Acque destinate al consumo umano: cambia la disciplina

Acque destinate al consumo umano
Il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102 integra e rettifica quasi integralmente il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Acque destinate al consumo umano: cambia la disciplina per effetto del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102 (sul S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2025, n. 153).

In particolare, il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

Acque destinate al consumo umano

Nel dettaglio sono modificati:

  • gli artt. 2-16, 18-21, 23-26;
  • gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.

Di seguito il testo del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102; gli allegati sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.

Acque destinate al consumo umano

Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102 

Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2023, n. 18, di attuazione della  direttiva  (UE)  2020/2184
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2020,
concernente la qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano.

 

(S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2025, n. 153)

 

Vigente al: 19-7-2025

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                      Modifiche all'articolo 2

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  23  febbraio

2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione  del  gestore»

sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del

gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;

b) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.

Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle  designazioni

delle aree  di  salvaguardia  di  cui  all'articolo  94  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»;

c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva  aperta

al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano  conforme

ai requisiti del presente decreto nei punti  di  conformita'  di  cui

all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco

previo  affinamento  finalizzato  a  modificarne  le  caratteristiche

organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal  decreto  del

Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»;

d) alla lettera l), le  parole:  «"Ente  di  governo  dell'ambito

territoriale  ottimale"  (EGATO)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»;

e) alla lettera n):

1) al primo periodo, le  parole:  «una  rete  di  distribuzione

idrica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «uno  o  piu'  sistemi  di

fornitura idro-potabile»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «.  E'  altresi'

considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore  alimentare

che si  approvvigiona  da  fonti  di  acqua  proprie  e  opera  quale

fornitore di acqua.»;

f) alla lettera p),  le  parole:  «delle  risorse  idriche»  sono

sostituite dalle seguenti:  «idrico  primario»  e  le  parole:  «sono

altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del  settore

alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano

quali fornitori di acqua;» sono soppresse;

g) alla  lettera  u),  dopo  le  parole:  «della  qualita'»  sono

inserite  le  seguenti:  «e  della  quantita'»,   le   parole:   «per

monitoraggio operativo si intende» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in

essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»;

h) la lettera z) e' sostituita dalla seguente:

«z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica

che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi  e  passivi

che vengono a contatto con le acque destinate al  consumo  umano,  di

seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle

disposizioni del presente  decreto;  tale  soggetto  puo'  essere  il

produttore o il suo rappresentante autorizzato,  l'importatore  o  il

distributore;»;

i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che  include  il

prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»;

l) alla lettera cc), dopo  le  parole:  «La  responsabilita'  del

gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;

m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono  inserite  le

seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;

n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti:

«ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce  che

e' stata  fabbricata  o  confezionata  in  condizioni  identiche,  in

un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo

definito;  al  lotto  viene  assegnato  un  "numero  di  lotto"   che

identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate,  le  fasi

produttive e i controlli svolti;

ii-ter)   "apparecchiatura    di    trattamento    dell'acqua":

dispositivo utilizzato  sia  in  ambito  domestico  che  in  pubblici

esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme  ai

requisiti del presente  decreto  nei  punti  di  conformita'  di  cui

all'articolo 5, che eroga l'acqua previo  affinamento  finalizzato  a

modificarne  le  caratteristiche  organolettiche  in  conformita'  ai

requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute  7  febbraio

2012, n. 25;

ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto  con  le

acque destinate al consumo umano  composto  con  materiali  finali  e

destinato a essere immesso sul mercato;

ii-quinquies)  "approvvigionamento  idrico  primario":  insieme

delle  infrastrutture  idriche  a  monte  dei  settori   di   impiego

dell'acqua.».

 

                               Art. 2

                      Modifiche all'articolo 3

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto  2)»

sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»;

2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse  quelle  utilizzate

nelle imprese alimentari,» sono soppresse;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2.  Le  acque  destinate  al  consumo  umano  confezionate  in

bottiglie o contenitori e destinate alla  vendita  ovvero  utilizzate

nella produzione, preparazione  o  trattamento  di  alimenti,  devono

essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai  punti

di rispetto della  conformita'  dell'acqua  di  cui,  rispettivamente

all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a

essere ingerite o  si  preveda  ragionevolmente  che  possano  essere

ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono  considerate

alimenti ai sensi del regolamento (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le acque potabili erogate dalle  case  dell'acqua  e  dalle

apparecchiature   di   trattamento   dell'acqua,   quali    definite,

rispettivamente, all'articolo 2,  comma  1,  lettere  f)  e  ii-ter),

devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al

punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5,  comma  1,

lettera e), con  responsabilita'  del  gestore  idro-potabile  e  del

gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli  ambiti  di

rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo

periodo, rientrando nella somministrazione diretta di  bevande,  sono

considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;

d) al comma 5, le parole: «, sono  soggette  esclusivamente  alle

disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e

15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non

sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16,  nonche'

ai pertinenti allegati, tenuto anche conto  delle  esenzioni  di  cui

all'articolo 8, comma 5»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media,

meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono  meno  di  50  persone

nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono  soggette

alle disposizioni  di  cui  agli  articoli  da  6  a  9,  nonche'  ai

pertinenti allegati.».

 

                               Art. 3

                      Modifiche all'articolo 4

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5  a  15»

sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni

previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»;

b)  al  comma  4,  le  parole:  «I  gestori  idro-potabili»  sono

sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile  che

gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».

 

                               Art. 4

                      Modifiche all'articolo 5

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) per  le  acque  prodotte  dalle  case  dell'acqua  e  dalle

apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano,

nel punto di consegna dell'acqua alla casa e  all'apparecchiatura  di

trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di  quanto  disposto

dall'articolo 3, comma 3.»;

b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc»  sono  sostituite

dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»;

c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono  inserite

le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»;

d)  al  comma  4,  lettera  a),  numero  2),  dopo   le   parole:

«fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono  aggiunte  le

seguenti:  «,  nel  caso  cio'  sia  ritenuto  utile  a  sostenere  i

provvedimenti di cui al punto 1);».

 

                               Art. 5

                      Modifiche all'articolo 6

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite

le seguenti:  «e  destinate»,  le  parole:  «l'interoperabilita'  dei

sistemi  informativi  SINTAI»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  SINA-SINTAI»  e   le

parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: «alla filiera»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e'  sostituita

dalla seguente: «tre»;

c) al comma 7,  lettera  a),  le  parole:  «della  filiera»  sono

sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;

d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,

secondo la periodicita'  specificata  nell'allegato  VI  al  presente

decreto».

 

                               Art. 6

                      Modifiche all'articolo 7

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica,  dopo  le  parole:  «acque  da  destinare»  sono

inserite le seguenti: «e destinate»;

b) le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono

soppresse;

c) al comma  1,  dopo  le  parole:  «rese  disponibili  da  ISPRA

attraverso  il  SINTAI»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «rese

disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11

della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui  al

decreto del Ministero della salute del  14  giugno  2017,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite

dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»;

d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del  SINTAI»

sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del  SINA-

SINTAI»;

e) al comma 12, le  parole:  «Autorita'  ambientali  o  sanitarie

delle regioni e province autonome» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«regioni e province autonome e autorita' sanitarie»;

f) al comma 14, le parole: «trasmettono  a  ISPRA  attraverso  il

SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a

ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»;

g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei  dati  di

SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita'  dei

dati di SINA- SINTAI»;

 

                               Art. 7

                      Modifiche all'articolo 8

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e

nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  per  l'approvazione   indicati

nell'allegato VI»;

b) al comma 2:

1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, individuate dal gestore idro-potabile»;

2) alla lettera i), le parole: «della conformita' di materiali»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  conformita'  di  prodotti,

reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»;

c) al comma 3,  lettera  a),  il  numero  2)  e'  sostituito  dal

seguente:

«2)  quando   un   parametro   puo'   derivare   esclusivamente

dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di

disinfezione o di un materiale a contatto con  l'acqua  destinata  al

consumo  umano,  e  tale  tecnica  o  metodo  o  materiale  non  sono

utilizzati dal gestore idro-potabile;»;

d) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole:  «Le  forniture  idro-potabili»

sono   sostituite   dalle   seguenti:   «I   sistemi   di   fornitura

idro-potabile»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Ai  fini  del

presente comma, il gestore  della  fornitura  idro-potabile  richiede

espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione  del  presente

articolo   all'autorita'   sanitaria   territorialmente   competente.

L'esenzione si ritiene acquisita in  caso  di  mancato  riscontro  da

parte dell'autorita' sanitaria  locale  territorialmente  competente,

decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni  da

parte della stessa autorita'.».

 

                               Art. 8

                       Modifica all'articolo 9

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo  23  febbraio

2023, n. 18, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e

successive revisioni».

 

                               Art. 9

                      Modifica all'articolo 10

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023,  n.  18,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che  vengono

a contatto con le  acque  destinate  al  consumo  umano).  -  1.  Per

l'espletamento degli obblighi  generali  di  cui  all'articolo  4,  i

materiali di cui  sono  costituiti  i  prodotti  destinati  a  essere

utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale  o

parziale sostituzione in impianti  esistenti,  per  il  prelievo,  il

trattamento, lo stoccaggio,  l'adduzione  o  la  distribuzione  delle

acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare

a contatto con tali acque, non devono nel tempo:

a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela  della

salute umana, come previsto dal presente decreto;

b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;

c) favorire la crescita microbica;

d) causare il rilascio  in  acqua  di  contaminanti  a  livelli

superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle  finalita'

previste per il loro utilizzo.

2. I materiali o prodotti di cui  al  comma  1  non  devono,  nel

tempo,  modificare  le  caratteristiche  degli   scarichi   derivanti

dall'acqua con  cui  essi  vengono  posti  a  contatto,  al  fine  di

garantire il rispetto dei valori limite di emissione  degli  scarichi

idrici  previsti  nell'allegato  5  alla  Parte  terza  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e,  in  ogni  caso,  non  devono

pregiudicare gli obiettivi di  qualita'  dei  corpi  idrici  previsti

all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo  decreto  legislativo  n.

152 del 2006.

3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui  al  comma

1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni  e  costituenti

presenti negli "elenchi positivi europei" di cui  alla  decisione  di

esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.

4.  Per  testare  e  approvare  le  sostanze  di   partenza,   le

composizioni e i costituenti da  includere  negli  "elenchi  positivi

europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di  prova  e

di accettazione di cui alla decisione  di  esecuzione  (UE)  2024/365

della Commissione, del 23 gennaio 2024.  Ai  fini  della  modifica  o

dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al  comma

3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute,  presentano

domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  secondo

la procedura prevista dal regolamento delegato  (UE)  2024/369  della

Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti  notificano  all'ECHA

l'intenzione di presentare la domanda  di  modifica  o  aggiornamento

degli  elenchi  positivi  europei  almeno  dodici  mesi  prima  della

presentazione della domanda stessa.  Il  Ministero  della  salute  e'

esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.

5. Per testare  e  approvare  i  materiali  finali  di  cui  sono

composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate  al

consumo umano, si utilizzano le procedure e  i  metodi  di  cui  alla

decisione di esecuzione  (UE)  2024/368  della  Commissione,  del  23

gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al

comma 1 nonche' la designazione e  la  notifica  degli  organismi  di

valutazione della conformita' coinvolti sono  effettuate  secondo  le

procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento  delegato  (UE)

2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.

6. In applicazione del regolamento  delegato  (UE)  2024/370,  e'

istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita'  dei

prodotti che vengono a contatto con le  acque  destinate  al  consumo

umano" costituito da:

a) il Ministero  della  salute,  attraverso  l'ufficio  tecnico

competente per la qualita' delle acque destinate al consumo  umano  e

avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma

2,  lettera  d-bis),  con   funzioni   di   indirizzo   sanitario   e

coordinamento  e  compiti  di  autorizzazione  degli   organismi   di

valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica  ai

sensi del comma 5;

b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni

di autorita' di notifica nazionale;

c) l'ente  unico  nazionale  di  accreditamento  ACCREDIA,  con

funzioni  di  valutazione  e  accreditamento   degli   organismi   di

valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche'

di vigilanza sugli organismi notificati;

d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione  della

conformita' dei prodotti di cui al comma 1.

7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi  ai  sensi

del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato,

redige la dichiarazione UE di conformita'  prevista  dal  regolamento

delegato (UE) 2024/370.

8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5  recano  una

marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e  indelebile,  secondo

le  specifiche  armonizzate  di  cui  al  regolamento  delegato  (UE)

2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.

9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano  a

decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai

prodotti di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni  nazionali

stabilite nel decreto del Ministro della salute  6  aprile  2004,  n.

174.

10. In  applicazione  delle  misure  transitorie  previste  dalla

decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13

luglio 2021 e il 31  dicembre  2026,  le  sostanze  di  partenza,  le

composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla  base

di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n.  174  del

2004,  possono  essere  utilizzati  a  livello   nazionale   per   la

fabbricazione di  prodotti  che  vengono  a  contatto  con  le  acque

destinate al consumo umano fino al  31  dicembre  2032,  purche'  sia

garantito il rispetto del valore di parametro di  5  μg/l  di  piombo

nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di

conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non  rispettano  il

parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel  mercato

nazionale  e  utilizzati  negli  impianti   per   il   prelievo,   il

trattamento, lo stoccaggio,  l'adduzione  o  la  distribuzione  delle

acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.

11.  In  applicazione  delle  misure  transitorie  previste   dal

regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati  conformi  a

livello nazionale sulla base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del

Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al  31

dicembre  2026,  possono  essere  immessi  nel  mercato  nazionale  e

utilizzati  negli  impianti  per   il   prelievo,   l'adduzione,   il

trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle  acque  destinate

al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia  garantito  il

rispetto del valore di parametro di 5  μg/l  di  piombo  nelle  acque

destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita'

di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro  di

cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato  nazionale  e

utilizzati  negli  impianti  per  il  prelievo,  il  trattamento,  lo

stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque  destinate  al

consumo umano fino al 31 dicembre 2030.

12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei

prodotti  di  cui  al  comma  1,  immessi  sul  mercato  nazionale  e

utilizzati a decorrere dal 31 dicembre  2026  e  tenuto  conto  delle

misure  transitorie  previste  ai  commi  10  e  11,  e'   esercitata

rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e  dagli  uffici  di

sanita' marittima, aerea  e  di  frontiera  (USMAF)  territorialmente

competenti. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  le  autorita'

sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza,  con

o senza  preavviso,  controlli  di  tipo  documentale  che  mirano  a

verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente

articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli  obblighi  di

marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi  la

possibilita' di campionamento e analisi dei  campioni  per  ulteriori

accertamenti,    come    quelli    riguardanti    la     composizione

quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di  sospettare

un potenziale pericolo per la  salute  umana  associato  al  prodotto

stesso.».

 

                               Art. 10

                      Modifica all'articolo 11

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023,  n.  18,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e  i  materiali

filtranti attivi e passivi  che  vengono  a  contatto  con  le  acque

destinate al consumo  umano).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente

articolo definiscono i requisiti  tecnici  di  idoneita'  dei  ReMaF,

definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per

il  prelievo,  il  trattamento,  lo  stoccaggio,  l'adduzione  e   la

distribuzione delle acque destinate al  consumo  umano,  immessi  sul

mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036.

2. I ReMaF  devono  essere  compatibili  con  le  caratteristiche

dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli

obblighi generali di cui all'articolo  4,  in  condizioni  normali  o

prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:

a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al

consumo umano dell'acqua;

b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;

c) favorire indirettamente la crescita microbica;

d) rilasciare in  acqua  contaminanti  a  livelli  superiori  a

quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con

il trattamento.

3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare  le  caratteristiche

degli scarichi derivanti dall'acqua con  cui  essi  vengono  posti  a

contatto, al fine di garantire  il  rispetto  dei  valori  limite  di

emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5  alla  Parte

terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso,

non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita'  dei  corpi  idrici

previsti  all'articolo  101,  commi  1  e  2,  del  medesimo  decreto

legislativo n. 152 del 2006.

4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono  essere  immessi  sul

mercato  nazionale  e  utilizzati  per  il  trattamento  delle  acque

destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la

produzione e la distribuzione di tali acque  esclusivamente  i  ReMaF

autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso  attribuite

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa  verifica  finalizzata  ad

accertarne la conformita' ai requisiti tecnici  di  cui  all'allegato

IX, sezioni B, C e D.

5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica

ai biocidi e ai presidi  medico-chirurgici  richiamati  nell'allegato

IX, sezione A1, anche quando generati  nel  luogo  di  utilizzo,  che

soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono stati preventivamente autorizzati per le  finalita'  di

cui al presente decreto, rispettivamente  ai  sensi  del  regolamento

(UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  22  maggio

2012, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n.

392;

b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui  all'allegato  IX,

sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto

all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012.

6. Per l'espletamento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  4,  a

decorrere dal 12 gennaio 2028, gli  operatori  economici  avviano  la

procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione  del  ReMaF  secondo

quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.

7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti

dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea  o

da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(SEE) o dell'Associazione europea  di  libero  scambio  (EFTA),  puo'

essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo  stesso  sia

stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di  un

organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato  membro

o Paese, sulla  base  di  criteri  che  garantiscano  un  livello  di

sicurezza per la salute  umana  equivalente  a  quello  del  presente

decreto.  Il  riconoscimento  dell'autorizzazione  di  cui  al  primo

periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non  si  applica  ai

biocidi richiamati nell'allegato IX,  sezione  A1,  tenuto  conto  di

quanto previsto dal comma 5.

8. Ai fini dell'immissione  sul  mercato  nazionale,  l'operatore

economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e  7

nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo

le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F.

9.  L'operatore  economico  registra  i  biocidi  e   i   presidi

medico-chirurgici  di  cui  al  comma  5  nella  "Banca  dati  ReMaF"

all'interno della piattaforma AnTeA, secondo  le  modalita'  indicate

nell'allegato IX, sezione F.

10.  Fatti  salvi  i  requisiti  di  etichettatura  stabiliti  da

specifiche disposizioni dell'Unione europea  o  nazionali,  il  ReMaF

immesso sul  mercato  nazionale  riporta  una  etichettatura  con  le

informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.

11. E' consentita l'importazione  per  l'immissione  sul  mercato

nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione

europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di

idoneita'  e  alle  disposizioni  su  autorizzazione,  registrazione,

etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.

12. Gli operatori economici che fabbricano o  commercializzano  i

ReMaF in conformita' al presente decreto:

a) sono responsabili  di  garantire  che  i  ReMaF,  attraverso

l'adozione di un  sistema  di  assicurazione  della  qualita',  siano

costantemente fabbricati e controllati  in  modo  da  soddisfare  gli

standard di qualita' necessari per l'uso  cui  sono  destinati  e  le

condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;

b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso  sul  mercato

nazionale  italiano,  sia  accompagnato  da  una   dichiarazione   di

conformita' ai requisiti fissati dal presente  articolo,  predisposta

da personale qualificato, in accordo ai  requisiti  minimi  riportati

nell'allegato IX, sezione H;

c) mettono a disposizione delle competenti autorita'  sanitarie

che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie

a consentire la verifica della conformita'  dei  ReMaF  ai  requisiti

fissati  nel  presente  articolo,  oltre  che  della  qualifica   del

personale deputato  a  dichiararne  la  conformita'  ai  sensi  della

lettera b);

d) informano tempestivamente il CeNSiA  su  qualsiasi  modifica

intervenuta in  termini  di  composizione,  condizioni  di  utilizzo,

processo produttivo, e su effetti inattesi o  nocivi  di  cui  si  e'

venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella  "Banca  dati

ReMaF"  all'interno  della  piattaforma  AnTeA,  ovvero  in  fase  di

autorizzazione da parte del CeNSiA;

e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto  la

propria  gestione,  le  misure  idonee  a   prevenire   fenomeni   di

contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto,  stoccaggio  e

distribuzione,    assicurando    le    condizioni    stabilite    per

l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine  di  evitare  il

deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono  posti  in

contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I;

f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione

dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano  e  forniscono  evidenza,  per

quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di  tali

soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto  delle

condizioni  idonee  a  prevenire  il  deterioramento  della  qualita'

dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto.

13.  Chiunque  sia  responsabile  di  interventi   di   prelievo,

trattamento,  stoccaggio,  adduzione  e  distribuzione  delle   acque

destinate al consumo umano, e' tenuto a:

a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati,  registrati  ed

etichettati in conformita' al presente articolo  e  all'allegato  IX,

immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036;

b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto  la

propria  gestione,  le  misure  idonee  a   prevenire   fenomeni   di

contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto,  stoccaggio  e

manipolazione  secondo  le  specifiche  indicate  nell'allegato   IX,

sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione

e  utilizzo  dei  ReMaF  secondo  quanto   stabilito   in   sede   di

autorizzazione all'immissione sul mercato;

c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di

conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica  di

accompagnamento e in etichetta.

14. Nel caso di ReMaF generati in situ da  precursori,  l'obbligo

di garantirne la purezza e la qualita' per le  finalita'  di  cui  al

comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come  precursori,

sui produttori  e  distributori  dei  dispositivi  generatori  e  sui

gestori idro-potabili che utilizzano  tali  dispositivi,  nell'ambito

delle proprie responsabilita' e dei propri compiti.

15. Chiunque  si  approvvigioni  di  ReMaF  immessi  sul  mercato

nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque

anni  dal  loro  utilizzo,   in   formato   digitale,   la   relativa

documentazione  di  acquisto  e  la  dichiarazione   di   conformita'

attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili

su richiesta alle autorita' sanitarie.

16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei

ReMaF  prodotti,  immessi  sul  mercato  nazionale  e  utilizzati   a

decorrere dal 13 gennaio 2036, e'  esercitata  rispettivamente  dalle

autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea

e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti,  in  conformita'

con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L.

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi

e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato  IX,  sezione

A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7.

18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale  entro  il  12  gennaio

2036  e  conformi  alle  disposizioni   previgenti   possono   essere

utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla

suddetta data.».

 

                               Art. 11

                      Modifiche all'articolo 12

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo

priorita'» sono inserite le seguenti: «, in  modo  non  esclusivo»  e

dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le  seguenti:  «di

aree e strutture pubbliche»;

b) al comma 7, le parole:  «relative  all'analisi  dei  parametri

indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»;

c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. La metodologia per misurare le microplastiche  nelle  acque

destinate al consumo umano,  di  cui  alla  decisione  delegata  (UE)

2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume  rilevanza  ai

fini di cui al comma 10.»;

d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4

PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono  rilevanza  le  Linee

guida  tecniche  sui  metodi  analitici  per  il  monitoraggio  delle

sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque  destinate  e

da destinare al consumo umano, adottate con  la  comunicazione  della

Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».

 

                               Art. 12

                      Modifiche all'articolo 13

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo  le  parole:  «dei  controlli  esterni»  sono

inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da  parte  delle  regioni  e

province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite  le

seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;

b)  al  comma  7,  la  parola:  «gestione»  e'  sostituita  dalla

seguente: «gestioni».

 

                               Art. 13

                      Modifiche all'articolo 14

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le  parole:  «comunicandoli  contestualmente  alle

Aziende sanitarie locali e alle regioni  e  province  competenti  per

territorio»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «informando

contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni  e  province

competenti per territorio  dell'inserimento  compiuto  riguardante  i

risultati non conformi»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4.  I  gestori  idro-potabili  comunicano  tempestivamente,  e

comunque non  oltre  le  quarantotto  ore,  alle  competenti  aziende

sanitarie locali l'inosservanza dei  valori  di  parametro  stabiliti

nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli  e

dell'adozione  dei  necessari  provvedimenti  correttivi   ai   sensi

dell'articolo 15. Nel caso di  conformita'  dell'acqua  ai  parametri

stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C  e  D,  la  trasmissione  dei

risultati dei controlli  interni  nel  sistema  AnTeA  da  parte  dei

gestori   idro-potabili   e'   effettuata   entro   novanta    giorni

dall'acquisizione dell'esito  dei  controlli  e  comunque  non  oltre

centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel  caso  di  risultati

non conformi ai  punti  di  cui  all'articolo  5,  tempestivamente  e

comunque non oltre quarantotto ore dall'esito  dei  controlli,  fatti

salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui  all'articolo

15.»;

c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del  CeNSiA»

sono  inserite  le  seguenti:  «alle  autorita'   sanitarie   locali,

regionali e provinciali competenti per territorio,».

 

                               Art. 14

                      Modifiche all'articolo 15

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti

parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»;

b) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  «al  rischio»  sono

inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».

                               Art. 15

                      Modifiche all'articolo 16

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le  parole:  «al  consumo  umano,  per

parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano,  o  per

parametri»;

b) al  comma  6,  la  parola:  «riportate»  e'  sostituita  dalla

seguente: «riportare».

 

                               Art. 16

                      Modifiche all'articolo 18

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la

seguente: «annua»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili

da parte dei gestori idro-potabili  trasmettendole  con  periodicita'

almeno  semestrale  al  CeNSiA  attraverso  il  sistema   AnTeA.   Le

informazioni sono fornite il prima  possibile,  e  comunque,  per  la

prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».

 

                               Art. 17

                      Modifiche all'articolo 19

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla  rubrica,  le  parole:  «direttiva  2020/2184/UE»   sono

sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»;

b) al comma 1,  dopo  le  parole:  «dirigenti  di  ricerca»  sono

inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»;

c) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di  competenza,»

sono inserite  le  seguenti:  «al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica,»;

1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente:

«6) elaborazione  delle  rendicontazioni  e  programmazioni

annuali sullo stato delle valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei

sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo  inoltro  alla

Commissione  nazionale  di  sorveglianza  sui  Piani   di   Sicurezza

dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20,  comma

3, lettera d), e la loro pubblicazione sul  sistema  AnTeA  entro  il

mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per  le  finalita'  di

cui al comma 3, lettera d);»;

2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito

delle funzioni svolte dal "Sistema  nazionale  di  valutazione  della

conformita'  dei  prodotti  che  vengono  a  contatto  con  le  acque

destinate  al  consumo  umano"  di  cui  all'articolo  10,  comma  6,

comprendente  i  rapporti  con  gli   organismi   tecnico-scientifici

nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati  membri

e  l'ECHA,  nonche'  riguardanti  la  definizione  dei  programmi  di

controllo dei suddetti prodotti di  concerto  con  le  regioni  e  le

province autonome,  i  contenziosi  nazionali  e  internazionali,  la

formazione, la comunicazione e l'inserimento in  AnTeA  dei  prodotti

risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;

d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute

per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri  aggiuntivi  di

idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei  ReMaF,

secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione

dei programmi di controllo.»;

d) al comma 3, lettera b), le parole:  «Autorita'  ambientali  e»

sono sostituite dalle seguenti: «regioni e  province  autonome  e  le

autorita'»;

e) al comma 4:

1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) una sezione dedicata  alle  informazioni  disponibili

sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi  sul  mercato

nazionale;».

 

                               Art. 18

                      Modifiche all'articolo 20

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente:

«Acqua»;

b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti

parole: «, scelti  tra  i  dirigenti  sanitari  dell'ufficio  tecnico

competente in materia di qualita' delle acque  destinate  al  consumo

umano»;

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per  l'approvazione,

le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1),

e le successive revisioni;».

 

                               Art. 19

                      Modifiche all'articolo 21

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea  le  parole:  «,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute,  possono  essere

modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute  umana

o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione  europea,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica

gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto  con  il  Ministro

delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».

Art. 20

 

 

Modifiche all'articolo 23

del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

 

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, fermo restando quanto previsto dall'articolo  165,  comma  3,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  salvo  che  la  condotta

abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra  l'accertamento  della

violazione e l'adozione  delle  misure  correttive,  un  danno  o  un

pericolo di danno  per  la  salute  umana,  accertato  dall'autorita'

sanitaria territorialmente competente»;

2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione»

sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di

trattamento dell'acqua in violazione»;

3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:

«n)  la  violazione  della  conformita'   alle   disposizioni

dell'articolo 10 dei  prodotti  che  entrano  a  contatto  con  acqua

destinata al  consumo  umano  o  della  conformita'  dei  ReMaF  alle

disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e'  punita  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «, relativamente  ai  ReMaf  prodotti

ovvero  immessi  sul  mercato  nazionale  successivamente  alla  data

indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite  dalle

seguenti: «comma 4»;

3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi  di

informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo  11,  comma  12,

lettera d), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

euro 2.000 a euro 20.000;»;

4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 15»;

c) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.

 

                               Art. 21

                      Modifiche all'articolo 24

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,  le  parole:  «Le  Autorita'  ambientali  e»  sono

sostituite dalle seguenti: «Le regioni e  le  province  autonome,  le

autorita'», le  parole:  «PFAS-totale,»  sono  soppresse  e  dopo  le

parole: «somma di PFAS» sono inserite le  seguenti:  «,  somma  di  4

PFAS,»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026»  sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  le  autorita'

sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni  tempestivita',

e comunque non oltre il 12  gennaio  2027,  le  misure  necessarie  a

garantire che le acque  destinate  al  consumo  umano  soddisfino  il

valore di parametro di  cui  all'allegato  I,  Parte  B,  per  quanto

riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).

2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis  assume

carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».

 

                               Art. 22

                      Modifiche all'articolo 25

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il  decreto

del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i  rinvii  operati

dalla normativa vigente a tale decreto  si  intendono  riferiti  alle

corrispondenti disposizioni del presente decreto.».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro  della

sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del

10 aprile 1991.».

 

                               Art. 23

                      Modifica all'articolo 26

           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per

gli oneri di  funzionamento  del  sistema  informativo  centralizzato

AnTeA di cui al  medesimo  articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  e'

autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di  euro  per  l'anno

2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di  euro

annui a decorrere dall'anno 2025.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  1,6

milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024

e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si  provvede

mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo  dell'entrata

del bilancio dello Stato delle  risorse  di  cui  al  "Conto  per  la

promozione della qualita' dei  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e

depurazione" presso la Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali

(CSEA).».

 

                               Art. 24

                       Modifiche agli allegati

           al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, gli allegati I, II, III, IV,  V,  VI,  VII,  VIII  e  IX  al

decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  sono  sostituiti  dagli

allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente decreto.

 

                               Art. 25

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  23,  dall'attuazione

del presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate

svolgono le attivita' previste dal presente decreto  con  le  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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