Prevenzione malattie cardiovascolari e defibrillatori: i fondi per le aziende

Malattie cardiovascolari e defibrillatori: i fondi per le aziende
Le istruzioni per inoltrare la domanda nel decreto dirigenziale del minLavoro 15 aprile 2026, n. 46

Prevenzione malattie cardiovascolari e defibrillatori: fondi per le aziende sono stati stanziati dal ministero del Lavoro per «incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici».

A prevederlo il decreto dirigenziale del minLavoro 15 aprile 2026, n. 46.

Malattie cardiovascolari e defibrillatori: i fondi per le aziende

 

Ammissione ai contributi: i requisiti...

Per poter fare richiesta l'impresa deve:

  • essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
  • avere almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato.

 

...e l'inoltro della domanda

La presentazione della domanda deve avvenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite procedura telematica disponibile al seguente indirizzo https://screening- dae.lavoro.gov.it accedendo mediante Spid o Cie del legale rappresentante o di un soggetto dallo stesso delegato.

Una volta effettuata la preregistrazione, dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2027, sarà possibile presentare la domanda di accesso al fondo mediante I'applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale del ministero all’indirizzo sopra indicato.

 

Gli importi

Il contributo erogabile è pari a:

  • 2.000,00 (duemila) euro per le campagne informative;
  • 1.000,00 (mille) euro per l'acquisto di defibrillatori.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 500.000,00 euro per il 2026.

Di seguito il testo del decreto dirigenziale del minLavoro 15 aprile 2026, n. 46.

Malattie cardiovascolari e defibrillatori: i fondi per le aziende

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali - dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative 15 aprile 2026, n. 46

Adozione, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2025, dell’Avviso pubblico “Fondo screening e defibrillatori (DAE) – Anno 2026”, con il quale sono definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, i contenuti della stessa, la documentazione da produrre a corredo della domanda

 

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

DECRETA

Per quanto indicato in premessa, è adottato, ai sensi dell’articolo 4, comma1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 dicembre 2025, l'allegato Avviso pubblico denominato “AVVISO FONDO SCREENING -DAE 2026”, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, concernente il “Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese”, ai sensi dell’articolo 1,commi 392e 393,della legge 30 dicembre2024, n.207-annualità 2026.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, unitamente al citato Avviso.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla stessa data.

 

 

AVVISO FONDO SCREENING — DAE 2026

Articolo 1

Oggetto dell’Avviso

1. Il presente Avviso, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 dicembre 2025 (nel prosieguo “decreto ministeriale”), disciplina, per l'annualità 2026, i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

2. Il Fondo finanzia, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo1, comma 1, del citato decreto ministeriale, organizzati dalle imprese datrici di lavoro, ossia:
a) programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne formative e informative.

b) acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).

3.Gli interventi di cui al precedente comma 2, lettera a), si intendono realizzati se l'azienda ha definito e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione di un’attivita di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, che preveda almeno una delle seguenti iniziative:
i)screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
ii)prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
i) attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
iv) esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;
v) esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale.

 

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Può presentare domanda l’impresa datrice di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che dispone di almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato.

2.Per gli interventi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, del presente avviso, l’impresa deve inoltre dichiarare di non essere obbligata alla dotazione di DAE ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 3

Interventi ammissibili

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del presente avviso devono essere realizzati nel corso dell’anno 2026 tramite protocollo o accordo stipulato nel medesimo anno tra l’impresa istante e una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio sanitario pubblico.

2. Il suddetto protocollo/accordo deve riportare:
a) almeno una delle iniziative di carattere sanitario o di prevenzione tra quelle individuate dal sopra richiamato articolo 1, comma 3;
b) la qualifica del personale sanitario coinvolto nel solo caso in cui 'iniziativa effettuata sia quella prevista al punto i) dell’articolo 1, comma 3 del presenteAvviso;
c) 'indicazione dei lavoratori appartenenti all'impresa richiedente, interessati dall’attuazione del protocollo/accordo;
d) il costo previsto per ciascuna unita di personale coinvolta;
e) il costo complessivo dell’intervento da attuare.
3. L’attuazione degli interventi deve riferirsi integralmente all’annualità 2026. 4.Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del presente Avviso è ammissibile l'acquisto di DAE conformi alle norme vigenti, ossia con certificazione di conformità CE.

 

Articolo 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda deve avvenire, a pena di inammissibilità esclusivamente tramite procedura telematica, disponibile al seguente indirizzo https://screening- dae.lavoro.gov.it accedendo mediante SPID o CIE del legale rappresentante o di un soggetto dallo stesso delegato.

2. L’autenticazione tramite SPID o CIE equivale alla sottoscrizione dell’istanza da parte del legale rappresentante o di un suo delegato,
3. Ai fini della presentazione della domanda l'impresa richiedente è tenuta ad effettuare preliminarmente una procedura di preregistrazione tramite la piattaforma on line sui servizi lavoro gia disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it

4. Per le aziende gia registrate è sufficiente aggiornare la manifestazione di interesse senza ripetere l'intero processo di registrazione (per maggiori informazioni sulla creazione dei profili di accesso e sulla gestione delle deleghe è possibile consultare il manuale utente.

5. A partire dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2027 sarà possibile, una volta effettuata la preregistrazione di cui sopra, presentare la domanda di accesso al Fondo mediante l'applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo sopra indicato.

6.In caso di problematiche riscontrate in fase di presentazione della domanda sull’applicativo è disponibile un servizio di supporto dedicato attivabile attraverso la presentazione di apposito ticket su https://www.urponline.lavoro.qov.it selezionando la voce relativa al “Fondo screening e defibrillatori”.

7. Ai fini della presentazione della domanda il richiedente, deve rendere, ove previsto, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle responsabilità civili e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, deve anche fornire obbligatoriamente le seguenti informazioni, e, ove previsto, la relativa documentazione: -anagrafica dell'impresa (in fase di preregistrazione);

- dati del legale rappresentante o del suo delegato (in caso di soggetto delegato, è obbligatoria l'allegazione di atto di delega firmato digitalmente dal delegante e, in caso di firma analogica, lo stesso dovrà essere corredato da copia di documento di identità del soggetto delegante);

- indirizzo PEC valido e attivo per le comunicazioni relative alla presente procedura;

-codice IBAN intestato all’impresa richiedente;

-dichiarazioni relative alle condizioni richieste dall’articolo 2 del decreto ministeriale;

- dichiarazioni relative ai requisiti e assenza di cause ostative di cui alla lettera f) g), h) e i) dell’articolo 5 del decreto ministeriale;

-informazioni richieste dall’articolo 3, del presente Avviso, in relazione alle categorie di interventi dicuiall’articolo1, comma 2,lettera a) dello stesso Avviso.

8. Il soggetto richiedente si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it ogni variazione sopravvenuta in ordine ai dati dichiarati e alle informazioni riportate all’atto di presentazione della domanda.

9. Inoltre, a pena di inammissibilità, l’impresa richiedente deve allegare alla domanda:

1) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2,lettera a) del presente Avviso:

> protocollo/accordo previsto dall’articolo 3, comma 1 del presente Avviso debitamente sottoscritto dalle parti, riportante le informazioni previste dal successivo comma 2 del medesimo articolo;

> fattura attestante l’importo della spesa, con indicazione nella causale degli estremi del relativo protocollo/accordo attuato;

> documentazione che attesti il pagamento effettuato con modalità tracciabile riferibile alla prestazione oggetto del protocollo/accordo.

2) per gli interventi di cui all’articolo1, comma 2, lettera b) del presente Avviso:

> fattura di acquisto del DAE emessa nell’anno 2026, recante espressa indicazione del modello, marca e tipologia di defibrillatore acquistato, riportante importo della spesa sostenuto;

> documentazione che attesti il pagamento effettuato con modalità tracciabile riferibile al prodotto acquistato.

10. E possibile per 'impresa richiedente produrre altra documentazione aggiuntiva qualora ritenuta utile ai fini della presenta procedura, avvalendosi della apposita funzione disponibile sull’applicativo dedicato alla presentazione delle domande, alla voce “documenti aggiuntivi”.

11. In ogni caso, non dovrà essere prodotta documentazione contenente dati sensibili dei lavoratori interessati quali ad esempio referti medici o attestanti lo stato di salute degli stessi.

 

Articolo 5

Limiti di presentazione delle domande

1. In relazione all’annualità cui la procedura del presente Avviso è riferita (2026), per ciascuna delle categorie di intervento individuate alla lettera a) e alla lettera b)dell’articolo1, comma 2, del presente Avviso, è ammessa la presentazione di una sola domanda per impresa.

2. Qualora l’impresa abbia effettuato una o più iniziative riferibili alla categoria di intervento di cui alla lettera a) e, al contempo, anche l’intervento di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, del presente Avviso, le istanze di accesso al Fondo possono essere presentate sia separatamente o, in alternativa, con un’unica domanda con l’indicazione di entrambe le categorie di intervento sopra citate.

3. Qualora, in violazione di quanto stabilito nel presente articolo, siano presentate più domande riferite alla stessa categoria di intervento nell’ambito della medesima annualità, è considerata ammissibile, ai fini della presente procedura, esclusivamente la prima presentata in ordine cronologico.

 

Articolo 6

Contributo concedibile

1. In osservanza a quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto ministeriale, il contributo concedibile è pari a fino a € 2.000,00 per gli interventi di cui all’articolo1, comma 2, lettera a) e fino a € 1.000,00 per gli interventi di cui all’articolo1, comma 2, lettera b) del presente Avviso.

2.I contributi di cui al comma 1del presente articolo sono cumulabili e riconosciuti entro il limite delle spese documentate.

3. L’ammissione al beneficio è disposta fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che per l'annualità 2026, sono pari a € 500.000,00.

 

Articolo 7

Cause di inammissibilità ed esclusione

1. Non sono accolte le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o più delle seguenti condizioni di inammissibilità/esclusione:

a) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Avviso mancanza di uno o più requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto ministeriale;

b) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del presente Avviso, mancanza di uno o più requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale nonché del requisito di cui al medesimo articolo2, comma 2, lettere a) e b ) del medesimo decreto ministeriale;

c) presentazione della domanda con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dal presente Avviso;

d) mancanza di uno o più documenti fra quelli elencati dal presente Avviso e indicati a pena di inammissibilità;

e) aver già percepito, per gli stessi interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Avviso, i benefici erogati dall'INAIL sotto forma di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione;

f) sussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa datrice, di una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 ottobre 2011, n. 159 (codice antimafia);

h) sussistenza di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Articolo 8

Istruttoria

1. L’istruttoria relativa alla procedura di cui al presente Avviso è curata dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Atteso quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del presente Avviso, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative procede all’istruttoria delle domande seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e dall’ora riportate sul protocollo elettronico generato automaticamente dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione della domanda. 3.Le domande saranno esaminate fino alla esaurita disponibilità delle risorse finanziarie stanziate per l’annualità 2026, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 5.

4. La citata Direzione generale si riserva di nominare una Commissione di valutazione ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale.

 

Articolo 9

Esiti della procedura

1.Come previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale, all’esito dell’istruttoria, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it, entro il mese di giugno 2027, l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e di quelle escluse per esaurimento fondi.
2. Successivamente alla pubblicazione del suddetto elenco si procederà all’erogazione delle risorse a favore delle imprese ammesse al beneficio.

3. L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla positiva verifica della permanenza in capo all'impresa richiedente della sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva previste dal presente Avviso e dichiarate in domanda, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4.Infine per l'intervento di cui all’articolo1, comma 2, lettera b) del presente Avviso, verrà richiesta come condizione per l'erogazione del contributo la dichiarazione da parte del richiedente di essere ancora in possesso del dispositivo DAE indicato nella domanda di accesso al Fondo.

5. In relazione a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, qualora, in sede di verifica preliminare all’erogazione del beneficio, emerga l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo nei confronti di una o più imprese ammesse, le corrispondenti risorse finanziarie non utilizzate sono riassegnabili mediante scorrimento dell’elenco delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, procedendo alla riattivazione dell’istruttoria limitatamente alle imprese originariamente escluse per esaurimento dei fondi.

Articolo 10

Revoca e decadenza

1. Costituiscono cause di revoca del beneficio, in qualunque fase del procedimento:

a) il rilascio di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre2000, n. 445, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti
in materia;

b)  la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso stabiliti dal presente decreto, con
particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’amministrazione provvederà secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del decreto ministeriale.

 

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