Acque per il consumo umano: nuovo slittamento per i limiti al cromo esavalente

La misura per effetto del D.M. 24 luglio 2020

Acque per il consumo umano: nuovo slittamento per i limiti al cromo esavalente. La misura, che riguarda l'entrata in vigore di quanto disposto dal D.M. 14 novembre 2016 «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualità delle acque destinate al consumo umano"», è stata disposta dal decreto del ministero della Salute 24 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2020, n. 235).

I nuovi limiti erano già stati fatti slittare dal decreto del ministero della Salute 6 luglio 2017 al 31 dicembre 2018; ora, per effetto del nuovo decreto, l'entrata in vigore dei nuovi limiti per il cromo esavalente è stata rimandata al 31 dicembre 2020.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 24 luglio 2020.

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Decreto del ministero della Salute 24 luglio 2020 

 

Posticipo dell'entrata  in  vigore  del  decreto  14  novembre  2016,
concernente  modifiche  all'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della  direttiva  98/83/CE
relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano».
(20A05030)

 

in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2020, n. 235

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e

successive modifiche e integrazioni, concernente  la  qualita'  delle

acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive

modifiche e integrazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.

98/83/CE relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo

umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2,  lettera  a)  e  11,

commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali

destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50

μg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione

soglia di contaminazione di 50 μg/l per il cromo totale e di  5  μg/l

per  il  cromo  (VI),  valore  al  di  sopra  del  quale  occorre  la

caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  luglio

2016;

Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14

novembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16

gennaio 2017, con cui e' stato fissato un valore di parametro per  il

cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  6

luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio

2017, con cui e' stata prorogata al  31  dicembre  2018  la  data  di

entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di  concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie

generale - n. 4 del 5 gennaio 2019, con cui e' stata prorogata al  31

dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del  14

novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19  dicembre

2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza

il piu' recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS "Chromium

in Drinking-water, Draft background document for development  of  WHO

Guidelines for Drinking-water  Quality"  emesso  nel  settembre  2019

(consultazione pubblica  esperita  al  6  novembre  2019)  in  cui  -

ritirando il carattere «provvisorio» della precedente  valutazione  -

viene definito un valore health-based per il cromo  pari  a  50  μg/l

riferito  sia  a  effetti  di  cancerogenesi  (associabili  a   cromo

esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo

una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti critici  di

iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del

tumore»;

Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14

febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

  1. 135 del 27 maggio 2020, con cui e' stata prorogata al 30  giugno

2020 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14  novembre

2016;

Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore  del  decreto

14  novembre  2016,  formulata   dalla   Direzione   generale   della

prevenzione sanitaria con nota prot. 20989 del  16  giugno  2020,  la

quale rappresenta che al fine di consentire una corretta  valutazione

e  gestione  del  rischio  e  una  appropriata  pianificazione  degli

interventi  futuri  nel  breve-medio  periodo,   risulta   essenziale

l'emanazione ufficiale del sopra citato rapporto OMS di aggiornamento

della valutazione del rischio per il cromo;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita'  prot.  21606DAS01

del 18 giugno 2020, con la quale si esprime parere  favorevole  sulla

proposta  formulata  dalla  Direzione  generale   della   prevenzione

sanitaria;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione ufficiale del  sopra

citato  rilevante  rapporto  di  valutazione  di   rischio   dell'OMS

«Chromium  in   Drinking-water,   Draft   background   document   for

development  of  WHO  Guidelines  for  Drinking-water   Quality»   di

posticipare l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016;

 

Decreta:

                               Art. 1

  1. La data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro  della

salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e  del  mare,  14  novembre  2016,   recante   «Modifiche

all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,

recante:  "Attuazione  della  direttiva  n.  98/83/CE  relativa  alla

qualita' delle acque destinate al consumo umano"»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e'  posticipata  al  31

dicembre 2020.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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