Parità di genere: pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91 sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117.
In particolare, il provvedimento attua:
- la direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/Ce e 2004/113/Ce;
- la direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/Ce e 2010/41/Ue.
Di seguito il testo del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91.
Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio
2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia
di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione
e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale
e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che
modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonche' attuazione
della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi
per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari
opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego,
e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. (26G00106)
(Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026, n. 118)
Vigente al: 7-6-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto contiene disposizioni di adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1500 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, al fine di
rafforzare la tutela della parita' di trattamento di cui alle
direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE
del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
e 2010/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio
2010, assicurando la parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia di
occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle
convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o
dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura,
nonche' in materia di occupazione e impiego.
Art. 2
Istituzione dell'Organismo per la parita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, e' istituito l'Organismo per la
parita', quale autorita' indipendente, ai sensi dell'ordinamento
nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia,
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa,
contabile e finanziaria.
2. L'Organismo per la parita' subentra alla consigliera o al
consigliere nazionale di parita'.
3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3,
comma 7, l'Organismo per la parita' subentra alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' nei
provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso
l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'articolo 7,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per
gli effetti del presente comma, i contratti di cui al primo periodo
sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui
all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facolta' per
il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui
all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.
4. L'Organismo per la parita', fermo restando quanto previsto al
comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le
amministrazioni e le autorita' nazionali, dell'Unione europea e
internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.
5. L'Organismo per la parita' ha sede in Roma in luogo accessibile
e fruibile per tutte le persone.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il luogo in cui ha
sede l'Ufficio dell'Organismo per la parita' di cui all'articolo 5.
7. L'Organismo per la parita' provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6. Le disposizioni
dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il
regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
8. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione
finanziaria dell'Organismo per la parita' sono soggetti al controllo
della Corte dei conti.
Art. 3
Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita' e nomina
dell'Organismo per la parita'
1. L'Organismo per la parita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti. Nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, l'Organismo per la parita', con il
regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina l'esercizio
delle attivita' del collegio e del presidente. Su proposta del
presidente, con delibera collegiale dell'Organismo per la parita',
sono attribuite a ciascuno dei componenti dell'Organismo per la
parita' deleghe per il compimento di singoli atti o per
sovraintendere a determinati settori e attribuzioni dell'Organismo
per la parita' stesso, in ragione della competenza o dell'esperienza
prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due componenti
sono attribuite le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, e agli altri due componenti le deleghe
relative alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024.
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra
persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare, due
componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione di
cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di cui
alla direttiva (UE) 2024/1500.
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere
scelti tra persone che rivestono, all'atto della nomina, incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi
in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parita'.
4. Il presidente e i componenti del collegio non possono
esercitare, a pena di decadenza, attivita' professionale,
imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive,
assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti
politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni,
anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che
svolgono attivita' in materia di contrasto delle forme di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato.
Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del
collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la
durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario.
6. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione delle
funzioni, il presidente, i componenti del collegio e i dirigenti
dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', di cui all'articolo 5,
non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei
settori riconducibili alla materia del contrasto ad ogni forma di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza
della procedura. In sede di prima applicazione del presente decreto,
il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro il 31
dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027.
8. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere
rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro
compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
9. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel
caso di decadenza per aver riportato una condanna definitiva per
delitti non colposi.
10. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica
sette anni e il loro mandato non e' rinnovabile.
11. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione
parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico
annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Ai componenti del collegio e' attribuita
un'indennita' di funzione parametrata alle voci fisse e continuative
del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennita' di cui al
presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per la
parita', da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo
di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle
spese sostenute e documentate in occasione di attivita'
istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un limite massimo di
spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Art. 4
Funzioni e prerogative
dell'Organismo per la parita'
1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di
cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,
l'Organismo per la parita' svolge le seguenti funzioni:
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) svolge attivita' volte a prevenire la discriminazione e a
promuovere la parita' di trattamento su tutto il territorio, che
comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione,
consulenza e sostegno; la partecipazione al dibattito pubblico; la
comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le
parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche e la
collaborazione alla stesura di codici di comportamento diretti a
promuovere la parita' e a contrastare le manifestazioni anche
indirette di ogni forma di discriminazione;
2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate a
beneficio dei diversi gruppi di destinatari, riservando particolare
attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere
alle informazioni, ad esempio a causa della precarieta' delle loro
condizioni economiche, dell'eta', della disabilita', del grado di
istruzione, della nazionalita' o del titolo di soggiorno o della
difficolta' di accedere a strumenti online;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza
alle presunte vittime che ritengano di aver subito una
discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1978, dell'articolo 2 della direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell'articolo 2 della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 o
dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, e in particolare:
1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali
dedicati, dei quali e' data informativa mediante il sito internet
istituzionale dell'Organismo;
2) offre assistenza alle vittime, informandole in ordine
all'assetto giuridico vigente, anche con una eventuale consulenza
mirata alla loro situazione specifica, ai servizi offerti
dall'organismo per la parita' e alle relative procedure, alle
disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione
dei dati personali, alle misure di tutela giurisdizionale e
stragiudiziale esistenti, nonche' alla possibilita' di ottenere un
sostegno psicologico dagli enti preposti;
3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia sara'
archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie,
offre alle parti la possibilita' di cercare la risoluzione in
conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte
dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,
dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la
parita' formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del
tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i
termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base
documentale sull'esistenza di una violazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE,
2000/78/CE e 2004/113/CE con facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di
esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti
dell'Organismo medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale
scopo con gli enti pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di
istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie
richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso l'accertamento
e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione
motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre
rimedio alle violazioni accertate;
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni
di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad agire
in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei giudizi
civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto delle norme processuali di
rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle
vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni
tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al
Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche nelle materie
di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, formulando
su richiesta, raccomandazioni non vincolanti con facolta' di
pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti;
h) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o
pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di produrre le
relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1499, e conformemente agli indicatori sul
funzionamento degli organismi per la parita' elaborati dalla
Commissione europea;
2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza di una
violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499,
accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 79/7/CEE,
2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformita' alle norme
vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della
situazione concernente lo stato della parita' di trattamento e per
redigere le relazioni di cui al comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da
raccogliere in relazione alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE,
2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui
autorita' pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della
societa' civile;
i) svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle funzioni
di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parita' svolge le
seguenti funzioni:
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in
collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del
lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni
di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni
nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, ivi compresa la progressione professionale e di
carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di
parita' a livello nazionale e territoriale;
4) promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con
particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli
indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in
materia di pari opportunita'. A tal fine, partecipa ai comitati di
sorveglianza di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, alle commissioni di
parita' e ai diversi organismi con funzioni analoghe, istituiti a
qualunque livello territoriale;
5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli
ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di
violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e
garanzia contro le discriminazioni;
6) diffonde la conoscenza e promuove lo scambio di buone
prassi, nonche' attivita' di informazione, formazione, consulenza e
sostegno sulle tematiche delle pari opportunita' e sulle varie forme
di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e sensibilizza la
collettivita' sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la
parita' e sulle modalita' di accesso ai relativi servizi;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza
alle presunte vittime che ritengano di aver subito una
discriminazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, con le modalita' di cui
all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III, del codice
di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie,
offre alle parti la possibilita' di cercare la risoluzione in
conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte
dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,
dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la
parita' formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del
tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i
termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base
documentale sull'esistenza di una violazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e
2010/41/UE, con facolta' di richiedere a enti, persone e imprese che
ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i
documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo
medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale scopo con gli enti
pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti, con
facolta' di pubblicarli, a seguito di istanze pervenute e connesse
alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva
(UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento e la documentazione dei
fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza
o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni
accertate. Adotta, altresi', pareri non vincolanti relativi alla
sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis del
codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e formula
proposte di mediazione;
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni
di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad agire
in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei giudizi
civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto delle norme processuali di
rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle
vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni
tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al
Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche nelle materie
di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, adottando
inchieste indipendenti in materia di discriminazioni, relazioni
indipendenti e raccomandazioni e monitorandone i relativi esiti;
verifica, altresi', lo stato di applicazione della legislazione
vigente in materia di parita' e formula proposte sulle questioni
generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e
delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle donne
e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni di cui
al presente decreto;
h) svolge, altresi', i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37,
38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto legislativo n.
198 del 2006, nonche' tutti i compiti precedentemente svolti dalla
consigliera e dal consigliere nazionale di parita';
i) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o
pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di produrre le
relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1500, e conformemente agli indicatori sul
funzionamento degli organismi per la parita' elaborati dalla
Commissione europea;
2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza di una
violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500,
accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE
e 2010/41/UE, in conformita' alle norme vigenti, ove necessari per
una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato
della parita' di trattamento e per redigere le relazioni di cui al
comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da
raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE,
rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorita' pubbliche, parti
sociali, imprese e organizzazioni della societa' civile;
l) per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma,
l'Organismo per la parita' si coordina sul territorio nazionale con
le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del codice
di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, modificato
dall'articolo 7 del presente decreto. Le consigliere e i consiglieri
di parita', in coordinamento con l'Organismo per la parita',
assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento
delle attivita' di assistenza alle vittime di discriminazione,
promozione delle pari opportunita' nel mercato del lavoro,
prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonche' il raccordo
con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le imprese. Le
attivita' di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. In materia di relazioni e programma delle attivita', l'Organismo
per la parita':
a) adotta periodicamente un programma delle attivita', che ne
definisca priorita' e strategie di azione;
b) predispone e pubblica nel proprio sito internet istituzionale
una relazione annuale sulle attivita' svolte che contenga indicazioni
sul bilancio annuale, nonche' informazioni in ordine al personale e
alla rendicontazione finanziaria, tenendo conto degli indicatori
comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo 17
della direttiva (UE) 2024/1499 e dell'articolo 18 della direttiva
(UE) 2024/1500;
c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere;
d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente
indicazioni sulla situazione della parita' di trattamento e della
discriminazione, nonche' eventuali raccomandazioni per garantire una
piu' efficace attuazione delle disposizioni delle direttive di cui
all'articolo 1.
4. L'Organismo per la parita' esercita le funzioni di cui al
presente articolo sull'intero territorio nazionale, con particolare
riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai propri
servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di
barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti
ragionevoli a beneficio delle persone con disabilita'. Opera,
inoltre, a sostegno delle politiche di parita' mediante la promozione
delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento
UNI.
5. L'Organismo per la parita', nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, assicura adeguati mezzi di cooperazione, nei
rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le
parti sociali e le organizzazioni della societa' civile, a livello
internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.
6. L'Organismo per la parita' si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Presso l'Organismo per la parita' e' tenuto il registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
8. La raccolta e il trattamento di dati personali da parte
dell'Organismo per la parita' avvengono nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche misure
previste per il trattamento delle categorie particolari di dati
personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo
regolamento.
Art. 5
Ufficio dell'Organismo per la parita'
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo per
la parita', dalla data di insediamento dello stesso e' istituito
l'Ufficio dell'Organismo per la parita', posto alle dipendenze dello
stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
l'Organismo per la parita', entro novanta giorni dal suo
insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di
organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e
contabilita', gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie,
nonche' un codice di condotta per i propri componenti e per il
personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parita'.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028 e' istituito il ruolo del
personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', al
quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo
stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle di cui alla vigente
contrattazione collettiva nazionale.
3. La dotazione organica dell'Organismo per la parita', nel
rispetto dei termini di cui al comma 2, e' costituita da una unita'
dirigenziale di livello generale, da tre unita' dirigenziali di
livello non generale e da ventinove unita' di personale non
dirigenziale, di cui diciotto unita' di categoria A e undici unita'
di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle
caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Organismo per la
parita'. La dotazione organica e' oggetto di revisione quadriennale
sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data
di istituzione del ruolo di cui al comma 2, puo' confluirvi in
mobilita', su richiesta, il personale a tempo indeterminato in
avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i limiti
della dotazione organica di cui al presente comma. Il personale che
non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo per la parita'
rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della
propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di
unita' transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parita'. Per i
posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene
per pubblico concorso. E' fatta salva, entro il limite temporale di
tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parita' di
cui al comma 2, la facolta' di conferire gli incarichi dirigenziali,
sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga
alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le spese di
funzionamento e', altresi', autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a
decorrere dall'anno 2027.
4. L'Ufficio dell'Organismo per la parita' e' composto da tre
servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla
direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di cui alla direttiva
(UE) 2024/1500.
5. L'Ufficio dell'Organismo per la parita', nei limiti della
dotazione organica di cui al comma 3, puo' avvalersi anche di
personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in
posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo per la parita' con
competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono
avvalersi di esperti, fino ad un massimo di dieci, di elevata
competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di
comprovata esperienza in materia di contrasto alle forme di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli esperti possono
prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.
L'Organismo per la parita', nei limiti delle risorse disponibili,
puo' prevedere un compenso individuale non superiore a euro 65.000
annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, il cui importo e' rimesso al regolamento di cui
al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non
superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027.
7. In sede di prima applicazione e al fine di consentire
l'immediato avvio delle attivita' dell'Organismo per la parita', sino
all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo Organismo e
l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata dal
comma 3, si avvalgono, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale in
servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio per la promozione
della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, e
di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
posizione di comando, nonche' di una unita' di personale dirigenziale
di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per
la parita', anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli
articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a
euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri,
pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 23 dicembre 2021, n. 238;
b) quanto a euro 7.327.446 annui, mediante corrispondente
riduzione del fondo di recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. All'Organismo per la parita' e' destinata, a titolo di
contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a euro
2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data di insediamento dell'Organismo per la parita', prevista
dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parita'
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere
nazionale di parita', di cui al codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica gia' in
essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti
sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5, comma
2.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati
l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 6 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma
1 e' trasferito all'Organismo per la parita' istituito in recepimento
della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che
ne cura l'aggiornamento ogni due anni.».
4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215» sono sostituite
dalle seguenti: «Organismo per la parita' istituito in recepimento
della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti
dell'Organismo per la parita'».
5. A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3,
comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, la parola «nazionale,» e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle
citta' metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli
enti di area vasta,»;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite
dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla
nomina»;
c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti
di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;
d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parita'» sono
inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per
la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita' di
quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle
seguenti: «delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono
soppresse;
3.2) l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, all'Organismo per la parita' e
agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il
consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione
del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre
mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha
provveduto alla nomina.»;
5) il comma 7 e' abrogato;
f) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del
consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
g) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «designazione» e' sostituita dalla
seguente: «nomina»;
3) il comma 3 e' abrogato;
h) l'articolo 18 e' abrogato;
i) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita').
- 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende
tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la
parita'.
2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle
consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia
della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni,
esperienze e buone prassi.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
l) l'articolo 20 e' abrogato;
m) all'articolo 37:
1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale,
la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere
nazionale» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;
n) dopo l'articolo 35, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che
ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del
presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la
parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere
presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche
con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire il piu'
ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parita',
nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con
disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti
sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10
agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e
specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui
all'articolo 9 del medesimo regolamento.
2. L' Organismo per la parita' offre assistenza gratuita alle
vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione
specifica ed informandole in merito:
a) alla normativa applicabile;
b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che
stragiudiziale;
d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali;
e) alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di
altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od
organizzazioni, quali i centri antiviolenza.
3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita'
stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o
archiviarla e ne informa i denuncianti.
4. I pareri dell'Organismo per la parita' possono essere
prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che
accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di
procedura civile.
5. L' Organismo per la parita' pubblica almeno la sintesi dei
propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare
rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto
10 agosto 2018, n. 101.»;
o) dopo l'articolo 39, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.
Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III,
titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere un tentativo
di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura
civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere
richiesto di presentare un piano per la rimozione delle
discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore
a centoventi giorni.
2. L' Organismo per la parita' puo' svolgere attivita' di
mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La
mediazione e' gratuita per il ricorrente.»;
p) l'articolo 44 e' abrogato.
6. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici, nonche' alla consigliera e al consigliere
di parita' nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di
qualunque rango, e' da intendersi effettuato all'Organismo per la
parita', ove compatibile con le relative competenze come delineate
nel presente decreto. E' abrogata ogni ulteriore disposizione, anche
contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con
l'istituzione dell'Organismo di parita'.
7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la
parita' subentra, senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti
giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo
all'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, nonche' alla consigliera o al consigliere di parita'
nazionale di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi
quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi
nazionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.



