Iscrizione all'Albo gestori ambientali e riforma Cartabia: chiarimenti sono stati forniti dal comitato nazionale con la circolare 2 luglio 2026, n. 2.
Di cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 150/2022 (cosiddetta riforma Cartabia) ha modificato, tra i tanti, anche il codice di procedura penale. Per effetto, la sentenza di applicazione della pena su richiesta di entrambe le parti non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi e non può essere equiparata a una sentenza di condanna da leggi diverse da quelle penali. La conseguenza è che questo tipo di sentenza non risulta ostativa per l’iscrizione all’Albo o per il mantenimento della stessa.
Di seguito il testo della circolare dell'Albo gestori ambientali 2 luglio 2026, n. 2.
Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 2 luglio 2026, n. 2
Oggetto: non ostatività ai fini dell’iscrizione all’Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art.444 comma 2 del c.p.p.
Il D.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022 (riforma Cartabia), ha modificato il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., con la conseguenza che la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p., comma 2, non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi e non può essere equiparata ad una sentenza di condanna da leggi diverse da quelle penali, quale è l’art. 10 comma 2 lett. d) del DM 120/2014, che equipara la sentenza ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna.
Pertanto, nonostante quanto disposto dal punto citato del Regolamento dell’Albo, la sentenza ai sensi dell’art.444 comma 2 c.p.p. ai fini dell’iscrizione all’Albo, se non sono applicate pene accessorie, non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, con esclusione di ogni ostatività per l’iscrizione all’Albo o per il mantenimento della stessa.




