Interventi di adeguamento strutturale e antisismico: ripartiti 40 milioni euro fra le regioni per le annualità 2014 e 2015
Adeguamento strutturale e antisismico: il D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015) ha definito i termini e le modalità di attuazione degli interventi.
La somma ripartita tra le regioni e le province autonome per la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico per le annualità 2104 e 2015, è pari a 40 milioni di euro. La ripartizione delle risorse fra le regioni è riportato nell'Allegato I (vedere in coda al provvedimento).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2015
Definizione dei termini e delle modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (15A08992)
(GU n.282 del 3-12-2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 14-ter;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
servizio nazionale della protezione civile, e successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 107, comma 1, lettera
c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e, in particolare, l'art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e, in
particolare, l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010), e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per
le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia
di contabilita' e finanza pubblica e in particolare l'art. 13;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
disposizioni in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in
particolare, l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto
che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta
iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e, in particolare, l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e, in
particolare, l'art. 10 che definisce le modalita' di attuazione della
Programmazione unica triennale nazionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma
160, che ha stabilito di demandare a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, la definizione dei criteri e delle
modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per
interventi straordinari previsto dall'art. 32-bis del decreto-legge
n. 269 del 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, del 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio
2010, n. 3879, e del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli
interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative
procedure di finanziamento e ripartito tra Regioni e Province
autonome le risorse delle annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011
destinate, nell'ambito del predetto Fondo, agli interventi previsti
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322;
Tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n.
59 del 2012 con riferimento alla materia della protezione civile;
Ravvisata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse
pari a euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015,
gia' iscritte nel Fondo unico per l'edilizia scolastica nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Ravvisata altresi' la necessita' di procedere alla definizione dei
termini e delle modalita' di individuazione degli interventi di
adeguamento strutturale e antisismico;
Ravvisata la necessita' di procedere a una revisione del riparto
del suddetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome sulla base
di aggiornati indici di rischio;
Ravvisata altresi' la necessita' di fornire linee di indirizzo per
una migliore definizione degli interventi di adeguamento sismico e
per la gestione del programma di interventi;
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della protezione
civile con nota n. 44630 dell'11 settembre 2015;
Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con nota, prot. n. 18879, del 1° ottobre 2015;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce il riparto e le modalita' di
impiego, per le annualita' 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico
degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili
a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su
aggiornati gradi di rischiosita', nel rispetto di quanto stabilito
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dall'art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107.
2. Al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate
dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al
finanziamento, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, una Commissione composta da due componenti
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da
due componenti designati dal Dipartimento della protezione civile e
presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia
scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Art. 2
Ripartizione delle risorse finanziarie
del Fondo per interventi straordinari
1. Con il presente decreto e' ripartita, tra le Regioni e le
Province autonome di cui all'Allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, la somma complessiva di euro
40.000.000,00 per le annualita' 2014 e 2015.
2. La ripartizione delle risorse finanziarie relative alle
annualita' 2016 e seguenti e' effettuata con appositi decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle
disponibilita' finanziarie a favore delle Regioni e delle Province
autonome beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali
aggiornamenti dei livelli di rischiosita' sismica delle scuole
esistenti.
3. La quota di competenza regionale cosi' come individuata
dall'Allegato 1 al presente decreto, in misura non inferiore a euro
100.000,00, e' assegnata alle singole Regioni e alle Province
autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico
che caratterizzano i diversi territori.
Art. 3
Interventi oggetto dei finanziamenti
derivanti dal Fondo per interventi straordinari
1. Sono destinatari dei finanziamenti derivanti dal Fondo per
interventi straordinari di cui all'art. 1, gli interventi, con
priorita' per quelli esecutivi e cantierabili o definitivi
appaltabili, che rientrano nelle seguenti tipologie:
a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli
edifici scolastici di proprieta' pubblica, la cui necessita' risulti
da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche
riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive
modificazioni, o in coerenza con quanto disposto dai decreti 14
settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo
del Dipartimento della protezione civile (di seguito,
rispettivamente, decreto interministeriale 14 settembre 2005 e
decreto interministeriale 14 gennaio 2008);
b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli
edifici scolastici di proprieta' pubblica, che, anche in assenza di
verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a),
si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti gia'
disponibili alla data del presente decreto, risulti accertata la
sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprieta'
pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli
esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi
dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive,
riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilita'
di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la
demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in
altro sito.
2. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici di
proprieta' pubblica gia' finanziati con altri fondi nazionali e
comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre
finalita'.
3. Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista
(scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi
ultimi non sia preventivamente garantita, con altri fondi, la
copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre
destinazioni.
4. Gli interventi sugli edifici scolastici di proprieta' pubblica
di cui al comma 1 devono riguardare edifici scolastici ubicati in
territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore
alla data di emanazione del presente decreto, con esclusione di
quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate
successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di
riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona
simica attuale o a una di sismicita' superiore. Sono ammessi,
altresi', interventi di adeguamento nelle Regioni e nelle Province
autonome interamente classificate in zona 4.
5. Gli interventi di adeguamento sismico devono essere progettati
facendo riferimento a un livello di conoscenza almeno LC2, come
definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici
in cemento armato, se la necessita' di intervento e' determinata
dalle combinazioni di carico statiche (stato limite ultimo o stato
limite di esercizio), e' richiesto un livello di conoscenza LC3.
6. Non e' consentito effettuare sullo stesso edificio,
strutturalmente distinto dagli edifici adiacenti, interventi
finanziati per stralci successivi.
7. La proposta di una nuova costruzione deve essere motivata dal
punto di vista funzionale, economico o di inidoneita' del sito.
Inoltre deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica
incolumita', dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del
vecchio immobile. In ogni caso, l'edificio originario non puo' essere
piu' adibito a uso scolastico.
8. Nel caso di interventi non supportati da verifica sismica, la
sussistenza della condizione di rischio sismico grave e attuale e'
documentata mediante relazione tecnica da parte di un tecnico
qualificato dalla quale si desuma la pericolosita' sismica di
riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio, gli
eventuali atti di certificazione e collaudo, gli elementi che
determinano la vulnerabilita', gli eventuali dissesti in atto e
pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.
Art. 4
Adempimenti delle Regioni
1. La Regione e' tenuta all'individuazione degli interventi e dei
progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova
costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con le
caratteristiche individuate all'art. 3. In particolare, la Regione e'
tenuta alla verifica, anche attraverso le certificazioni dell'Ente
locale proprietario, almeno delle seguenti caratteristiche del
progetto:
a) che l'intervento abbia a oggetto un edificio di proprieta'
pubblica adibito a uso scolastico;
b) che l'intervento non sia effettuato con stralci successivi
sullo stesso edificio;
c) che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il
finanziamento concesso;
d) che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento
strutturale e sismico;
e) che l'intervento garantisca la funzionalita' dell'opera;
f) che l'intervento non si riferisca solo a una parte
dell'edificio;
g) che l'intervento su eventuali destinazioni non scolastiche
dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti di
finanziamento.
2. Per semplificare lo svolgimento delle procedure di
individuazione e di approvazione dei progetti, le Regioni possono
indire conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 2, comma 3,
ciascuna Regione predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e per conoscenza al Dipartimento
della protezione civile, entro il 30 novembre 2015, il piano degli
interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 3,
che intende realizzare, completo delle seguenti indicazioni:
a) priorita' attribuita;
b) denominazione della Regione/del Comune/della Citta'
metropolitana/della Provincia;
c) classificazione attuale;
d) classificazione nel 1984;
e) denominazione della scuola completa di indirizzo, planimetria
di riferimento con indicazione dell'edificio su cui si interviene,
anno di costruzione, volume;
f) tipologia di intervento secondo l'art. 3, comma 1;
g) indice di rischio;
h) costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei
criteri indicati nell'Allegato 2 al presente decreto, e costo
convenzionale totale;
i) percentuale di finanziamento statale richiesto e finanziamento
statale richiesto;
j) ente beneficiario e soggetto attuatore;
k) documentazione di supporto alla richiesta nel caso di
interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza
con le norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 o in coerenza con quanta
riportato nei decreti interministeriali 14 settembre 2005 e 14
gennaio 2008;
l) dichiarazione di non sussistenza di altro finanziamento
nazionale o comunitario;
m) dichiarazione, per gli edifici a destinazione mista
(scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), che garantisca, con
altri fondi, la copertura della spesa della parte di intervento
relativa alle destinazioni non scolastiche;
n) documentazione di supporto alla richiesta nel caso di
demolizione e ricostruzione (non convenienza economica
dell'intervento di adeguamento), e, nel caso di ricostruzione fuori
sito, documentazione relativa agli aspetti funzionali e/o di
inidoneita' del sito di costruzione.
4. Gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo di
cui all'art. 1 possono essere individuati da parte delle Regioni
anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di interventi
in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n.
322, che non siano stati finanziati con i mutui di cui all'art. 10
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
5. Nell'ambito dei piani degli interventi di cui al comma 3, le
Regioni e le Province autonome indicano ulteriori interventi, anche
eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo delle
economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili all'esito
dei lavori.
6. Qualora i piani degli interventi di cui al comma 3 non
pervengano entro il termine ivi indicato, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, provvede a riassegnare i
finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato le prescritte
scadenze.
7. Nella trasmissione dei piani degli interventi di cui al comma 3,
ancorche' comprensivi degli interventi eccedenti la quota assegnata,
non e' possibile riferirsi a comunicazioni relative ad annualita'
precedenti.
8. Le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nei piani
di cui al presente decreto, possono presentare al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una richiesta di
sostituzione e/o modifica degli interventi proposti, qualora per
sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le opere non
siano piu' realizzabili. In tal caso, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della
protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare la
programmazione di cui al successivo art. 6 con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 5
Caratteristiche del finanziamento
1. L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento
e' dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la
percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri indicati
nell'Allegato 2 al presente decreto.
2. Il costo convenzionale di intervento e' ritenuto comprensivo di
IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza,
somme a disposizione e quanto necessario per riconsegnare l'opera
finita e collaudata.
3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi
edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del
finanziamento e' effettuato tenendo conto della volumetria minore tra
quella dell'edificio da sostituire e quella del nuovo edificio da
realizzare.
Art. 6
Individuazione degli interventi
ammessi al finanziamento
1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun
intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di
aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni,
nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del
finanziamento in caso di inadempienza, conformemente a quanto
previsto nei piani degli interventi di cui all'art. 4, comma 3, sono
predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa istruttoria
della Commissione di cui all'art. 1, comma 2.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzato
a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari.
3. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore degli
enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori
o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal
Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90%
della spesa complessiva. Il residuo 10% e' liquidato a seguito
dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
locali proprietari degli immobili sono tenuti a implementare il
sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le
erogazioni di cui al comma 3. Il monitoraggio degli interventi
avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta
aggiudicazione dei lavori.
Art. 7
Comunicazioni e verifiche
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
informa semestralmente il Dipartimento della protezione civile sullo
stato di avanzamento dei lavori e si impegna a fornire i dati di
monitoraggio necessari a garantire l'aggiornamento del WebGIS del
Dipartimento stesso sugli interventi di adeguamento sismico.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte
nell'utilizzo dei finanziamenti.
Art. 8
Finanziamento destinato
alle Province autonome
1. Il finanziamento assegnato dal presente decreto alle Province
autonome di Trento e Bolzano, di cui all'Allegato 1, e' acquisito al
bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 ottobre 2015
p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca
Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2015, foglio n. 2883
Allegato 1
=============================================================
| | Assegnazione 2014 e 2015 |
| Regione | (Euro) |
+===============================+===========================+
| Piemonte | € 540.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Valle d'Aosta | € 0,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Lombardia | € 1.968.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Provincia Autonoma di Trento | € 0,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Provincia Autonoma di Bolzano | € 212.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Veneto | € 3.016.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Friuli Venezia-Giulia | € 972.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Liguria | € 608.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Emilia-Romagna | € 2.800.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Toscana | € 2.272.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Umbria | € 832.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Marche | € 1.360.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Lazio | € 4.252.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Abruzzo | € 1.312.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Molise | € 420.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Campania | € 6.844.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Puglia | € 2.424.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Basilicata | € 736.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Calabria | € 3.444.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Sicilia | € 5.988.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| Sardegna | € 0,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
| TOTALE | € 40.000.000,00 |
+-------------------------------+---------------------------+
Allegato 2
Determinazione del finanziamento
Nel presente allegato sono definiti i criteri per la
determinazione del finanziamento concedibile per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 4. Per ciascuna fattispecie, il massimo
finanziamento concedibile e' dato dal prodotto del costo
convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile,
determinata quest'ultima in ragione del rischio sismico dell'opera o
della pericolosita' sismica della zona in cui e' situata l'opera per
la quale si richiede il finanziamento.
Il costo convenzionale di intervento e' definito in funzione del
volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato a
partire dallo spiccato fondazioni, ed e' pari a 250 Euro/m³ per gli
interventi di adeguamento ed a 300 Euro/m³ per le nuove costruzioni.
Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a),
ossia per edifici nei quali sia gia' disponibili l'indice di rischio,
RCD , risultante da verifiche tecniche sullo stato di fatto, la
percentuale finanziabile e' pari a:
- 100% se RCD e' inferiore a 0.2;
- [(380 - 400 RCD ) /3]% se RCD e' compreso fra 0.2 e 0.8;
- 0% se RCD e' maggiore di 0.8.
L'indice di rischio, RCD , e' espresso dal rapporto
capacita'/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita:
RCD = agSLV /agRIF =(TR,SLV /TR,RIF )ª
In cui:
agSLV = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante che porta la
struttura, su suolo effettivo, a raggiungere lo stato limite di
salvaguardia della vita
agRIF = accelerazione di riferimento, valutata allo stato limite
di salvaguardia della vita per vita nominale di 50 anni e classe
d'uso III
TR,SLV = periodo di ritorno di agSLV
TR,RIF = periodo di ritorno di agRIF , pari a 712 anni
a = pendenza della relazione lineare tra Y=log(ag) e X=log(TR),
che in prima approssimazione puo' assumersi pari a 0.41.
Per la valutazione della capacita' si fara' riferimento alle
Norme tecniche emanate con il D.M. 14.01.2008. Per la valutazione
della domanda si fara' riferimento alla pericolosita' sismica
allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.01.2008.
Nel caso l'indice di rischio sia stato valutato ai sensi dell'OPCM
3274 o del D.M. 14.09.2005, lo stesso andra' opportunamente
convertito. In mancanza dell'indice di rischio allo stato limite di
salvaguardia della vita, qualora sia disponibile l'indice di rischio
allo stato limite di collasso, quest'ultimo andra' opportunamente
convertito.
Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
percentuale finanziabile dipende dalla zona sismica in cui ricade
l'opera oggetto di intervento, secondo quanto riportata in tabella 2.
Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b)
=============================================================
| Zona sismica | 1 | 2 | 3 | 4 |
+=========================+=========+=======+=======+=======+
| Percentuale finanziabile| 60% | 50% | 30% | 15% |
+-------------------------+---------+-------+-------+-------+
Per gli interventi di tipo c) la percentuale finanziabile e'
determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri individuati
per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l'edificio da
demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica
sismica.