Granulato di conglomerato bituminoso: chiarimenti sull'utilizzo sono stati forniti dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica in risposta a un interpello ambientale di Confapi Aniem.
In particolare, è stato chiesto di chiarire e definire:
- le possibilità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nelle granulometrie 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6
- se l’uso di questo materiale può essere equiparato all’uso di materiali vergini.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale di Confapi Aniem 11 novembre 2025, n. 212168
Oggetto: interpello ambientale - attuazione del dm del 28 marzo 2018, n. 69 - Utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso – End of Waste
Con riferimento all’art. 3-septies del D.lgs. 152/06 che consente alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di inviare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, la scrivente CONFAPI ANIEM, tra le associazioni italiane maggiormente rappresentative delle Imprese manifatturiere, sottopone il presente interpello a codesto Ministero al fine di ottenere soluzione interpretativa ad uno degli aspetti attuativi del DM del 28 marzo 2018, n. 69.
Considerato quanto previsto dal DM del 5 febbraio 1998 ‘’Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.’’;
Viste le disposizioni del DM 69 del 28 marzo 2018 che disciplinano le modalità di reintroduzione nel ciclo produttivo del granulato di conglomerato bituminoso;
SI CHIEDE
di chiarire e definire le possibilità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nelle granulometrie 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 e se, alla luce delle norme sopra richiamate, l’uso di tale materiale può essere equiparato all’uso di materiali vergini.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della tutela ambientale 6 luglio 2026, n. 143349
Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito all'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152 del 2006, l’associazione CONFAPI-ANIEM, ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla disciplina di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, in particolare, circa la possibilità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nelle classi granulometriche 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 e se l’uso di tale materiale possa essere equiparato all’uso dei materiali vergini.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, richiesto con nota prot. n. 222254 del 25 novembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 30965 del 12 febbraio 2026, si rappresenta quanto segue.
Il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 individua i criteri in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e può essere impiegato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 1 del medesimo decreto e di seguito elencati:
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della Norma Uni En13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Con riferimento alle granulometrie indicate nell'istanza, si osserva che le classi 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 sono ricomprese tra le dimensioni nominali degli aggregati considerate dalla norma UNI EN 13242, richiamata dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per gli impieghi connessi alla produzione di aggregati destinati alla costruzione di strade.
La UNI EN 13242 costituisce la norma armonizzata di riferimento per gli aggregati ottenuti da materiali naturali, industriali o riciclati destinati all'impiego in materiali non legati e legati con leganti idraulici e individua un sistema di classificazione degli aggregati fondato sulla designazione granulometrica “d/D”, dove “d” e “D” rappresentano rispettivamente le dimensioni nominali inferiore e superiore dei setacci.
Le granulometrie (frazioni) che ne risultano dipendono, quindi, dalla serie di setacci utilizzata. La norma di riferimento UNI EN 13242 per la produzione di aggregati da utilizzare nelle opere di costruzione distingue, in conformità alla norma UNI 933-1, le seguenti tipologie:
- fini: frazione granulometrica di aggregato passante al setaccio di 0,063 mm (<0,063 mm);
- aggregato fine: designazione attribuita agli aggregati di dimensione d uguale a 0 e D minore e uguali a 6,3 mm (d = 0 e D ≤ 6,3 mm)
- aggregato grosso: designazione attribuita agli aggregati di dimensione d uguale o maggiore di 1 mm e D maggiore di 2 mm (d ≥1 mm e D > 2 mm)
- aggregato di frazione unica: aggregato costituito da una miscela di aggregati fini e grossi con D maggiore di 6,3 mm (D > 6,3 mm). Questo può essere prodotto senza separare le frazioni fini e grosse oppure combinando gli aggregati fini e gli aggregati grossi.
La granulometria, determinata in conformità alla Norma UNI 933-1, deve in ogni caso rispettare i requisiti indicati nei punti 4.3.1 e 4.3.2 del §4.3 della Norma UNI 13242 che definiscono, con riferimento al prospetto 2, i requisiti generali di granulometria da rispettare per tutte le tipologie di aggregato e, nei prospetti 3 e 4, ulteriori requisiti aggiuntivi, rispettivamente relativi agli aggregati grossi con D/d≥2 e agli aggregati fini ed in frazione unica.
La conformità alla UNI EN 13242 non si esaurisce, tuttavia, nella sola verifica della distribuzione granulometrica. La norma richiede infatti il rispetto di una pluralità di requisiti prestazionali concernenti, tra l'altro, la forma delle particelle, la percentuale di elementi frantumati, il contenuto e la qualità dei fini, la resistenza alla frammentazione e all'usura, l'assorbimento d'acqua, la composizione dei costituenti, nonché specifiche caratteristiche chimiche e di durabilità, comprese, ove pertinenti, le prestazioni rispetto ai cicli di gelo e disgelo.
Ne consegue che la possibilità di utilizzare le granulometrie richiamate nell'istanza non deriva dalla mera appartenenza ad una determinata classe dimensionale, ma dalla conformità dell'aggregato ottenuto all'insieme dei requisiti tecnici previsti dalla UNI EN 13242.
Con riguardo alla seconda parte del quesito, occorre richiamare la finalità propria della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, che è proprio quella di consentire il reimpiego di materiali recuperati in sostituzione delle materie prime tradizionalmente utilizzate, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle ulteriori disposizioni di settore. Infatti, lo scopo di un processo di questo tipo è di ottenere un prodotto che possa sostituire la materia prima vergine, limitandone quindi il consumo e favorendo l’economia circolare, garantendo contestualmente il completo rispetto dei requisiti dettati dall’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tale prospettiva, il decreto ministeriale n. 69 del 2018 regolamenta i requisiti ed i criteri necessari affinché il conglomerato bituminoso
cessi di essere rifiuto per diventare granulato di conglomerato bituminoso in sostituzione della materia prima vergine ed essere impiegato nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.





