End of waste inerti: interviene il ministero dell’Ambiente

End of waste inerti: interviene il ministero dell'Ambiente
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale della Regione Veneto

End of waste inerti: il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è tornato a occuparsi del tema in risposta a un interpello ambientale della Regione Veneto.

End of waste inerti: interviene il ministero dell'Ambiente

In particolare, l'amministrazione regionale ha posto una nutrita serie di quesiti, suddivisi nei seguenti temi:

  • relazione tra cessazione di qualifica di rifiuto, conformità alle norme di idoneità tecnica, dichiarazione di conformità;
  • prelievo e conservazione del campione;
  • adeguamento dei titoli vigenti e regime transitorio;
  • rifiuti ammissibili;
  • lavorazioni ammesse;
  • possibilità di effettuare la miscelazione di lotti diversi dopo la fase di verifica di conformità;
  • verifica del parametro amianto sul tal quale;
  • applicabilità dell’autorizzazione “caso per caso” per EoW destinati a recuperi ambientali con valori limite sul tal quale diversi da quanto previsto dal DM n. 127/2024.

 

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.

End of waste inerti: interviene il ministero dell'Ambiente

Interpello ambientale della Regione Veneto 16 dicembre 2024, n. 231385

Oggetto: Interpello ex art.3-septies del d.lgs.152/2006 sull’applicazione del DM n. 127/2024 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
1. Relazione tra cessazione di qualifica di rifiuto, conformità alle norme di idoneità tecnica, dichiarazione di conformità

L’art. 3 del DM n. 127/2024 stabilisce che i rifiuti inerti del regolamento “cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1”.

L’Allegato 1 stabilisce specifici criteri chimici sul tal quale (tab.2) e sull’eluato (tab.3) e individua le norme di marcatura CE (tab.4).

L’art. 4 stabilisce che “l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2”.

L’Allegato 2 riporta un elenco delle norme di idoneità tecnica/parametri prestazionali per l'utilizzo dell'aggregato recuperato in funzione dell’uso specifico (tab.5 e tab.6).

L’art. 5 comma 2 stabilisce che “il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto [..] Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ”.

In Allegato 3 il modulo della dichiarazione di conformità prevede l’indicazione dello scopo specifico di cui all’Allegato 2, cui è destinato il lotto oggetto di dichiarazione.

Va evidenziato che le verifiche di cui all’Allegato 1 variano in funzione dello scopo specifico di cui all’Allegato 2 e che l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 individua lo scopo specifico tra le condizioni necessarie alla cessazione.

Alla luce di quanto sopra si chiede:

1.1.  se la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa avvenire sulla base della sola conformità all’Allegato 1, in un momento antecedente le verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in Allegato 2;

1.2.  se, in caso di risposta affermativa al quesito 1.1, sia possibile redigere la dichiarazione di conformità, la quale prevede la tabella con l’indicazione dell’uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in allegato 2;

1.3.  in caso di risposta positiva al quesito 1.1 e nel contempo risposta negativa al quesito 1.2, se si conferma che la dichiarazione di conformità viene a configurarsi come un’attestazione unicamente funzionale all’uscita dall’impianto dell’EoW prodotto per il suo invio all’uso specifico, ma temporalmente differibile rispetto alla condizione di cessazione della qualifica di rifiuto in impianto;

1.4.  in caso di risposta affermativa al quesito 1.3, in che modo, ai fini delle verifiche da condursi in impianto, la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa essere comunque dimostrata e attestata agli organi di controllo nelle more della redazione della dichiarazione di conformità.

Resta fermo che per l’uscita del lotto dall’impianto è necessario aver effettuato anche la verifica delle norme di idoneità tecnica e aver redatto la dichiarazione di conformità (l’art. 5 comma 2 prevede infatti che la dichiarazione di conformità è inviata “comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto”).

 

2. Prelievo e conservazione del campione

L’art. 5 comma 4 indica due distinte metodiche di campionamento:

  • UNI 10802 per il campione prelevato ai fini della dimostrazione dei criteri di cessazione di cui all’art. 3, ossia la conformità all’Allegato 1 (tab. 2 sul tal quale., tab. 3 sul test di cessione, tab. 4 marcatura CE); tale campione deve essere conservato per 1 anno dall’invio della dichiarazione di conformità.
  • UNI 932-1 per il campione prelevato per le verifiche di conformità e idoneità alle norme tecniche di cui alla tab. 5 dell’Allegato 2 (norme di idoneità tecnica in relazione all’impiego specifico); non viene precisata la durata della conservazione.

Si chiede:

2.1.  se il campione secondo la norma UNI 932-1 possa essere effettuato successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto in impianto (aspetto connesso ai quesiti precedenti);

2.2.  se il campione prelevato ai sensi della UNI 932-1 sia anch’esso soggetto all’obbligo di conservazione in impianto e, in caso affermativo, quale sia la durata della sua conservazione, tenuto conto che la dimensione del campione per le verifiche prestazionali può essere rilevante (anche 100/200 kg).

 

3. Adeguamento dei titoli vigenti e regime transitorio

Il comma 1 dell’art. 8 del DM n. 127/2024 prevede l’adeguamento ai criteri del nuovo regolamento anche per le procedure semplificate, fatto salvo quanto previsto dal DM 05/02/98 in termini di limiti quantitativi dell’allegato 4, valori limite per le emissioni dell’allegato 1 sub-allegato 2, norme tecniche dell’allegato 5.

Si chiede:

3.1.  se il DM n. 127/2024 vada a sostituire con i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto le norme tecniche dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998 limitatamente al punto 7.1, attività di recupero 7.1.3 a), oppure anche altri punti del paragrafo 7 “Rifiuti ceramici e inerti”, del medesimo suballegato; in quest’ultimo caso, si chiede di indicare quali;

3.2.  in riferimento alla sostituzione del punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98 relativamente alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, se si intendono o meno inclusi in procedura semplificata tutti i CER del DM n. 127/2024, compresi quelli che non risultano elencati al punto 7.1 del DM 05/02/98, o se, viceversa, la procedura semplificata possa essere applicata unicamente ai CER elencati al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 qualora previsti anche nel DM 127/2024.

Inoltre, il comma 4 dell’art. 8 del DM n. 127/2024 fa salva l’immediata applicabilità anche in regime transitorio dell’art. 5 comma 4 relativamente al prelievo e conservazione dei campioni.

Alla luce del fatto che l’immediata applicabilità in regime transitorio dell’art. 5 comma 4 risulta introdotta a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1526/2023, che ha ritenuto penalizzante non applicare immediatamente la riduzione da 5 anni previsti dal DM n. 152/2022 a 1 anno previsto dal nuovo decreto per la durata di conservazione del campione, si chiede:

3.3. se l’immediata applicabilità dell’art. 5 comma 4 debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti già adeguati al previgente DM n. 152/2022 al fine di ridurre le tempistiche di conservazione del campione da 5 anni a 1, oppure anche agli impianti ad oggi non adeguati al DM n. 152/2022.

Infine, considerato che il comma 2 dell'art. 1 del DM n. 127/2024 prevede che le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi ad oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1 tabella 1 sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni “caso per caso” ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, si chiede:

3.4. se le ditte che ad oggi sono autorizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto per i medesimi usi previsti dal DM n. 127/2024 ma a partire da una commistione di codici, alcuni elencati nel DM n. 127/2024 e altri estranei al DM n. 127/2024, possano intendersi esonerate dall'obbligo di adeguamento di cui all'art. 8, qualora intendano proseguire l'attività con le modalità di cui all'autorizzazione “caso per caso”;

3.5. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se le medesime ditte devono garantire che ogni lotto di EoW prodotto nell’arco dell’intera durata dell’autorizzazione comprenda sempre la commistione con CER non contemplati dal DM n. 127/2024, oppure possano produrre anche lotti costituiti esclusivamente da CER di cui al DM n. 127/2024.

4. Rifiuti ammissibili

L’Allegato 1 lettera a) prevede nell’elenco dei rifiuti ammissibili di cui alla Tabella 1 il codice EER 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti).

Si chiede:

4.1. se il rifiuto identificato con codice EER 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti), sia da intendersi come proveniente esclusivamente dal trattamento dei rifiuti elencati nella medesima Tabella 1, o se possa derivare anche dal trattamento di altri rifiuti in essa non ricompresi.

5. Lavorazioni ammesse

L’Allegato 1 lettera c) prevede che la lavorazione avvenga mediante fasi meccaniche, di cui viene riportato un elenco non esaustivo. Viene inoltre ribadito che “il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento”.

Si chiede:

5.1. se possano ritenersi inclusi nei processi di lavorazione ammessi ai sensi del DM n. 127/2024 anche trattamenti basati su un'azione di tipo fisico, come il lavaggio e il desorbimento termico.

6. Possibilità di effettuare la miscelazione di lotti diversi dopo la fase di verifica di conformità

L’Allegato 1 lettera c) prevede che “durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati”.

Si chiede:

6.1. se e a quali condizioni sia possibile miscelare i lotti presso l’impianto di produzione dell’aggregato, una volta conclusa la fase di verifica di conformità, al fine di realizzare la specifica composizione richiesta dall’utilizzatore (ad es: solo a seguito di compilazione e trasmissione della dichiarazione di conformità di ciascun lotto oggetto di miscelazione, alla stregua di materie prime).

7. Verifica del parametro amianto sul tal quale

In Allegato 1 lettera d), la Tabella 2 per il limite dell’amianto sul tal quale (100 mg/kg) riporta la nota (1): “Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

Si chiede:

7.1.  se il limite di 100 mg/kg debba essere soggetto a riduzione nei singoli provvedimenti di autorizzazione, anche in assenza di adeguamenti normativi, in relazione al variare della metodica analitica ufficialmente riconosciuta, o se viceversa sussista l’obbligo di utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di raggiungere il più basso limite di rilevabilità possibile, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg;

7.2.  qual è il riferimento per individuare la metodica analitica ufficialmente riconosciuta.

8. Applicabilità dell’autorizzazione “caso per caso” per EoW destinati a recuperi ambientali con valori limite sul tal quale diversi da quanto previsto dal DM n. 127/2024

Visto quanto rappresentato nell’interpello 0174946 del 31-10-2023 secondo cui “purché siano rispettati tutti i criteri e i requisiti richiesti, è corretto ritenere, [...], che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui dove essere utilizzata.”;

Vista l’“Analisi di impatto della regolamentazione” in cui si riporta che “che nella fase di consultazione pubblica sono pervenute ulteriori istanze di modifica della Tabella 2 affinché per l’impiego di aggregati riciclati come materiale di riempimento fossero introdotti limiti differenti in funzione della destinazione d’uso delle aree in cui tale aggregato è utilizzato. Tale richiesta, tuttavia, non è stata accolta in quanto i limiti previsti nella Tabella 2 sono differenziati in funzione degli utilizzi dell’aggregato prodotto e non delle destinazioni d’uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato. Pertanto, per l’utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2, indipendentemente dalla destinazione d’uso, i limiti da rispettare sono quelli indicati nella prima colonna della tabella 2. L’applicazione dei limiti più restrittivi, a garanzia della tutela della salute e dell’ambiente, limitatamente all’uso di cui alla lettera a) dell’Allegato 2, deriva dalla impossibilità di garantire il controllo della destinazione d’uso del sito in cui l’inerte è utilizzato.”

Si chiede:

8.1. se, qualora sia dimostrato che esistano progetti approvati per interventi definiti come “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” - utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 del DM 127/24-, sia possibile derogare dai valori soglia identificati in Tabella 2 Allegato 1 tramite una valutazione “caso per caso”.

Infine, si riferisce che, a meno di diverso avviso di codesto spettabile Ministero, si ritiene che l’assenza dell’uso specifico “realizzazione di opere di protezione” nell’elenco in Allegato 2 costituisca un mero refuso, in ragione della previsione di aggregato conforme alla UNI EN 13383-1 in tab.4 dell’Allegato 1 e del corrispondente richiamo in tab.5 dell’Allegato 2.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 maggio 2026, n. 104663

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti in merito all’applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Veneto richiede chiarimenti su taluni aspetti applicativi del decreto ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, e in particolare:

1.1. se la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa avvenire sulla base della sola conformità all’Allegato 1, in un momento antecedente le verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in Allegato 2;

1.2. se, in caso di risposta affermativa al quesito 1.1, sia possibile redigere la dichiarazione di conformità, la quale prevede la tabella con l’indicazione dell’uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in allegato 2;

1.3. in caso di risposta positiva al quesito 1.1 e nel contempo risposta negativa al quesito 1.2, se si conferma che la dichiarazione di conformità viene a configurarsi come un’attestazione unicamente funzionale all’uscita dall’impianto dell’EoW prodotto per il suo invio all’uso specifico, ma temporalmente differibile rispetto alla condizione di cessazione della qualifica di rifiuto in impianto;

1.4. in caso di risposta affermativa al quesito 1.3, in che modo, ai fini delle verifiche da condursi in impianto, la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa essere comunque dimostrata e attestata agli organi di controllo nelle more della redazione della dichiarazione di conformità;

2.1. se il campione secondo la norma UNI 932-1 possa essere effettuato successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto in impianto (aspetto connesso ai quesiti precedenti);

2.2. se il campione prelevato ai sensi della UNI 932-1 sia anch’esso soggetto all’obbligo di conservazione in impianto e, in caso affermativo, quale sia la durata della sua conservazione, tenuto conto che la dimensione del campione per le verifiche prestazionali può essere rilevante (anche 100/200 kg);

3.1. se il DM n. 127/2024 vada a sostituire con i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto le norme tecniche dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998 limitatamente al punto 7.1, attività di recupero 7.1.3 a), oppure anche altri punti del paragrafo 7 “Rifiuti ceramici e inerti”, del medesimo suballegato; in quest’ultimo caso, si chiede di indicare quali;

3.2. in riferimento alla sostituzione del punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98 relativamente alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, se si intendono o meno inclusi in procedura semplificata tutti i CER del DM n. 127/2024, compresi quelli che non risultano elencati al punto 7.1 del DM 05/02/98, o se, viceversa, la procedura semplificata possa essere applicata unicamente ai CER elencati al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 qualora previsti anche nel DM 127/2024;

3.3. se l’immediata applicabilità dell’art. 5 comma 4 debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti già adeguati al previgente DM n. 152/2022 al fine di ridurre le tempistiche di conservazione del campione da 5 anni a 1, oppure anche agli impianti ad oggi non adeguati al DM n. 152/2022;

3.4. se le ditte che ad oggi sono autorizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto per i medesimi usi previsti dal DM n. 127/2024 ma a partire da una commistione di codici, alcuni elencati nel DM n. 127/2024 e altri estranei al DM n. 127/2024, possano intendersi esonerate dall'obbligo di adeguamento di cui all'art. 8, qualora intendano proseguire l'attività con le modalità di cui all'autorizzazione “caso per caso”;

3.5. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se le medesime ditte devono garantire che ogni lotto di EoW prodotto nell’arco dell’intera durata dell’autorizzazione comprenda sempre la commistione con CER non contemplati dal DM n. 127/2024, oppure possano produrre anche lotti costituiti esclusivamente da CER di cui al DM n. 127/2024;

4.1. se il rifiuto identificato con codice EER 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti), sia da intendersi come proveniente esclusivamente dal trattamento dei rifiuti elencati nella medesima Tabella 1, o se possa derivare anche dal trattamento di altri rifiuti in essa non ricompresi;

5.1. se possano ritenersi inclusi nei processi di lavorazione ammessi ai sensi del DM n. 127/2024 anche trattamenti basati su un'azione di tipo fisico, come il lavaggio e il desorbimento termico;

6.1. se e a quali condizioni sia possibile miscelare i lotti presso l’impianto di produzione dell’aggregato, una volta conclusa la fase di verifica di conformità, al fine di realizzare la specifica composizione richiesta dall’utilizzatore (ad es: solo a seguito di compilazione e trasmissione della dichiarazione di conformità di ciascun lotto oggetto di miscelazione, alla stregua di materie prime);

7.1. se il limite di 100 mg/kg debba essere soggetto a riduzione nei singoli provvedimenti di autorizzazione, anche in assenza di adeguamenti normativi, in relazione al variare della metodica analitica ufficialmente riconosciuta, o se viceversa sussista l’obbligo di utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di raggiungere il più basso limite di rilevabilità possibile, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg;

7.2. qual è il riferimento per individuare la metodica analitica ufficialmente riconosciuta;

8.1. se, qualora sia dimostrato che esistano progetti approvati per interventi definiti come “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” - utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 del DM 127/24-, sia possibile derogare dai valori soglia identificati in Tabella 2 Allegato 1 tramite una valutazione “caso per caso”;

9. infine, si riferisce che, a meno di diverso avviso di codesto spettabile Ministero, si ritiene che l’assenza dell’uso specifico “realizzazione di opere di protezione” nell’elenco in Allegato 2 costituisca un mero refuso, in ragione della previsione di aggregato conforme alla UNI EN 13383-1 in tab.4 dell’Allegato 1 e del corrispondente richiamo in tab.5 dell’Allegato 2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

−  Decreto ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

−  Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

−  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;

−  Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico dell’ISPRA richiesto con nota prot. n. 238865 del 30 dicembre 2024 e acquisito con nota prot. n. 52068 del 19 marzo 2025 nonché il parere tecnico dell’ISS richiesto con nota prot. n. 97042 del 21 maggio 2025 e acquisito con nota prot. n. 22589 del 3 febbraio 2026, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre richiamare la natura del decreto ministeriale n. 127 del 2024 (di seguito D.M. 127/2024) quale regolamento adottato ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/2006, volto a definire, in assenza di criteri comunitari, i criteri nazionali specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale.

Ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, in applicazione dei principi espressi dall’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero che soddisfi contestualmente tutte quattro le condizioni riportate al comma 1:

a)  la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;

b)  esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)  la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d)  l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il D.M. 127/2024 declina tali condizioni in maniera puntuale, individuando:

  • i rifiuti in ingresso ammissibili;
  • le operazioni di trattamento consentite;
  • i requisiti di qualità ambientale dell’aggregato recuperato;
  • le norme tecniche di riferimento per i diversi usi specifici;
  • gli obblighi documentali e di autocontrollo, ivi compresa la dichiarazione di conformità per ciascun lotto.

Con riferimento al quesito 1.1, occorre osservare che ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.M. 127/2024, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammissibili cessano di essere tali e sono qualificati aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1. Quest’ultimo identifica i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato sul tal quale (Tabella 2) e sull’eluato (Tabella 3), in funzione dei diversi utilizzi definiti nell’Allegato 2, nonché le norme di riferimento per l’attribuzione della relativa marcatura CE (Tabella 4). L’aggregato recuperato può essere utilizzato solo per gli scopi specifici indicati nel predetto Allegato 2, che riporta in Tabella 5 l’elenco delle norme tecniche di riferimento di cui è richiesta la conformità e l’elenco delle norme per la definizione dell’idoneità tecnica. Il regolamento va, dunque, applicato nella sua interezza e non per fasi distinte affinché siano rispettate le condizioni declinate all’articolo 184-ter e i criteri dettagliati. In particolare, devono essere preventivamente individuati gli scopi specifici cui destinare l’aggregato recuperato esitato dalle operazioni di recupero, l’esistenza di un mercato o di domanda per lo stesso, la conformità ai requisiti tecnici per gli scopi specifici e il rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti senza impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. La cessazione della qualifica dei rifiuti in parola, pertanto, non può prescindere dalla conformità alle norme armonizzate europee e a quelle relative all’idoneità tecnica per gli usi specifici, escludendo la possibilità di posticiparne il rispetto.

Sulla base di tali considerazioni la cessazione della qualifica di rifiuto come descritta al quesito 1.1 non risulterebbe, pertanto, conforme ai principi generali dettati dalla normativa comunitaria.

Ne consegue che gli ulteriori quesiti di cui al punto 1 devono ritenersi assorbiti in ragione di quanto sopra rilevato.

Quanto al quesito di cui al punto 2.1., non si ritiene condivisibile la possibilità di posticipare il campionamento finalizzato alla verifica dell’idoneità tecnica secondo la norma UNI 932-1 per le motivazioni di cui al punto 1 supra, in quanto la medesima deve essere effettuata nell’ambito del procedimento complessivo che conduce alla cessazione della qualifica di rifiuto e non successivamente ad esso.

Per quanto concerne la conservazione del campione di cui al quesito 2.2., l’articolo 5, comma 4, del DM 127/2024 prevede espressamente la durata di un anno per il campione prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Pur in assenza di una specifica analoga previsione per i campioni prelevati in conformità alla norma UNI 932-1, si ritiene coerente, in un’ottica sistematica e di uniformità applicativa, fare riferimento al medesimo termine annuale, ferma restando la possibilità per l’autorità competente, in sede autorizzativa, di definire una diversa durata di conservazione, in ragione delle specifiche del caso concreto, comunque in grado di garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato, al fine di consentire la ripetizione delle analisi.

In ordine al quesito 3.1, richiamato il quadro normativo già illustrato in precedenza, si rammenta che l’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di un’operazione di recupero, soddisfa specifici criteri adottati nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, lettere da a) a d). Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, tali criteri sono definiti in conformità alla normativa unionale oppure, in assenza di criteri stabiliti a livello europeo, sono individuati, per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti ministeriali. Il comma 3 dell’articolo 184-ter stabilisce inoltre che, nelle more dell’adozione dei decreti previsti dal comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 1998.

Ebbene, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 184-ter, è stato emanato il decreto ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024, recante la disciplina dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. L’adozione del citato decreto ha conseguentemente determinato, la cessazione dell’applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998, limitatamente alle operazioni di recupero aventi ad oggetto i rifiuti ricompresi nell’ambito di applicazione del medesimo D.M. n. 127/2024 e destinati agli scopi specifici ivi previsti. Per le procedure semplificate, così come espressamente previsto dall’articolo 8 del citato D.M. n. 127/2024, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 relativamente ai limiti quantitativi di cui all’allegato 4, alle norme tecniche contenute nell’allegato 5 e ai valori limite per le emissioni previsti dall’allegato 1, suballegato 2.

In tale contesto, sarà l’autorità competente, all’atto della presentazione dell’istanza volta al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione, a dover verificare l’applicabilità del D.M. n. 127/2024 ovvero del D.M. 5 febbraio 1998, in ragione dei rifiuti oggetto dell’operazione di recupero e degli scopi specifici previsti.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.2, si evidenzia che, il D.M. n. 127/2024, pur individuando un elenco di rifiuti per i quali è possibile conseguire la cessazione della qualifica di rifiuto, non estende il perimetro delle procedure semplificate né incide sulle condizioni per l’accesso alle stesse; pertanto, resta esclusa la possibilità di applicare il regime semplificato a rifiuti contemplati dal nuovo decreto ma non inclusi nel punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, rimanendo la procedura semplificata applicabile unicamente ai rifiuti già ivi previsti.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.3., si osserva che la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4, del D.M. 127/2024 prevede espressamente “l’immediata applicabilità dell’articolo 5, comma 4” del medesimo decreto, e pertanto deve ritenersi che la riduzione del periodo di conservazione del campione risulta immediatamente applicabile a tutti i produttori di aggregato recuperato, indipendentemente dall’eventuale avvenuto adeguamento al D.M. 152/2022 o dal procedimento di adeguamento al D.M. n. 127/2024.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.4., si osserva che l’articolo 8 del D.M. n. 127/2024 prevede un obbligo di adeguamento ai criteri del regolamento per tutti i produttori di aggregato recuperato che effettuano le operazioni di recupero su rifiuti in tutto o in parte ricompresi nell’allegato 1 del DM. 127/2024 destinati agli scopi specifici ivi previsti.

In tale contesto, la procedura autorizzativa “caso per caso” di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 mantiene carattere residuale e trova applicazione nei soli casi in cui i rifiuti non siano ricompresi nell’allegato 1 del D.M. n. 127/2024 ovvero, pur essendo ivi elencati, siano destinati a scopi differenti da quelli previsti dal medesimo decreto. Ne consegue che gli operatori autorizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di un insieme di codici EER, alcuni ricompresi nel D.M. n. 127/2024 e altri estranei allo stesso, non possono ritenersi esonerati dall’obbligo di adeguamento di cui all’articolo 8, qualora l’aggregato sia destinato agli scopi specifici di cui all’allegato 2.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.5., si rileva che lo stesso presuppone una risposta affermativa al quesito 3.4., che, per le ragioni sopra esposte, deve invece ritenersi negativa.

Tuttavia, occorre ribadire che la mera presenza, nell’ambito dell’autorizzazione, di rifiuti non ricompresi nel D.M. n. 127/2024 non è idonea ad escludere l’applicazione del regolamento. Pervenendo a conclusioni opposte, ossia ritenendo possibile l’applicazione di una autorizzazione “caso per caso”, potrebbe configurarsi una elusione del corretto regime autorizzativo, con conseguente sottrazione del produttore di aggregato dall’obbligo di adeguamento previsto dall’articolo 8 del D.M. 127/2024.

Con riguardo al quesito 4.1. e, in particolare, al codice EER 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti), non essendo riportata alcuna specifica limitazione sulla loro provenienza nella Tabella 1 di cui all’Allegato 1, del D.M. 127/2024 possono ritenersi ammissibili anche se derivanti dal trattamento di rifiuti diversi da quelli elencati nella citata Tabella 1.

In merito al quesito 5.1., si precisa che il processo di trattamento e recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante fasi meccaniche di cui è riportato un elenco esemplificativo al punto c) dell’Allegato 1 del D.M. 127/2024. È altresì previsto che il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle fasi elencate, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal decreto in parola.

Quanto al punto 6., si osserva che il punto c) dell’Allegato 1 del DM 127/2024 prescrive che: “Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano

miscelati.” vietando la miscelazione durante la fase di verifica. Il decreto non reca, invece, specifiche indicazioni in merito ad eventuali operazioni di miscelazione successive al perfezionamento dei lotti. In tale contesto, una eventuale miscelazione successiva può essere valutata come ammissibile solo con riferimento a materiali che abbiano già acquisito la qualifica di prodotto, ciascuno corredato dalla relativa dichiarazione di conformità e destinato al medesimo scopo specifico. Il materiale risultante dalla miscelazione di singoli lotti dovrà in ogni caso rispettare integralmente i requisiti tecnici e le condizioni previste per lo scopo specifico dichiarato nelle rispettive dichiarazioni di conformità, ferma la possibilità per l’autorità competente di disciplinare, nell’ambito del titolo autorizzativo, le modalità operative relative a tali operazioni.

In relazione al quesito 7.1., rispetto al valore limite fissato per l’amianto pari a 100 mg/kg, la nota[1] https://www.salute.gov.it/new/it/tema/rischio-chimico/laboratori-che-effettuano-analisi-sullamianto/ della Tabella 2, Allegato 1 del D.M. 127/2024 chiarisce che il valore dell’amianto debba intendersi: “Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori”. Ciò significa che è opportuno utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consente di individuare il più basso valore possibile di concentrazione, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg.

Per quanto riguarda l’individuazione delle metodiche analitiche, l’Allegato 5 del Decreto ministeriale 14 maggio 1996 definisce i requisiti minimi per le attività di campionamento (par. 1) e per ciascuna metodica analitica (par. 2: MOCF, SEM, FTIR, DRX).

Infine, si rappresenta che sul sito del Ministero della Salute alla pagina “Laboratori che effettuano analisi sull’amianto”1 viene riportata la lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto, aggiornata orientativamente ogni 15 giorni.

Con riferimento al punto 8., si osserva che il D.M. 127/2024 individua espressamente e in modo tassativo le ipotesi in cui trova applicazione l’articolo 184-ter, comma 3, del D. lgs. 152/2006, ossia quando le operazioni riguardino rifiuti non elencati nell’Allegato 1 ovvero rifiuti ivi elencati ma destinati a scopi specifici diversi da quelli contemplati nell’Allegato 2.

Non risultano previste ulteriori fattispecie applicative. Ne consegue che, anche in presenza di progetti approvati per interventi di recupero ambientale rientranti tra gli scopi specifici individuati dal DM 127/2024, i limiti applicabili restano quelli stabiliti nell’Allegato 1 in funzione dello scopo specifico dichiarato, senza possibilità di modulazione mediante valutazione “caso per caso”.

Resta ferma la possibilità, nei casi di utilizzo di rifiuti in attività di recupero ambientale, esclusivamente nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del DM 5 febbraio 1998, di definire nell’ambito di un progetto approvato dall'autorità competente limiti dei contaminanti in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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