Definiti anche i criteri per l'utilizzo a scopo potabile, agricolo, idroelettrico, industriale, per innevamento programmato e per pescicoltura e le modalità di utilizzo delle acque sotterranee e delle sorgenti
Approvate le norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano con la pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2017, sulla Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2017, n. 181.
Messi a punto, tra gli altri:
- i principi gestionali;
- la definizione e il miglioramento del bilancio idrico;
- lo schema di bilancio idrico per il bacino dei fiumi Adige, Piave e Danubio;
- i criteri per l'utilizzo a scopo potabile, agricolo, idroelettrico, industriale, per innevamento programmato e per pescicoltura;
- le modalità di utilizzo delle acque sotterranee e delle sorgenti;
- i provvedimenti di mitigazione e compensazione;
- gli interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico;
- la progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
- la tutela del demanio idrico;
- lo smaltimento delle acque di pioggia;
- i criteri per il calcolo del deflusso minimo vitale (DMV);
- il ripristino del continuum fluviale.
Di seguito il testo integrale del D.P.R. 22 giugno 2017.
Decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2017
Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano. (17A05279)
in Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2017, n. 181
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, «Quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 28 luglio 2004, recante «Linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la
definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii,
ed in particolare la Parte Terza «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 novembre 2010, n. 260, che costituisce il
«Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello
stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3,
del medesimo decreto legislativo»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 39 del 24 febbraio 2015 «Regolamento recante
i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della
risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle «Linee guida per
la regolamentazione da parte delle regioni e delle modalita' di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo
unico, che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte
dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano, prevedendo che
tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo
sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i
rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito
comitato;
Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di
energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche,
per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo
nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella
sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita'
di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia
assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle
rispettive attribuzioni;
Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio
delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in
precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001,
n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del
citato art. 5: «Ai fini della definizione della predetta intesa il
Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle
autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura,
attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione
degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e
motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze
di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad
apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate,
nell'unitarieta' "della pianificazione del bacino di rilievo
nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno
degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parita'"
d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in
un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi
soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano
costituzionale»;
Visto il «Protocollo di intesa per il coordinamento e
l'integrazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche relative al territorio della Provincia autonoma di Bolzano
con i piani di bacino di rilievo nazionale» sottoscritto nell'agosto
2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dai presidenti delle province autonome e delle regioni
interessate, ovvero Lombardia e Veneto, che disciplina le procedure
partecipative in attuazione della sentenza della Corte costituzionale
citata;
Visto il «Protocollo d'intesa» stipulato in data 1° agosto 2006 tra
la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, la Provincia autonoma di Trento e la Regione
Veneto, che prevede il coordinamento e l'integrazione del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche con i piani di bacino
di rilievo nazionale e prevede una valutazione tecnica congiunta del
piano da parte della Provincia autonoma di Bolzano, delle Autorita'
di bacino del Fiume Adige e dell'Alto Adriatico, della Provincia
autonoma di Trento e della Regione Veneto in quanto tale Piano
concorre alla formazione del piano di gestione per il distretto
idrografico delle Alpi orientali ai sensi della direttiva quadro
acque 2000/60/CE;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, n. 294, adottato
ai sensi dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo del 3 aprile
2006, n. 152, con cui sono stati dati indirizzi operativi per l'avvio
delle Autorita' di bacino distrettuali alla cui luce deve essere ora
letto il Protocollo d'intesa, per la parte concernente la
pianificazione di bacino;
Visti la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 2458 del
23 luglio 2007, modificata con delibera n. 1735 del 26 giugno 2009 e
successivamente con delibera n. 411 dell'8 aprile 2014 e il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, con i
quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti
provinciali e quelli statali in seno al Comitato paritetico di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974;
Vista la delibera del 26 aprile 2010 n. 704 con cui la giunta
provinciale di Bolzano ha approvato il progetto di Piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e le delibere del 30
maggio 2011, n. 893 e del 19 settembre 2011, n. 1427 con cui la
giunta provinciale ha approvato alcune modifiche;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
381/1974, che disciplina la procedura di approvazione del Piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche disponendo che un
apposito Comitato Stato-Provincia predisponga e adotti il progetto di
piano e lo pubblichi poi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il progetto di Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, adottato dal Comitato
paritetico con deliberazione del 21 aprile 2016;
Considerato che il progetto di Piano e' stato pubblicato
limitatamente alla Parte 3 «Parte normativa» nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 123 del 27 maggio 2016 e nel supplemento n. 4 del
Bollettino Ufficiale della regione n. 18 del 3 maggio 2016 e l'intero
documento e' stato reso disponibile per la consultazione pubblica
sulla pagina Internet all'indirizzo:
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-generale-acqu
a.asp (ora
http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-ac
que-pubbliche.asp).
Visto il parere favorevole espresso dalla giunta della Provincia
autonoma di Bolzano nella seduta del 17 gennaio 2017 riguardo alle
modifiche apportate in ordine alle osservazioni pervenute;
Visto il medesimo art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 381/1974, che dispone che il Piano, deliberato in via
definitiva dal Comitato paritetico, e' reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e del
presidente della giunta provinciale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale e rimane in vigore a tempo
indeterminato, fatta salva la sua revisione e i relativi
aggiornamenti;
Visto il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
della Provincia autonoma di Bolzano, che lo stesso Comitato ha
deliberato in via definitiva in data 1° marzo 2016;
Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
presidente della provincia autonoma di Bolzano, resa con note prot. n
164713 del 15 marzo 2017 e nota n. 10221GAB del 28 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
autonoma di Bolzano, come definitivamente deliberato il 1° marzo 2017
dal Comitato paritetico costituito ai sensi dello stesso art. 8,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381.
Art. 2
Le norme di attuazione di detto piano (Parte 3 del documento)
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, mentre il
testo integrale dello stesso (suddiviso in quattro parti) sara'
depositato in visione per chiunque vi abbia interesse, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Direzione generale qualita' della vita, e presso la Provincia
autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e pubblicato
sulla pagina internet all'indirizzo:
http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-
acque-pubbliche.aspsul
Capo I
Disposizioni generali
Allegato
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
autonoma di Bolzano
Parte 3
PARTE NORMATIVA
Art. 1.
Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Il presente Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche e' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e
degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, come da ultimo modificato dal decreto legislativo
11 novembre 1999, n. 463, nonche' osservando le indicazioni
procedurali stabilite dal Protocollo d'intesa, datato agosto 2006,
per il coordinamento e l'integrazione del Piano per l'utilizzazione
delle acque pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano con
i piani di bacino di rilievo nazionale, sottoscritto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e dai Presidenti delle
Province autonome e Regioni interessate.
2. Il Piano generale e' diretto a programmare l'utilizzazione
delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per
una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare
riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle
risorse idriche.
3. Il Piano generale concorre a garantire il Governo
funzionalmente unitario del bacino idrografico di rilievo nazionale
del Fiume Adige, all'interno del quale ricade il territorio
provinciale. Esso tiene luogo del Piano di bacino di rilievo
nazionale previsto dalla normativa nazionale e di qualsiasi altro
piano stralcio dello stesso, ivi compresi quelli prescritti da leggi
speciali dello Stato. Il Piano generale concorre alla formazione del
Piano di bacino distrettuale, di cui all'art. 65 del decreto
legislativo n. 152/2006, e alla formazione del Piano di gestione per
il distretto idrografico delle Alpi orientali, di cui all'art. 117
del decreto legislativo n. 152/2006. Il Piano generale ottempera, a
livello provinciale, agli obblighi derivanti dalla direttiva
2000/60/CE.
4. Le specifiche forme di raccordo tra la Provincia autonoma di
Bolzano, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto,
l'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e l'Autorita' di
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione sono definite dal presente Piano generale.
Art. 2.
Effetti del piano
1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma
di Bolzano dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme
di attuazione, il Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche ed il relativo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
ai sensi del seguente art. 3, comma 2 determinano le direttive, gli
indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i
programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate
dall'art. 65, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico hanno in ogni caso effetto immediato,
qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e
misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero
qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai
predetti piani o programmi.
3. Tali disposizioni si applicano anche in relazione al Piano
provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e ai piani
urbanistici comunali ad esso subordinati, nonche' con riferimento ai
piani e ai programmi degli enti locali.
4. Il presente Piano generale e il Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico sostituiscono ogni altra disposizione e indicazione,
anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati
o approvati dalle Autorita' di bacino di interesse nazionale,
eventualmente applicabili sul territorio provinciale fino alla data
di entrata in vigore del presente Piano.
Art. 3.
Piani stralcio
1. Il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
per la Provincia di Bolzano, viene integrato da due piani stralcio
relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del
Piano, la cui redazione avviene ai sensi dell'art. 65, comma 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: Tale piano di
settore individua e perimetra le aree di pericolo e di rischio
idrogeologico e prescrive, per esse, le misure di salvaguardia ai
sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico viene approvato ai sensi
degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381.
3. Il Piano di tutela delle acque: Tale piano stralcio persegue
la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti qualitativi e
quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art. 27 della
legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di
Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in coerenza con il
Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e con il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 27
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale territorialmente
interessate. Le Autorita' di bacino si pronunciano entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia autonoma di
Bolzano; decorso tale termine, la Provincia autonoma di Bolzano
provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in
assenza dei pareri richiesti.
Art. 4.
Modifiche e integrazioni del Piano
1. Procedura ordinaria: Ai fini dell'introduzione di sostanziali
modifiche nel Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche e nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, anche
qualora esse si rendano necessarie al fine di conformarne i contenuti
alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria, si
osservano le indicazioni procedurali stabilite dal Protocollo
d'intesa, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e dai Presidenti delle Province autonome e Regioni
interessate.
2. Procedura semplificata: La Provincia autonoma di Bolzano puo'
apportare modificazioni e integrazioni al Piano generale e al Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, con procedura semplificata,
qualora le suddette modificazioni e integrazioni non siano in
contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del Piano e non
comportino variazioni significative al Governo funzionalmente
unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale.
Si distinguono, al proposito, due diversi tipi di procedure
semplificate.
a) Qualora dette modificazioni e integrazioni comportino
importanti e chiaramente individuabili ripercussioni al di fuori del
territorio provinciale, o riguardino le norme di Piano, la Provincia
autonoma di Bolzano convoca preventivamente una conferenza di
servizi, alla quale partecipano il rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorita' di bacino
nazionale del Fiume Adige, dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, della Regione
Veneto e della Provincia autonoma di Trento. La conferenza valuta se
ricorrono le condizioni che consentono l'applicazione della procedura
semplificata ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di
modifica o integrazione del Piano. La Provincia autonoma di Bolzano
provvede quindi alla relativa approvazione dei provvedimenti, qualora
la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti.
b) Qualora dette modificazioni e integrazioni non comportino
importanti ripercussioni individuabili al di fuori del territorio
provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette le
modificazioni e le integrazioni del Piano generale o del Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico alla Provincia autonoma di
Trento, alla Regione Veneto e all'Autorita' di Bacino Nazionale del
Fiume Adige e all'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Qualora nessuna di esse esprima
dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la Provincia
procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalita'
procedurali previste alla lettera a).
3. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate nell'ambito
della procedura semplificata sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
ro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Capo II
Bilancio idrico
Art. 5.
Definizione del bilancio idrico
1. Per bilancio idrico si intende il bilancio fra le risorse
idriche disponibili in una determinata area di riferimento, o
comunque in essa reperibili, e i fabbisogni per i diversi usi
esistenti o previsti per il futuro. Il bilancio idrico costituisce
uno strumento di analisi, sulla base del quale e' possibile
sviluppare scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con
la loro tutela quantitativa e qualitativa. La conoscenza delle
componenti del ciclo idrologico, e della conseguente disponibilita'
delle risorse idriche, risulta infatti necessaria a tutelare tali
risorse non solo dal punto di vista quantitativo, promuovendone un
utilizzo sostenibile nel lungo periodo, ma anche dal punto di vista
qualitativo, garantendo che gli utilizzi previsti non pregiudichino
il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
Art. 6.
Aree di riferimento
1. Nel presente Piano l'equilibrio del bilancio idrico viene
verificato alla scala dei bacini idrografici del Fiume Adige, del
Fiume Danubio e del Fiume Piave e dei loro rispettivi sottobacini.
Art. 7.
Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Adige
1. In tabella 1 viene presentato lo schema del bilancio idrico
elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del
Fiume Adige. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Adige e dai suoi
affluenti in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva
pari a 7375 km². Le acque di tale bacino idrografico lasciano il
territorio provinciale e raggiungono la sottostante Provincia di
Trento. Il bilancio idrico si compone delle seguente voci.
a) Alla voce «Portata attuale» e' indicata la risorsa idrica
attualmente disponibile, determinata con l'ausilio di modello
idrologico. Il valore indicato rappresenta il deflusso medio
complessivo, nei singoli mesi dell'anno, verso la confinante
Provincia di Trento.
b) Alla voce «Prelievi attuali» vengono elencati i valori medi
mensili dei consumi idrici dovuti agli utilizzi attualmente in
essere, nonche' le modifiche del regime idrologico riconducibili alla
gestione dei bacini artificiali.
c) Alla voce «Portata naturale» e' indicata la risorsa idrica
naturale, determinata a partire dalla risorsa disponibile, tenendo
conto dei prelievi attuali. Essa rappresenta il volume d'acqua che,
in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici, attraverserebbe
un'ipotetica sezione di chiusura della porzione del bacino
idrografico del Fiume Adige in Provincia di Bolzano.
d) La voce «Prelievi futuri» indica l'evoluzione prevista, nei
prossimi anni, dei consumi idrici a seguito degli usi antropici e
delle modifiche al regime idrologico.
e) La voce «Portata di bilancio» rappresenta, infine, la risorsa
idrica disponibile in futuro, cioe' i volumi idrici che verranno
mediamente garantiti, nei singoli mesi dell'anno, alle province poste
a sud del confine provinciale lungo l'asta del Fiume Adige.
2. Nelle tabelle 2-15 viene presentato lo schema del bilancio
idrico elaborato per i singoli sottobacini della porzione altoatesina
del bacino idrografico del Fiume Adige
Art. 8.
Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Piave
1. In tabella 16 viene presentato lo schema del bilancio idrico
elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del
Fiume Piave. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Piave e dai suoi
affluenti in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva
pari a 27 km². Tali acque lasciano il territorio provinciale e
raggiungono la sottostante Provincia di Belluno.
Art. 9.
Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Danubio
1. In tabella 17 viene presentato lo schema del bilancio idrico
elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del
Fiume Drava. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Drava e dai suoi
affluenti in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva
pari a 160 km². Tali acque lasciano il territorio provinciale e
raggiungono il territorio austriaco.
2. In tabella 18 viene presentato lo schema del bilancio idrico
elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del
Fiume Inn. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Inn in Provincia di
Bolzano copre una superficie complessiva pari a 21 km². Tali acque
lasciano il territorio provinciale e raggiungono il territorio
austriaco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10.
Miglioramento ed equilibrio del bilancio idrico
1. La Provincia autonoma di Bolzano - in osservanza delle norme
di attuazione dello Statuto - provvede al monitoraggio
idrometeorologico, alle osservazioni climatologiche, alla gestione e
aggiornamento del catasto dei ghiacciai e all'espletamento di tutti
gli adempimenti connessi a tali attivita'. Provvede, inoltre, al
controllo di qualita', all'archiviazione e all'analisi dei dati
raccolti, nonche' all'automazione dei sistemi di acquisizione e
gestione degli stessi, garantendone l'interscambio con le istituzioni
statali, regionali e interregionali, ivi comprese le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, nonche' la Provincia autonoma di Trento,
secondo criteri di ottimizzazione che non pregiudichino l'efficienza
del sistema e non diversifichino eccessivamente le fonti e i canali
informativi.
2. Al fine del miglioramento delle conoscenze idrologiche alla
scala dei bacini oggetto di Piano, la Provincia autonoma di Bolzano
promuove l'installazione di stazioni di monitoraggio idrometrico,
complete di misura dei deflussi, in posizioni idonee prossime alla
loro chiusura e su eventuali altri corsi d'acqua, il cui monitoraggio
sia utile alla definizione del regime idrologico dei singoli
sottobacini.
3. Al fine della definizione del bilancio idrico complessivo per
il rispettivo bacino idrografico, le strutture organizzative
provinciali e le Autorita' di bacino interessate assicurano
reciprocamente la disponibilita', il trasferimento e il costante
aggiornamento dei dati in loro possesso. Tale attivita' e' assicurata
anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento per i
sottobacini dei corsi d'acqua che raggiungono il suo territorio.
La Provincia autonoma di Bolzano concorda con la Provincia
autonoma di Trento, al fine di armonizzare e verificare i bilanci
idrici dei sottobacini interferenti con i rispettivi territori, una
comune verifica dei dati idrogici, della metodica computazionale
del bilancio, con particolare riguardo all'orizzonte temporale e allo
stato previsionale della risorsa idrica.
4. In base ai nuovi dati disponibili si procedera' ad integrare
il bilancio per i vari bacini con i grafici della variabilita' media
delle portate e le portate estreme di magra e morbida, come indicato
nel grafico seguente
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 11.
Revisione ed adeguamento delle utilizzazioni
1. Sulla base del bilancio idrico, e comunque del censimento o
del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico, la Provincia autonoma di Bolzano puo'
provvedere, ove necessario, alla revisione di tali utilizzazioni, al
fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni e in
considerazione del potenziale di ottimizzazione degli utilizzi e
dell'ordine di priorita' di cui all'art. 13 comma 1, disponendo
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.
2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche,
ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio
del bilancio idrico e a condizione che non siano pregiudicati il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti
per il corso d'acqua interessato dal Piano provinciale di tutela
delle acque e che sia garantito il previsto deflusso minimo vitale.
Capo III
Utilizzazione delle acque
Art. 12.
Principi gestionali
1. La gestione degli utilizzi idrici si ispira, in Alto Adige, ai
seguenti principi:
gestione integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi, per
un'efficace tutela delle risorse idriche, nel rispetto degli
obiettivi di qualita' previsti per i corpi idrici e della loro
specifica destinazione;
razionalizzazione degli utilizzi, incentivando le politiche di
incremento del risparmio idrico e sostenendo gli investimenti di
risorse pubbliche in progetti volti al raggiungimento di tale scopo;
gestione secondo principi di economicita' e di equita', tenendo
conto dell'effettivo costo dei servizi forniti ma garantendo nel
contempo tariffe socialmente sostenibili, in particolare per gli
utilizzi prioritari;
individuazione di zone a diversa sensibilita', ai fini della
tutela delle rispettive risorse idriche, e determinazione della loro
vocazione a differenziate destinazioni d'uso;
tutela delle peculiarita' ecologiche dei corpi idrici e
mantenimento delle loro funzioni paesaggistiche e ricreative;
ulteriore miglioramento della qualita' dei dati circa gli
utilizzi esistenti, quale supporto per le decisioni di carattere
gestionale;
esecuzione di un'attivita' di monitoraggio, a livello di bacino e
sottobacino, finalizzata alla verifica dell'equilibrio del bilancio
idrico e della sostenibilita' della gestione e degli utilizzi.
Art. 13.
Criteri generali per il rilascio di concessioni
1. In sede di rilascio delle concessioni viene osservato, in base
al tipo di utilizzo, il seguente ordine di priorita':
a) l'utilizzo per l'approvvigionamento idropotabile pubblico deve
essere sempre garantito. Gli altri utilizzi sono ammessi solo se la
disponibilita' idrica per tale uso prioritario e' sufficiente e se la
qualita' dell'acqua potabile non viene da essi pregiudicata;
b) derivazioni private a scopo potabile ed antincendio laddove
non sia possibile l'allacciamento alla rete pubblica;
c) utilizzi per irrigazione e antibrina a scopo agricolo;
d) utilizzi per innevamento programmato;
e) utilizzi per i processi industriali e per i cicli di
lavorazione di prodotti agricoli;
f) utilizzi idroelettrici;
g) utilizzi per scambio termico (riscaldamento e raffreddamento);
h) utilizzi per pescicoltura e pesca sportiva.
2. Al fine di rispettare la priorita' degli utilizzi potabile e
agricolo, viene previsto, con l'entrata in vigore del presente Piano,
per le concessioni di derivazioni idroelettriche esistenti e di nuovo
rilascio, che esse mettano a disposizione, nel loro bacino imbrifero
o nel tratto di acqua residua, previa manifesta necessita' e senza
onere di indennizzo a carico dei beneficiari, quantita' d'acqua per
il rilascio di concessioni per:
a) nuove derivazioni a scopo idropotabile per le quantita'
unitarie stabilite nella regolamentazione di tale utilizzo;
b) nuove derivazioni a scopo irriguo e antibrina per le quantita'
unitarie stabilite nella regolamentazione di tali utilizzi, nel
periodo dell'anno di relativo utilizzo, per una quantita' media,
durante il periodo di concessione, fino a 1 l/s*kmq di bacino
imbrifero attinente alla derivazione idroelettrica interessata. Nelle
individuate aree caratterizzate da siccita', tale quantita' d'acqua
puo' essere aumentata a 1,2 l/s*kmq. La quantita' massima
momentaneamente derivabile puo' superare tale valore medio. Qualora
una centrale idroelettrica sia alimentata da piu' derivazioni in
bacini idrografici diversi, in caso di proclamata necessita', la
quantita' d'acqua risultante dalla somma dei bacini alimentanti la
centrale idroelettrica puo' essere derivata in parte o nel suo
complesso anche da un unico punto.
I gestori degli impianti idroelettrici sono tenuti a garantire
tali quantita' d'acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo,
non solo dalle opere di presa, ma in alternativa anche dai rispettivi
impianti di derivazione o adduzione, o dai serbatoi o lungo la
condotta di derivazione. I costi sostenuti per eventuali
provvedimenti tecnici o modifiche all'impianto necessari sono a
carico dei beneficiari. I gestori degli impianti idroelettrici
possono richiedere all'Amministrazione provinciale una riduzione
proporzionale del canone di concessione di uso dell'acqua.
I criteri, in base ai quali viene definita la manifesta
necessita' per il rilascio di una nuova concessione a scopo irriguo o
a scopo potabile nel bacino imbrifero o nel tratto di acqua residua
di una derivazione idroelettrica, vengono definiti con delibera della
Giunta provinciale.
Art. 14.
Utilizzo a scopo potabile
1. Le concessioni per utilizzo idropotabile sono rilasciate sulla
base di valori unitari di fabbisogno, che tengono conto anche dei
possibili sviluppi per i prossimi 30 anni, quantificati come segue:
300 litri al giorno per abitante e per posto letto di strutture
turistiche e ospedaliere;
140 litri al giorno per unita' bovina adulta (UBA).
2. Nell'individuazione di nuove zone residenziali, artigianali e
industriali e di aree destinate a infrastrutture turistiche, oppure
nel caso di un loro ampliamento, deve essere preventivamente
dimostrata la disponibilita' delle necessarie risorse idriche. Il
relativo approvvigionamento deve essere in tal caso predisposto, in
linea di principio, tramite la rete pubblica idropotabile piu'
vicina.
3. I gestori degli impianti di approvvigionamento idropotabile
provvedono anche alla distribuzione nella relativa zona di
competenza. Essi sono altresi' competenti per l'approvvigionamento
per utilizzo antincendio. Solo in casi eccezionali, e' possibile
demandare ad altri distributori tale competenza. I gestori
provvedono, di norma, a garantire anche l'approvvigionamento di acqua
a uso domestico e di acque per utilizzi industriali, per le quali
sono di norma allestiti sistemi di approvvigionamento separati.
4. Tramite le condotte idropotabili pubbliche possono essere
anche soddisfatti, a condizione che si tratti di quantita' ridotte in
relazione alla disponibilita' idrica e alle capacita' di
immagazzinamento, anche altri utilizzi, quali irrigazione di impianti
sportivi e spazi verdi pubblici, approvvigionamento di aziende
industriali artigianali, per palazzi del ghiaccio e piste di
pattinaggio, per piscine pubbliche, nonche' per singole
manifestazioni di durata temporale limitata. Le quantita' d'acqua
destinate a tali utilizzi vanno rilevate tramite contatori ed
evidenziate nei registri d'esercizio in modo separato.
5. Per un utilizzo razionale delle risorse disponibili, ogni
gestore cerca di garantire, per quanto e' possibile dal punto di
vista tecnico ed economico, un interscambio con gli impianti di
approvvigionamento idropotabile di zone attigue.
6. Ai comuni e' riservata la facolta' di prescrivere in modo
vincolante che, nelle zone con scarsita' di acqua potabile, siano
predisposti, in caso di costruzione di nuovi edifici o del completo
risanamento di vecchie abitazioni, degli impianti di utilizzo delle
acque piovane. In tali zone possono essere allestiti degli impianti
di distribuzione di acqua non potabile, affidati al gestore della
rete di distribuzione dell'acqua potabile.
7. Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non
viene prescritta una quantita' d'acqua residua e il relativo prelievo
viene eventualmente limitato tramite un regolatore di deflusso. Il
sistema di immagazzinamento dell'acqua captata deve essere
predisposto in modo tale che la quantita' in esubero sia rilasciata
direttamente alla sorgente.
8. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del
potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di acquedotto per il
consumo umano, solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e
ambientali. Non possono comunque essere superate le portate
concessionate per l'uso potabile e l'esercizio dell'impianto
idroelettrico deve essere effettuato dal gestore dell'acquedotto
idropotabile. Per tale ulteriore utilizzo della risorsa idrica e'
necessaria apposita concessione.
Art. 15.
Utilizzo a scopo agricolo
1. Per l'irrigazione di terreni agricoli puo' essere concessa una
quantita' media unitaria non superiore a 0,5 l/s*ha. Il prelievo
momentaneo deve essere il piu' possibile limitato, tramite
l'allestimento di serbatoi e turnazione; in ogni caso non puo' essere
autorizzata una quantita' massima derivabile superiore a 12 l/s*ha.
Nelle zone con scarsa disponibilita' idrica tali quantita' vengono
ridotte.
2. Le concessioni esistenti per l'irrigazione a scorrimento, con
quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha, possono essere rinnovate
solo se il passaggio a tecniche che consentono un risparmio idrico
non sia possibile o sostenibile dal punto di vista tecnico ed
economico, o laddove motivi di carattere ecologico o paesaggistico ne
rendano opportuno il loro mantenimento. Per il futuro e' escluso il
rilascio di nuove concessioni per l'utilizzo a scorrimento con
quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha.
3. Per l'irrigazione antibrina e' concessa una quantita' massima
pari a 12 l/s*ha.
4. L'utilizzazione idrica a scopo irriguo e' limitata
esclusivamente ai terreni a destinazione agricola. Il titolare delle
concessioni per l'utilizzo irriguo deve coincidere con l'ente gestore
delle opere di raccolta, trasporto e distribuzione.
5. In zone con scarsa disponibilita' idrica, gli impianti per
utilizzo irriguo possono garantire, mediante convenzione con il
comune interessato, l'approvvigionamento per uso domestico, anche in
zone poste al di fuori del verde agricolo.
6. Nel raggio di 100 metri da pozzi per l'utilizzo a scopo
irriguo occorre garantire, qualora se ne dimostri la necessita', un
allacciamento per altre utenze. L'acqua pompata da ogni pozzo
dovrebbe irrigare un'area pari ad almeno 3 ettari di superficie. Il
pompaggio dell'acqua dovrebbe avere luogo utilizzando la rete di
distribuzione dell'energia elettrica, premesso che cio' sia possibile
e sostenibile dal punto di vista tecnico-economico.
7. Nel caso del rilascio di concessioni per nuove derivazioni o
del rinnovo di concessioni in atto, e' possibile prescrivere
l'adozione di sistemi di irrigazione che adottano tecniche che
consentono il risparmio idrico, la costruzione di bacini di raccolta
o la limitazione dell'utilizzo idrico nel corso della giornata,
prevedendo l'obbligo di una turnazione. L'eventuale turnazione deve
tenere conto del rapporto fra le superfici irrigate. Le turnazioni in
atto devono essere adattate a tale rapporto entro due anni
dall'entrata in vigore del presente Piano.
8. In caso di piu' richieste di derivazioni idriche a scopo
irriguo, sono accolte, in via preferenziale, quelle per impianti
comuni a piu' utenze. Un ulteriore criterio preferenziale riguarda
l'uso di serbatoi e l'impiego di tecniche volte al risparmio idrico.
9. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del
potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di irrigazione
esistenti e nell'ambito della concessione irrigua per quanto riguarda
la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo se sono
presenti favorevoli condizioni tecniche ed ambientali.
Art. 16.
Utilizzo a scopo idroelettrico
1. Al fine di garantire un utilizzo sostenibile dal punto di
vista ambientale della risorsa idrica, si decide, in linea di
principio, di limitare nei prossimi anni la costruzione di nuovi
impianti idroelettrici escludendo dallo sfruttamento con nuovi
utilizzi idroelettrici i seguenti corsi d'acqua:
a) - i corsi d'acqua con bacino imbrifero di limitata
estensione, cioe' inferiore a 6 km² all'opera di presa;
- i corsi d'acqua con bacino imbrifero superiore a 6 km²
all'opera di presa con una portata media pluriennale di magra PMPM
(media pluriennale del mese con portata piu' bassa) inferiore a 50
l/s.
I corsi d'acqua minori presentano infatti equilibri ecologici
delicati, che possono essere compromessi in modo sostanziale da
derivazioni di una considerevole parte del deflusso per l'intero
corso dell'anno. Al riguardo risulta anche necessario considerare, a
fronte del loro notevole impatto ecologico, la scarsa importanza per
la collettivita' della produzione idroelettrica che deriva da piccoli
impianti.
b) I tratti di corsi d'acqua a bassa pendenza che percorrono i
grandi fondivalle e, in particolare, quelli soggetti a elevato
impatto antropico, derivante soprattutto dalla presenza di grandi
insediamenti e dall'intensivo utilizzo agricolo:
il Fiume Adige a valle della confluenza con il Passirio;
il Fiume Isarco tra la confluenza con il Rio Vizze e il bacino
artificiale di Fortezza
e i tratti di corsi d'acqua di rilevante interesse naturalistico,
quali ambiti ecologici di elevata valenza che risulta opportuno
preservare:
il Torrente Aurino a valle della confluenza con il Rio di
Riva;
il Torrente Passirio a valle della confluenza con il Rio
Valtina.
c) I corsi d'acqua per i quali non e' stato raggiunto
l'obiettivo di qualita' o per i quali la realizzazione di una
derivazione d'acqua puo' compromettere il mantenimento di tali
obiettivi di qualita'. Al riguardo sono da considerare, in
particolare, i tratti di corsi d'acqua ricettori di grandi impianti
di depurazione, in quanto la diminuzione del deflusso, della
superficie bagnata, della velocita' della corrente e delle
profondita' medie dell'acqua, tutti elementi derivanti dall'eventuale
realizzazione di una derivazione, avrebbero come conseguenza un
peggioramento dello stato di qualita' ambientale, come definito dal
Piano di tutela delle acque, e un'insufficiente capacita'
autodepurativa o diluizione dell'inquinamento residuo;
d) I tratti di corsi d'acqua con funzione di ricarica delle
falde acquifere che risultano idonee, per quantita' e qualita',
all'approvvigionamento idropotabile come il tratto dell'Isarco dalla
restituzione della centrale idroelettrica di Cardano alla confluenza
con l'Adige e il tratto del torrente Talvera tra la restituzione
della centrale idroelettrica di St. Antonio e la confluenza con
l'Isarco.
In tale contesto vanno considerati anche i tratti terminali di
affluenti minori che rivestono anche un'importantissima funzione per
la riproduzione della fauna ittica.
e) Affluenti dei principali corsi d'acqua di fondovalle (Adige,
Isarco, Rienza, Aurino, Gadera, Talvera, Passirio, Valsura, Rio
Gardena e Drava), nel caso essi tramite prese sussidiarie vengano
derivati congiuntamente al corso d'acqua principale;
f) L'utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione non
deve comportare diversioni d'acqua tra i sottobacini, identificati
nel capitolo 2 della prima parte del Piano;
g) Non e' consentita la realizzazione di nuove derivazioni per la
produzione di energia elettrica su un tratto gia' utilizzato a scopo
idroelettrico (asta fluviale soggetta a regime di deflusso minimo
vitale).
2. In deroga ai principi di esclusione di cui al punto 1, possono
tuttavia venire rilasciate concessioni per nuove derivazioni per la
produzione di energia elettrica, previa verifica della compatibilita'
con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:
a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi
di montagna e strutture abitative per i quali l'allacciamento alla
rete elettrica pubblica e altre fonti energetiche non sia
ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, ecologico e
economico, nonche' per masi di montagna in condizioni estreme previa
singola valutazione.
b) in caso di impianti idroelettrici in bacini imbriferi
inferiori a 6 km² all'opera di presa e con una portata media
pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata
piu' bassa) inferiore a 50 l/s che, sfruttando pero' un notevole
salto, comportano una potenza nominale media dell'impianto superiore
a 220 kW;
c) impianti idroelettrici per la dotazione del deflusso minimo
vitale, se l'esistente tratto a deflusso minimo vitale non viene
prolungato;
d) in caso di impianti idroelettrici, dove l'acqua viene derivata
e quindi sollevata per mezzo di pompe a uno o piu' invasi posti a
quote superiori per essere accumulata e quindi utilizzata per la
produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno
e) in caso di impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli
effetti negativi delle oscillazioni di portata;
f) in caso di nuovi impianti idroelettrici su derivazioni
esistenti che sono state realizzate per la stabilizzazione
idrogeologica di zone franose.
3. In deroga ai principi di esclusione di cui al comma 1, possono
essere rilasciate concessioni per derivazioni esistenti a scopo
idroelettrico, previa verifica della compatibilita' con le esigenze
di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:
a) in caso di risanamento di impianti esistenti che, tramite
l'impiego di tecnologie piu' avanzate e/o la modifica del dislivello
sfruttato, migliorano la centrale esistente e le condizioni
ambientali;
b) in caso di impianti che accorpano due o piu' derivazioni gia'
esistenti, migliorandone lo stato di qualita' ambientale.
4. Nell'approvazione di nuove derivazioni per la produzione di
energia elettrica sono da privilegiare le richieste per impianti che
accorpano due o piu' derivazioni gia' esistenti, migliorandone lo
stato di qualita' ambientale, e quelli che eliminano o riducono gli
effetti negativi delle oscillazioni di portata.
Art. 17.
Utilizzo a scopo industriale
1. Per gli utilizzi a scopo industriale, la determinazione della
quantita' d'acqua concessionata ha luogo a partire dalle specifiche
esigenze di processo o di raffreddamento e tenendo conto degli
standard tecnologici attuali, che consentono la massima riduzione dei
consumi. Laddove possibile, deve essere escluso l'utilizzo di acque
pregiate.
2. In linea di principio deve essere impiegato il ciclo chiuso.
Un'eccezione a tale principio puo' avere luogo solo se il passaggio
al ciclo chiuso non sia possibile o sostenibile dal punto di vista
tecnico-economico.
3. I processi di scambio termico devono avvenire, di preferenza,
facendo ricorso a sonde geotermiche a ciclo chiuso. Solo in casi
eccezionali sono autorizzati prelievi d'acqua a tale scopo; in ogni
caso, tali prelievi devono essere registrati tramite contatore.
Art. 18.
Utilizzo per innevamento programmato
1. Per innevamento programmato puo' essere concessa una quantita'
media unitaria non superiore a 0,4 l/s/ha di pista. Tutti i prelievi
devono essere registrati con apposito contatore.
2. Le nuove richieste per derivazioni per innevamento programmato
devono considerare l'intero comprensorio sciistico da esse
interessato e ricercare al suo interno la fonte piu' razionale per
garantire la necessaria disponibilita' idrica.
3. Per la produzione di neve programmata puo' essere utilizzata
solo acqua per la quale sia stata certificata l'idoneita' chimica e
microbiologica.
4. Deve essere valutata la possibilita' di allacciamento ad
impianti di derivazione gia' esistenti e l'acqua, in linea di
principio, deve essere prelevata dal maggiore corpo idrico del bacino
idrografico interessato; occorre comunque considerare, al riguardo,
anche i costi energetici del trasporto dell'acqua.
5. Ai fini di un uso razionale della risorsa idrica, e' previsto,
di norma e laddove l'orografia del terreno lo consenta,
l'allestimento e l'impiego di serbatoi di capacita' pari a circa 700
m³ d'acqua per ettaro di pista innevata. Puo' essere fatta eccezione
per prelievi relativamente modesti da grandi corsi d'acqua.
6. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del
potenziale idroelettrico nell'ambito degli impianti per l'innevamento
programmato esistenti e nell'ambito della concessione per quanto
riguarda la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo se
sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali.
Art. 19.
Utilizzo per pescicoltura
1. La quantita' d'acqua che puo' essere concessionata per tale
utilizzo e' determinata considerando la quantita' di pesci coltivati
e il fabbisogno delle singole specie; in ogni caso, non puo' essere
autorizzata una quantita' massima superiore all'effettuazione di 15
ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di
allevamento.
Per una piscicoltura estensiva puo' essere concessionata una
quantita' massima di 1 l/s per 100 kg di pesce.
Art. 20.
Utilizzi per altri scopi
1. La determinazione della quantita' d'acqua concessionabile per
finalita' diverse da quelle indicate negli articoli 14-19 deve essere
effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando
l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentono
la massima riduzione dei consumi.
Art. 21.
Utilizzi da laghi e fasce lacuali
1. Il rilascio di concessioni di derivazioni idriche da laghi,
dai loro immissari o dalle acque di falda in diretto contatto con il
lago, e' ammesso solo se i prelievi non comportano un decremento dei
livelli idrometrici tale da influenzare negativamente la qualita' del
lago e degli ecosistemi da esso alimentati. Puo' essere stabilito un
livello idrometrico al di sotto del quale ogni derivazione e'
vietata.
Art. 22.
Utilizzo di acque sotterranee e sorgenti
1. Gli utilizzi di acque sotterranee vanno gestiti in modo tale
da non pregiudicare l'equilibrio idrodinamico e lo stato di qualita'
ambientale di tali acque. I corpi idrici sotterranei e le sorgenti
che presentano caratteristiche qualitative tali da renderli idonei
per l'utilizzo idropotabile devono essere, per principio, riservati
in modo esclusivo a questo tipo di utilizzo. Gli altri utilizzi sono
consentiti solo a condizione che non pregiudichino dal punto di vista
qualitativo e quantitativo l'approvvigionamento idropotabile, anche
per il futuro.
2. Per il rilascio della concessione puo' essere richiesta la
redazione di una specifica relazione idrogeologica.
3. La produzione di energia elettrica da acque sotterranee e da
sorgente e' ammessa solo se associata ad altri utilizzi gia'
esistenti e limitatamente alle quantita' gia' autorizzate per tali
altri utilizzi, per l'approvvigionamento idroelettrico delle
strutture di cui all'art. 16 comma 2 lettera b), se non sono presenti
corsi d'acqua idonei. Se necessario dal punto di vista ambientale, si
puo' prescrivere un deflusso minimo vitale ed il prelievo viene
limitato con un dispositivo di limitazione della portata.
Art. 23.
Stato tecnico e gestione degli impianti
1. Tutti gli impianti di derivazione, comprensivi di opere di
accumulo, trasporto e disibuzione, devono essere costruiti e
gestiti utilizzando le migliori tecniche disponibili, al fine di
contenere le perdite e ridurre nella misura maggiore possibile i
consumi.
2. Il rinnovo di concessioni per utilizzo idrico o l'ampliamento
delle derivazioni esistenti puo' essere autorizzato solo se, previa
presentazione di adeguata documentazione tecnica, le perdite dei
relativi impianti risultano limitate a valori contenuti e comunque
ritenuti ammissibili per tale tipo di impianto dalla Ripartizione
competente per il rilascio delle concessioni.
3. Viene incentivata la razionalizzazione delle utenze,
privilegiando la nascita di nuove forme consortili di utilizzo o il
riassetto di quelle esistenti. Si richiede, in particolare, il
miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto e dei metodi di
irrigazione, sia per quanto riguarda le derivazioni da acque
superficiali, sia per quanto riguarda quelle da acque sotterranee.
4. Nelle zone in cui sussiste la necessita' di migliorare
l'approvvigionamento idrico per soddisfare le diverse esigenze
idriche, viene promossa la realizzazione di serbatoi, che
garantiscano congiuntamente piu' utilizzi e, al tempo stesso,
l'approvvigionamento per le attivita' di protezione civile e
antincendio.
Art. 24.
Dati di disponibilita' idrica per il rilascio delle concessioni
1. I progetti, che vengono presentati ai fini del rilascio di
concessioni di utilizzo idrico, devono contenere una quantificazione
attendibile delle portate medie mensili o comunque della
disponibilita' idrica del corpo idrico interessato dall'utilizzo
richiesto. L'Autorita' competente puo' richiedere l'effettuazione di
specifiche misure di portata per un determinato periodo di tempo, al
fine di disporre di dati attendibili.
Art. 25.
Registrazione degli utilizzi
1. I prelievi idrici a scopo industriale, per innevamento
programmato e per utilizzo idroelettrico, nonche' l'erogazione di
acqua potabile fornita dagli acquedotti pubblici, devono essere
registrati tramite appositi contatori; deve essere inoltre tenuto un
registro di esercizio. La relativa documentazione deve essere
conservata per 5 anni dal concessionario ed essere esibita nel caso
di controlli da parte delle competenti autorita'.
2. Al fine di quantificare il consumo idrico annuo per l'utilizzo
irriguo, l'Amministrazione provinciale si avvale di un'adeguata rete
di monitoraggio, costituita da contatori distribuiti in modo
rappresentativo all'interno della superficie irrigua provinciale.
3. Per impianti di derivazione particolarmente complessi situati
in ecosistemi sensibili e per gli impianti idroelettrici potra'
essere richiesta l'installazione di apparecchiature telematiche per
la trasmissione dei dati significativi riguardanti la derivazione
all'ufficio competente per il rilascio della concessione.
Art. 26.
Applicazioni delle disposizioni
1. Per le concessioni in atto, le norme contenute nel presente
Piano entrano in vigore, se non diversamente specificato nel Piano,
alla scadenza della concessione stessa e sono prescritte nel relativo
atto di rinnovo.
2. Il rinnovo della concessione di derivazioni esistenti puo'
essere negato, qualora tali utilizzi contrastino con il «buon regime
delle acque». A riguardo, non possono essere rinnovate concessioni di
prelievi idrici che comportino uno spreco della risorsa o qualora
l'utilizzo non sia conciliabile con il raggiungimento dell'obiettivo
di qualita' per il corpo idrico interessato dalla derivazione.
3. L'introduzione di nuovi valori di DMV (deflusso minimo vitale)
non comporta alcun onere di indennizzo a carico della pubblica
amministrazione, se non una riduzione proporzionale del canone di
concessione di uso dell'acqua.
4. I criteri per il rilascio delle concessioni previsti dal
presente Piano si applicano anche alle richieste di concessione
inoltrate dopo il 23 luglio 2007 e per le quali alla data di entrata
in vigore del presente Piano non sia stata ancora avviata
'istruttoria per la procedura di rilascio della concessione di
utilizzo idrico.
Art. 27.
Provvedimenti di mitigazione e compensazione
1. Le nuove derivazioni idriche con captazioni di entita' a
partire da 100 l/s medi devono prevedere adeguate misure di
mitigazione e compensazione, laddove con la loro messa in esercizio
si preveda che vengano arrecati danni all'ambiente acquatico.
Capo IV
Aree a pericolo e rischio idrogeologico
Art. 28.
Piani comunali delle zone di pericolo
1. I piani urbanistici comunali sono integrati, ai sensi dell'art
22-bis della legge provinciale n. 13/1997, da un Piano delle zone di
pericolo. I Piani comunali delle zone di pericolo contengono
l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a
pericolo.
2. La Provincia autonoma di Bolzano ha definito, tramite delibera
della Giunta provinciale del 28 luglio 2008, n. 2741, le «Linee guida
per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la
classificazione del rischio» ed emendato con delibera della Giunta
provinciale del 13 settembre 2016 n. 989.
3. L'insieme degli elaborati cartografici relativi ai piani
comunali delle zone di pericolo gia' approvati confluisce nel Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 29.
Interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico
1. Con regolamento di esecuzione dell'art. 22-bis della legge
provinciale n. 13/1997, approvato con decreto del Presidente della
Provincia 5 agosto 2008, n. 42, emendato con DPP del 22 maggio 2016
n. 17, sono state determinate le norme relative agli interventi
ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del
tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni
dovuti ad eventi naturali.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento di
esecuzione dell'art. 22-bis della legge provinciale n. 13/1997 sono
apportate ai sensi delle procedure di cui all'art. 4.
Capo V
Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti
Art. 30.
Finalita'
1. Le attivita' di sistemazione e di manutenzione dei corsi
d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli
effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse
comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al
consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle
funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonche' alla
conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate
condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle
componenti liquide e solide delle piene, contemperando
contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche.
3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con
particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni
nelle porzioni di bacino idrografico poste a valle; si deve inoltre
preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di invaso
complessiva dei bacini idrografici. Dovra' essere posta particolare
attenzione al fiume Adige e alla Fossa di Caldaro anche in
riferimento a quanto previsto dall'art. 43, commi 4 e 6.
4. La realizzazione delle opere di difesa idrogeologica e'
effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, comma
4, sulla base di programmi triennali e annuali di intervento che sono
trasmessi, su specifica richiesta, alle Autorita' di bacino
interessate e alla Provincia autonoma di Trento.
Art. 31.
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
1. La progettazione delle opere di sistemazione, dei ponti o di
altri attraversamenti avviene in riferimento ad un evento di progetto
definito in base alla probabilita' statistica di accadimento, cioe'
in base al tempo di ritorno, ossia al tempo che in media trascorre
tra due eventi di una determinata entita'.
2. Il tempo di ritorno, in base al tipo di fenomeno che puo'
verificarsi nel corso d'acqua, alla destinazione d'uso dei suoli ad
esso circostanti e al tipo e alla funzione dell'opera, e'
individuato, per le opere di sistemazione in un intervallo compreso
tra 30 e 200 o piu' anni, per ponti ed altri attraversamenti aerei in
un intervallo compreso tra 100 e 200 o piu' anni. Tale disposizione
e' derogabile con riferimento agli attraversamenti leggeri che non
provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena.
3. Il calcolo delle portate liquide e solide di progetto e'
eseguito in funzione della grandezza e delle caratteristiche del
bacino e del tipo di fenomeno, utilizzando metodi basati su criteri
geomorfologici, che assumano condizioni di variabilita' spaziale e
temporale delle precipitazioni. Fino a quando saranno disponibili
studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il
ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.
Art. 32.
Gestione dei livelli di invaso dei serbatoi e degli impianti idrovori
in situazioni particolari
1. Ferme restando le disposizioni in materia di deflusso minimo
vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la
Provincia autonoma di Bolzano puo' adottare misure, anche
prescrittive, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e
di utilizzazione, a qualsiasi titolo, di acque pubbliche, volte alla
regolazione permanente, temporanea o periodica dei livelli d'invaso
dei serbatoi di accumulo e della portata dei corsi d'acqua. Le
eventuali operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare, ove
tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio,
al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli
sbarramenti.
2. Per quanto attiene la regolazione dei deflussi, la Provincia
autonoma di Bolzano puo' agire, qualora gli eventi alluvionali lo
rendano necessario, anche con manovre sugli scarichi delle dighe;
puo' inoltre agire, ai fini della riduzione dei livelli idrometrici
del Fiume Adige, sugli impianti idrovori dei consorzi di bonifica.
Per i casi in cui le operazioni sugli invasi possano determinare
significative variazioni idrometriche nei tratti di fiume esterni al
territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano da'
tempestiva comunicazione delle operazioni previste o in atto alla
Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e alla Autorita' di
bacino del Fiume Adige.
3. La provincia autonoma di Bolzano puo' disporre, sentiti i
concessionari interessati, l'adozione di misure e prescrizioni
finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica -
dei livelli di invaso dei serbatoi anche per motivate ragioni di
salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.
Art. 33.
Estrazione di inerti dagli alvei
1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dai bacini di
deposito sono ammesse esclusivamente per finalita' di sicurezza e di
manutenzione idraulica e sono eseguite a cura o previa autorizzazione
della competente Autorita' idraulica provinciale.
Art. 34.
Interventi sulla vegetazione in alveo
1. Gli interventi sulla vegetazione in alveo sono mirati ad
assicurare un equilibrato rapporto tra la funzionalita' idraulica e
quella ecologica dei corsi d'acqua. Vengono attuate specifiche forme
di trattamento della vegetazione arborea in alveo, considerando la
natura e l'estensione delle portate ordinarie e di piena.
Art. 35.
Tutela del demanio idrico
1. Nelle aree del demanio idrico che possono essere interessate,
anche solo occasionalmente, dal deflusso dei corsi d'acqua, possono
essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture e per le
attivita' che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi
atura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita' idraulica
puo' autorizzare con specifiche motivazioni.
2. In sede di rinnovo delle concessioni in atto, con l'entrata in
vigore del presente Piano, la Provincia autonoma di Bolzano promuove
la dismissione graduale delle attivita' che possano pregiudicare la
sicurezza idraulica.
Art. 36.
Smaltimento delle acque di pioggia
1. Al fine di contrastare la rapidita' di conferimento delle
acque di pioggia nel reticolo idrografico, e' privilegiata
un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in
cui cio' risulti possibile per via diretta ovvero mediante
l'apprestamento di apposite aree disperdenti. Deve essere inoltre
evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli,
privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.
Capo VI
Misure di tutela ambientale
Art. 37.
Deflusso minimo vitale (DMV)
1. Per «deflusso minimo vitale» (V) si intende il deflusso che
deve essere mantenuto negli alvei dei corsi d'acqua interessati da
riduzione della portata naturale a seguito di prelievi idrici. Il
rilascio del deflusso minimo vitale prescritto nella concessione deve
essere garantito dal gestore con appositi dispositivi presso le opere
di derivazione. Il DMV deve essere di quantita' tale da garantire la
funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico e le sue peculiarita'
ambientali, salvaguardando:
le caratteristiche fisiche del corpo idrico, vale a dire le
tendenze evolutive naturali morfologiche e idrologiche;
le caratteristiche chimico-fisiche, cioe' lo stato di qualita'
delle acque;
le biocenosi tipiche presenti nelle condizioni naturali.
Art. 38.
Determinazione del DMV per nuove derivazioni
1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono soggette al
rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero
attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve essere aumentata
laddove cio' si renda necessario per garantire gli equilibri degli
ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la
funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal
modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.
2. La determinazione del DMV per nuove derivazioni, ferma
restando la quantita' minima di 2 l/s/km², avviene nell'ambito delle
procedure previste dalla legge provinciale, che regolamenta la
valutazione di impatto ambientale per piani e progetti.
3. L'elaborazione di uno studio limnologico, a supporto tecnico
per la determinazione del DMV, e' prescritta nel caso di captazioni
di entita' a partire da 100 l/s medi. Essa e' a carico del
richiedente la concessione. Puo' essere inoltre prescritta per
derivazioni di portata inferiore afferenti a corsi d'acqua di elevata
valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente
sensibili.
4. Le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua
minerale e termale possono essere esentate dal rilascio del DMV.
5. Il DMV, in tratti di corsi d'acqua oggetto di derivazioni a
scopo idroelettrico, deve, in linea generale, comprendere:
una quota fissa riferita alla superficie del bacino imbrifero
attinente alla derivazione (l/s/km²). Tale quota fissa, espressa in
tributo unitario per km² di bacino imbrifero attinente alla
derivazione, aumenta progressivamente al diminuire della dimensione
del bacino;
una variabile idrologica, vale a dire una quota variabile in
percentuale del deflusso naturale, affinche' l'andamento del DMV
garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La quota
variabile del DMV deve essere rilasciata, in aggiunta alla quota
fissa, durante tutto l'anno, in base alle caratteristiche
limnologiche del corso d'acqua. In situazioni particolari, per
esempio laddove siano presenti difficolta' di carattere tecnico, tale
quota variabile puo' venire commutata in quota fissa, la cui entita'
e' scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da riprodurre, con
buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua.
I valori di riferimento di DMV per derivazioni a scopo
idroelettrico riportati in tabella 19 sono valori minimi, da
prevedere in situazioni ambientali favorevoli. Per estensioni di
bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella 19,
il valore, sia per la quota fissa che per la quota variabile, viene
calcolato tramite interpolazione lineare.
Parte di provvedimento in formato grafico
6. In deroga alle quantita' di DMV di cui alla tabella 19, per
l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture di cui all'art.
16, comma 2, lettera b, possono essere definite anche quantita'
minori, se cio' e' compatibile con le esigenze di tutela
dell'ambiente. Per impianti che utilizzano il potenziale
idroelettrico di acquedotti di cui all'art. 14 comma 8, di reti
d'irrigazione di cui all'art. 15 comma 9 e di impianti per
l'innevamento programmato di cui all'art. 18 comma 6, vale, se
ecologicamente sostenibile, il deflusso minimo vitale della
derivazione principale, in caso contrario esso va aumentato in modo
idoneo.
7. Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al rilascio del
DMV nella misura di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente alla
derivazione, salvo manifeste necessita' di un aumento di tale
quantita' ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita'
previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo.
8. Per gli altri tipi di utilizzo con derivazioni da corsi
d'acqua, le quantita' di DMV vengono definite orientandosi ai valori
minimi di riferimento riportati in tabella 20. Per estensioni di
bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il
valore viene calcolato tramite interpolazione lineare. Nel caso di
corsi d'acqua di notevole valore ecologico puo' essere aggiunta, alla
quota fissa, una quantita' variabile, pari al massimo al 30% del
deflusso naturale.
Parte di provvedimento in formato grafico
9. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,
puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera
di presa oppure su una parte di esse, se cio' e' vantaggioso dal
punto di vista ambientale. La quantita' di acqua residua si calcola
sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni
singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.
Art. 39.
Determinazione del DMV per derivazioni gia' esistenti
1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali gia' in essere
sono soggette al rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di
bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve
essere aumentata laddove cio' si renda necessario per garantire gli
equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi
tipiche e la funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico,
assicurando in tal modo il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualita'.
2. Possono essere esentate dal rilascio del DMV le derivazioni da
sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale.
3. Al rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico con
una potenza nominale fino a 3.000 kW le quantita' di DMV vengono
adeguate ai valori riportati in tabella 19 dell'art. 38. Il rinnovo
avviene applicando le procedure e prescrizioni in conformita' a
quanto stabilito dalla legge provinciale n. 2/2015 e dalle relative
linee guida.
4. Per il rinnovo e la messa in gara di concessioni per uso
idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW,
l'amministrazione provinciale, sentito il concessionario uscente,
esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore
di DMV necessario per il raggiungimento o mantenimento dell'obiettivo
di qualita'. Il valore di DMV potra' essere anche inferiore a quello
indicato in tabella 19, ma potra' essere confermato come definitivo
solo se il monitoraggio eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della
concessione conferma il raggiungimento o mantenimento del buono stato
ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione
qualitativa e quantitativa della popolazione ittica, che viene
definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV
va aumentato o prescritte altre misure che rendano possibile il
raggiungimento degli obiettivi di qualita'.
5. Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per
impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, per le quali nel
disciplinare e' stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai
valori di cui alla tabella 19 ed anche superiore alla quantita'
proposta dal richiedente nel corso del procedimento di approvazione,
il concessionario puo' eseguire, in accordo con gli Uffici
provinciali competenti, uno studio per definire se con una riduzione
del DMV puo' comunque essere mantenuto almeno l'obiettivo di stato di
qualita' previsto ed al contempo anche una buona condizione
qualitativa e quantitativa della popolazione ittica. Qualora i
risultati delle indagini sono approvati dal Comitato VIA e confermati
da un monitoraggio di almeno due anni, puo' essere adeguato il DMV
nel disciplinare.
6. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,
puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera
di presa oppure su una parte di esse se cio' e' vantaggioso dal punto
di vista ambientale. La quantita' di acqua residua si calcola
sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni
singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.
Art. 40.
Regolamentazione del DMV in situazioni particolari
1. Il presidente della Provincia puo' disporre - in via
temporanea - la determinazione di valori di DMV superiori a quelli
previsti negli atti di concessione, qualora cio' si renda necessario
per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di
degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze di carattere
ambientale o di approvvigionamento idrico a fini irrigui. In tali
casi non e' dovuto alcun indennizzo al concessionario.
2. Con delibera della Giunta provinciale sono individuate le aree
caratterizzate da siccita' o da ricorrenti situazioni di crisi di
approvvigionamento idrico. All'interno di tali aree, puo' essere
prevista per gli utilizzi agricoli una deroga al rilascio della
quantita' minima di deflusso vitale di 2 l/s/km², autorizzando
quantita' inferiori. Per tali ambiti territoriali, deve essere
tuttavia elaborato entro i termini che verranno stabiliti con
delibera della Giunta provinciale, dalle Autorita' provinciali
competenti in collaborazione con i concessionari interessati, uno
specifico piano finalizzato a garantire un utilizzo idrico
sostenibile e il raggiungimento dello stato di buona qualita'. I
piani devono essere elaborati e messo in atto, considerando strategie
per il risparmio idrico, utilizzi di fonti alternative di
approvvigionamento e l'impiego di bacini di accumulo, nonche' con la
prescrizione di un deflusso minimo vitale. I piani sono approvati da
parte della Giunta provinciale. Fino all'approvazione di tali piani,
per le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al
riconoscimento di utilizzo, la definizione della quantita' massima di
acqua derivabile sostituisce il DMV. Nel caso in cui non sia definita
la quantita' massima derivabile, essa viene definita pari al doppio
della quantita' media concessionata. Con la definizione delle zone,
le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al
riconoscimento di utilizzo situate al di fuori di queste zone, entro
un anno devono rispettare i valori di DMV ai sensi dell'art. 38.
3. Ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n. 7/2005, per
affrontare le situazioni di emergenza idrica in periodi estremamente
siccitosi, dichiarate tali dal Presidente della Provincia, puo'
essere disposta, tra le misure necessarie a garantire
l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e
l'uso irriguo, anche la riduzione temporanea delle portate residue,
fino alla revoca dello stato d'emergenza, escludendo comunque il
prosciugamento del corpo idrico interessato.
4. In caso di opere di presa situate su corsi d'acqua a scavalco
tra le province o provincia e regione, che abbiano riflessi
significativi sul regime e sulla qualita' dei corpi idrici, il DMV e'
individuato di concerto fra le province o fra la provincia e la
regione confinanti.
5. Per le opere di presa e/o di ritenuta attraversate dal confine
di provincia e/o di regione, deve essere applicato il rilascio del
DMV in alveo pari a quello applicabile nel territorio della provincia
o regione posta a valle.
Art. 41.
Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani
1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'elaborazione di
Piani di gestione di bacini idrografici montani e Piani di gestione
di area fluviale, che considerino gli aspetti di sicurezza idraulica
e della gestione delle risorse idriche, conciliandoli con gli ambiti
di pianificazione territoriale, della tutela ambientale e della
fruizione degli ambiente acquatici da parte della collettivita'.
2. Al fine di garantire la stenibilita' ambientale della
gestione dei fossati di fondovalle e di raccordarla ai sopraccitati
Piani di gestione di area fluviale e al Piano di bonifica
provinciale, i Consorzi di bonifica integrale provvedono a redigere
un piano di esercizio delle fosse di bonifica ricadenti nei propri
comprensori consortili entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Tale piano deve
essere redatto con la partecipazione di un esperto limnologo e viene
approvato dalla Giunta provinciale previo parere rilasciato da una
conferenza dei servizi provinciali competenti in materia di opere
idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle
acque e pesca.
Art. 42.
Ripristino del continuum fluviale
1. Il ripristino del continuum fluviale richiede interventi di
modifica delle opere di presa e di regimazione delle acque. Tali
interventi sono considerati prioritari negli ambienti in cui le
migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria importanza per la
conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre, nell'ambito
del ripristino della continuita', devono essere considerati anche gli
aspetti del trasporto di materiale solido, della vegetazione di
sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati. Gli ambiti fluviali
in cui e' previsto il ripristino del continuum vengono definiti con
delibera della Giunta provinciale.
2. Per quanto riguarda gli interventi prioritari di ripristino
del continuum si stabilisce quanto segue.
a) Il concessionario di una derivazione, la cui opera di presa
rappresenta un'interruzione nel continuum fluviale in uno degli
ambiti fluviali di cui al punto 1, deve presentare, ai fini del
rinnovo della concessione, e comunque entro 2 anni dall'approvazione
del presente Piano, un progetto di modifica dell'opera di derivazione
che garantisca il passaggio per i pesci. Tale progetto e' approvato
in base alle procedure previste dalla legge provinciale che
regolamenta la valutazione d'impatto ambientale e deve essere
realizzato entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano.
b) La Ripartizione provinciale competente per la sistemazione
idraulica elabora, in collaborazione con gli uffici competenti in
materia di pesca e tutela delle acque, un piano pluriennale di
intervento per il ripristino del continuum nei fiumi e torrenti di
fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti, con il relativo
ordine di priorita'.
3. Il ripristino del continuum non viene richiesto laddove
l'impegno tecnico ed economico necessario per la sua realizzazione
non sia commisurabile al significato ecologico dell'intervento, come,
per esempio, nel caso degli ostacoli rappresentati dalle dighe di
Curon, Tel, Fortezza, Rio Pusteria e Monguelfo.
4. Ulteriori interventi di ripristino del continuum possono
essere richiesti all'atto del rinnovo di concessioni di derivazioni
idriche, laddove, attraverso l'eliminazione di un ostacolo
insormontabile, venga garantito il passaggio dei pesci per un tratto
significativo di corso d'acqua in un ambiente di elevata valenza per
la fauna ittica. Qualora si tratti di opere di regimazione delle
acque, gli interventi di ripristino del continuum sono previsti
nell'ambito dei piani pluriennali di intervento elaborati dalla
Ripartizione competente per la sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua.
5. Nell'ambito della realizzazione di nuove opere di derivazione
o regimazione delle acque deve essere posta particolare attenzione a
non creare ulteriori ostacoli insormontabili per la fauna ittica e
bentonica, tali da potere provocare danni alle biocenosi presenti.
6. Al fine di assicurare una sicurezza al deflusso dei corsi
d'acqua superficiali nonche' per preservarne le funzioni in rapporto
all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo
scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi. Non sono ammesse
nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle
strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o
alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili. La
Provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle
intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.
Capo VII
Norme finali
Art. 43.
Misure di coordinamento interregionale
1. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974
secondo il principio della leale collaborazione con la Provincia
autonoma di Trento e la Regione Veneto, promuovendo con esse appositi
accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla
regolazione di aspetti procedurali di coordinamento e di ogni altro
aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le
predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela
dell'ambiente e del patrimonio idrico, nonche' degli interessi e
della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli
aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonche' di
vigilanza e di salvaguardia dei titoli a derivare situati nei diversi
territori e connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche e sono
dirette a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa e
l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali
incide la derivazione.
2. La Provincia autonoma di Bolzano esercita, in osservanza del
principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e
delle modalita' indicate al precedente comma, le funzioni a essa
riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:
le derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi
idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale o a
carattere interprovinciale; per il bacino del rio Novella, Pescara e
del fiume Adige la significativita' va definita di concerto con la
Provincia autonoma di Trento;
i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere
interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a
scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei
livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari
azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;
le aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso potabile per
l'alimentazione di acquedotti pubblici situati nel territorio della
Provincia di Bolzano, interessino anche il territorio della provincia
o delle regioni confinati; questa disposizione vale anche, secondo il
criterio della reciprocita', quando le aree di salvaguardia delle
derivazioni ad uso potabile per l'alimentazione di acquedotti
pubblici situate nel territorio della provincia o regione confinante
interessino il territorio della Provincia di Bolzano.
3. Gli accordi di collaborazione con la Provincia autonoma di
Trento e la Regione Veneto possono prevedere il supporto tecnico, a
favore della regione e delle province autonome interessate,
dell'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e dell'Autorita'
di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione, nonche' l'esercizio coordinato delle attivita'
tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie
provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.
4. Qualora siano approvati progetti di opere idrauliche o di
opere di derivazione che comportino importanti ripercussioni
chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del
proprio territorio provinciale o regionale, e' acquisito il parere
dell'Autorita' di bacino nazionale competente e della Provincia
autonoma di Trento e viene sentita la regione sui cui corpi idrici
possono verificarsi tali ripercussioni. Esse si esprimono entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso
tale termine la Provincia autonoma di Bolzano procede in ogni caso
alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del
parere richiesto. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso
di progetti approvati dalla Provincia autonoma di Bolzano prima della
data di entrata in vigore del presente Piano.
5. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Veneto
stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino
competenti, per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di
siccita', di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora
ne ricorrano le condizioni, tali accordi sono definiti anche di
concerto con le competenti autorita' idrauliche e di protezione
civile.
6. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio
idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della Provincia
di Bolzano richieda la realizzazione di interventi strutturali e non
nel territorio dell'Alto Adige, l'Autorita' di Bacino Nazionale del
Fiume Adige o l'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e la Provincia autonoma di
Trento propongono, richiedendo la relativa modifica del Piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o del Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, l'inserimento degli interventi
nei programmi pluriennali e annuali della Provincia autonoma di
Bolzano per la realizzazione di opere di difesa idrogeologica.
Art. 44.
Entrata in vigore e attuazione del piano
1. Il presente Piano entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi
dell'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381.
2. Con medesima data, cessa di applicarsi il Piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 748, fatti salvi gli
effetti e gli atti da esso derivanti.
3. La Provincia autonoma di Bolzano svolge attivita' di
monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche.
4. All'attuazione del presente Piano la Provincia autonoma di
Bolzano puo' inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal proprio
ordinamento, con l'emanazione apposite disposizioni legislative e
amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure
amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari
nonche' le misure di carattere organizzativo e finanziario. In
particolare, nel quadro delle competenze a essa riconosciute dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia
autonoma di Bolzano provvede, con proprie risorse finanziarie, alla
realizzazione di opere e interventi attuativi del presente Piano.
Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974.
5. Nel caso in cui le norme contenute nel presente piano facciano
riferimento a specifici organi, enti o strumenti di pianificazione
riconducibili alla potesta' legislativa della Provincia autonoma di
Bolzano, resta ferma la possibilita' di modificare tali riferimenti
con legge provinciale.
6. Al fine di garantire una considerazione sistemica del
territorio, la Provincia autonoma di Bolzano collabora con
l'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e con l'Autorita' di
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione per:
la definizione di un quadro pianificatorio integrato e
coordinato;
il monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti di
pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;
l'interscambio delle conoscenze;
la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento
degli strumenti di pianificazione.


