Acquisto di carburante sostenibile: approvato il credito di imposta per gli autobus

Decreto 4 agosto 2023

(Acquisto di carburante sostenibile).

Con il decreto 4 agosto 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023 - il ministero delle Infrastrutture ha emanato le disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a obblighi di servizio pubblico, di un credito d'imposta sull'acquisto di carburante utilizzato per l'alimentazione di autobus ad elevata sostenibilità.

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Possono accedere al beneficio per l'acquisto di carburante sostenibile imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Ren (il registro elettronico nazionale) che effettuano servizi di trasporto di persone su strada sulla base:

  • di autorizzazioni rilasciate dal ministero delle Infrastrutture ai sensi del regolamento (Ce) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;
  • di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano per l'esercizio per questo tipo di attività veicoli di categoria euro V o superiore.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Decreto 4 agosto 2023  

Disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in
favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto
a obblighi di servizio pubblico, di un credito d'imposta
sull'acquisto di carburante utilizzato per l'alimentazione di autobus
ad elevata sostenibilità. Secondo semestre 2022. (23A04987)

(Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,
come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Visto, in particolare, l'art. 14, recante disposizioni per il
sostegno del settore del trasporto, che, al comma 1, lettera b), al
fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti
eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di quindici
milioni di euro, da destinare al riconoscimento di un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura
massima del dodici per cento della spesa sostenuta nel secondo
semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa
indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto;
Visto il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge n. 144 del 2022,
ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con
particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi,
sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei
limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli
8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una
procedura di concessione;
Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di
trasporto di persone a causa del costante aumento del prezzo dei
carburanti subito nel corso del 2022, richiede l'attuazione di
procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al
citato art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 144 del 2022;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente
competente alla gestione delle procedure relative al credito
d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato
nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle
domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per
le finalita' di cui al presente decreto;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;
Considerato che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto
considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il gia'
assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della
totalita' delle imprese di trasporto su strada di persone, che
risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi delle fonti di energia;
Vista la comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo
2023 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.1 in materia
di «Aiuti di importo limitato»;
Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili del 13 settembre 2022, n. 273, recante
«Modalita' per la concessione del contributo per l'acquisto di
carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta
sostenibilita' a favore di imprese che erogano servizi di trasporto
di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico», per quanto
riguarda il venti per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa
nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto;
Vista la decisione C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022;
Vista la decisione C (2023) 2349 del 31 marzo 2023;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni
sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» -
beneficiario;
Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di
categoria del trasporto di persone su strada;
Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della
piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte
delle imprese ed il conseguente invio dei dati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le
modalita' di attuazione della disciplina del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 14,
comma 1, lettera b), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cosi'
come modificato dal decreto-legge 48 del 2023, finalizzato a mitigare
gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo
dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di
concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art.
16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009, che effettuano servizi di trasporto di persone su
strada, resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano per l'esercizio delle
predette attivita' veicoli di categoria euro V o superiore.

Art. 3

Credito d'imposta concedibile

1. Le risorse, nel limite dell'importo autorizzato, sono assegnate,
sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del dodici per
cento delle spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 e, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gasolio
impiegato dai soggetti, che effettuano servizi di trasporto di
persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in veicoli
di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle
predette attivita', comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto.
2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e
non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1
comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final
e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato,
sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4

Procedura di concessione
del credito d'imposta

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli
atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della
presente misura, della determinazione del credito d'imposta
concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al
riconoscimento del relativo credito d'imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita'
per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui
all'art. 2. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita
piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari
alla determinazione del credito concedibile: identificazione
dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto del gasolio,
somme spese dall'impresa, indicazione degli autobus per i quali il
gasolio e' stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente
sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati
dall'impresa.
3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 e' implementata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono definite le modalita' per l'effettuazione delle
verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni.
7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti
direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie,
dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente
i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto
dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati nel sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina
dell'amministrazione trasparente.

Art. 5

Modalità di fruizione
del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi
dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono
trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio».

Art. 6

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite
d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito
d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta
concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali
variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche e secondo
termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno
utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi
importi.

Art. 7

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e
le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di
procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo
provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione
all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche
quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo
sostenuto o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi
irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte
dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attivita' previste nel presente decreto sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione
vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul
mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della
comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 del 9 marzo
2023 final.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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