Inquinamento da navi: pubblicata una decisione Ue

La decisione (Ue) del Consiglio 27 aprile 2026, n. 2026/1029 è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 6 maggio 2026

Inquinamento da navi: pubblicata la decisione (Ue) del Consiglio 27 aprile 2026, n. 2026/1029, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’organizzazione marittima internazionale.

Inquinamento da navi: pubblicata una decisione Ue

In particolare, viene richiamata la necessità di concordare l'adozione di misure relative

  • al controllo delle emissioni;
  • l’accessibilità della banca dati dell’Imo sul consumo di combustibile delle navi;
  • la clausola di revisione della misura a breve termine di riduzione dei gas a effetto serra.

Richiamate anche disposizioni a sostegno della sicurezza a bordo delle navi e della salvaguardia della vita in mare.

Di seguito il testo della decisione (Ue) del Consiglio 27 aprile 2026, n. 2026/1029.

Inquinamento da navi: pubblicata una decisione Ue

Decisione (UE) 2026/1029 del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale nell’84a sessione in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale nella 111a sessione in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000), del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere del 2011 (codice ESP del 2011), del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio (codice LSA) e del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (protocollo sulla linea di massimo carico del 1988)

(G.U.U.E. L del 6 maggio 2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(omissis)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 84a sessione, è di concordare l’adozione:

a) delle modifiche delle regole 13 e 14 dell’allegato VI della convenzione MARPOL e dell’appendice VII dell’allegato VI della convenzione MARPOL per quanto riguarda la designazione dell’Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (ECA), e
b) delle modifiche delle regole 20, 25, 27 e 28 dell’allegato VI della convenzione MARPOL per quanto riguarda l’accessibilità della banca dati dell’IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS) e la clausola di revisione della misura a breve termine di riduzione dei gas a effetto serra, che figurano nell’allegato del documento MEPC 84/3 dell’IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell’IMO, in occasione della sua 111a sessione, è di concordare l’adozione:

a) delle modifiche dei capitoli IV e V e dell’appendice (Certificati) della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974,
b) delle modifiche del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994),
c) delle modifiche del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000),
d) delle modifiche del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere del 2011 (codice ESP 2011),
e) delle modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio (codice LSA),
f) delle modifiche dell’allegato B del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (protocollo sulla linea di massimo carico del 1988),
che figurano nell’allegato dei documenti MSC 111/3 e MSC 111/3/1 dell’IMO.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 e la posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 2 riguardano le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Ciascuna posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui all’articolo 1 e la posizione di cui all’articolo 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

 

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