Rifiuti urbani: novità dall’Albo gestori

Rifiuti urbani: novità dall'Albo gestori
La deliberazione 1° luglio 2026, n. 3 modifica la tabella D2 della deliberazione 3 novembre 2016, n. 5

Rifiuti urbani: novità dall'Albo gestori con la pubblicazione della deliberazione 1° luglio 2026, n. 3.

Rifiuti urbani: novità dall'Albo gestori

In particolare, si tratta:

  • dell'abrogazione della deliberazione 14 aprile 2025, n. 3;
  • della modifica della tabella D2 della deliberazione 3 novembre 2016, n. 5.

Le misure sono la conseguenza dell'aggiornamento resosi necessario alla luce della pubblicazione del decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato» e del regolamento (Ue) 2025/40 di armonizzazione delle norme sugli imballaggi.

Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali

Di seguito il testo della deliberazione dell'Albo gestori ambientali 1° luglio 2026, n. 3.

Rifiuti urbani: novità dall'Albo gestori

Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 1° luglio 2026, n. 3

Abrogazione della deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 e del Regolamento (UE) 2025/40

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda;

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare l’allegato “D”, Tabella D2;

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025, recante la modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, relativa alla sottocategoria individuata nell’allegato “D”, Tabella D2, ai fini di consentire l’iscrizione all’Albo nella categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti;

Visto il regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ed in particolare la definizione di imballaggio;

Considerato che in data 12 agosto 2026 il regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 diverrà applicabile, e che pertanto i rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti dovranno essere classificati come imballaggi, anche laddove conferiti insieme al loro contenuto;
Considerata l’indicazione, contenuta nel regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024, relativa alla nuova classificazione delle capsule di caffè o altri infusi esausti, risulta non più appropriata l’attribuzione del codice EER 20 01 99 e pertanto appare necessario procedere all’abrogazione della delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che il medesimo decreto, aggiornando l’elenco dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta, ha previsto l’eliminazione del codice EER 20 03 99 - cartucce toner esaurite, ed ha modificato le modalità di classificazione dei rifiuti costituiti da gruppi cartuccia esauriti, attribuendo loro i codici EER 16 02 16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 e 16 02 15* - componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso;

Rilevato che occorre procedere all’aggiornamento della Tabella D2, individuata nell’allegato “D” alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025, per adeguare i relativi codici EER alle nuove classificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 e dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026;

DELIBERA

Articolo 1

(modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016)

1. La Tabella D2, individuata nell’allegato “D” alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025, è aggiornata al fine di adeguarla alla nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 e alle nuove classificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2. La Tabella D2, così come individuata ai sensi del comma 1, è sostituita dalla Tabella D2 allegata alla presente deliberazione.

Articolo 2

(entrata in vigore)

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Articolo 3

(abrogazioni)

1. A decorrere dal 12 agosto 2026 - data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 - è abrogata la delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025.

ALLEGATO D
(Articolo 1, comma 4)
TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA’ ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:
Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10 e 20 01 11); oli e grassi commestibili (20 01 25); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); gruppi cartuccia esauriti (16 02 15* e 16 02 16) e toner per stampa esauriti (08 03 18) di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026; capsule di caffè o altri infusi esausti[1]a decorrere dal 12 agosto 2026, data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024, è cancellato il codice EER 20 01 99 - capsule di caffè o altri infusi esausti. (20 01 99)

[photo credits]

Note   [ + ]

1. a decorrere dal 12 agosto 2026, data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024, è cancellato il codice EER 20 01 99 - capsule di caffè o altri infusi esausti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome