Iscrizione alla categoria 9: precisati i requisiti

Iscrizione alla categoria 9: precisati i requisiti
Le indicazioni nella circolare dell'Albo gestori ambientali 2 luglio 2026, n. 4

Iscrizione alla categoria 9: precisati i requisiti con la circolare dell'Albo gestori ambientali 2 luglio 2026, n. 4.

Iscrizione alla categoria 9: precisati i requisiti

Il comitato nazionale, dopo avere ricordato quali aziende siano soggette e quali, viceversa, siano escluse dall'iscrizione, ha fornito chiarimenti su:

Di seguito il testo della circolare dell'Albo gestori ambientali 2 luglio 2026, n. 4.

Rifiuti abbandonati e da mozziconi: i chiarimenti dell'Albo gestori

Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 2 luglio 2026, n. 4

Oggetto: chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9

Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le attività soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi d’iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili.

Considerato quanto disciplinato dal Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono le seguenti attività:

−  messa in sicurezza d’emergenza definita dall’articolo 240, comma 1, lettera m), D. Lgs. 152/2006;
−  messa in sicurezza operativa definita dall’articolo 240, comma 1, lettera n), D. Lgs. 152/2006;
−  messa in sicurezza permanente definita dall’articolo 240, comma 1, lettera o), D. Lgs. 152/2006;
−  bonifica definita dall’articolo 240, comma 1, lettera p), D. Lgs. 152/2006;
−  ripristino e ripristino ambientale definito dall’articolo 240, comma 1, lettera q), D. Lgs. 152/2006.

 

Non sono, invece, soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono le seguenti attività:

−  indagini preliminari di cui all’articolo 242, comma 2, D. Lgs. 152/2006;
−  attività di progettazione della caratterizzazione e di esecuzione della stessa (come specificato dalla Circolare Prot. n. 614/ALBO/PRES del 30 maggio 2006);
−  misure di prevenzione di cui all’articolo 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, incluse le procedure di cui all’articolo 242-bis e gli interventi di cui all’articolo 242-ter del medesimo decreto legislativo, che il responsabile dell’inquinamento deve attuare nelle successive 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per come definite dall’articolo 240, comma 1, lettera i), D. Lgs. 152/2006;
−  analisi di rischio sanitario e ambientale di cui all’articolo 240, comma 1, lettera r), D. Lgs. 152/2006;
−  tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica.

Si precisa, inoltre, che ai fini dell’individuazione degli importi di bonifica cantierabili, si debba fare riferimento all’intervento, o alla sua quota parte, approvato dall’autorità competente, purché finanziariamente coperta ed immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Ne consegue, pertanto, che debbano essere computate ai fini della definizione di tali importi tutte le operazioni ivi incluse, sia dirette (bonifica, messa in sicurezza, ripristino) che indirette (ad esempio: opere provvisionali, oneri per la sicurezza, attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti).

Sono stati inoltre richiesti chiarimenti su come determinare l’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione, a tal proposito si precisa che il limite dell’importo della classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente ed effettivamente, sia che si riferisca ad un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti.

Quanto previsto dalla presente Circolare costituisce atto di indirizzo per la verifica dei presupposti di iscrizione all’Albo nella categoria 9 e per la corretta attribuzione della relativa classe dimensionale.

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