Acque per il consumo umano: nuovo slittamento per i limiti al cromo esavalente. La misura, che riguarda l'entrata in vigore di quanto disposto dal D.M. 14 novembre 2016 «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"», è stata disposta dal decreto del ministero della Salute 24 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2020, n. 235).
I nuovi limiti erano già stati fatti slittare dal decreto del ministero della Salute 6 luglio 2017 al 31 dicembre 2018; ora, per effetto del nuovo decreto, l'entrata in vigore dei nuovi limiti per il cromo esavalente è stata rimandata al 31 dicembre 2020.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 24 luglio 2020.
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Decreto del ministero della Salute 24 luglio 2020
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016,
concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano».
(20A05030)
in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2020, n. 235
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e
successive modifiche e integrazioni, concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva n.
98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11,
commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50
μg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione
soglia di contaminazione di 50 μg/l per il cromo totale e di 5 μg/l
per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 luglio
2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14
novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2017, con cui e' stato fissato un valore di parametro per il
cromo esavalente pari a 10 µg/l;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2017, con cui e' stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di
entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;
Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2019, con cui e' stata prorogata al 31
dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14
novembre 2016;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19 dicembre
2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza
il piu' recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS "Chromium
in Drinking-water, Draft background document for development of WHO
Guidelines for Drinking-water Quality" emesso nel settembre 2019
(consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019) in cui -
ritirando il carattere «provvisorio» della precedente valutazione -
viene definito un valore health-based per il cromo pari a 50 μg/l
riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo
esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo
una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti critici di
iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del
tumore»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
- 135 del 27 maggio 2020, con cui e' stata prorogata al 30 giugno
2020 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre
2016;
Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore del decreto
14 novembre 2016, formulata dalla Direzione generale della
prevenzione sanitaria con nota prot. 20989 del 16 giugno 2020, la
quale rappresenta che al fine di consentire una corretta valutazione
e gestione del rischio e una appropriata pianificazione degli
interventi futuri nel breve-medio periodo, risulta essenziale
l'emanazione ufficiale del sopra citato rapporto OMS di aggiornamento
della valutazione del rischio per il cromo;
Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita' prot. 21606DAS01
del 18 giugno 2020, con la quale si esprime parere favorevole sulla
proposta formulata dalla Direzione generale della prevenzione
sanitaria;
Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione ufficiale del sopra
citato rilevante rapporto di valutazione di rischio dell'OMS
«Chromium in Drinking-water, Draft background document for
development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality» di
posticipare l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016;
Decreta:
Art. 1
- La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche
all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
recante: "Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' posticipata al 31
dicembre 2020.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.