Nuove tutele per i rider: in vigore il decreto contro il caporalato digitale

Decreto-legge  30 aprile 2026, n. 62

(Nuove tutele per i rider: in vigore il decreto contro il caporalato digitale)

Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 il governo ha inteso rafforzare le tutele contro il cosiddetto "caporalato digitale". Il provvedimento, in particolare accende i riflettori su:

  • comunicazioni obbligatorie;
  • obblighi di informazioni al lavoratore;
  • rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali.

 

Qui di seguito il testo del decreto stralciato per le parti di interesse.

 

Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 

Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi
all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. (26G00082)

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026)
Vigente al: 1° maggio 2026
  
Capo I
Incentivi all'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante
«Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge 7 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo
51;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di attivare con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei lavoratori e delle
imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
Considerata la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati
nell'Unione Europea;
Considerato che l'ordinamento italiano risulta conforme ai principi
espressi nella citata direttiva;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva citata resta impregiudicata la prerogativa di uno
Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative piu' favorevoli ai lavoratori o di
promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che
siano piu' favorevoli ai lavoratori;
Considerato che sussiste la necessita', ai sensi della citata
direttiva, di incentivare la promozione della contrattazione
collettiva e di specificare il monitoraggio dell'adeguatezza
retributiva e la raccolta e trasmissione dei dati;
Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'articolo 10 della
citata direttiva, l'ente che provvede all'inoltro delle informazioni
e delle relazioni periodiche alla Commissione europea;
Vista la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2023 concernente l'applicazione del principio
della parita' di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza
retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
Vista la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;
Ritenuto necessario rafforzare gli strumenti di trasparenza,
monitoraggio e verifica delle retribuzioni effettivamente
corrisposte, anche mediante l'utilizzo delle banche dati pubbliche
disponibili, al fine di prevenire il contenzioso e rendere piu'
efficaci le attivita' di vigilanza;
Ritenuto, altresi', necessario assicurare un quadro normativo
uniforme che consenta di contrastare fenomeni di dumping contrattuale
e di garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';

Emana
il seguente decreto-legge:

 

Art. 1
Bonus donne 2026

 

1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro
per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1°
gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, donne di qualsiasi eta', ovunque residenti,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle
lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e' riconosciuto, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base
mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa
autorizzata ai sensi del comma 8 e nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite
massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice
di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica
per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea.
3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto per un periodo
massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo
indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui
alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore
svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresi', con
riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata,
sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo.
5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei
mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della
lavoratrice assunta con l'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 o di un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita'
produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi
all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno
2026, 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di euro
per l'anno 2028, a valere sul Programma nazionale giovani donne e
lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i
beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica,
il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede
all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai
benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo e'
compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo
ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui
all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.

 

Art. 2
Bonus Giovani 2026

(...)

Art. 3
Bonus ZES 2026

(...)

Art. 4
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

(...)

Art. 5
Disposizioni abrogative

(...)

 

Art. 6
Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la
maternita' e la paternita', a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e'
riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27
novembre 2025, n. 184, un esonero del versamento dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura
non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro
annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia
di aiuti di Stato. L'esonero viene riparametrato e applicato su base
mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con l'Autorita' politica delegata alle politiche
per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le
modalita' di attuazione del comma 1, ivi comprese le procedure di
acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e del
periodo di validita' delle stesse, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3.
3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di euro 7
milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni
2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari connessi all'attuazione del
presente articolo, comunicando le risultanze alle amministrazioni di
cui al comma 1.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le aziende in
possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett.
e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184 beneficiano,
altresi', di attivita' di promozione di competenza dell'Agenzia per
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane (ICE), individuati con provvedimenti adottati secondo
l'ordinamento della stessa Agenzia. L'ICE provvede all'attuazione del
presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali,
disponibili a legislazione vigente.

 

Capo II
Disposizioni in materia di salario giusto

Art. 7
Salario giusto e incentivi

(...)

 

Art. 8
Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva

1. Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e
l'informazione, e fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il CNEL,
gli enti pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l'INPS,
l'ISTAT, l'INAPP, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli
altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano
per:
a) raccogliere e condividere, in forma integrata e
interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, eta',
disabilita', settore economico e dimensione d'impresa;
b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su base
settoriale omogenea, volti a evidenziare la copertura retributiva
garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza
rispetto al parametro di cui all'articolo 36 della Costituzione;
c) elaborare indicatori correttivi relativi alla produttivita',
all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di
occupazione e alla variabilita' della domanda nei diversi settori
economici.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definiti:
a) i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta,
l'elaborazione e la trasmissione dei dati;
b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare
per garantire l'interoperabilita' delle banche dati;
c) le modalita' per assicurare la massima tutela dei dati
personali e la conformita' alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679;
d) gli ulteriori elementi informativi da dichiarare
obbligatoriamente tramite versamenti e denunce contributive necessari
ai fini del controllo del rispetto del salario giusto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 9
Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della
contrattazione decentrata

(...)

 

Art. 10
Rinnovi contrattuali

(...)

 

Art. 11
Obblighi di informazione

(---)

 

Capo III
Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale

Art. 12
Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati
da piattaforme digitali

1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante
piattaforma digitale rilevano le concrete modalita' di svolgimento
della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale
attribuita dalle parti.
2. La qualificazione del rapporto tiene conto, tra l'altro,
dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o
algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo,
valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione
unilaterale del compenso.
3. Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione
esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di
lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.

 

Art. 13
Comunicazioni obbligatorie

1. All'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, dopo il
comma 2-quinquies, e' aggiunto il seguente:
«2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
della presente disposizione, sentiti INAIL, INL e INPS, sono
individuati indicatori di rischio e i dati che le piattaforme
digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In
ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per almeno 5 anni i
dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e
ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle
autorita' ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono
posti a diposizione dell'INAIL, INL e INPS per le attivita' di
vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i
controlli. I soggetti di cui al precedente periodo condividono gli
esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di
rischio. Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di
piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate
all'Autorita' europea del lavoro (European Labour Authority) per
l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto
agli abusi a livello europeo».
2. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 14
Obblighi di informazioni al lavoratore

 

1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme
vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma
chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi
automatizzati o algoritmici utilizzati per:
a) l'assegnazione delle attivita';
b) la determinazione o modifica dei compensi;
c) la valutazione delle prestazioni;
d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla
piattaforma.
2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una
spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide
sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonche' il riesame
mediante intervento umano.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese
disponibili anche alle autorita' competenti, nei limiti e secondo le
modalita' previste dalla legge.

 

Art. 15
Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali

 

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47-bis, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2.bis In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale,
l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore puo' essere
consentito con SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla
stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di
autentificazione a piu' fattori, nel rispetto delle garanzie di
sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso
al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed e'
fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o
l'uso di account da parte di persona diversa del titolare e' punito
con una sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.200.
2.ter La piattaforma non puo' rilasciare piu' di un account per
ogni singolo codice fiscale, ne' commissionare prestazioni
temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione
della presente disposizione comporta una sanzione amministrativa da
euro 1000 a euro 1500 per ogni account in piu' associato al singolo
codice fiscale.».
b) all'articolo 47-quater, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, e'
tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all'art.
47-bis del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del
decreto-legge 26 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotati
per ciascun mese di attivita', anche il numero di consegne e
l'importo totale erogato al lavoratore.».
c) All'art. 47-septies e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa obbligatoria
prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
annualmente stabilite le attivita' di formazione base essenziali che
il lavoratore di cui all'art. 47-bis del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, entro i primi trenta giorni dalla prima
prestazione, deve seguire accedendo alla piattaforma SIISL, di cui
all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con
modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I Patronati possono
prestare assistenza per facilitare l'accesso al lavoratore per fruire
dei corsi sulla piattaforma SIISL. Il mancato completamento del corso
di formazione base obbligatorio entro i termini previsti e' segnalato
al committente. Al committente che si avvale delle prestazioni di un
lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre
mesi e' erogata una sanzione pari da euro 800 a euro 2.400.».
2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 58 e' aggiunto il seguente:
«58-bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle
persone che prestano la propria attivita' lavorativa di natura
subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE)
2024/2831.».

 

Capo IV
Ulteriori disposizioni urgenti
Art. 16

 

Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di
destinazione del trattamento di fine rapporto per l'anno 2026
1. Per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
al versamento del contributo al fondo di cui all'articolo 1, comma
755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n.
199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a
giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano
tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non
si applicano sanzioni civili, ne' interessi o somme aggiuntive.

 

Capo V
Disposizione transitorie e finali

Art. 17
Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 pari a 160,9
milioni di euro per l'anno 2026, 411,9 milioni di euro per l'anno
2027 e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:
a) quanto a 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, 100,1 milioni
di euro per l'anno 2027 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60 ;
b) quanto a 48,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60;
c) quanto a 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, 84,7 milioni di
euro per l'anno 2027 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2028
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60;
d) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027
e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre
2024, n. 207. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
f) quanto a 215,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 159,8
milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199.

 

Art. 18
Disposizioni finali e transitorie

 

1. Le disposizioni del presente decreto-legge, con le sole
esclusioni di cui al comma 2, si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di
un'impresa, ivi incluso il contratto di apprendistato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
4. Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle
parti sociali in materia di contrattazione collettiva.

 

Art. 19
Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Nuove tutele per i rider: in vigore il decreto contro il caporalato digitale)

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