Acque: nominato il commissario straordinario per l’emergenza depuratori

L'intervento per garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione

È corsa contro il tempo sull'emergenza legislativa nazionale in materia di depurazione delle acque. Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2017 è stato infatti attribuito al professor Enrico Rolle il ruolo di commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014  (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

Tra i compiti del nuovo commissario:

  • realizzare un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare gli incarichi;
  • stilare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulla criticità eventualmente riscontrate.

Di seguito il testo integrale del D.P.C.M. 26 aprile 2017 disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2017


Nomina del prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario  unico  per

il coordinamento e la realizzazione  degli  interventi  funzionali  a

garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze  di

condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate  il

19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014  (causa  C-85/13)

in materia di collettamento,  fognatura  e  depurazione  delle  acque

reflue. (17A03754)


             in Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2017, n. 128

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

  Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio  del  21  maggio  1991,

concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per  l'azione

comunitaria in materia di acque;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

  Vista,  in  particolare,  la  parte  terza  del  predetto   decreto

legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra  l'altro,  le  norme  di

recepimento della citata  direttiva  comunitaria  91/271/CEE  del  21

maggio 1991;

  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del

19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, che ha condannato  l'Italia  per

violazione degli articoli 3, 4 e 10 della  direttiva  91/271/CEE  del

Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle  acque

reflue urbane;

  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del

10 aprile 2014 - Causa C-85/13, che ha  condannato  l'Italia  per  la

violazione della direttiva 91/271/CEE del  Consiglio  del  21  maggio

1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

  Vista la delibera CIPE n. 60 del  30  aprile  2012,  relativa  alla

destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  a  coprire  gli

interventi che attengono ai settori del collettamento  e  depurazione

delle acque nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Basilicata,  Calabria,

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con

modificazioni,  nella  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   e,   in

particolare, l'art. 7,  comma  7,  che  prevede  la  possibilita'  di

procedere, al fine di accelerare la progettazione e la  realizzazione

degli   interventi   necessari   all'adeguamento   dei   sistemi   di

collettamento, fognatura e depurazione,  attivando  la  procedura  di

esercizio del potere sostitutivo del  Governo  prevista  dall'art.  8

della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  anche  attraverso  appositi

Commissari straordinari  nominati  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  i

quali, ai sensi del citato art. 7,  comma  7,  del  decreto-legge  12

settembre  2014,  n.  133,  si  e'  proceduto  alla  nomina  di  vari

Commissari  straordinari  con   il   compito   di   provvedere   alla

progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori  relativi  agli

interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle procedure di

infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle

condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea del  19  luglio

2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/2013);

  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con

modificazioni,  nella  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,   e,   in

particolare, l'art. 2, con il quale si stabilisce che con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti  i  Presidenti  delle

regioni interessate, e' nominato un unico  Commissario  straordinario

del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche  estranee  alla  pubblica

amministrazione,    di    comprovata    esperienza    gestionale    e

amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di

interessi, al fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure  di

infrazione in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di

collettamento,  fognatura  e  depurazione  delle  acque   reflue   in

relazione agli  agglomerati  oggetto  delle  predette  condanne,  non

ancora dichiarati conformi alla data  dell'entrata  in  vigore  dello

stesso decreto-legge;

  Vista la tabella acquisita  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  nella  quale  sono  riportati  gli

agglomerati oggetto  delle  richiamate  procedure  di  infrazione  n.

2004/2034 e n. 2009/2034;

  Tenuto conto che e' necessario, pertanto, nominare  un  Commissario

straordinario unico, ai sensi del comma 1, del richiamato art. 2, del

decreto-legge n. 243 del 2016;

  Visto il curriculum vitae del prof. Enrico Rolle;

  Ritenuto che il prof. Rolle sia in possesso di  capacita'  adeguate

alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli  professionali  e

alle esperienze maturate;

  Vista la dichiarazione resa dal prof. Enrico Rolle in  ordine  alla

insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita',  ai

sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2013,

n. 39, nonche' di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di

interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

  Sentiti i Presidenti delle regioni interessate, come  previsto  dal

menzionato art. 2, comma l, del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.

243;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16

dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri,  on.  Maria  Elena  Boschi  e'

stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

                              Decreta:

                              Art. 1
                    Nomina del Commissario unico

  1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge  27  febbraio

2017,  n.  18,  il  prof.  Enrico  Rolle  e'   nominato   Commissario

straordinario unico per il coordinamento  e  la  realizzazione  degli

interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento,  nel  minor  tempo

possibile,  alle  sentenze  di  condanna  della  Corte  di  giustizia

dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10)  e

il 10 aprile 2014  (causa  C-85/13),  in  materia  di  collettamento,

fognatura  e  depurazione  delle   acque   reflue.   Il   Commissario

straordinario resta in carica per un triennio a decorrere dalla  data

del presente provvedimento.


                               Art. 2
                    Compiti del Commissario unico

  1.  Il  Commissario  straordinario  unico,  al  fine   di   evitare

l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettua  gli

interventi  necessari  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e

depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati  oggetto

delle condanne, di cui alla tabella allegata, non  ancora  dichiarati

conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti  fino  a  quando

l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso  conforme  a  quanto

stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per

un periodo non superiore a due anni  dal  collaudo  definitivo  delle

opere.

  2. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto,

il Commissario straordinario unico predispone, ai sensi dell'art.  2,

comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,  un  sistema  di

qualificazione  dei  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  per  la

predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di

progettazione, di  importo  inferiore  a 1  milione  di  euro,  degli

interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento,  fognatura  e

depurazione degli  agglomerati  urbani  oggetto  delle  procedure  di

infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' trasmesso  entro

sessanta  dalla  predisposizione,   anche   per   posta   elettronica

certificata (pec), all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  per  le

verifiche di competenza.

  3. Il Commissario presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma

2 del citato decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.  243,  al  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione

sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi  e  sulle  criticita'

eventualmente riscontrate.  La  relazione  e'  inviata  dal  medesimo

Ministro alle Camere  per  l'inoltro  alle  Commissioni  parlamentari

competenti per materia.

  4. Al Commissario straordinario unico  si  applicano,  inoltre,  le

previsioni di cui  ai  commi  2-ter,  4,  5  e  6  dell'art.  10  del

decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  in  legge,  con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai  commi

5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.

133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11  novembre

2014, n. 164.

                              Art. 3
                    Compenso del Commissario unico

  1. Ai sensi  all'art.  2,  comma  3  del  citato  decreto-legge  29

dicembre  2016,  n.  243,  al  Commissario  straordinario  unico   e'

corrisposto esclusivamente un compenso determinato  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalita' di cui

al comma 3, dell'art. 15 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,

n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la  realizzazione  degli

interventi, composto da una parte fissa e da una variabile in ragione

dei risultati conseguiti.



                               Art. 4
            Segreteria tecnica, risorse umane e strumentali

  1. Il Commissario unico si avvale, per il  triennio  2017-2019,  ai

sensi dell'art. 2, comma 10, del menzionato decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, di una segreteria tecnica composta da  non  piu'  di  6

membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di

comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore

dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo

decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a

ciascun  componente  della  segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa

complessiva per il compenso dei membri della segreteria  tecnica  non

superiore a 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2017-2019,  cui  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione,  di

cui all'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  2. Il Commissario unico si avvale altresi', ai sensi  dell'art.  2,

comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, sulla base

di apposite convenzioni, di societa' in house  delle  amministrazioni

centrali dello Stato, dotate di specifica competenza  tecnica,  degli

enti del Sistema nazionale a rete per  la  protezione  dell'ambiente,

istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132,  delle  Amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che  operano

nelle aree di intervento, utilizzando  risorse  umane  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della  finanza  pubblica.  Gli  oneri  di  cui  alle  suddette

convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli interventi

da realizzare.

                               Art. 5
           Cessazione dall'incarico dei Commissari nominati
       ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014

  1. A decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto,  i

Commissari straordinari, gia' nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7,

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, a seguito delle sentenze

di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea  pronunciate

il 19 luglio 2012  (causa  C-565/10)  e  il  10  aprile  2014  (causa

C-85/13) cessano dal proprio incarico, ai sensi dell'art. 2, comma 4,

del decreto-legge n. 243 del 2016.

  2. I Commissari straordinari di cui  al  comma  l  sono  tenuti  ad

eseguire,  nei  tempi  e  con  le  modalita'  stabiliti,  tutti   gli

adempimenti previsti dall' art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge  29

dicembre 2016, n. 243.

  Il presente decreto sara' inviato  ai  competenti  uffici,  per  il

controllo,  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Allegati

D.P.C.M. 26 aprile 2017

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