Acque destinate al consumo umano: cambia la disciplina per effetto del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102 (sul S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2025, n. 153).
In particolare, il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.
Nel dettaglio sono modificati:
- gli artt. 2-16, 18-21, 23-26;
- gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.
Di seguito il testo del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102; gli allegati sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
(S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2025, n. 153)
Vigente al: 19-7-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore»
sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del
gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
b) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni
delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»;
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta
al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme
ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco
previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche
organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del
Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»;
d) alla lettera l), le parole: «"Ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale" (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti:
«"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»;
e) alla lettera n):
1) al primo periodo, le parole: «una rete di distribuzione
idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi di
fornitura idro-potabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. E' altresi'
considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare
che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale
fornitore di acqua.»;
f) alla lettera p), le parole: «delle risorse idriche» sono
sostituite dalle seguenti: «idrico primario» e le parole: «sono
altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore
alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano
quali fornitori di acqua;» sono soppresse;
g) alla lettera u), dopo le parole: «della qualita'» sono
inserite le seguenti: «e della quantita'», le parole: «per
monitoraggio operativo si intende» sono sostituite dalle seguenti:
«per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in
essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»;
h) la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica
che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi
che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di
seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle
disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il
produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il
distributore;»;
i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che include il
prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»;
l) alla lettera cc), dopo le parole: «La responsabilita' del
gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono inserite le
seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;
n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti:
«ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce che
e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in
un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo
definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che
identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi
produttive e i controlli svolti;
ii-ter) "apparecchiatura di trattamento dell'acqua":
dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici
esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai
requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a
modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio
2012, n. 25;
ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto con le
acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e
destinato a essere immesso sul mercato;
ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario": insieme
delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego
dell'acqua.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto 2)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»;
2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse quelle utilizzate
nelle imprese alimentari,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in
bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate
nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono
essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti
di rispetto della conformita' dell'acqua di cui, rispettivamente
all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a
essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere
ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate
alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle
apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite,
rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter),
devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al
punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), con responsabilita' del gestore idro-potabile e del
gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di
rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo
periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
d) al comma 5, le parole: «, sono soggette esclusivamente alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e
15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non
sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, nonche'
ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui
all'articolo 8, comma 5»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media,
meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone
nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono soggette
alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonche' ai
pertinenti allegati.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15»
sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni
previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»;
b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono
sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che
gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».
Art. 4
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle
apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano,
nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di
trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto
dall'articolo 3, comma 3.»;
b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»;
d) al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole:
«fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le
seguenti: «, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i
provvedimenti di cui al punto 1);».
Art. 5
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite
le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilita' dei
sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti:
«l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le
parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle
seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e' sostituita
dalla seguente: «tre»;
c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;
d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente
decreto».
Art. 6
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono
inserite le seguenti: «e destinate»;
b) le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono
soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA
attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese
disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11
della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui al
decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite
dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»;
d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI»
sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA-
SINTAI»;
e) al comma 12, le parole: «Autorita' ambientali o sanitarie
delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti:
«regioni e province autonome e autorita' sanitarie»;
f) al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il
SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a
ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»;
g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei dati di
SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita' dei
dati di SINA- SINTAI»;
Art. 7
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati
nell'allegato VI»;
b) al comma 2:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, individuate dal gestore idro-potabile»;
2) alla lettera i), le parole: «della conformita' di materiali»
sono sostituite dalle seguenti: «della conformita' di prodotti,
reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»;
c) al comma 3, lettera a), il numero 2) e' sostituito dal
seguente:
«2) quando un parametro puo' derivare esclusivamente
dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di
disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al
consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono
utilizzati dal gestore idro-potabile;»;
d) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «Le forniture idro-potabili»
sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura
idro-potabile»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del
presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede
espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente
articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da
parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente,
decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da
parte della stessa autorita'.».
Art. 8
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2023, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
successive revisioni».
Art. 9
Modifica all'articolo 10
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che vengono
a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Per
l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i
materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere
utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o
parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il
trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle
acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare
a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della
salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli
superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita'
previste per il loro utilizzo.
2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel
tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti
dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di
garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi
idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono
pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti
all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma
1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti
presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le
composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi
europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e
di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365
della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o
dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma
3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano
domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo
la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della
Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA
l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento
degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della
presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute e'
esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.
5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono
composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al
consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23
gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al
comma 1 nonche' la designazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' coinvolti sono effettuate secondo le
procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE)
2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, e'
istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei
prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo
umano" costituito da:
a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico
competente per la qualita' delle acque destinate al consumo umano e
avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma
2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e
coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di
valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica ai
sensi del comma 5;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni
di autorita' di notifica nazionale;
c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con
funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di
valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche'
di vigilanza sugli organismi notificati;
d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della
conformita' dei prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi
del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato,
redige la dichiarazione UE di conformita' prevista dal regolamento
delegato (UE) 2024/370.
8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una
marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo
le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE)
2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a
decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai
prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali
stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n.
174.
10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla
decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13
luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le
composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base
di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del
2004, possono essere utilizzati a livello nazionale per la
fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia
garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo
nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di
conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il
parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato
nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il
trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle
acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
11. In applicazione delle misure transitorie previste dal
regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a
livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del
Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al 31
dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e
utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il
trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate
al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il
rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque
destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita'
di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di
cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e
utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al
consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei
prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e
utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle
misure transitorie previste ai commi 10 e 11, e' esercitata
rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente
competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo, le autorita'
sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con
o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a
verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente
articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli obblighi di
marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi la
possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori
accertamenti, come quelli riguardanti la composizione
quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare
un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto
stesso.».
Art. 10
Modifica all'articolo 11
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali
filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano). - 1. Le disposizioni del presente
articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneita' dei ReMaF,
definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per
il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul
mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036.
2. I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche
dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli
obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o
prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al
consumo umano dell'acqua;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a
quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con
il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche
degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a
contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso,
non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici
previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono essere immessi sul
mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque
destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la
produzione e la distribuzione di tali acque esclusivamente i ReMaF
autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa verifica finalizzata ad
accertarne la conformita' ai requisiti tecnici di cui all'allegato
IX, sezioni B, C e D.
5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica
ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato
IX, sezione A1, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono stati preventivamente autorizzati per le finalita' di
cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del regolamento
(UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio
2012, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n.
392;
b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX,
sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto
all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012.
6. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a
decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici avviano la
procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF secondo
quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.
7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti
dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o
da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo'
essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia
stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un
organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro
o Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di
sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente
decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al primo
periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai
biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di
quanto previsto dal comma 5.
8. Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore
economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e 7
nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo
le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F.
9. L'operatore economico registra i biocidi e i presidi
medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF"
all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' indicate
nell'allegato IX, sezione F.
10. Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da
specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF
immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le
informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.
11. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di
idoneita' e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione,
etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.
12. Gli operatori economici che fabbricano o commercializzano i
ReMaF in conformita' al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso
l'adozione di un sistema di assicurazione della qualita', siano
costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli
standard di qualita' necessari per l'uso cui sono destinati e le
condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;
b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato
nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di
conformita' ai requisiti fissati dal presente articolo, predisposta
da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati
nell'allegato IX, sezione H;
c) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie
che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie
a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti
fissati nel presente articolo, oltre che della qualifica del
personale deputato a dichiararne la conformita' ai sensi della
lettera b);
d) informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica
intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo,
processo produttivo, e su effetti inattesi o nocivi di cui si e'
venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella "Banca dati
ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, ovvero in fase di
autorizzazione da parte del CeNSiA;
e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la
propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di
contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e
distribuzione, assicurando le condizioni stabilite per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il
deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono posti in
contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I;
f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione
dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano e forniscono evidenza, per
quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di tali
soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle
condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualita'
dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo,
trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, e' tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed
etichettati in conformita' al presente articolo e all'allegato IX,
immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036;
b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la
propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di
contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e
manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX,
sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione
e utilizzo dei ReMaF secondo quanto stabilito in sede di
autorizzazione all'immissione sul mercato;
c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di
conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di
accompagnamento e in etichetta.
14. Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo
di garantirne la purezza e la qualita' per le finalita' di cui al
comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori,
sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui
gestori idro-potabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito
delle proprie responsabilita' e dei propri compiti.
15. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato
nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque
anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa
documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformita'
attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili
su richiesta alle autorita' sanitarie.
16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei
ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a
decorrere dal 13 gennaio 2036, e' esercitata rispettivamente dalle
autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformita'
con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi
e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione
A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7.
18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale entro il 12 gennaio
2036 e conformi alle disposizioni previgenti possono essere
utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla
suddetta data.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo
priorita'» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e
dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di
aree e strutture pubbliche»;
b) al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri
indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque
destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE)
2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai
fini di cui al comma 10.»;
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4
PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee
guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle
sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e
da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della
Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono
inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e
province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le
seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;
b) al comma 7, la parola: «gestione» e' sostituita dalla
seguente: «gestioni».
Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle
Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando
contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province
competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i
risultati non conformi»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e
comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende
sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e
dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi
dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri
stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei
risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei
gestori idro-potabili e' effettuata entro novanta giorni
dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati
non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e
comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti
salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo
15.»;
c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA»
sono inserite le seguenti: «alle autorita' sanitarie locali,
regionali e provinciali competenti per territorio,».
Art. 14
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono
inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
Art. 15
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «al consumo umano, per
parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano, o per
parametri»;
b) al comma 6, la parola: «riportate» e' sostituita dalla
seguente: «riportare».
Art. 16
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la
seguente: «annua»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili
da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita'
almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le
informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la
prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».
Art. 17
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono
sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono
inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»;
c) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,»
sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica,»;
1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
«6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni
annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei
sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla
Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza
dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma
3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il
mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di
cui al comma 3, lettera d);»;
2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito
delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della
conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6,
comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici
nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri
e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di
controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le
province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la
formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti
risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute
per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di
idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF,
secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione
dei programmi di controllo.»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorita' ambientali e»
sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le
autorita'»;
e) al comma 4:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili
sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato
nazionale;».
Art. 18
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente:
«Acqua»;
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico
competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo
umano»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione,
le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1),
e le successive revisioni;».
Art. 19
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere
modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana
o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
Art. 20
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta
abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della
violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un
pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente»;
2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione»
sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di
trattamento dell'acqua in violazione»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) la violazione della conformita' alle disposizioni
dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua
destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle
disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti
ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data
indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di
informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12,
lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 20.000;»;
4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 15»;
c) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 21
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le Autorita' ambientali e» sono
sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le
autorita'», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le
parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4
PFAS,»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita'
sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita',
e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il
valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto
riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume
carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto
del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati
dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della
sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
10 aprile 1991.».
Art. 23
Modifica all'articolo 26
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per
gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato
AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e'
autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6
milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024
e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede
mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la
promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA).».
Art. 24
Modifiche agli allegati
al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al
decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono sostituiti dagli
allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente decreto.
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.




