Bombole di metano: la riqualificazione in sicurezza

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98

Bombole di metano: la riqualificazione in sicurezza è l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2026, n. 131.

Bombole di metano: la riqualificazione in sicurezza

Definiti, tra gli altri:

  • il servizio interno di ispezione e attività di vigilanza;
  • la figura del responsabile tecnico;
  • l'attività dei centri di revisione;
  • il sistema di tracciatura delle bombole.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Bombole di metano: la riqualificazione in sicurezza

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98

Regolamento recante disciplina delle modalita'  di  esecuzione  della
legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990,  n.  145  in
materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione.
(26G00116)

 

(Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2026, n. 131)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(omissis)

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2,

del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  disciplina  le

modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950,  n.  640  e  della

legge 7 giugno 1990, n. 145, al fine di semplificare gli  adempimenti

connessi allo svolgimento delle attivita' di  riqualificazione  delle

bombole contenenti gas naturale ovvero metano  compressi  di  cui  al

regolamento n. 110 della Commissione  economica  per  l'Europa  delle

Nazioni  Unite   (UNECE),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento

UNECE n. 110).

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le  seguenti

definizioni:

a) Autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti;

b)  SFBM:  la  Servizi  fondo  bombole  metano  S.p.A.,  societa'

interamente partecipata da  Acquirente  Unico  S.p.A.  ai  sensi  del

decreto del Ministro della transizione ecologica 30  settembre  2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2021;

c) CNG: il gas naturale compresso;

d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento

UNECE n. 110, e classificate in:

1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico;

2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato  da  guaina

composta da un filamento continuo impregnato con resina,  avvolte  in

maniera circonferenziale;

3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato  da  guaina

composta da un filamento  continuo  impregnato  con  resina,  avvolte

completamente;

4) CNG4: bombole CNG con  corpo  non  metallico  rinforzato  da

guaina composta da  un  filamento  continuo  impregnato  con  resina,

interamente composito;

e)    Servizio    interno    di    ispezione:    la     struttura

tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge  le  attivita'

di cui all'articolo 4;

f) Ispettore SFBM: il  soggetto  selezionato  da  SFBM  ai  sensi

dell'articolo 5;

g)  Officina  riconosciuta:  l'impresa  esercente  attivita'   di

autoriparazione  di  cui  alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  122  e

riconosciuta da SFBM ai sensi dell'articolo 6;

h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui  all'articolo  7  che

opera presso l'Officina riconosciuta;

i) utenti:  i  soggetti  proprietari  ovvero  utilizzatori  delle

bombole CNG;

l) Centro di revisione SFBM: centro operativo  di  SFBM  deputato

alla riqualificazione delle bombole CNG  ai  sensi  dell'articolo  8,

comma 1;

m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello

di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle  bombole

CNG 1 ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

n)  Deposito  fiduciario:  centro  di  deposito   deputato   alla

raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai  sensi

dell'articolo 9.

 

                               Art. 3

                           Compiti di SFBM

1. Spettano a SFBM i seguenti compiti,  connessi  allo  svolgimento

delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG:

a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione;

b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione  delle  bombole

CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di

revisione SFBM, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e

all'articolo 9, comma 1;

c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5;

d) il riconoscimento delle officine di cui all'articolo 6;

e) l'istituzione, la  gestione  e  l'aggiornamento  del  registro

degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5, comma 5;

f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro  dei

Responsabili tecnici ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

g) l'istituzione, la  gestione  e  l'aggiornamento  del  registro

delle Officine riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

h) la  vigilanza,  tramite  il  Servizio  interno  di  ispezione,

sull'attivita' delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico,

dei Centri di revisione terzi, nonche' dei Depositi fiduciari;

i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica e all'Autorita' competente, entro dodici mesi  dalla  data

di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro

il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione  sugli  esiti  delle

attivita' di vigilanza;

l) la fornitura delle etichette di cui all'articolo 10, comma  1,

lettera b);

m) la definizione del tariffario nazionale  di  cui  all'articolo

12, comma 1, e la determinazione dei contributi di  cui  al  medesimo

articolo 12, commi 2 e 5;

n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione

delle segnalazioni da parte dell'utenza;

o) la effettuazione di studi, ricerche, nonche' la promozione  di

eventi scientifici nel settore della riqualificazione  delle  bombole

CNG;

p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle  bombole

CNG ai sensi dell'articolo 11;

q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le

Officine riconosciute, i  Centri  di  revisione  SFBM,  i  Centri  di

revisione terzi, i Depositi fiduciari;

r)  la  stipula  di  contratti   di   assicurazione   collettiva,

riguardanti la  responsabilita'  civile  verso  terzi  per  i  rischi

connessi alle bombole CNG;

s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito internet,  di  un

rapporto  statistico  relativo  ai  risultati  delle   attivita'   di

riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione;

t) la trasmissione all'Autorita' competente di  una  proposta  di

regole procedurali concernenti:

1) l'individuazione e il riconoscimento  dei  soggetti  di  cui

agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' i criteri, le condizioni  e  le

modalita' per lo svolgimento delle relative attivita';

2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG  ai

sensi dell'articolo 11;

3) la  conduzione  delle  verifiche  di  idoneita'  all'uso  di

bombole CNG gia' installate su veicoli  che  siano  coinvolti  in  un

evento incidentale di cui all'Allegato  4  al  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  13  maggio  2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022;

4) la vigilanza, da parte del Servizio  interno  di  ispezione,

sull'attivita' delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici,

dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari;

5)  le  modalita'  di  erogazione   dei   contributi   di   cui

all'articolo 12, commi 2 e 5.

2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere a) e n) del comma  1

entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento. In sede di prima attuazione del  presente  articolo,  le

proposte di regole procedurali di cui al comma 1,  lettera  t),  sono

trasmesse all'Autorita' competente  entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente regolamento e SFBM,  entro  centoventi

giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del  comma  3,

effettua i compiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di

regole procedurali  di  cui  al  comma  1,  lettera  t),  l'Autorita'

competente   puo'   richiederne   modifiche   ovvero    integrazioni.

L'Autorita' competente approva  le  proposte  di  regole  procedurali

entro novanta giorni dalla data  di  trasmissione  delle  medesime  o

dalla data di ricezione delle proposte modificate  ovvero  integrate.

Nel caso in cui, entro il termine di  novanta  giorni  ai  sensi  del

secondo periodo, l'Autorita' competente non si  pronunci,  le  regole

procedurali  si  intendono  approvate.  SFBM   pubblica   le   regole

procedurali sul proprio sito internet  entro  quindici  giorni  dalla

data di approvazione.

4. In relazione  all'intero  ciclo  di  gestione  del  servizio  di

riqualificazione delle  bombole  CNG,  SFBM  applica  un  sistema  di

qualita' certificato in conformita' alla norma UNI EN ISO 9001.

 

                               Art. 4

                    Servizio interno di ispezione

                      e attivita' di vigilanza

1.   Il   Servizio   interno   di   ispezione   e'   la   struttura

tecnico-organizzativa  di  SFBM  avente  il  compito  di   effettuare

attivita' di vigilanza relativamente ai processi di  riqualificazione

delle bombole CNG.

2. Le attivita' di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono

svolte da soggetti aventi la qualifica di  Ispettore  SFBM  ai  sensi

dell'articolo 5.

3. L'attivita' di  vigilanza  da  parte  del  Servizio  interno  di

ispezione e' svolta secondo le regole procedurali di cui all'articolo

3, comma 1, lettera t), numero 4). Nel caso in cui, a  seguito  della

vigilanza, si accerti la non conformita' delle attivita' svolte dalle

Officine  riconosciute,  dai  Responsabili  tecnici,  dai  Centri  di

revisione  terzi  o  dai  Depositi  fiduciari  rispetto  alle  regole

procedurali di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  t),  ovvero

rispetto alle disposizioni  del  presente  regolamento,  il  Servizio

interno di ispezione ne da' comunicazione, entro e  non  oltre  dieci

giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorita' competente.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui

al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria:

a) ove ritenga infondato l'accertamento di  non  conformita',  ne

da' comunicazione all'Autorita' competente e al Servizio  interno  di

ispezione;

b) ove ritenga fondato l'accertamento di non conformita', diffida

il  soggetto  interessato  ad  adempiere  al  rispetto  delle  regole

procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero  delle

disposizioni del presente regolamento, entro un  termine  massimo  di

trenta giorni.

5. SFBM comunica all'Autorita' competente e al Servizio interno  di

ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di  cui  al  comma  4,

lettera b).

6. In caso di inottemperanza  alla  diffida  di  cui  al  comma  4,

lettera b), SFBM propone all'Autorita' competente  l'adozione  di  un

provvedimento di sospensione del soggetto interessato  dall'esercizio

delle attivita' oggetto di non conformita', per una durata massima di

sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorita' competente

puo' imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti

dall'esercizio  non  conforme  delle  attivita'.  SFBM  da'  adeguata

pubblicita' dell'atto di sospensione nel registro di cui all'articolo

6, comma 5, o nel registro di cui  all'articolo  7,  comma  4.  SFBM,

sulla base della condotta del  soggetto  interessato,  puo'  proporre

all'Autorita'  competente  la   rideterminazione   del   termine   di

sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma  restando  la

durata massima di sei mesi. Nel caso di  inosservanza,  da  parte  di

un'Officina  riconosciuta  o  di   un   Responsabile   tecnico,   del

provvedimento di sospensione, o anche solo  delle  specifiche  misure

eventualmente imposte ai  sensi  del  secondo  periodo  del  presente

comma,  SFBM  propone  tempestivamente  all'Autorita'  competente  la

cancellazione dal registro di cui all'articolo  6,  comma  5,  o  dal

registro di cui all'articolo 7, comma 4. Nel caso di inosservanza, da

parte di un Centro di revisione terzo o di  un  Deposito  fiduciario,

del provvedimento di  sospensione,  o  anche  solo  delle  specifiche

misure  eventualmente  imposte  ai  sensi  del  secondo  periodo  del

presente  comma,  SFBM,  informata  l'Autorita'  competente,   revoca

l'affidamento disposto ai sensi,  rispettivamente,  dell'articolo  8,

comma 2, o dell'articolo 9, comma 2.

7. Entro novanta giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  3,

secondo periodo, SFBM, previo svolgimento  di  apposita  istruttoria,

propone all'Autorita' competente l'adozione di  un  provvedimento  di

cancellazione dell'Officina riconosciuta o del  Responsabile  tecnico

dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal  registro  di  cui

all'articolo 7, comma 4:

a) in caso di perdita  di  uno  o  piu'  requisiti  previsti  per

l'iscrizione nei registri stessi;

b)  qualora,  nei  confronti  dell'Officina  riconosciuta  o  del

Responsabile tecnico, siano stati adottati piu' di due  provvedimenti

di sospensione nell'arco di un quinquennio.

8. Qualora la comunicazione di cui al  comma  3,  secondo  periodo,

riguardi le attivita' svolte da un Centro di revisione terzo o da  un

Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi  novanta  giorni  dalla

comunicazione medesima, previo svolgimento di apposita istruttoria  e

informata  l'Autorita'  competente  dei  relativi  esiti,  revoca  il

relativo affidamento:

a) in caso di perdita di uno o piu' dei requisiti sulla base  dei

quali e' stato disposto l'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma

2, o dell'articolo 9, comma 2;

b) nel caso in cui il Centro di revisione  terzo  o  il  Deposito

fiduciario sia stato destinatario di piu'  di  due  provvedimenti  di

sospensione nell'arco di un quinquennio.

9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione,  sui  Centri  di

revisione SFBM, nonche'  su  SFBM  stessa  e'  svolta  dall'Autorita'

competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le

modalita'  stabilite  con  decreto  dell'Autorita'  medesima  e   del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  da  adottarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

regolamento.  L'Autorita'  competente   informa   periodicamente   il

Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  sugli  esiti

della vigilanza di cui al primo periodo.

10. Gli  oneri  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attivita'  di

vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorita'

competente sono coperti a valere sul contributo di  cui  all'articolo

62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.

 

                               Art. 5

                           Ispettori SFBM

1. L'Ispettore SFBM:

a) supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le  attivita'

di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi  dell'allegato  3  al

regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai  sensi

dell'articolo 10;

b)  espleta,  secondo  le   modalita'   previste   dalle   regole

procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4), la

vigilanza sulle attivita' svolte  dalle  Officine  riconosciute,  dai

Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi  e  dai  Depositi

fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7.

2. Qualora emergano, nel corso dell'attivita' di vigilanza  di  cui

al comma 1, lettera b), situazioni di incompatibilita', di  conflitto

di interessi ovvero tali da  non  consentire  l'esercizio  imparziale

della  funzione,   l'Ispettore   SFBM   si   astiene   dall'esercizio

dell'attivita'  stessa  e  segnala  la  situazione  medesima,   anche

potenziale, in  forma  scritta  al  Servizio  interno  di  ispezione.

Qualora le  situazioni  di  cui  al  primo  periodo  siano  accertate

dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza

che il soggetto interessato si  sia  astenuto,  l'Autorita'  medesima

provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non  inferiore

a sei mesi.

3. SFBM, nel rispetto dei principi di  imparzialita',  trasparenza,

pubblicita', parita' di opportunita'  e  trattamento,  seleziona  gli

Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso:

a) di un attestato rilasciato a  seguito  del  superamento  della

prova d'esame del corso di cui al comma 4;

b)   di   idoneita'   visiva,   documentata   mediante   apposita

certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:

1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri,  secondo

la scala  Jaeger  1  o  Times  New  Roman  4.5  ovvero  di  caratteri

equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta

con lenti;

2) normale percezione del contrasto e dei colori;

c) alternativamente, dei  seguenti  requisiti  di  istruzione  ed

esperienza  professionale,  da   attestare   mediante   dichiarazione

sostitutiva  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre  anni  nel

settore della  riqualificazione  periodica  delle  apparecchiature  a

pressione;

2) diploma di  perito  industriale  con  esperienza  di  almeno

cinque  anni  nel  settore  della  riqualificazione  periodica  delle

apparecchiature a pressione;

3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza

di  almeno  dieci  anni  nella   riqualificazione   periodica   delle

apparecchiature a pressione.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera a), e' un  corso  formativo,

sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti  dalla  norma

UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di  svolgimento

sono  definite  nell'ambito   delle   regole   procedurali   di   cui

all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1). Il corso  di  cui  al

primo  periodo  e'  tenuto  da  enti  o  associazioni  di  formazione

conformemente a quanto previsto dalla norma  UNI  11623-2  ovvero  da

costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul  territorio,  titolari

di  un'omologazione  di  veicoli  a  metano,  per  le  attivita'   di

interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per

la marca  e  i  modelli  di  autoveicoli  omologati  dai  costruttori

medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una  prova

d'esame, svolta secondo modalita' definite nell'ambito  delle  regole

procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), al

superamento della quale e'  rilasciato  al  soggetto  interessato  un

apposito attestato.

5. Gli Ispettori SFBM, selezionati  ai  sensi  del  comma  3,  sono

iscritti in un apposito registro istituito, gestito e  aggiornato  da

SFBM.

6. Il possesso dei requisiti di cui al  comma  3,  lettera  b),  e'

richiesto anche per il  mantenimento  della  qualifica  di  Ispettore

SFBM. Nel  caso  in  cui  sia  accertata  dall'Autorita'  competente,

d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il  venir

meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato  decade

dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa.

7. In caso di decadenza dalla qualifica  di  Ispettore  SFBM  o  di

perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del

secondo periodo del comma 6, l'Autorita' competente informa SFBM, che

provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto  interessato  dal

registro di cui al comma 5.

 

                               Art. 6

                        Officina riconosciuta

1. L'Officina riconosciuta e' abilitata a svolgere le attivita' di:

a) riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite  del

Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo

le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo

80, comma 17-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui

alla lettera a), restituzione della bombola al  Centro  di  revisione

SFBM  e  sostituzione  della  medesima  con  una  bombola   nuova   o

riqualificata;

c) smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo

le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo

80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) interscambio delle bombole CNG con i centri  di  revisione  ai

fini della  riqualificazione  con  prova  idrostatica  ai  sensi  del

regolamento UNECE n. 110, direttamente  ovvero  per  il  tramite  dei

Depositi fiduciari.

2. Ai fini del riconoscimento,  l'impresa  esercente  attivita'  di

autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta  a

SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi  degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445

del 2000 che attesti:

a) di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli

94 e 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo  2023,

n. 36 (nel seguito: «Codice dei contratti pubblici»);

b) la disponibilita' di attrezzature minime  per  lo  svolgimento

dell'attivita' di riqualificazione  in  conformita'  alla  norma  ISO

19078;

c) la disponibilita' di attrezzature minime  per  lo  svolgimento

dell'attivita' di riqualificazione  in  conformita'  alla  norma  UNI

11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG;

d)  di  avvalersi  di  uno  o  piu'  Responsabili  tecnici,   con

indicazione dei relativi nominativi.

3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui  al  comma  2

entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione.  Decorso

inutilmente il termine  di  cui  al  primo  periodo,  la  domanda  di

riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto  previsto  al

comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha  una  durata  di  cinque

anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta e' tenuta a  presentare

una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2.

4.  Le  Officine  riconosciute  recano  esposto  il  logo  di   cui

all'Allegato 1 e il tariffario  nazionale  di  cui  all'articolo  12,

comma 1.

5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un  apposito  registro

istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro  delle  Officine

riconosciute e' pubblicato in un'apposita sezione del  sito  internet

di SFBM. La cancellazione dal  registro  ai  sensi  dell'articolo  4,

commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica  di

Officina   riconosciuta.    L'impresa    esercente    attivita'    di

autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122  che  abbia

perduto la qualifica di Officina riconosciuta non puo' presentare una

nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del

provvedimento di cancellazione disposto  ai  sensi  dell'articolo  4,

commi 6, quinto periodo, o 6.

6. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  lettera  a),  e  al

comma 2, lettera d), la riqualificazione  visiva  delle  bombole  CNG

puo' essere effettuata, ai sensi  del  regolamento  UNECE  n.  110  e

secondo le modalita' stabilite  con  il  decreto  adottato  ai  sensi

dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo  n.  285  del

1992, da un funzionario dell'Autorita' competente.

7. Il Servizio interno di  ispezione  espleta  la  vigilanza  sulle

attivita' svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli

a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.

 

                               Art. 7

                        Responsabile tecnico

1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta  ed

effettua  la  riqualificazione  visiva  delle  bombole  CNG  di   cui

all'articolo 6, comma 1, lettera a),  del  presente  regolamento,  ai

sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le  modalita'  stabilite

con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis,  del

decreto legislativo n. 285 del 1992.  Il  Responsabile  tecnico  puo'

svolgere la riqualificazione  visiva  delle  bombole  CNG  anche  per

Officine riconosciute diverse da quella presso  cui  il  Responsabile

stesso opera.

2. Al fine di acquisire la qualifica  di  Responsabile  tecnico,  i

soggetti interessati sono in possesso:

a) di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1  o  alla

norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di  cui

al comma 3;

b)   di   idoneita'   visiva,   documentata   mediante   apposita

certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:

1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri,  secondo

la scala  Jaeger  1  o  Times  New  Roman  4.5  ovvero  di  caratteri

equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta

con lenti;

2) normale percezione del contrasto e dei colori;

c) alternativamente, dei  seguenti  requisiti  di  istruzione  ed

esperienza  professionale,  da   attestare   mediante   dichiarazione

sostitutiva  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre  anni  nel

settore della  riqualificazione  periodica  delle  apparecchiature  a

pressione;

2) diploma di  perito  industriale  con  esperienza  di  almeno

cinque  anni  nel  settore  della  riqualificazione  periodica  delle

apparecchiature a pressione;

3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza

di  almeno  dieci  anni  nella   riqualificazione   periodica   delle

apparecchiature a pressione.

3. La certificazione di cui al comma 2, lettera a),  e'  rilasciata

previo superamento della prova d'esame di  un  corso  formativo,  sia

teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla  norma  UNI

11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono

definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo  3,

comma 1, lettera t), numero 1).

4.  Ciascun  Responsabile  tecnico  presenta  a  SFBM  domanda   di

iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato  a

cura di SFBM medesima, che  verifica  la  sussistenza  dei  necessari

requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro  ai

sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto  periodo,  o  7,  comporta  la

perdita della qualifica di Responsabile tecnico.

5. Il Servizio interno di  ispezione  espleta  la  vigilanza  sulle

attivita' svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli  a

campione  e  l'effettuazione  di  sopralluoghi  presso  le   Officine

riconosciute.

 

                               Art. 8

                         Centri di revisione

1. I Centri di revisione SFBM:

a) eseguono, sotto  la  supervisione  degli  Ispettori  SFBM,  la

riqualificazione delle bombole  CNG  mediante  le  prove  di  cui  al

regolamento UNECE n. 110 e secondo  le  modalita'  stabilite  con  il

decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto

legislativo n. 285 del 1992;

b)  ricevono,  dalle  Officine  riconosciute   o   dai   Depositi

fiduciari, le bombole CNG  da  sottoporre  alle  prove  di  cui  alla

lettera a) e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;

c) ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che  non

hanno  superato  la  riqualificazione   visiva   o   scadute   e   le

sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;

d) avviano alle attivita' di recupero di  cui  all'articolo  183,

comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute;

e) effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura

ai sensi dell'articolo 10.

2. Nel caso in cui i Centri di revisione  SFBM,  in  rapporto  alle

esigenze dell'utenza, non siano in grado  di  erogare,  in  relazione

alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere a) e b)  del  comma

1, SFBM affida, ai sensi del Codice  dei  contratti  pubblici  e  nel

rispetto delle regole procedurali di cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera t), numero 1), i servizi stessi a Centri di  revisione  terzi

in possesso almeno di:

a) apparecchiature per il lavaggio delle  bombole  CNG  1  e  per

l'eliminazione dei contaminanti;

b) strumenti  di  misura  delle  dimensioni,  del  peso  e  dello

spessore delle bombole CNG 1;

c) strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole

CNG 1;

d) sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole

CNG 1;

e) sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova

idrostatica;

f) sistemi per l'attestazione  di  avvenuta  riqualificazione  ai

sensi dell'articolo 10;

g) sistemi di movimentazione, mezzi di  trasporto  e  sistemi  di

immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere  l'integrita'

delle bombole stesse;

h) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui  al

comma 1.

3. L'Autorita' competente  vigila  sui  Centri  di  revisione  SFBM

secondo quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9,  primo

periodo.

4. Il Centro di revisione terzo e' soggetto a  vigilanza  ai  sensi

dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato  l'affidamento  a

un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto  periodo,  o

del comma 8 del medesimo  articolo  4,  SFBM  non  puo'  affidare  il

servizio di riqualificazione al centro  di  revisione  stesso  per  i

cinque anni successivi alla revoca.

 

                               Art. 9

                         Deposito fiduciario

1. Il Deposito fiduciario:

a) ritira, presso le Officine riconosciute, le bombole CNG  1  da

sottoporre a riqualificazione mediante  prova  idrostatica  ai  sensi

dall'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110 e consegna, alle Officine

medesime, bombole CNG 1 gia' riqualificate dai centri di revisione;

b) consegna, ai centri di revisione, le bombole CNG da sottoporre

a riqualificazione;

c) riceve, dai Centri di revisione terzi, le bombole CNG che  non

hanno superato la riqualificazione o  scadute,  per  la  consegna  ai

Centri di revisione SFBM e l'avvio alle attivita' di recupero di  cui

all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152

del 2006.

2. Le attivita' di Deposito fiduciario  sono  svolte  da  soggetti,

individuati da SFBM ai sensi del Codice dei contratti pubblici e  nel

rispetto delle regole procedurali di cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera t), numero 1), in possesso almeno di:

a) sistemi di movimentazione e mezzi di trasporto  delle  bombole

CNG idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse;

b) spazi e attrezzature adeguati a mantenere  l'integrita'  delle

bombole durante l'immagazzinamento;

c) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui  al

comma 1.

3.  Il  Deposito  fiduciario  e'  soggetto  a  vigilanza  ai  sensi

dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato  l'affidamento  a

un Deposito fiduciario ai sensi del comma 6,  sesto  periodo,  o  del

comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare  il  servizio

di riqualificazione al deposito stesso per i cinque  anni  successivi

alla revoca.

4. Ciascun Deposito fiduciario espone il logo di  cui  all'Allegato

1.

 

                               Art. 10

              Attestazione di avvenuta riqualificazione

                          delle bombole CNG

1. L'avvenuta riqualificazione e' attestata:

a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova  idrostatica,

alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di

riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica  italiana

(RI);

b) nel caso delle  bombole  CNG,  sottoposte  a  riqualificazione

visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa,  dal  funzionario

dell'autorita' competente, mediante apposizione di etichette, fornite

da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della

bombola, il logo di SFBM  medesima  e  il  marchio  della  Repubblica

italiana (RI).

2. Le bombole CNG che non  hanno  superato  la  riqualificazione  o

scadute sono avviate alle attivita' di recupero di  cui  all'articolo

183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del  2006  a

cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero  e'  redatto

apposito verbale a cura del personale dei Centri  di  revisione  SFBM

addetto alle  operazioni  di  cui  al  primo  periodo,  con  relativa

annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'articolo 11.

 

                               Art. 11

                Sistema di tracciatura delle bombole

1. SFBM gestisce  il  sistema  di  tracciatura  delle  bombole  CNG

secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

t), numero 2).

2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento, il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, l'Autorita' competente e SFBM disciplinano,  mediante  la

stipula di apposita convenzione,  le  modalita'  per  la  progressiva

implementazione di un database  che  associa  i  dati  relativi  alla

capacita', alla matricola,  al  costruttore  e  alla  scadenza  delle

bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del  veicolo  sul

quale  le  bombole  stesse  sono  installate,  tramite   un   sistema

informatico  digitalizzato  dotato  di  apposito  software  «Gestione

Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM  e  i

Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di  cui  al

primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati.

3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al  comma  1,

quantomeno:

a) consente l'individuazione delle bombole  medesime  secondo  le

prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110;

b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione  e

installazione  delle  bombole  medesime,   dell'operatore   e   della

struttura di riqualificazione, ovvero di installazione,  del  veicolo

su  cui  le  bombole  sono  installate,   nonche'   quelle   relative

all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.

 

                               Art. 12

                     Costi standard del servizio

                  di riqualificazione delle bombole

1. Le Officine riconosciute applicano,  per  le  attivita'  di  cui

all'articolo 6, comma 1, un apposito tariffario  nazionale  stabilito

da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo  13.  Il  tariffario

nazionale di cui al primo periodo e' reso pubblico sul sito  internet

di SFBM, nonche' presso le  Officine  riconosciute  ovvero  sul  sito

internet delle Officine medesime, ove ne siano  dotate.  In  sede  di

prima applicazione, il tariffario nazionale e' pubblicato,  ai  sensi

del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione.

2. Alle Officine riconosciute e'  corrisposto,  secondo  le  regole

procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un

contributo forfetario standard per le attivita' di  riqualificazione,

differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG  installate  e

dei  relativi  veicoli,  nonche'  delle  operazioni  effettuate.   Il

contributo di cui al primo periodo e' definito da  SFBM,  sentito  il

Comitato di cui all'articolo 13.

3.  Le  Officine  riconosciute  scontano  nella  tariffa  richiesta

all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del  veicolo

su cui e' installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione.

4. Il costo delle  bombole  CNG  sostituite  a  scadenza  naturale,

nonche' il costo di quelle scartate in  sede  di  riqualificazione  e

avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma  1,

lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' a  carico  di

SFBM.

5. Al fine di assicurare un piu' efficiente servizio sul territorio

nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate,

e' riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole  procedurali

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un  contributo

per ogni bombola  consegnata  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,

calcolato  tenendo  conto  della  distanza  dal  Deposito  fiduciario

all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo  periodo  e'

definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.

6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al  comma  4

sono coperti a valere sul  contributo  di  cui  all'articolo  62-bis,

comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.

7. L'Autorita' competente vigila sulla corretta applicazione  delle

disposizioni   di   cui   al   presente   articolo,   disponendo   la

cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all'articolo  6,

comma 6, delle Officine riconosciute che  applicano  tariffe  diverse

dal tariffario nazionale di cui al comma 1.

 

                               Art. 13

                     Comitato tecnico consultivo

                   presso Acquirente Unico S.p.A.

1. Presso Acquirente Unico S.p.A. e' costituito un Comitato tecnico

consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennita', gettoni di

presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:

a)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica;

b) un rappresentante dell'Autorita' competente;

c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.;

d) un rappresentante di SFBM;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria

maggiormente rappresentative dei distributori  di  gas  naturale  per

autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a  mezzo  di  carri

bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e

di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione

di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione  dei  veicoli

alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli  alimentati  a

gas naturale.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) si esprime ai sensi dell'articolo 12, commi 1, 2 e 5;

b) esprime valutazioni e formula proposte sulle  problematiche  e

sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione  delle

bombole a gas naturale per autotrazione;

c) esprime valutazioni  e  formula  proposte  in  relazione  alle

diverse voci dei contributi di cui all'articolo 12;

d) e' informato sulle attivita'  svolte  da  SFBM  inerenti  alla

sicurezza delle bombole a metano;

e)   e'    periodicamente    informato    dell'andamento    delle

riqualificazioni, delle percentuali di bombole  che  hanno  avuto  un

esito negativo nel giudizio di riqualificazione e,  conseguentemente,

soggette a scarto e avviate alle attivita' di recupero, dei controlli

sulle bombole scartate, delle attivita' di informazione all'utenza.

3.  Dell'attivita'  del  Comitato  di  cui  al  comma  1  e'   data

pubblicita' sul sito istituzionale di SFBM.

 

                               Art. 14

                         Disposizioni finali

1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

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