Adeguamento strutturale e antisismico: ecco i finzanziamenti

Interventi di adeguamento strutturale e antisismico: ripartiti 40 milioni euro fra le regioni per le annualità 2014 e 2015

Adeguamento strutturale e antisismico: il D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015) ha definito i termini e le modalità di attuazione degli interventi.

La somma ripartita tra le regioni e le province autonome per la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico per le annualità 2104 e 2015, è pari a 40 milioni di euro. La ripartizione delle risorse fra le regioni è riportato nell'Allegato I (vedere in coda al provvedimento).


 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2015 

Definizione  dei  termini  e  delle  modalita'  di  attuazione  degli
interventi di adeguamento strutturale e  antisismico,  in  attuazione
dell'art.  1,  comma  160,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.
(15A08992) 

(GU n.282 del 3-12-2015)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 14-ter; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio   nazionale   della   protezione   civile,   e    successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 3; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 107,  comma  1,  lettera
c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e, in particolare,  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato,  e,  in
particolare,  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di  conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010), e, in particolare, l'art. 2, comma 109,  che,  per
le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni  di
contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme  in  materia
di contabilita' e finanza pubblica e in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
disposizioni in materia di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle opere pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si  e'  disposto
che a partire dall'anno 2014 la somma  di  euro  20  milioni  risulta
iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e, in particolare, l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e,  in
particolare, l'art. 10 che definisce le modalita' di attuazione della
Programmazione unica triennale nazionale; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, che ha stabilito di demandare a un decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, la definizione dei criteri e  delle
modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  Fondo   per
interventi straordinari previsto dall'art. 32-bis  del  decreto-legge
n. 269 del 2003; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, del 14 gennaio 2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n.  3864,  del  19  maggio
2010, n. 3879, e del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno  stabilito  gli
interventi  ammissibili  a  finanziamento,  individuato  le  relative
procedure  di  finanziamento  e  ripartito  tra  Regioni  e  Province
autonome  le  risorse  delle  annualita'  2008,  2009,  2010  e  2011
destinate, nell'ambito del predetto Fondo, agli  interventi  previsti
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322; 
  Tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n.
59 del 2012 con riferimento alla materia della protezione civile; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  ripartizione,  tra  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  delle  risorse
pari a euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2014 e  2015,
gia' iscritte nel Fondo unico per l'edilizia scolastica  nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di procedere alla definizione  dei
termini e delle  modalita'  di  individuazione  degli  interventi  di
adeguamento strutturale e antisismico; 
  Ravvisata la necessita' di procedere a una  revisione  del  riparto
del suddetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome  sulla  base
di aggiornati indici di rischio; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di fornire linee di indirizzo  per
una migliore definizione degli interventi di  adeguamento  sismico  e
per la gestione del programma di interventi; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  protezione
civile con nota n. 44630 dell'11 settembre 2015; 
  Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con nota, prot. n. 18879, del 1° ottobre 2015; 
  Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce  il  riparto  e  le  modalita'  di
impiego, per le annualita' 2014 e 2015, delle risorse del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ai  fini  dell'adeguamento  strutturale  e  antisismico
degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove  indispensabili
a sostituire quelli a rischio sismico, secondo  programmi  basati  su
aggiornati gradi di rischiosita', nel rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 276, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
dall'art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107. 
  2. Al fine di  garantire  l'istruttoria  sulle  istanze  presentate
dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi  ammessi  al
finanziamento, e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una Commissione composta  da  due  componenti
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  da
due componenti designati dal Dipartimento della protezione  civile  e
presieduta dal Direttore per gli interventi in  materia  di  edilizia
scolastica del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
                               Art. 2 
 
 
               Ripartizione delle risorse finanziarie 
                del Fondo per interventi straordinari 
 
  1. Con il presente decreto  e'  ripartita,  tra  le  Regioni  e  le
Province autonome  di  cui  all'Allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento, la somma complessiva  di  euro
40.000.000,00 per le annualita' 2014 e 2015. 
  2.  La  ripartizione  delle  risorse  finanziarie   relative   alle
annualita' 2016 e seguenti e' effettuata  con  appositi  decreti  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
il  Dipartimento  della   protezione   civile,   sulla   base   delle
disponibilita' finanziarie a favore delle Regioni  e  delle  Province
autonome   beneficiarie   nonche'   sulla   base   degli    eventuali
aggiornamenti  dei  livelli  di  rischiosita'  sismica  delle  scuole
esistenti. 
  3.  La  quota  di  competenza  regionale  cosi'  come   individuata
dall'Allegato 1 al presente decreto, in misura non inferiore  a  euro
100.000,00,  e'  assegnata  alle  singole  Regioni  e  alle  Province
autonome tenendo conto dei differenziati livelli di  rischio  sismico
che caratterizzano i diversi territori. 
                               Art. 3 
 
 
                Interventi oggetto dei finanziamenti 
           derivanti dal Fondo per interventi straordinari 
 
  1. Sono destinatari  dei  finanziamenti  derivanti  dal  Fondo  per
interventi straordinari  di  cui  all'art.  1,  gli  interventi,  con
priorita'  per  quelli  esecutivi   e   cantierabili   o   definitivi
appaltabili, che rientrano nelle seguenti tipologie: 
    a) interventi di  adeguamento  strutturale  e  antisismico  degli
edifici scolastici di proprieta' pubblica, la cui necessita'  risulti
da verifiche tecniche eseguite in  coerenza  con  le  norme  tecniche
riportate negli allegati 2 e  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003  e  successive
modificazioni, o in coerenza  con  quanto  disposto  dai  decreti  14
settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo
del   Dipartimento   della    protezione    civile    (di    seguito,
rispettivamente,  decreto  interministeriale  14  settembre  2005   e
decreto interministeriale 14 gennaio 2008); 
    b) interventi di  adeguamento  strutturale  e  antisismico  degli
edifici scolastici di proprieta' pubblica, che, anche in  assenza  di
verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera  a),
si riferiscano a opere per  le  quali,  da  studi  e  documenti  gia'
disponibili alla data del  presente  decreto,  risulti  accertata  la
sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale; 
    c)  costruzione  di  nuovi  edifici  scolastici   di   proprieta'
pubblica, nei  casi  in  cui  sia  indispensabile  sostituire  quelli
esistenti  a  elevato  rischio  sismico   per   i   costi   eccessivi
dell'adeguamento rispetto alla nuova  costruzione  o  per  obiettive,
riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilita'
di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano  la
demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in
altro sito. 
  2.  Non  sono  consentiti  interventi  su  edifici  scolastici   di
proprieta' pubblica gia'  finanziati  con  altri  fondi  nazionali  e
comunitari,  fatta  eccezione  per  quelli   finanziati   per   altre
finalita'. 
  3. Non sono consentiti interventi su edifici a  destinazione  mista
(scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi
ultimi  non  sia  preventivamente  garantita,  con  altri  fondi,  la
copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre
destinazioni. 
  4. Gli interventi sugli edifici scolastici di  proprieta'  pubblica
di cui al comma 1 devono riguardare  edifici  scolastici  ubicati  in
territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o  3  in  vigore
alla data di emanazione  del  presente  decreto,  con  esclusione  di
quelli costruiti o adeguati ai sensi  delle  norme  sismiche  emanate
successivamente al 1984  e  per  i  quali  la  categoria  sismica  di
riferimento  all'epoca  della  progettazione  corrisponde  alla  zona
simica attuale  o  a  una  di  sismicita'  superiore.  Sono  ammessi,
altresi', interventi di adeguamento nelle Regioni  e  nelle  Province
autonome interamente classificate in zona 4. 
  5. Gli interventi di adeguamento sismico devono  essere  progettati
facendo riferimento a un  livello  di  conoscenza  almeno  LC2,  come
definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici
in cemento armato, se la  necessita'  di  intervento  e'  determinata
dalle combinazioni di carico statiche (stato limite  ultimo  o  stato
limite di esercizio), e' richiesto un livello di conoscenza LC3. 
  6.  Non   e'   consentito   effettuare   sullo   stesso   edificio,
strutturalmente  distinto   dagli   edifici   adiacenti,   interventi
finanziati per stralci successivi. 
  7. La proposta di una nuova costruzione deve  essere  motivata  dal
punto di vista funzionale,  economico  o  di  inidoneita'  del  sito.
Inoltre deve essere accompagnata,  ove  necessario  per  la  pubblica
incolumita', dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del
vecchio immobile. In ogni caso, l'edificio originario non puo' essere
piu' adibito a uso scolastico. 
  8. Nel caso di interventi non supportati da  verifica  sismica,  la
sussistenza della condizione di rischio sismico grave  e  attuale  e'
documentata  mediante  relazione  tecnica  da  parte  di  un  tecnico
qualificato  dalla  quale  si  desuma  la  pericolosita'  sismica  di
riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio,  gli
eventuali  atti  di  certificazione  e  collaudo,  gli  elementi  che
determinano la vulnerabilita',  gli  eventuali  dissesti  in  atto  e
pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio. 
                               Art. 4 
 
 
                      Adempimenti delle Regioni 
 
  1. La Regione e' tenuta all'individuazione degli interventi  e  dei
progetti  di  adeguamento  strutturale  e  antisismico  o  di   nuova
costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con  le
caratteristiche individuate all'art. 3. In particolare, la Regione e'
tenuta alla verifica, anche attraverso  le  certificazioni  dell'Ente
locale  proprietario,  almeno  delle  seguenti  caratteristiche   del
progetto: 
    a) che l'intervento abbia a oggetto  un  edificio  di  proprieta'
pubblica adibito a uso scolastico; 
    b) che l'intervento non sia  effettuato  con  stralci  successivi
sullo stesso edificio; 
    c) che i volumi oggetto  di  intervento  siano  coerenti  con  il
finanziamento concesso; 
    d) che l'intervento consenta di raggiungere il pieno  adeguamento
strutturale e sismico; 
    e) che l'intervento garantisca la funzionalita' dell'opera; 
    f)  che  l'intervento  non  si  riferisca  solo   a   una   parte
dell'edificio; 
    g) che l'intervento su  eventuali  destinazioni  non  scolastiche
dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti  di
finanziamento. 
  2.   Per   semplificare   lo   svolgimento   delle   procedure   di
individuazione e di approvazione dei  progetti,  le  Regioni  possono
indire conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  3. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art.  2,  comma  3,
ciascuna Regione predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e per  conoscenza  al  Dipartimento
della protezione civile, entro il 30 novembre 2015,  il  piano  degli
interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 3,
che intende realizzare, completo delle seguenti indicazioni: 
    a) priorita' attribuita; 
    b)   denominazione   della   Regione/del   Comune/della    Citta'
metropolitana/della Provincia; 
    c) classificazione attuale; 
    d) classificazione nel 1984; 
    e) denominazione della scuola completa di indirizzo,  planimetria
di riferimento con indicazione dell'edificio su  cui  si  interviene,
anno di costruzione, volume; 
    f) tipologia di intervento secondo l'art. 3, comma 1; 
    g) indice di rischio; 
    h) costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla  base  dei
criteri  indicati  nell'Allegato  2  al  presente  decreto,  e  costo
convenzionale totale; 
    i) percentuale di finanziamento statale richiesto e finanziamento
statale richiesto; 
    j) ente beneficiario e soggetto attuatore; 
    k)  documentazione  di  supporto  alla  richiesta  nel  caso   di
interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in  coerenza
con le norme  tecniche  allegate  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003  o  in  coerenza  con  quanta
riportato nei  decreti  interministeriali  14  settembre  2005  e  14
gennaio 2008; 
    l)  dichiarazione  di  non  sussistenza  di  altro  finanziamento
nazionale o comunitario; 
    m)  dichiarazione,  per  gli   edifici   a   destinazione   mista
(scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), che  garantisca,  con
altri fondi, la copertura  della  spesa  della  parte  di  intervento
relativa alle destinazioni non scolastiche; 
    n)  documentazione  di  supporto  alla  richiesta  nel  caso   di
demolizione    e    ricostruzione    (non    convenienza    economica
dell'intervento di adeguamento), e, nel caso di  ricostruzione  fuori
sito,  documentazione  relativa  agli  aspetti  funzionali   e/o   di
inidoneita' del sito di costruzione. 
  4. Gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo  di
cui all'art. 1 possono essere  individuati  da  parte  delle  Regioni
anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di  interventi
in materia di edilizia scolastica di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015,  n.
322, che non siano stati finanziati con i mutui di  cui  all'art.  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  5. Nell'ambito dei piani degli interventi di cui  al  comma  3,  le
Regioni e le Province autonome indicano ulteriori  interventi,  anche
eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo  delle
economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili  all'esito
dei lavori. 
  6. Qualora  i  piani  degli  interventi  di  cui  al  comma  3  non
pervengano   entro   il   termine   ivi   indicato,   il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Dipartimento  della  protezione  civile,  provvede  a  riassegnare  i
finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato  le  prescritte
scadenze. 
  7. Nella trasmissione dei piani degli interventi di cui al comma 3,
ancorche' comprensivi degli interventi eccedenti la quota  assegnata,
non e' possibile riferirsi a  comunicazioni  relative  ad  annualita'
precedenti. 
  8. Le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nei piani
di  cui  al  presente  decreto,  possono  presentare   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  una  richiesta  di
sostituzione e/o modifica  degli  interventi  proposti,  qualora  per
sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le  opere  non
siano piu' realizzabili. In tal caso, il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  sentito  il  Dipartimento  della
protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare  la
programmazione di cui al successivo art. 6 con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                               Art. 5 
 
 
                  Caratteristiche del finanziamento 
 
  1. L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento
e' dato dal prodotto del costo convenzionale  di  intervento  per  la
percentuale finanziabile,  determinati  secondo  i  criteri  indicati
nell'Allegato 2 al presente decreto. 
  2. Il costo convenzionale di intervento e' ritenuto comprensivo  di
IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per  la  sicurezza,
somme a disposizione e quanto  necessario  per  riconsegnare  l'opera
finita e collaudata. 
  3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di  nuovi
edifici  in  sostituzione  di  quelli  esistenti,  il   calcolo   del
finanziamento e' effettuato tenendo conto della volumetria minore tra
quella dell'edificio da sostituire e quella  del  nuovo  edificio  da
realizzare. 
                               Art. 6 
 
 
                   Individuazione degli interventi 
                      ammessi al finanziamento 
 
  1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a  ciascun
intervento,  gli  enti  beneficiari  delle  stesse,  il  termine   di
aggiudicazione dei  lavori  e  di  definizione  delle  progettazioni,
nonche' le modalita' di rendicontazione e  di  eventuale  revoca  del
finanziamento  in  caso  di  inadempienza,  conformemente  a   quanto
previsto nei piani degli interventi di cui all'art. 4, comma 3,  sono
predisposti dalle Regioni e  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa istruttoria
della Commissione di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, e'  autorizzato
a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari. 
  3.  Le  erogazioni  sono  disposte   direttamente   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  in  favore  degli
enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento  lavori
o  delle  spese  maturate  dall'ente,  debitamente  certificati   dal
Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento  del  90%
della spesa complessiva.  Il  residuo  10%  e'  liquidato  a  seguito
dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
locali proprietari degli  immobili  sono  tenuti  a  implementare  il
sistema  di  monitoraggio  presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per  le
erogazioni di cui  al  comma  3.  Il  monitoraggio  degli  interventi
avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.
229,   attraverso   l'implementazione   della   Banca   dati    delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP)  istituita  ai  sensi  dell'art.  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni  dall'avvenuta
aggiudicazione dei lavori. 
                               Art. 7 
 
 
                      Comunicazioni e verifiche 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
informa semestralmente il Dipartimento della protezione civile  sullo
stato di avanzamento dei lavori e si impegna  a  fornire  i  dati  di
monitoraggio necessari a garantire  l'aggiornamento  del  WebGIS  del
Dipartimento stesso sugli interventi di adeguamento sismico. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
verifiche, anche  a  campione,  sull'efficacia  delle  azioni  svolte
nell'utilizzo dei finanziamenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Finanziamento destinato 
                       alle Province autonome 
 
  1. Il finanziamento assegnato dal presente  decreto  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, di cui all'Allegato 1, e' acquisito  al
bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2015 
 
                                                 p. il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                   De Vincenti        
Il Ministro dell'istruzione, 
       dell'universita' 
       e della ricerca 
           Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2015, foglio n. 2883 
                                                           Allegato 1 
      
 
    =============================================================
    |                               |  Assegnazione 2014 e 2015 |
    |            Regione            |          (Euro)           |
    +===============================+===========================+
    |            Piemonte           |        € 540.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |         Valle d'Aosta         |           € 0,00          |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |           Lombardia           |       € 1.968.000,00      |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |  Provincia Autonoma di Trento |           € 0,00          |
    +-------------------------------+---------------------------+
    | Provincia Autonoma di Bolzano |        € 212.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             Veneto            |       € 3.016.000,00      |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |     Friuli Venezia-Giulia     |        € 972.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Liguria            |        € 608.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |         Emilia-Romagna        |       € 2.800.000,00      |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Toscana            |      € 2.272.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             Umbria            |       € 832.000,00        |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             Marche            |      € 1.360.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             Lazio             |      € 4.252.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Abruzzo            |      € 1.312.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             Molise            |       € 420.000,00        |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Campania           |      € 6.844.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             Puglia            |      € 2.424.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |           Basilicata          |       € 736.000,00        |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Calabria           |      € 3.444.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Sicilia            |      € 5.988.000,00       |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |            Sardegna           |          € 0,00           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |             TOTALE            |      € 40.000.000,00      |
    +-------------------------------+---------------------------+
 
                                                           Allegato 2 
 
                                     Determinazione del finanziamento 
    Nel  presente  allegato  sono   definiti   i   criteri   per   la
determinazione del finanziamento concedibile per  gli  interventi  di
cui all'art.  1,  comma  4.  Per  ciascuna  fattispecie,  il  massimo
finanziamento  concedibile   e'   dato   dal   prodotto   del   costo
convenzionale  di  intervento  per   la   percentuale   finanziabile,
determinata quest'ultima in ragione del rischio sismico dell'opera  o
della pericolosita' sismica della zona in cui e' situata l'opera  per
la quale si richiede il finanziamento. 
    Il costo convenzionale di intervento e' definito in funzione  del
volume totale dell'edificio, espresso in  metri  cubi  e  valutato  a
partire dallo spiccato fondazioni, ed e' pari a 250 Euro/m³  per  gli
interventi di adeguamento ed a 300 Euro/m³ per le nuove costruzioni. 
    Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma  4,  lettera  a),
ossia per edifici nei quali sia gia' disponibili l'indice di rischio,
RCD , risultante da verifiche  tecniche  sullo  stato  di  fatto,  la
percentuale finanziabile e' pari a: 
    - 100% se RCD e' inferiore a 0.2; 
    - [(380 - 400 RCD ) /3]% se RCD e' compreso fra 0.2 e 0.8; 
    - 0% se RCD e' maggiore di 0.8. 
    L'indice  di  rischio,   RCD   ,   e'   espresso   dal   rapporto
capacita'/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita: 
    RCD = agSLV /agRIF =(TR,SLV /TR,RIF )ª 
    In cui: 
    agSLV = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante che porta la
struttura, su suolo effettivo,  a  raggiungere  lo  stato  limite  di
salvaguardia della vita 
    agRIF = accelerazione di riferimento, valutata allo stato  limite
di salvaguardia della vita per vita nominale  di  50  anni  e  classe
d'uso III 
    TR,SLV = periodo di ritorno di agSLV 
    TR,RIF = periodo di ritorno di agRIF , pari a 712 anni 
    a = pendenza della relazione lineare tra Y=log(ag)  e  X=log(TR),
che in prima approssimazione puo' assumersi pari a 0.41. 
    Per la valutazione della  capacita'  si  fara'  riferimento  alle
Norme tecniche emanate con il D.M.  14.01.2008.  Per  la  valutazione
della  domanda  si  fara'  riferimento  alla  pericolosita'   sismica
allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.01.2008.
Nel caso l'indice di rischio sia stato valutato  ai  sensi  dell'OPCM
3274  o  del  D.M.  14.09.2005,  lo  stesso   andra'   opportunamente
convertito. In mancanza dell'indice di rischio allo stato  limite  di
salvaguardia della vita, qualora sia disponibile l'indice di  rischio
allo stato limite di  collasso,  quest'ultimo  andra'  opportunamente
convertito. 
    Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
percentuale finanziabile dipende dalla zona  sismica  in  cui  ricade
l'opera oggetto di intervento, secondo quanto riportata in tabella 2. 
 
Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b) 
 
      
 
    =============================================================
    |       Zona sismica      |    1    |   2   |   3   |   4   |
    +=========================+=========+=======+=======+=======+
    | Percentuale finanziabile|   60%   |  50%  |  30%  |  15%  |
    +-------------------------+---------+-------+-------+-------+
 
     Per gli interventi di tipo c)  la  percentuale  finanziabile  e'
determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri  individuati
per gli interventi di tipo a) o  b),  a  seconda  che  l'edificio  da
demolire e  ricostruire  sia  stato,  o  meno,  oggetto  di  verifica
sismica. 

 

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