Carburanti da carbonio riciclato: le misure sulle emissioni

Pubblicato il regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023

Carburanti da carbonio riciclato: le misure sulle emissioni sono state disposte dal regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 (in G.U.C.E. L del 20 giugno 2023, n. 157).

In particolare, il provvedimento integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Per effetto, è stato disposto che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall’uso di carburanti derivanti da carbonio riciclato sia pari almeno al 70 %.

Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023; l'allegato contenente la metodologia valutativa è riportato in fondo alla pagina.

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Regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato

 

(in G.U.C.E. L del 20 giugno 2023, n. 157)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili[1]GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82., in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Data la necessità di ridurre sensibilmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e la possibilità che ogni carburante dia un contributo significativo con l’applicazione, tra le altre misure, di tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio, e tenendo conto degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti per altri combustibili nella direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno fissare una soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % per tutti i tipi di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

(2) È necessario stabilire norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e per i carburanti fossili di riferimento.

(3) La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto delle emissioni durante l’intero ciclo di vita dovute alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato, ed essere basata su criteri oggettivi e non discriminatori.

(4) Non dovrebbero essere concessi crediti per la cattura di CO2 di cui si è già tenuto conto in virtù di altre disposizioni giuridiche dell’Unione. Tale tipo di CO2 catturato non dovrebbe pertanto essere considerato evitato nel determinare le emissioni derivanti dall’attuale uso o destinazione delle materie energetiche in entrata (di seguito «input»).

(5) L’origine del carbonio usato per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato non è rilevante per calcolare la riduzione delle emissioni di tali carburanti a breve termine, in quanto attualmente sono disponibili varie fonti di carbonio che può essere catturato continuando a fare progressi nella decarbonizzazione. In un’economia che segue una traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050, le fonti di carbonio che può essere catturato dovrebbero diventare meno abbondanti a medio e lungo termine e sempre più limitate alle emissioni di CO2 più difficili da ridurre. Inoltre, continuare a usare carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato che contengono carbonio da combustibili non sostenibili non è compatibile con la traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050, in quanto comporterebbe l’uso di combustibili non sostenibili e delle relative emissioni. Pertanto, quando si calcola la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato, le emissioni catturate generate da combustibili non sostenibili non dovrebbero essere considerate per sempre emissioni evitate. Le emissioni catturate derivanti dalla combustione di combustibili non sostenibili per la produzione di energia elettrica dovrebbero essere considerate emissioni evitate fino al 2035, in quanto la maggior parte dovrebbe ridursi entro tale data, mentre le emissioni derivanti da altri usi di combustibili non sostenibili dovrebbero essere considerate evitate fino al 2040 perché saranno di più lunga durata. La tempistica sarà riesaminata alla luce dell’attuazione a livello dell’Unione, nei settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)., del traguardo in materia di clima per il 2040 che la Commissione dovrà presentare al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell’accordo di Parigi, in conformità del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).. L’attuazione del traguardo di cui alla direttiva 2003/87/CE preciserà meglio la scarsità di emissioni prevista in ciascun settore.

(6) Le emissioni derivanti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, vale a dire da processi industriali o dalla combustione di combustibili non sostenibili, dovrebbero essere impedite, anche se possono essere catturate e usate per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tali emissioni sono soggette alla fissazione del prezzo del carbonio soprattutto per incentivare la riduzione delle emissioni prodotte da combustibili non sostenibili. Dette emissioni, se non se ne tiene conto a monte con una fissazione efficace del prezzo del carbonio, devono essere conteggiate e non considerate evitate.

(7) I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato possono essere ottenuti con vari processi, che possono produrre una miscela di diversi tipi di combustibili. La metodologia dovrebbe quindi essere in grado di valutare le riduzioni effettive delle emissioni da tali processi, compresi quelli che producono sia carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto che carburanti derivanti da carbonio riciclato.

(8) Per determinare l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato è necessario calcolare la quota del contenuto energetico di tali carburanti nell’output di un processo. A tal fine, la frazione di ciascun tipo di carburante dovrebbe essere determinata dividendo l’input energetico del tipo in questione per il totale degli input energetici nel processo. Nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, è necessario determinare se l’energia elettrica in entrata debba essere considerata pienamente rinnovabile. L’energia elettrica in entrata dovrebbe essere conteggiata come pienamente rinnovabile se sono soddisfatte le disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della direttiva (UE) 2018/2001. In caso contrario, per determinare la quota di energia rinnovabile si dovrebbe utilizzare la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell’anno in questione. Nella produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato possono essere considerati input energetico solo i flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materie ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali.

(9) Il carburante fossile di riferimento per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato dovrebbe essere fissato a 94 g CO2eq/MJ, in linea con il valore per i biocarburanti e i bioliquidi fissato nella direttiva (UE) 2018/2001.

(10) L’obiettivo principale della promozione dei carburanti derivanti da carbonio riciclato è ridurre le emissioni di gas a effetto serra migliorando l’efficienza del consumo delle materie prime ammissibili rispetto ai consumi attuali. Dato che le materie prime che si possono adoperare per produrre carburanti derivanti da carbonio riciclato possono essere già state usate per produrre energia, nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra è opportuno tenere conto delle emissioni derivanti dal cambiamento dell’uso di tali input a disponibilità limitata (input rigidi) rispetto all’uso attuale. Lo stesso dovrebbe valere per gli input rigidi ottenuti da processi integrati e usati per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

(11) Se l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è prelevata dalla rete elettrica e non è considerata del tutto rinnovabile, dovrebbe essere applicata l’intensità media di carbonio dell’energia elettrica consumata nello Stato membro in cui il carburante è prodotto, in quanto descrive meglio l’intensità di gas a effetto serra dell’intero processo. In alternativa, all’energia elettrica prelevata dalla rete e usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato, che non è considerata pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, possono essere attribuiti valori di emissione di gas a effetto serra in funzione del numero di ore a pieno carico dell’impianto che produce i carburanti in questione. Se l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è considerata pienamente rinnovabile conformemente all’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/2001, le dovrebbe essere applicata un’intensità di carbonio pari a zero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisa la metodologia di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Articolo 2

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall’uso di carburanti derivanti da carbonio riciclato è di almeno il 70 %.

Articolo 3

Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato sono calcolate secondo la metodologia di cui all’allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
2. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
3. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
4. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

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