Bombole di metano: la riqualificazione in sicurezza è l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2026, n. 131.
Definiti, tra gli altri:
- il servizio interno di ispezione e attività di vigilanza;
- la figura del responsabile tecnico;
- l'attività dei centri di revisione;
- il sistema di tracciatura delle bombole.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 98
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della
legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in
materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione.
(26G00116)
(Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2026, n. 131)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le
modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della
legge 7 giugno 1990, n. 145, al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione delle
bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento
UNECE n. 110).
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti
definizioni:
a) Autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) SFBM: la Servizi fondo bombole metano S.p.A., societa'
interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del
decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2021;
c) CNG: il gas naturale compresso;
d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento
UNECE n. 110, e classificate in:
1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico;
2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina
composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte in
maniera circonferenziale;
3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina
composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte
completamente;
4) CNG4: bombole CNG con corpo non metallico rinforzato da
guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina,
interamente composito;
e) Servizio interno di ispezione: la struttura
tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge le attivita'
di cui all'articolo 4;
f) Ispettore SFBM: il soggetto selezionato da SFBM ai sensi
dell'articolo 5;
g) Officina riconosciuta: l'impresa esercente attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e
riconosciuta da SFBM ai sensi dell'articolo 6;
h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui all'articolo 7 che
opera presso l'Officina riconosciuta;
i) utenti: i soggetti proprietari ovvero utilizzatori delle
bombole CNG;
l) Centro di revisione SFBM: centro operativo di SFBM deputato
alla riqualificazione delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 8,
comma 1;
m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello
di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle bombole
CNG 1 ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
n) Deposito fiduciario: centro di deposito deputato alla
raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai sensi
dell'articolo 9.
Art. 3
Compiti di SFBM
1. Spettano a SFBM i seguenti compiti, connessi allo svolgimento
delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG:
a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione;
b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione delle bombole
CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di
revisione SFBM, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e
all'articolo 9, comma 1;
c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5;
d) il riconoscimento delle officine di cui all'articolo 6;
e) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro
degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei
Responsabili tecnici ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
g) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro
delle Officine riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
h) la vigilanza, tramite il Servizio interno di ispezione,
sull'attivita' delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico,
dei Centri di revisione terzi, nonche' dei Depositi fiduciari;
i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e all'Autorita' competente, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro
il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sugli esiti delle
attivita' di vigilanza;
l) la fornitura delle etichette di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b);
m) la definizione del tariffario nazionale di cui all'articolo
12, comma 1, e la determinazione dei contributi di cui al medesimo
articolo 12, commi 2 e 5;
n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione
delle segnalazioni da parte dell'utenza;
o) la effettuazione di studi, ricerche, nonche' la promozione di
eventi scientifici nel settore della riqualificazione delle bombole
CNG;
p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle bombole
CNG ai sensi dell'articolo 11;
q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le
Officine riconosciute, i Centri di revisione SFBM, i Centri di
revisione terzi, i Depositi fiduciari;
r) la stipula di contratti di assicurazione collettiva,
riguardanti la responsabilita' civile verso terzi per i rischi
connessi alle bombole CNG;
s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito internet, di un
rapporto statistico relativo ai risultati delle attivita' di
riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione;
t) la trasmissione all'Autorita' competente di una proposta di
regole procedurali concernenti:
1) l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti di cui
agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' i criteri, le condizioni e le
modalita' per lo svolgimento delle relative attivita';
2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG ai
sensi dell'articolo 11;
3) la conduzione delle verifiche di idoneita' all'uso di
bombole CNG gia' installate su veicoli che siano coinvolti in un
evento incidentale di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022;
4) la vigilanza, da parte del Servizio interno di ispezione,
sull'attivita' delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici,
dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari;
5) le modalita' di erogazione dei contributi di cui
all'articolo 12, commi 2 e 5.
2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere a) e n) del comma 1
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. In sede di prima attuazione del presente articolo, le
proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), sono
trasmesse all'Autorita' competente entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e SFBM, entro centoventi
giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del comma 3,
effettua i compiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di
regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), l'Autorita'
competente puo' richiederne modifiche ovvero integrazioni.
L'Autorita' competente approva le proposte di regole procedurali
entro novanta giorni dalla data di trasmissione delle medesime o
dalla data di ricezione delle proposte modificate ovvero integrate.
Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni ai sensi del
secondo periodo, l'Autorita' competente non si pronunci, le regole
procedurali si intendono approvate. SFBM pubblica le regole
procedurali sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla
data di approvazione.
4. In relazione all'intero ciclo di gestione del servizio di
riqualificazione delle bombole CNG, SFBM applica un sistema di
qualita' certificato in conformita' alla norma UNI EN ISO 9001.
Art. 4
Servizio interno di ispezione
e attivita' di vigilanza
1. Il Servizio interno di ispezione e' la struttura
tecnico-organizzativa di SFBM avente il compito di effettuare
attivita' di vigilanza relativamente ai processi di riqualificazione
delle bombole CNG.
2. Le attivita' di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono
svolte da soggetti aventi la qualifica di Ispettore SFBM ai sensi
dell'articolo 5.
3. L'attivita' di vigilanza da parte del Servizio interno di
ispezione e' svolta secondo le regole procedurali di cui all'articolo
3, comma 1, lettera t), numero 4). Nel caso in cui, a seguito della
vigilanza, si accerti la non conformita' delle attivita' svolte dalle
Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di
revisione terzi o dai Depositi fiduciari rispetto alle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero
rispetto alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio
interno di ispezione ne da' comunicazione, entro e non oltre dieci
giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorita' competente.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria:
a) ove ritenga infondato l'accertamento di non conformita', ne
da' comunicazione all'Autorita' competente e al Servizio interno di
ispezione;
b) ove ritenga fondato l'accertamento di non conformita', diffida
il soggetto interessato ad adempiere al rispetto delle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero delle
disposizioni del presente regolamento, entro un termine massimo di
trenta giorni.
5. SFBM comunica all'Autorita' competente e al Servizio interno di
ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di cui al comma 4,
lettera b).
6. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4,
lettera b), SFBM propone all'Autorita' competente l'adozione di un
provvedimento di sospensione del soggetto interessato dall'esercizio
delle attivita' oggetto di non conformita', per una durata massima di
sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorita' competente
puo' imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti
dall'esercizio non conforme delle attivita'. SFBM da' adeguata
pubblicita' dell'atto di sospensione nel registro di cui all'articolo
6, comma 5, o nel registro di cui all'articolo 7, comma 4. SFBM,
sulla base della condotta del soggetto interessato, puo' proporre
all'Autorita' competente la rideterminazione del termine di
sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma restando la
durata massima di sei mesi. Nel caso di inosservanza, da parte di
un'Officina riconosciuta o di un Responsabile tecnico, del
provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure
eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente
comma, SFBM propone tempestivamente all'Autorita' competente la
cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal
registro di cui all'articolo 7, comma 4. Nel caso di inosservanza, da
parte di un Centro di revisione terzo o di un Deposito fiduciario,
del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche
misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del
presente comma, SFBM, informata l'Autorita' competente, revoca
l'affidamento disposto ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8,
comma 2, o dell'articolo 9, comma 2.
7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
secondo periodo, SFBM, previo svolgimento di apposita istruttoria,
propone all'Autorita' competente l'adozione di un provvedimento di
cancellazione dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico
dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui
all'articolo 7, comma 4:
a) in caso di perdita di uno o piu' requisiti previsti per
l'iscrizione nei registri stessi;
b) qualora, nei confronti dell'Officina riconosciuta o del
Responsabile tecnico, siano stati adottati piu' di due provvedimenti
di sospensione nell'arco di un quinquennio.
8. Qualora la comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo,
riguardi le attivita' svolte da un Centro di revisione terzo o da un
Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi novanta giorni dalla
comunicazione medesima, previo svolgimento di apposita istruttoria e
informata l'Autorita' competente dei relativi esiti, revoca il
relativo affidamento:
a) in caso di perdita di uno o piu' dei requisiti sulla base dei
quali e' stato disposto l'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma
2, o dell'articolo 9, comma 2;
b) nel caso in cui il Centro di revisione terzo o il Deposito
fiduciario sia stato destinatario di piu' di due provvedimenti di
sospensione nell'arco di un quinquennio.
9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di
revisione SFBM, nonche' su SFBM stessa e' svolta dall'Autorita'
competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le
modalita' stabilite con decreto dell'Autorita' medesima e del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. L'Autorita' competente informa periodicamente il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti
della vigilanza di cui al primo periodo.
10. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorita'
competente sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo
62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Art. 5
Ispettori SFBM
1. L'Ispettore SFBM:
a) supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le attivita'
di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi dell'allegato 3 al
regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai sensi
dell'articolo 10;
b) espleta, secondo le modalita' previste dalle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4), la
vigilanza sulle attivita' svolte dalle Officine riconosciute, dai
Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi e dai Depositi
fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7.
2. Qualora emergano, nel corso dell'attivita' di vigilanza di cui
al comma 1, lettera b), situazioni di incompatibilita', di conflitto
di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale
della funzione, l'Ispettore SFBM si astiene dall'esercizio
dell'attivita' stessa e segnala la situazione medesima, anche
potenziale, in forma scritta al Servizio interno di ispezione.
Qualora le situazioni di cui al primo periodo siano accertate
dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza
che il soggetto interessato si sia astenuto, l'Autorita' medesima
provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non inferiore
a sei mesi.
3. SFBM, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', parita' di opportunita' e trattamento, seleziona gli
Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso:
a) di un attestato rilasciato a seguito del superamento della
prova d'esame del corso di cui al comma 4;
b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita
certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:
1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo
la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri
equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta
con lenti;
2) normale percezione del contrasto e dei colori;
c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed
esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel
settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a
pressione;
2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno
cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza
di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera a), e' un corso formativo,
sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma
UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento
sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1). Il corso di cui al
primo periodo e' tenuto da enti o associazioni di formazione
conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 11623-2 ovvero da
costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul territorio, titolari
di un'omologazione di veicoli a metano, per le attivita' di
interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per
la marca e i modelli di autoveicoli omologati dai costruttori
medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una prova
d'esame, svolta secondo modalita' definite nell'ambito delle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), al
superamento della quale e' rilasciato al soggetto interessato un
apposito attestato.
5. Gli Ispettori SFBM, selezionati ai sensi del comma 3, sono
iscritti in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da
SFBM.
6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e'
richiesto anche per il mantenimento della qualifica di Ispettore
SFBM. Nel caso in cui sia accertata dall'Autorita' competente,
d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il venir
meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato decade
dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa.
7. In caso di decadenza dalla qualifica di Ispettore SFBM o di
perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del
secondo periodo del comma 6, l'Autorita' competente informa SFBM, che
provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto interessato dal
registro di cui al comma 5.
Art. 6
Officina riconosciuta
1. L'Officina riconosciuta e' abilitata a svolgere le attivita' di:
a) riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite del
Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo
le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo
80, comma 17-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui
alla lettera a), restituzione della bombola al Centro di revisione
SFBM e sostituzione della medesima con una bombola nuova o
riqualificata;
c) smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo
le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo
80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) interscambio delle bombole CNG con i centri di revisione ai
fini della riqualificazione con prova idrostatica ai sensi del
regolamento UNECE n. 110, direttamente ovvero per il tramite dei
Depositi fiduciari.
2. Ai fini del riconoscimento, l'impresa esercente attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta a
SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000 che attesti:
a) di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli
94 e 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 (nel seguito: «Codice dei contratti pubblici»);
b) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento
dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma ISO
19078;
c) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento
dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma UNI
11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG;
d) di avvalersi di uno o piu' Responsabili tecnici, con
indicazione dei relativi nominativi.
3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui al comma 2
entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione. Decorso
inutilmente il termine di cui al primo periodo, la domanda di
riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto previsto al
comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha una durata di cinque
anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta e' tenuta a presentare
una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2.
4. Le Officine riconosciute recano esposto il logo di cui
all'Allegato 1 e il tariffario nazionale di cui all'articolo 12,
comma 1.
5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un apposito registro
istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro delle Officine
riconosciute e' pubblicato in un'apposita sezione del sito internet
di SFBM. La cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 4,
commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di
Officina riconosciuta. L'impresa esercente attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 che abbia
perduto la qualifica di Officina riconosciuta non puo' presentare una
nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del
provvedimento di cancellazione disposto ai sensi dell'articolo 4,
commi 6, quinto periodo, o 6.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), e al
comma 2, lettera d), la riqualificazione visiva delle bombole CNG
puo' essere effettuata, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e
secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, da un funzionario dell'Autorita' competente.
7. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle
attivita' svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli
a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.
Art. 7
Responsabile tecnico
1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta ed
effettua la riqualificazione visiva delle bombole CNG di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente regolamento, ai
sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite
con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992. Il Responsabile tecnico puo'
svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG anche per
Officine riconosciute diverse da quella presso cui il Responsabile
stesso opera.
2. Al fine di acquisire la qualifica di Responsabile tecnico, i
soggetti interessati sono in possesso:
a) di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1 o alla
norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di cui
al comma 3;
b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita
certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:
1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo
la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri
equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta
con lenti;
2) normale percezione del contrasto e dei colori;
c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed
esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel
settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a
pressione;
2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno
cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza
di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione.
3. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' rilasciata
previo superamento della prova d'esame di un corso formativo, sia
teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI
11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono
definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera t), numero 1).
4. Ciascun Responsabile tecnico presenta a SFBM domanda di
iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato a
cura di SFBM medesima, che verifica la sussistenza dei necessari
requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro ai
sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la
perdita della qualifica di Responsabile tecnico.
5. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle
attivita' svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli a
campione e l'effettuazione di sopralluoghi presso le Officine
riconosciute.
Art. 8
Centri di revisione
1. I Centri di revisione SFBM:
a) eseguono, sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, la
riqualificazione delle bombole CNG mediante le prove di cui al
regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
b) ricevono, dalle Officine riconosciute o dai Depositi
fiduciari, le bombole CNG da sottoporre alle prove di cui alla
lettera a) e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;
c) ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che non
hanno superato la riqualificazione visiva o scadute e le
sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;
d) avviano alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute;
e) effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura
ai sensi dell'articolo 10.
2. Nel caso in cui i Centri di revisione SFBM, in rapporto alle
esigenze dell'utenza, non siano in grado di erogare, in relazione
alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma
1, SFBM affida, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel
rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera t), numero 1), i servizi stessi a Centri di revisione terzi
in possesso almeno di:
a) apparecchiature per il lavaggio delle bombole CNG 1 e per
l'eliminazione dei contaminanti;
b) strumenti di misura delle dimensioni, del peso e dello
spessore delle bombole CNG 1;
c) strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole
CNG 1;
d) sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole
CNG 1;
e) sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova
idrostatica;
f) sistemi per l'attestazione di avvenuta riqualificazione ai
sensi dell'articolo 10;
g) sistemi di movimentazione, mezzi di trasporto e sistemi di
immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere l'integrita'
delle bombole stesse;
h) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1.
3. L'Autorita' competente vigila sui Centri di revisione SFBM
secondo quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, primo
periodo.
4. Il Centro di revisione terzo e' soggetto a vigilanza ai sensi
dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a
un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto periodo, o
del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il
servizio di riqualificazione al centro di revisione stesso per i
cinque anni successivi alla revoca.
Art. 9
Deposito fiduciario
1. Il Deposito fiduciario:
a) ritira, presso le Officine riconosciute, le bombole CNG 1 da
sottoporre a riqualificazione mediante prova idrostatica ai sensi
dall'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110 e consegna, alle Officine
medesime, bombole CNG 1 gia' riqualificate dai centri di revisione;
b) consegna, ai centri di revisione, le bombole CNG da sottoporre
a riqualificazione;
c) riceve, dai Centri di revisione terzi, le bombole CNG che non
hanno superato la riqualificazione o scadute, per la consegna ai
Centri di revisione SFBM e l'avvio alle attivita' di recupero di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152
del 2006.
2. Le attivita' di Deposito fiduciario sono svolte da soggetti,
individuati da SFBM ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel
rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera t), numero 1), in possesso almeno di:
a) sistemi di movimentazione e mezzi di trasporto delle bombole
CNG idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse;
b) spazi e attrezzature adeguati a mantenere l'integrita' delle
bombole durante l'immagazzinamento;
c) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1.
3. Il Deposito fiduciario e' soggetto a vigilanza ai sensi
dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a
un Deposito fiduciario ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del
comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il servizio
di riqualificazione al deposito stesso per i cinque anni successivi
alla revoca.
4. Ciascun Deposito fiduciario espone il logo di cui all'Allegato
1.
Art. 10
Attestazione di avvenuta riqualificazione
delle bombole CNG
1. L'avvenuta riqualificazione e' attestata:
a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova idrostatica,
alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di
riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica italiana
(RI);
b) nel caso delle bombole CNG, sottoposte a riqualificazione
visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa, dal funzionario
dell'autorita' competente, mediante apposizione di etichette, fornite
da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della
bombola, il logo di SFBM medesima e il marchio della Repubblica
italiana (RI).
2. Le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o
scadute sono avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo
183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 a
cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero e' redatto
apposito verbale a cura del personale dei Centri di revisione SFBM
addetto alle operazioni di cui al primo periodo, con relativa
annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'articolo 11.
Art. 11
Sistema di tracciatura delle bombole
1. SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG
secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
t), numero 2).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, l'Autorita' competente e SFBM disciplinano, mediante la
stipula di apposita convenzione, le modalita' per la progressiva
implementazione di un database che associa i dati relativi alla
capacita', alla matricola, al costruttore e alla scadenza delle
bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del veicolo sul
quale le bombole stesse sono installate, tramite un sistema
informatico digitalizzato dotato di apposito software «Gestione
Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM e i
Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di cui al
primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati.
3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al comma 1,
quantomeno:
a) consente l'individuazione delle bombole medesime secondo le
prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110;
b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione e
installazione delle bombole medesime, dell'operatore e della
struttura di riqualificazione, ovvero di installazione, del veicolo
su cui le bombole sono installate, nonche' quelle relative
all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.
Art. 12
Costi standard del servizio
di riqualificazione delle bombole
1. Le Officine riconosciute applicano, per le attivita' di cui
all'articolo 6, comma 1, un apposito tariffario nazionale stabilito
da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. Il tariffario
nazionale di cui al primo periodo e' reso pubblico sul sito internet
di SFBM, nonche' presso le Officine riconosciute ovvero sul sito
internet delle Officine medesime, ove ne siano dotate. In sede di
prima applicazione, il tariffario nazionale e' pubblicato, ai sensi
del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. Alle Officine riconosciute e' corrisposto, secondo le regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un
contributo forfetario standard per le attivita' di riqualificazione,
differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG installate e
dei relativi veicoli, nonche' delle operazioni effettuate. Il
contributo di cui al primo periodo e' definito da SFBM, sentito il
Comitato di cui all'articolo 13.
3. Le Officine riconosciute scontano nella tariffa richiesta
all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del veicolo
su cui e' installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione.
4. Il costo delle bombole CNG sostituite a scadenza naturale,
nonche' il costo di quelle scartate in sede di riqualificazione e
avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' a carico di
SFBM.
5. Al fine di assicurare un piu' efficiente servizio sul territorio
nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate,
e' riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole procedurali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo
per ogni bombola consegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
calcolato tenendo conto della distanza dal Deposito fiduciario
all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo periodo e'
definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.
6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al comma 4
sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.
7. L'Autorita' competente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, disponendo la
cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all'articolo 6,
comma 6, delle Officine riconosciute che applicano tariffe diverse
dal tariffario nazionale di cui al comma 1.
Art. 13
Comitato tecnico consultivo
presso Acquirente Unico S.p.A.
1. Presso Acquirente Unico S.p.A. e' costituito un Comitato tecnico
consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
b) un rappresentante dell'Autorita' competente;
c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.;
d) un rappresentante di SFBM;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei distributori di gas naturale per
autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a mezzo di carri
bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e
di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione
di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione dei veicoli
alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli alimentati a
gas naturale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) si esprime ai sensi dell'articolo 12, commi 1, 2 e 5;
b) esprime valutazioni e formula proposte sulle problematiche e
sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione delle
bombole a gas naturale per autotrazione;
c) esprime valutazioni e formula proposte in relazione alle
diverse voci dei contributi di cui all'articolo 12;
d) e' informato sulle attivita' svolte da SFBM inerenti alla
sicurezza delle bombole a metano;
e) e' periodicamente informato dell'andamento delle
riqualificazioni, delle percentuali di bombole che hanno avuto un
esito negativo nel giudizio di riqualificazione e, conseguentemente,
soggette a scarto e avviate alle attivita' di recupero, dei controlli
sulle bombole scartate, delle attivita' di informazione all'utenza.
3. Dell'attivita' del Comitato di cui al comma 1 e' data
pubblicita' sul sito istituzionale di SFBM.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.





