in   relazione   alle   caratteristiche

territoriali, al numero delle utenze servite e  all'economicita'  del

servizio.  Gli  enti  di  cui  al   primo   periodo   comunicano   la

realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione.

6. Nell'ambito delle competenze ad essi  attribuite,  gli  enti  di

Governo d'ambito territoriale ottimale, ove  costituiti  e  operanti,

ovvero i comuni,  disciplinano  con  regolamento,  sulla  base  delle

esigenze dell'utenza servita,  l'organizzazione  e  la  gestione  dei

centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di  rifiuti  conferibili

individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonche' le  modalita'

di accesso delle utenze agli stessi.

 

                               Art. 2

               Caratteristiche dei centri di raccolta

1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati  nel  rispetto

di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo

e dell'ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro e  di  prevenzione

incendi. I centri di raccolta  sono  dotati  di  piani  di  emergenza

interna e comunicano i relativi dati ai sensi  dell'art.  26-bis  del

decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113.  Le  operazioni  eseguite  nei

centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua,  l'aria,  il

suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da  rumori  e  odori  ne'

danneggiare il paesaggio e i siti di particolare  interesse  tutelati

in base alla normativa vigente.

2. La realizzazione dei  centri  di  raccolta  e  l'adeguamento  di

quelli gia' esistenti sono eseguiti in conformita' con  la  normativa

vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti

criteri:

a) il centro di raccolta e' localizzato preferibilmente  in  aree

servite dalla  rete  viaria  di  scorrimento  urbano  per  facilitare

l'accesso agli utenti nonche' ai mezzi pesanti per  il  prelievo  dei

rifiuti finalizzato al trasporto verso gli  impianti  di  recupero  o

smaltimento. Al fine di ridurre al minimo il  consumo  di  suolo  non

edificato, il centro di raccolta e' ubicato preferibilmente  in  aree

gia' impermeabilizzate o da riqualificare;

b) il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera  esterna,

realizzata  con  siepi  o  alberature  o  schermi  mobili,   atta   a

minimizzare l'impatto  visivo  della  struttura,  da  manutenere  nel

tempo, di recinzione con  altezza  non  inferiore  a  due  metri,  di

adeguata viabilita' interna e illuminazione nonche' di pavimentazione

impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

c) il centro di raccolta e' dotato di idoneo sistema di  gestione

delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta

dei rifiuti.

3. Le aree di  deposito  dei  rifiuti  all'interno  del  centro  di

raccolta  sono  chiaramente  identificate  e  munite   di   esplicita

cartellonistica  indicante  le   informazioni   all'utenza   per   il

conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi  per  la

salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:

a)  una  zona  di  conferimento  e  deposito  dei   rifiuti   non

pericolosi,  eventualmente  protetta  dagli  agenti  atmosferici,  in

funzione delle caratteristiche del rifiuto, mediante copertura  fissa

o mobile,  attrezzata  con  cassoni  scarrabili,  contenitori,  anche

interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate o altre

attrezzature idonee, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al  fine

di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento  di

materiali ingombranti o pesanti, e' opportuno prevedere  la  presenza

di rampe carrabili o altri sistemi idonei a consentire il deposito in

sicurezza;

b) una zona di conferimento e deposito  dei  rifiuti  pericolosi,

protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o  mobile,

attrezzata con contenitori posti su  superficie  impermeabilizzata  e

dotata di  opportuna  pendenza,  al  fine  di  convogliare  eventuali

sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta  stagna.

In alternativa, i contenitori dei  rifiuti  liquidi  pericolosi  sono

dotati di una vasca di contenimento con capacita' pari ad almeno  1/3

di quella del contenitore.

4.  In  relazione   alle   proprieta'   chimico-fisiche   ed   alle

caratteristiche di pericolosita'  dei  rifiuti,  i  contenitori  o  i

serbatoi fissi  o  mobili  devono  possedere  adeguati  requisiti  di

resistenza nonche' sistemi di chiusura, accessori e dispositivi  atti

ad  effettuare,  in  condizioni  di  sicurezza,  le   operazioni   di

riempimento, di travaso, di movimentazione e di svuotamento.

5. I centri di raccolta sono dotati di idonee misure per  garantire

il contenimento di polveri e di odori.

6. All'esterno dell'area  dei  centri  di  raccolta  sono  previsti

sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben  visibile

per dimensioni e collocazione, con la  quale  sono  rappresentate  le

caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di  rifiuti  che

possono essere conferiti,  gli  orari  di  apertura  e  le  norme  di

comportamento per l'accesso e la corretta fruizione del servizio.

7. In fase di progettazione dei centri di raccolta  e'  redatto  il

piano di ripristino del sito  da  eseguire  dopo  la  chiusura  della

struttura, al  fine  di  garantire  la  fruibilita'  dei  luoghi,  in

coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

8. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili

e destinati a ricevere rifiuti non pericolosi conferiti dalle  utenze

domestiche, rispettano  solo  i  requisiti  previsti  dalle  seguenti

disposizioni:

a) art. 2, comma 1, comma 2 lettere a) e b)  con  esclusione  del

requisito relativo alla viabilita' interna,  comma  3  lettera  a)  e

commi 4, 5, 6 e 7;

b) articoli 3 e 4;

c) art. 5, commi 9, 11, 12, 13, 14, 17 e 18.

9. Nei centri di raccolta dotati di sufficiente  disponibilita'  di

superficie, a condizione che venga garantito il regolare  e  continuo

svolgimento del servizio, possono essere individuate specifiche  aree

adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti  urbani,  effettuate

dal gestore  del  servizio  pubblico,  funzionali  all'ottimizzazione

della fase di trasporto. Le operazioni di trasbordo  devono  avvenire

senza deposito a terra  e  nel  tempo  strettamente  necessario  alle

esigenze operative anche al fine di limitare molestie  olfattive.  Le

aree di trasbordo di cui al primo periodo devono  essere  fisicamente

distinte da quelle destinate al conferimento  dei  rifiuti  da  parte

delle utenze e devono essere accessibili  esclusivamente  al  gestore

del servizio pubblico.

 

                               Art. 3

            Requisiti per la gestione e il funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori  ambientali  costituisce

requisito per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di

raccolta.

2. I criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per  la  dimostrazione

dell'idoneita' tecnica nonche' della  capacita'  finanziaria  per  lo

svolgimento dell'attivita' dei centri di raccolta sono stabiliti  con

apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo nazionale  gestori

ambientali in coerenza con le disposizioni del presente decreto.

3.  L'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali   e'

subordinata  alla  prestazione   di   idonea   garanzia   finanziaria

relativamente alla categoria di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  a)

del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.

4. L'iscrizione di cui al comma 1 e' effettuata nella  categoria  1

«Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» per l'attivita' di gestione

dei centri di raccolta. I soggetti che risultano gia' iscritti  nella

categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la  loro

iscrizione per l'attivita' di gestione dei centri di raccolta  e  non

sono tenuti alla prestazione di  ulteriori  garanzie  finanziarie,  a

condizione che  l'attivita'  non  comporti  variazione  della  classe

d'iscrizione.

5. I gestori dei centri di raccolta  garantiscono  la  presenza  di

personale qualificato e adeguatamente formato  sulla  gestione  delle

diverse tipologie di rifiuti conferibili nonche'  sulla  sicurezza  e

sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.  Il  personale  di

cui al primo periodo riceve  specifica  formazione  per  la  corretta

modalita' di raccolta dei rifiuti da  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche sulla base di apposite indicazioni operative predisposte

a cura del Centro di coordinamento di cui  all'art.  33  del  decreto

legislativo   14   marzo   2014,   n.   49.    Compatibilmente    con

l'organizzazione del centro di raccolta, per le attivita'  di  minore

complessita',  possono  essere  avviati   percorsi   di   inserimento

lavorativo per le persone a rischio di  esclusione  socioeconomica  e

per quelle svantaggiate di cui all'art.  4  della  legge  8  novembre

1991, n. 381.

 

                               Art. 4

            Modalita' di gestione dei centri di raccolta

1. Le  operazioni  di  conferimento  e  deposito  dei  rifiuti  per

tipologie  omogenee  nei  centri  di  raccolta  sono  effettuate   in

condizioni di sicurezza.

2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito  dell'esame

visivo effettuato dal personale addetto, sono  collocati  per  flussi

omogenei in aree distinte  del  centro,  attraverso  l'individuazione

delle loro caratteristiche  e  delle  diverse  tipologie  e  frazioni

merceologiche, garantendo la separazione dei  rifiuti  potenzialmente

pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da

quelli destinati allo smaltimento.

3. Nei centri di raccolta, al  fine  di  migliorare  i  livelli  di

qualita' della raccolta differenziata e favorire le  successive  fasi

di  recupero,  puo'  essere  prevista   la   raccolta   dei   rifiuti

identificati  dal  medesimo  codice  EER  in  specifici   contenitori

distinti per tipologie omogenee.

4. Fatte salve  eventuali  riduzioni  volumetriche  effettuate  sui

rifiuti solidi  non  pericolosi  per  facilitarne  il  trasporto,  il

deposito dei rifiuti nei centri di raccolta e' effettuato in modo  da

non  modificarne  le  caratteristiche  compromettendo  il  successivo

recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando

danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

5. All'interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate

operazioni di disassemblaggio dei rifiuti.

6. I contenitori, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri

di raccolta e non destinati  ad  essere  reimpiegati  per  le  stesse

tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a

consentire le nuove utilizzazioni.

7. I gestori dei centri di raccolta provvedono, nelle  giornate  di

apertura, alla rimozione dei rifiuti che  dovessero  trovarsi  al  di

fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno del centro

e, laddove necessario, avviano le procedure per  la  rimozione  e  la

gestione in  sicurezza  dei  rifiuti  non  conferibili  nei  medesimi

centri.

8. I gestori dei centri di raccolta  garantiscono  la  sorveglianza

durante gli orari di  apertura  all'utenza,  effettuano  la  costante

manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla

periodica disinfestazione.

 

                               Art. 5

 Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti

1. Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui

all'allegato 1. Le utenze non domestiche possono conferire i  rifiuti

di cui all'allegato 1 coincidenti  con  quelli  di  cui  all'allegato

L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche  di  origine  commerciale,

industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi,  per  natura  e

quantita', a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'art. 4,

comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49

nonche' i rifiuti da prodotti assorbenti per la  persona  provenienti

dalle strutture sanitarie.

2. I rifiuti abbandonati di cui  all'art.  183,  comma  1,  lettera

b-ter), punto 4, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

possono  essere  conferiti  ai  centri  di  raccolta   dal   soggetto

incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro  soggetto,

individuato dal comune, incaricato alla rimozione.

3. I rifiuti provenienti da attivita' di costruzione e  demolizione

possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei  centri  di

raccolta dotati di sufficiente  disponibilita'  di  superficie  e  in

grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento  del  servizio

per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti  dall'utenza

domestica.

4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle  norme  che

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o  in  contenitori

mobili, quali ad  esempio  fusti  o  cisterne,  dotati  di  opportuni

dispositivi anti-traboccamento  e  contenimento,  collocati  in  aree

coperte.  I  serbatoi  e  i  contenitori  mobili  contenenti  rifiuti

pericolosi sono etichettati con l'indicazione del rifiuto  contenuto,

conformemente alle norme  vigenti  in  materia  di  etichettatura  di

sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell'ambiente, le

manichette ed i raccordi dei tubi  utilizzati  per  il  carico  e  lo

scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza.

6. I rifiuti pericolosi, nonche' i  rifiuti  in  carta  e  cartone,

devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

7. I rifiuti infiammabili devono essere depositati  in  conformita'

con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

8. Gli oli  minerali  usati  sono  depositati  nel  rispetto  delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,  e

del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,  del

commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

9. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati nonche'

i residui della pulizia stradale sono  depositati  in  contenitori  a

tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

10. I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono  depositati  in

appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi  di  raccolta

per contenere  l'eventuale  fuoriuscita  di  liquidi.  I  rifiuti  di

batterie al litio per  mezzi  di  trasporto  leggeri,  come  definiti

all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, sono  raccolti

nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai  capovolti

e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta

tensione e secondo le specifiche  norme  di  settore  in  materia  di

sicurezza. I rifiuti di batterie al litio  portatili,  come  definite

all'art. 3, punto 9)  del  regolamento  2023/1542/UE,  sono  raccolti

separatamente dagli  altri  rifiuti  di  batterie,  in  ambienti  ben

ventilati al riparo  da  intemperie  e  luce  solare,  e  secondo  le

specifiche norme di settore in materia di sicurezza.

11. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (RAEE)

sono raccolti nel rispetto dei raggruppamenti di cui  all'allegato  1

del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare  25  settembre  2007,  n.  185,  e  protetti  dalle  acque

meteoriche e dall'azione  del  vento  mediante  appositi  sistemi  di

copertura, anche  mobili.  Per  tali  rifiuti  sono  adottate  idonee

procedure affinche' l'accatastamento venga  effettuato  con  adeguate

misure di sicurezza per gli operatori e  per  garantire  l'integrita'

degli stessi rifiuti.

12. I RAEE, le componenti rimosse dai RAEE, i rifiuti di  batterie,

pile e accumulatori non  devono  subire  danneggiamenti  che  possano

causare  il  rilascio  di  sostanze  inquinanti  o   pericolose   per

l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

13. Al fine di garantire  che  la  movimentazione  all'interno  del

centro di raccolta avvenga senza  rischi  di  rottura  di  specifiche

componenti  dei  RAEE,  sono   scelte   idonee   apparecchiature   di

sollevamento escludendo l'impiego di mezzi tipo ragno, e'  assicurata

la chiusura degli sportelli, sono  fissate  le  parti  mobili  ed  e'

mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi  o  dei

gas contenuti nei circuiti.

14.  I  rifiuti  provenienti  dalle  attivita'  di  costruzione   e

demolizione  sono  depositati  in  contenitori  dotati  di   apposita

copertura impermeabile volta a  proteggere  gli  stessi  dalle  acque

meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.

15.  I  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo   sono

depositati in  apposito  imballaggio  a  perdere,  anche  flessibile,

recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio  infettivo»

e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti  taglienti

o pungenti, in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla

puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari  pericolosi  a  rischio

infettivo taglienti e pungenti», da conservare entrambi per tutta  la

durata del deposito in un contenitore rigido  esterno,  eventualmente

riutilizzabile  previa  idonea  disinfezione  ad  ogni  ciclo  d'uso,

recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

16. I rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  intesi  come  i  rifiuti

prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie,

ivi compresi quelli per esigenze di  soccorso  nonche'  gli  articoli

pirotecnici scaduti, in disuso o  che  non  siano  idonei  ad  essere

reimpiegati per il loro scopo originario, e  i  rifiuti  prodotti  da

materiali che sono stati in contatto  con  materiale  esplosivo  sono

depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della  sicurezza

pubblica  e  della  pubblica  incolumita'  e  in   conformita'   alle

disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101.

17. La  durata  del  deposito  di  ciascuna  frazione  merceologica

conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da  parte

del gestore, non deve superare i  tre  mesi  indipendentemente  dalla

quantita' raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per  i  rifiuti

non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti  pericolosi.  In  ogni

caso il deposito non puo' avere comunque durata superiore ad un anno.

Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene,  adottando

tutte le misure necessarie per il loro contenimento,  la  durata  del

deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di  cucine

e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la

durata del deposito dei rifiuti  indifferenziati  e  dei  rifiuti  da

prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve  superare  i  sette

giorni. La durata del  deposito  di  cui  al  periodo  precedente  e'

elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di  parchi

e giardini.

18. La durata del deposito delle frazioni  merceologiche  conferite

al centro di raccolta  non  deve  compromettere  la  continuita'  del

servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.

 

                               Art. 6

                         Tenuta dei registri

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai sensi  dell'art.  190  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta  sono

obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico  limitatamente

ai rifiuti pericolosi, per  i  quali  la  registrazione  puo'  essere

effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti  stessi

dal centro di raccolta e in maniera  cumulativa  per  ciascun  codice

dell'elenco dei rifiuti.

2. I gestori dei centri di raccolta annotano,  ai  sensi  dell'art.

19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  il  peso

dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita  dai

centri di  raccolta,  verificato  a  destino,  sul  registro  di  cui

all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione

dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche,

e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci

di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime  in

assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i

centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente,

anche su supporto  informatico,  conforme  alle  schede  allegate  al

presente decreto. Ai sensi  dell'art.  193,  comma  16,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la scheda di cui all'allegato 3 e'

sostituita dal formulario di identificazione  dei  rifiuti  solamente

per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso.

4. Nei casi di realizzazione di  sistemi  di  misurazione  puntuale

delle quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico,  i  centri

di raccolta possono adottare sistemi di  registrazione  degli  utenti

che conferiscono rifiuti urbani, del  numero  di  conferimenti  dagli

stessi effettuati nonche' delle frazioni di rifiuto conferite avviate

al recupero o a  smaltimento,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel

regolamento di cui all'art. 1, comma 6.

5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di

raccolta sono conservati dal gestore per tre  anni  e  trasmessi,  su

richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

 

                               Art. 7

             Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

1.  Gli  enti  di  Governo  d'ambito  territoriale  ottimale,   ove

istituiti e operanti, ovvero i comuni, possono individuare  presso  i

centri  di  raccolta  appositi  spazi  da  destinare  all'esposizione

temporanea di  beni  usati  e  funzionanti,  direttamente  idonei  al

riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati

alla prevenzione della produzione  di  rifiuti,  con  l'obiettivo  di

consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo,  nel

quadro di operazioni di intercettazione e  schemi  di  filiera  degli

operatori professionali dell'usato autorizzati dagli  enti  locali  e

dalle aziende di igiene urbana.

3. Gli spazi di cui ai  commi  1  e  2  sono  tenuti  adeguatamente

distinti dalle aree dei centri di raccolta  destinate  alla  raccolta

dei rifiuti.

4. Nei centri  di  raccolta  possono  altresi'  essere  individuate

apposite aree adibite  al  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei

rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo,  appositamente

distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme

di recupero.

 

                               Art. 8

                  Abrogazioni e disposizioni finali

1. I centri di raccolta gia' esistenti continuano ad operare  e  si

conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di

dodici mesi dall'entrata in vigore.

2. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio 8 aprile 2008 e il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009  sono  abrogati

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 9

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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