Parità di genere: pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91

Attuate la direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024 e la direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024

Parità di genere: pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91 sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117.

Parità di genere: pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91

In particolare, il provvedimento attua:

  • la direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/Ce e 2004/113/Ce;
  • la direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/Ce e 2010/41/Ue.

Di seguito il testo del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91.

Rifiuti abbandonati e da mozziconi: i chiarimenti dell'Albo gestori

Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91 

 

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio
2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia
di parita' di trattamento  tra  le  persone  indipendentemente  dalla
razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione
e impiego  indipendentemente  dalla  religione  o  dalle  convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento  sessuale
e tra le donne e gli uomini in materia di  sicurezza  sociale  e  per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che
modifica le direttive 2000/43/CE e  2004/113/CE,  nonche'  attuazione
della  direttiva  (UE)  2024/1500  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli  organismi
per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle  pari
opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e  impiego,
e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. (26G00106)

 

(Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026, n. 118)

 

Vigente al: 7-6-2026

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

(omissis)

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

1.  Il  presente  decreto  contiene  disposizioni  di   adeguamento

dell'ordinamento  nazionale  alla  direttiva   (UE)   2024/1499   del

Consiglio, del 7 maggio 2024, e alla  direttiva  (UE)  2024/1500  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024,  al  fine  di

rafforzare la  tutela  della  parita'  di  trattamento  di  cui  alle

direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19  dicembre  1978,  2000/43/CE

del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio,  del  27

novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del  13  dicembre  2004,  e

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,

e 2010/41/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  luglio

2010,  assicurando  la  parita'  di  trattamento   tra   le   persone

indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia  di

occupazione e  impiego  indipendentemente  dalla  religione  o  dalle

convinzioni    personali,    dalla    disabilita',    dall'eta'     o

dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di

sicurezza sociale, accesso a beni e  servizi  e  relativa  fornitura,

nonche' in materia di occupazione e impiego.

 

                               Art. 2

              Istituzione dell'Organismo per la parita'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, e' istituito l'Organismo per la

parita', quale  autorita'  indipendente,  ai  sensi  dell'ordinamento

nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di  gerarchia,

nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad  esso  attribuiti  dal

presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa,

contabile e finanziaria.

2. L'Organismo per  la  parita'  subentra  alla  consigliera  o  al

consigliere nazionale di parita'.

3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3,

comma 7, l'Organismo per la  parita'  subentra  alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  pari  opportunita'  nei

provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti  di  lavoro  in

essere alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  presso

l'Ufficio per  la  promozione  della  parita'  di  trattamento  e  la

rimozione delle discriminazioni fondate sulla  razza  o  sull'origine

etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e  6,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  dell'articolo  7,

comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per

gli effetti del presente comma, i contratti di cui al  primo  periodo

sono  prorogati  e  rimangono  vigenti  sino  al   termine   di   cui

all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la  facolta'  per

il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  di  non   esercitare   l'opzione   di   cui

all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.

4. L'Organismo per la parita', fermo restando  quanto  previsto  al

comma  1,  promuove   e   garantisce   la   collaborazione   con   le

amministrazioni e  le  autorita'  nazionali,  dell'Unione  europea  e

internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.

5. L'Organismo per la parita' ha sede in Roma in luogo  accessibile

e fruibile per tutte le persone.

6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro  per  la

famiglia, la natalita' e le pari  opportunita'  e  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il luogo in  cui  ha

sede l'Ufficio dell'Organismo per la parita' di cui all'articolo 5.

7. L'Organismo per la parita' provvede all'autonoma gestione  delle

spese  relative  al   proprio   funzionamento,   nei   limiti   degli

stanziamenti previsti  ai  sensi  dell'articolo  6.  Le  disposizioni

dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con  il

regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

8. Il  bilancio  di  previsione  e  il  rendiconto  della  gestione

finanziaria dell'Organismo per la parita' sono soggetti al  controllo

della Corte dei conti.

 

                               Art. 3

Composizione  collegiale,  requisiti,   incompatibilita'   e   nomina

                    dell'Organismo per la parita'

1. L'Organismo per la parita' e'  organo  collegiale  composto  dal

presidente  e  da  quattro  componenti.  Nell'ambito  della   propria

autonomia  organizzativa,  l'Organismo  per  la   parita',   con   il

regolamento di cui all'articolo 5, comma  1,  disciplina  l'esercizio

delle attivita' del  collegio  e  del  presidente.  Su  proposta  del

presidente, con delibera collegiale dell'Organismo  per  la  parita',

sono attribuite a  ciascuno  dei  componenti  dell'Organismo  per  la

parita'  deleghe  per  il  compimento   di   singoli   atti   o   per

sovraintendere a determinati settori  e  attribuzioni  dell'Organismo

per la parita' stesso, in ragione della competenza o  dell'esperienza

prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due  componenti

sono attribuite le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1499 del

Consiglio, del 7 maggio 2024, e agli altri due componenti le  deleghe

relative alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 14 maggio 2024.

2. Il presidente e  i  componenti  del  collegio  sono  scelti  tra

persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare,  due

componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione  di

cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di  cui

alla direttiva (UE) 2024/1500.

3. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere

scelti tra persone che rivestono, all'atto  della  nomina,  incarichi

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o  in  organizzazioni

sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori  di  interessi

in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parita'.

4.  Il  presidente  e  i  componenti  del  collegio   non   possono

esercitare,   a   pena   di   decadenza,   attivita'   professionale,

imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni  di

amministratori o dipendenti di enti  pubblici  o  privati,  ricoprire

uffici pubblici di qualsiasi natura  o  rivestire  cariche  elettive,

assumere cariche  di  governo  o  incarichi  all'interno  di  partiti

politici o movimenti  politici  o  in  associazioni,  organizzazioni,

anche  sindacali,  ordini  professionali  o  comunque  organismi  che

svolgono  attivita'  in  materia  di   contrasto   delle   forme   di

discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.

5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i

componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se  dipendenti  di

pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati  dello  Stato.

Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del

collegio  sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi

dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11

luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in

aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per  la

durata del mandato. Per la durata del  collocamento  fuori  ruolo  e'

reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione  di

provenienza, un numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista

finanziario.

6. Per il periodo di tre anni a decorrere  dalla  cessazione  delle

funzioni, il presidente, i componenti  del  collegio  e  i  dirigenti

dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', di  cui  all'articolo  5,

non possono intrattenere rapporti retribuiti  di  collaborazione,  di

consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei

settori riconducibili alla materia del contrasto  ad  ogni  forma  di

discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Il presidente e i componenti  del  collegio  sono  nominati  con

determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della  Camera  dei

deputati e del Senato della  Repubblica,  garantendo  la  trasparenza

della procedura. In sede di prima applicazione del presente  decreto,

il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro  il  31

dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027.

8. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere

rimossi o destituiti per motivi connessi allo  svolgimento  dei  loro

compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

9. Il presidente e i componenti del  collegio  sono  immediatamente

sostituiti   in   caso   di   dimissioni,   morte,   incompatibilita'

sopravvenuta, accertato impedimento fisico  o  psichico,  ovvero  nel

caso di decadenza per aver  riportato  una  condanna  definitiva  per

delitti non colposi.

10. Il presidente e i componenti  del  collegio  durano  in  carica

sette anni e il loro mandato non e' rinnovabile.

11.  Al  presidente  e'  attribuita   un'indennita'   di   funzione

parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento  economico

annuo  spettante  ad  un  capo  Dipartimento  della  Presidenza   del

Consiglio dei ministri. Ai  componenti  del  collegio  e'  attribuita

un'indennita' di funzione parametrata alle voci fisse e  continuative

del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio  autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennita' di cui  al

presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per  la

parita', da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo

di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso  delle

spese   sostenute   e   documentate   in   occasione   di   attivita'

istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il  regolamento  di

cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un  limite  massimo  di

spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

 

                               Art. 4

                       Funzioni e prerogative

                    dell'Organismo per la parita'

1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di

cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7  maggio  2024,

l'Organismo per la parita' svolge le seguenti funzioni:

a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:

1) svolge attivita' volte a prevenire la  discriminazione  e  a

promuovere la parita' di trattamento  su  tutto  il  territorio,  che

comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione,

consulenza e sostegno; la partecipazione al  dibattito  pubblico;  la

comunicazione con i pertinenti portatori di  interessi,  comprese  le

parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche  e  la

collaborazione alla stesura di  codici  di  comportamento  diretti  a

promuovere  la  parita'  e  a  contrastare  le  manifestazioni  anche

indirette di ogni forma di discriminazione;

2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate  a

beneficio dei diversi gruppi di destinatari,  riservando  particolare

attenzione ai gruppi che possono  incontrare  ostacoli  nell'accedere

alle informazioni, ad esempio a causa della  precarieta'  delle  loro

condizioni economiche, dell'eta', della  disabilita',  del  grado  di

istruzione, della nazionalita' o del  titolo  di  soggiorno  o  della

difficolta' di accedere a strumenti online;

b) in materia di assistenza  alle  vittime,  fornisce  assistenza

alle  presunte   vittime   che   ritengano   di   aver   subito   una

discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del

Consiglio, del 19 dicembre  1978,  dell'articolo  2  della  direttiva

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell'articolo  2  della

direttiva  2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27   novembre   2000   o

dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE  del  Consiglio,  del  13

dicembre 2004, e in particolare:

1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali

dedicati, dei quali e' data informativa  mediante  il  sito  internet

istituzionale dell'Organismo;

2)  offre  assistenza  alle  vittime,  informandole  in  ordine

all'assetto giuridico vigente, anche  con  una  eventuale  consulenza

mirata  alla  loro   situazione   specifica,   ai   servizi   offerti

dall'organismo  per  la  parita'  e  alle  relative  procedure,  alle

disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione

dei  dati  personali,  alle  misure  di  tutela   giurisdizionale   e

stragiudiziale esistenti, nonche' alla possibilita'  di  ottenere  un

sostegno psicologico dagli enti preposti;

3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia  sara'

archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito;

c) in materia  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie,

offre alle  parti  la  possibilita'  di  cercare  la  risoluzione  in

conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure  condotte

dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,

dotata  di  analoghe  competenze  nelle  materie   richiamate   dalla

direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso,  l'Organismo  per  la

parita'  formula  osservazioni.  In  ogni  caso,  l'attivazione   del

tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe  i

termini di prescrizione,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa

vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;

d)  in  materia  di  accertamenti,  svolge  controlli   su   base

documentale sull'esistenza di  una  violazione  del  principio  della

parita' di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE,  2000/43/CE,

2000/78/CE e 2004/113/CE con facolta' di richiedere ad enti,  persone

ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni  e  di

esibire i documenti  utili  ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti

dell'Organismo medesimo, nonche' con facolta'  di  cooperare  a  tale

scopo con gli enti pubblici competenti;

e) in materia di pareri e raccomandazioni:

1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di

istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie

richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso  l'accertamento

e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione

motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine  di  porre

rimedio alle violazioni accertate;

2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le  raccomandazioni

di particolare rilevanza;

f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad  agire

in giudizio, in forza di delega, in nome e  per  conto  del  soggetto

passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona

fisica o giuridica  cui  e'  riferibile  il  comportamento  o  l'atto

discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei  giudizi

civili e amministrativi relativi all'attuazione del  principio  della

parita' di  trattamento  sancito  dalle  direttive  richiamate  dalla

direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto  delle  norme  processuali  di

rito, di partecipare  a  procedimenti  giudiziari  a  sostegno  delle

vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni

tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;

g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio  al

Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche  nelle  materie

di competenza richiamate dalla direttiva (UE)  2024/1499,  formulando

su  richiesta,  raccomandazioni  non  vincolanti  con   facolta'   di

pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti;

h) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:

1)   acquisisce   dati,    se    personali    anonimizzati    o

pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di  produrre  le

relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate  dalla

direttiva  (UE)  2024/1499,  e  conformemente  agli  indicatori   sul

funzionamento  degli  organismi  per  la  parita'   elaborati   dalla

Commissione europea;

2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza  di  una

violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499,

accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;

3) accede ai dati statistici relativi alle direttive  79/7/CEE,

2000/43/CE, 2000/78/CE  e  2004/113/CE,  in  conformita'  alle  norme

vigenti,  ove  necessari  per  una  valutazione   complessiva   della

situazione concernente lo stato della parita' di  trattamento  e  per

redigere le relazioni di cui al comma 3;

4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati  da

raccogliere  in  relazione  alle  direttive   79/7/CEE,   2000/43/CE,

2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati  tra  cui

autorita' pubbliche, parti sociali, imprese  e  organizzazioni  della

societa' civile;

i) svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo  5-bis,  comma

2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione  alle  funzioni

di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parita'  svolge  le

seguenti funzioni:

a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:

1)  rileva  situazioni  di  squilibrio  di  genere,  anche   in

collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati  del

lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere  le  funzioni

di prevenzione, promozione e di garanzia  contro  le  discriminazioni

nell'accesso  al  lavoro,  nella  promozione   e   nella   formazione

professionale,  ivi  compresa  la  progressione  professionale  e  di

carriera,  nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la  retribuzione,

nonche'  in  relazione  alle   forme   pensionistiche   complementari

collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42

del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

3) promuove la  valutazione  dell'impatto  delle  politiche  di

parita' a livello nazionale e territoriale;

4)  promuove  la  coerenza  delle  politiche   pubbliche,   con

particolare  riguardo  alle  politiche  del  lavoro,  rispetto   agli

indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali  e  regionali  in

materia di pari opportunita'. A tal fine, partecipa  ai  comitati  di

sorveglianza di cui al  regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  alle  commissioni  di

parita' e ai diversi organismi con  funzioni  analoghe,  istituiti  a

qualunque livello territoriale;

5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale  e  degli

ispettorati del lavoro territorialmente  competenti,  l'esistenza  di

violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e

garanzia contro le discriminazioni;

6) diffonde la  conoscenza  e  promuove  lo  scambio  di  buone

prassi, nonche' attivita' di informazione, formazione,  consulenza  e

sostegno sulle tematiche delle pari opportunita' e sulle varie  forme

di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e  sensibilizza  la

collettivita' sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo  per  la

parita' e sulle modalita' di accesso ai relativi servizi;

b) in materia di assistenza  alle  vittime,  fornisce  assistenza

alle  presunte   vittime   che   ritengano   di   aver   subito   una

discriminazione ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  della  direttiva

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,

e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e

del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  con  le  modalita'   di   cui

all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III,  del  codice

di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

c) in materia  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie,

offre alle  parti  la  possibilita'  di  cercare  la  risoluzione  in

conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure  condotte

dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,

dotata  di  analoghe  competenze  nelle  materie   richiamate   dalla

direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso,  l'Organismo  per  la

parita'  formula  osservazioni.  In  ogni  caso,  l'attivazione   del

tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe  i

termini di prescrizione,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa

vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;

d)  in  materia  di  accertamenti,  svolge  controlli   su   base

documentale sull'esistenza di  una  violazione  del  principio  della

parita'  di  trattamento  sancito  dalle   direttive   2006/54/CE   e

2010/41/UE, con facolta' di richiedere a enti, persone e imprese  che

ne siano in possesso di  fornire  le  informazioni  e  di  esibire  i

documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti  dell'Organismo

medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale scopo con gli enti

pubblici competenti;

e) in materia di pareri e raccomandazioni:

1)  formula  raccomandazioni  e  pareri  non  vincolanti,   con

facolta' di pubblicarli, a seguito di istanze  pervenute  e  connesse

alle discriminazioni di cui alle materie richiamate  dalla  direttiva

(UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento  e  la  documentazione  dei

fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza

o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio  alle  violazioni

accertate. Adotta, altresi',  pareri  non  vincolanti  relativi  alla

sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis  del

codice di cui al decreto  legislativo  n.  198  del  2006  e  formula

proposte di mediazione;

2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le  raccomandazioni

di particolare rilevanza;

f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad  agire

in giudizio, in forza di delega, in nome e  per  conto  del  soggetto

passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona

fisica o giuridica  cui  e'  riferibile  il  comportamento  o  l'atto

discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei  giudizi

civili e amministrativi relativi all'attuazione del  principio  della

parita' di  trattamento  sancito  dalle  direttive  richiamate  dalla

direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto  delle  norme  processuali  di

rito, di partecipare  a  procedimenti  giudiziari  a  sostegno  delle

vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni

tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;

g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio  al

Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche  nelle  materie

di competenza richiamate dalla direttiva  (UE)  2024/1500,  adottando

inchieste  indipendenti  in  materia  di  discriminazioni,  relazioni

indipendenti e raccomandazioni  e  monitorandone  i  relativi  esiti;

verifica, altresi',  lo  stato  di  applicazione  della  legislazione

vigente in materia di parita'  e  formula  proposte  sulle  questioni

generali relative all'attuazione  degli  obiettivi  della  parita'  e

delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento

della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle  donne

e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni  di  cui

al presente decreto;

h) svolge, altresi', i compiti di cui agli articoli 15,  36,  37,

38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto  legislativo  n.

198 del 2006, nonche' tutti i compiti  precedentemente  svolti  dalla

consigliera e dal consigliere nazionale di parita';

i) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:

1)   acquisisce   dati,    se    personali    anonimizzati    o

pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di  produrre  le

relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate  dalla

direttiva  (UE)  2024/1500,  e  conformemente  agli  indicatori   sul

funzionamento  degli  organismi  per  la  parita'   elaborati   dalla

Commissione europea;

2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza  di  una

violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500,

accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;

3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE

e 2010/41/UE, in conformita' alle norme vigenti,  ove  necessari  per

una valutazione complessiva della  situazione  concernente  lo  stato

della parita' di trattamento e per redigere le relazioni  di  cui  al

comma 3;

4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati  da

raccogliere in relazione  alle  direttive  2006/54/CE  e  2010/41/UE,

rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorita' pubbliche,  parti

sociali, imprese e organizzazioni della societa' civile;

l) per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  presente  comma,

l'Organismo per la parita' si coordina sul territorio  nazionale  con

le consigliere e i consiglieri di  parita'  regionali,  delle  citta'

metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge  7  aprile

2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del  codice

di  cui  al  decreto  legislativo  n.  198   del   2006,   modificato

dall'articolo 7 del presente decreto. Le consigliere e i  consiglieri

di  parita',  in  coordinamento  con  l'Organismo  per  la   parita',

assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze,  lo  svolgimento

delle  attivita'  di  assistenza  alle  vittime  di  discriminazione,

promozione  delle  pari  opportunita'   nel   mercato   del   lavoro,

prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonche' il raccordo

con le istituzioni territoriali, le parti sociali e  le  imprese.  Le

attivita' di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito  delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. In materia di relazioni e programma delle attivita', l'Organismo

per la parita':

a) adotta periodicamente un programma  delle  attivita',  che  ne

definisca priorita' e strategie di azione;

b) predispone e pubblica nel proprio sito internet  istituzionale

una relazione annuale sulle attivita' svolte che contenga indicazioni

sul bilancio annuale, nonche' informazioni in ordine al  personale  e

alla rendicontazione  finanziaria,  tenendo  conto  degli  indicatori

comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo  17

della direttiva (UE) 2024/1499 e  dell'articolo  18  della  direttiva

(UE) 2024/1500;

c) trasmette entro il 30 settembre di  ogni  anno  una  relazione

sull'attivita' svolta alle Camere;

d)  pubblica  ogni  quattro  anni   una   relazione,   contenente

indicazioni sulla situazione della parita'  di  trattamento  e  della

discriminazione, nonche' eventuali raccomandazioni per garantire  una

piu' efficace attuazione delle disposizioni delle  direttive  di  cui

all'articolo 1.

4. L'Organismo per la  parita'  esercita  le  funzioni  di  cui  al

presente articolo sull'intero territorio nazionale,  con  particolare

riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai  propri

servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo  ogni  tipo  di

barriera alla presentazione di denunce, anche mediante  accomodamenti

ragionevoli  a  beneficio  delle  persone  con  disabilita'.   Opera,

inoltre, a sostegno delle politiche di parita' mediante la promozione

delle politiche nazionali ed europee e delle  prassi  di  riferimento

UNI.

5. L'Organismo per la parita', nell'esercizio delle funzioni di cui

al presente articolo, assicura adeguati mezzi  di  cooperazione,  nei

rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le

parti sociali e le organizzazioni della societa'  civile,  a  livello

internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.

6.  L'Organismo  per  la   parita'   si   avvale   del   patrocinio

dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo  unico

delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in

giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,

di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

7. Presso l'Organismo per la parita' e' tenuto  il  registro  delle

associazioni e degli enti che  svolgono  attivita'  nel  campo  della

lotta  alle  discriminazioni,  di  cui  all'articolo  6  del  decreto

legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

8. La  raccolta  e  il  trattamento  di  dati  personali  da  parte

dell'Organismo  per  la  parita'   avvengono   nel   rispetto   delle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche  misure

previste per il  trattamento  delle  categorie  particolari  di  dati

personali  di  cui  all'articolo  9,  paragrafo   1,   del   medesimo

regolamento.

 

                               Art. 5

                Ufficio dell'Organismo per la parita'

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo  per

la parita', dalla data di  insediamento  dello  stesso  e'  istituito

l'Ufficio dell'Organismo per la parita', posto alle dipendenze  dello

stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia  organizzativa,

l'Organismo  per  la  parita',   entro   novanta   giorni   dal   suo

insediamento, adotta con regolamento le disposizioni  in  materia  di

organizzazione,   funzionamento,   esercizio   delle    funzioni    e

contabilita', gestione autonoma delle  proprie  risorse  finanziarie,

nonche' un codice di condotta  per  i  propri  componenti  e  per  il

personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parita'.

2. A decorrere dal 1°  gennaio  2028  e'  istituito  il  ruolo  del

personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la  parita',  al

quale si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sullo

stato giuridico ed  economico  del  personale  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, ivi  comprese  quelle  di  cui  alla  vigente

contrattazione collettiva nazionale.

3.  La  dotazione  organica  dell'Organismo  per  la  parita',  nel

rispetto dei termini di cui al comma 2, e' costituita da  una  unita'

dirigenziale di livello  generale,  da  tre  unita'  dirigenziali  di

livello  non  generale  e  da  ventinove  unita'  di  personale   non

dirigenziale, di cui diciotto unita' di categoria A e  undici  unita'

di categoria B, in possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di

professionalita'  necessari  in  relazione  alle  funzioni   e   alle

caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Organismo per la

parita'. La dotazione organica e' oggetto di  revisione  quadriennale

sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data

di istituzione del ruolo di  cui  al  comma  2,  puo'  confluirvi  in

mobilita', su  richiesta,  il  personale  a  tempo  indeterminato  in

avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i  limiti

della dotazione organica di cui al presente comma. Il  personale  che

non chiede di confluire  nel  ruolo  dell'Organismo  per  la  parita'

rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza

del Consiglio  dei  ministri  provvede  alla  rideterminazione  della

propria dotazione organica per un numero di posti pari al  numero  di

unita' transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parita'.  Per  i

posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene

per pubblico concorso. E' fatta salva, entro il limite  temporale  di

tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parita'  di

cui al comma 2, la facolta' di conferire gli incarichi  dirigenziali,

sia di livello generale che di livello non generale, anche in  deroga

alle percentuali stabilite dall'articolo 19,  comma  6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa

di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le  spese  di

funzionamento e', altresi', autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a

decorrere dall'anno 2027.

4. L'Ufficio dell'Organismo per  la  parita'  e'  composto  da  tre

servizi, di  cui  due  con  competenza  nelle  materie  di  cui  alla

direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di  cui  alla  direttiva

(UE) 2024/1500.

5. L'Ufficio  dell'Organismo  per  la  parita',  nei  limiti  della

dotazione organica di  cui  al  comma  3,  puo'  avvalersi  anche  di

personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche,  in

posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17,  comma

14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Per  la  durata   del

collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione

organica dell'amministrazione di  provenienza,  un  numero  di  posti

equivalente dal punto di vista finanziario.

6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo  per  la  parita'  con

competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono

avvalersi di esperti,  fino  ad  un  massimo  di  dieci,  di  elevata

competenza  in  ambito  giuridico,  amministrativo,  contabile  o  di

comprovata  esperienza  in  materia  di  contrasto  alle   forme   di

discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli  esperti  possono

prestare  la  propria  opera   professionale   a   titolo   gratuito.

L'Organismo per la parita', nei  limiti  delle  risorse  disponibili,

puo' prevedere un compenso individuale non superiore  a  euro  65.000

annui  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi   a   carico

dell'amministrazione, il cui importo e' rimesso al regolamento di cui

al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non

superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027.

7.  In  sede  di  prima  applicazione  e  al  fine  di   consentire

l'immediato avvio delle attivita' dell'Organismo per la parita', sino

all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo  Organismo  e

l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa  autorizzata  dal

comma  3,  si  avvalgono,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale  in

servizio a tempo indeterminato presso  l'Ufficio  per  la  promozione

della parita' di trattamento e  la  rimozione  delle  discriminazioni

fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7  del

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata  in

vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1  e  2,

del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  dicembre

2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004,  e

di personale del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  in

posizione di comando, nonche' di una unita' di personale dirigenziale

di livello non generale ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

                               Art. 6

                      Disposizioni finanziarie

1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per

la parita', anche al fine di provvedere agli  oneri  derivanti  dagli

articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a

euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai  relativi  oneri,

pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  4,  della

legge 23 dicembre 2021, n. 238;

b)  quanto  a  euro  7.327.446  annui,  mediante   corrispondente

riduzione del fondo di recepimento della  normativa  europea  di  cui

all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2.  All'Organismo  per  la  parita'  e'  destinata,  a  titolo   di

contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a  euro

2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a  valere  sul  fondo  di

rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le  amministrazioni

interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente    decreto

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 7

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

data  di  insediamento  dell'Organismo  per  la   parita',   prevista

dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione  della  parita'

di trattamento e la rimozione  delle  discriminazioni  fondate  sulla

razza o sull'origine  etnica,  di  cui  all'articolo  7  del  decreto

legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il  consigliere

nazionale di parita', di cui al codice delle  pari  opportunita'  tra

uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,

continuano ad operare avvalendosi della dotazione  organica  gia'  in

essere. Ai fini e per gli effetti del  presente  comma,  i  contratti

stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti

sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5,  comma

2.

2. A decorrere dalla  data  del  1°  gennaio  2027,  sono  abrogati

l'articolo 7 e l'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9

luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies  del  codice  delle  pari

opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11

aprile 2006, n. 198.

3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo  6  del

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3  e'  sostituito

dal seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al  comma

1 e' trasferito all'Organismo per la parita' istituito in recepimento

della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,  che

ne cura l'aggiornamento ogni due anni.».

4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027,  all'articolo  5-bis

del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo  7,  comma

1, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  215»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Organismo per la parita'  istituito  in  recepimento

della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»;

b) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Ulteriori  compiti

dell'Organismo per la parita'».

5. A decorrere dalla data di insediamento di  cui  all'articolo  3,

comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,  di  cui

al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, la parola «nazionale,» e' soppressa;

2) il comma 2 e' abrogato;

3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro

e delle politiche  sociali,  su  designazione  delle  regioni,  delle

citta' metropolitane e degli enti  di  area  vasta»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dalle regioni, dalle citta'  metropolitane  e  dagli

enti di area vasta,»;

4) il comma 4 e' abrogato;

5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «sul  sito  internet  dell'ente  che  procede  alla

nomina»;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti

di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;

d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri  di  parita'»  sono

inserite le seguenti: «operano in coordinamento con  l'Organismo  per

la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita'  di

quest'ultimo,» e le  parole:  «dello  Stato»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti  di

area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;

2) il comma 2 e' abrogato;

3) al comma 3:

3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «nazionale  e»   sono

soppresse;

3.2) l'ultimo periodo e' soppresso;

4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Entro il 31 dicembre di ogni anno  le  consigliere  ed  i

consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano

un rapporto sull'attivita' svolta, all'Organismo  per  la  parita'  e

agli enti che hanno provveduto  alla  nomina.  La  consigliera  o  il

consigliere di parita' che non abbia  provveduto  alla  presentazione

del rapporto o vi abbia provveduto con un  ritardo  superiore  a  tre

mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che  ha

provveduto alla nomina.»;

5) il comma 7 e' abrogato;

f) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della  consigliera  o  del

consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;

2) il comma 2 e' abrogato;

g) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;

2) al comma 2, la parola: «designazione»  e'  sostituita  dalla

seguente: «nomina»;

3) il comma 3 e' abrogato;

h) l'articolo 18 e' abrogato;

i) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita').

- 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende

tutte  le  consigliere  e  i  consiglieri  regionali,  delle   citta'

metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge  7  aprile

2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo  per  la

parita'.

2. La Rete opera  al  fine  di  rafforzare  le  funzioni  delle

consigliere e dei consiglieri di parita', di  accrescere  l'efficacia

della  loro  azione,  di  consentire  lo  scambio  di   informazioni,

esperienze e buone prassi.

3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

l) l'articolo 20 e' abrogato;

m) all'articolo 37:

1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza  nazionale,

la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «o la consigliera  o  il  consigliere

nazionale» sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;

n) dopo l'articolo 35, e' inserito il seguente:

«Art.  35-bis  (Assistenza  alle  vittime).  -  1.  Coloro  che

ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del

presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per  la

parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le  denunce  possono  essere

presentate sia di persona, in forma orale, che  per  iscritto,  anche

con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire  il  piu'

ampio accesso ai servizi offerti  dagli  organismi  per  la  parita',

nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con

disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti

sono trattati a norma del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice  in  materia

di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, come  modificato  e  integrato  dal  decreto  10

agosto 2018, n.  101,  con  l'adozione  delle  misure  appropriate  e

specifiche previste per le  categorie  particolari  di  dati  di  cui

all'articolo 9 del medesimo regolamento.

2. L' Organismo per la parita' offre assistenza  gratuita  alle

vittime, fornendo loro una consulenza  mirata  alla  loro  situazione

specifica ed informandole in merito:

a) alla normativa applicabile;

b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;

c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che

stragiudiziale;

d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e

protezione dei dati personali;

e) alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di

altro  tipo,  anche  per   il   tramite   di   altri   organismi   od

organizzazioni, quali i centri antiviolenza.

3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita'

stabilisce con  parere  motivato  se  dar  seguito  alla  denuncia  o

archiviarla e ne informa i denuncianti.

4. I  pareri  dell'Organismo  per  la  parita'  possono  essere

prodotti in giudizio e sono  valutati  come  prova  dal  giudice  che

accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del  codice  di

procedura civile.

5. L' Organismo per la parita' pubblica almeno la  sintesi  dei

propri pareri motivati  e  delle  proprie  decisioni  di  particolare

rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679  e  del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal  decreto

10 agosto 2018, n. 101.»;

o) dopo l'articolo 39, e' inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.

Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III,

titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere  un  tentativo

di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice  di  procedura

civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere

richiesto  di  presentare   un   piano   per   la   rimozione   delle

discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore

a centoventi giorni.

2. L' Organismo per  la  parita'  puo'  svolgere  attivita'  di

mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.  La

mediazione e' gratuita per il ricorrente.»;

p) l'articolo 44 e' abrogato.

6. Ogni riferimento al  Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei

principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra

lavoratori e lavoratrici, nonche' alla consigliera e  al  consigliere

di parita' nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni  vigenti,  di

qualunque rango, e' da intendersi  effettuato  all'Organismo  per  la

parita', ove compatibile con le relative  competenze  come  delineate

nel presente decreto. E' abrogata ogni ulteriore disposizione,  anche

contenuta in  allegati  o  in  norme  di  rinvio,  incompatibile  con

l'istituzione dell'Organismo di parita'.

7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo  per  la

parita' subentra, senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti

giuridici,  finanziari,  contrattuali  e  progettuali  facenti   capo

all'Ufficio per la promozione  della  parita'  di  trattamento  e  la

rimozione delle discriminazioni fondate sulla  razza  o  sull'origine

etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio  2003,

n.  215,  nonche'  alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'

nazionale di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e  donna,

di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  ivi  compresi

quelli derivanti da finanziamenti  dell'Unione  europea  o  da  fondi

nazionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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