Agevolazioni alle Pmi rispettose dell’ambiente

Decreto 15 maggio 2023

Agevolazioni alle Pmi rispettose dell'ambiente: con il decreto 15 maggio 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023 - il ministero dell'Ambiente ha delineato le modalità e le condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazione per supportare programmi di investimento da parte delle Pmi rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e in linea con il piano di "Transizione 4.0".

Ambiente&Sicurezza, il tuo strumento di lavoro

Le agevolazioni sono rivolte alle Pmi localizzate nelle regioni meno sviluppate.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e i relativi allegati.

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy
Decreto 15 maggio 2023  

Modalita' e condizioni per la concessione e l'erogazione di
agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie
imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate,
rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela
dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. (23A04431)

(Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il
sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti
innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese,
volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la
transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la
sostenibilita' energetica;
Vista la decisione C(2022) 3582 final della Commissione europea del
25 maggio 2022, con la quale e' stato approvato il regime di aiuto
istituito con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 febbraio 2022, contrassegnato con l'identificativo
SA.102579 (2022/N);
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista, in particolare, la sezione 3.13 della predetta
comunicazione, recante «Sostegno agli investimenti per una ripresa
sostenibile», il cui ambito di operativita' e' prorogato, ai sensi
della comunicazione 2022/C 423/04 della Commissione europea del 7
novembre 2022, al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14
e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il
mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente,
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e gli aiuti alle
piccole e medie imprese per servizi di consulenza;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, il titolo XVIII «Coesione economica, sociale e
territoriale» (articoli 174 - 178);
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per
l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2027,
approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655
final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia), come
successivamente modificata e integrata dalla Commissione europea il
18 marzo 2022 (C(2022) 1545 final - Aiuto di Stato SA.101134
(2021/N) - Italia);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche
e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e
la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche
e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al
Fondo di coesione;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato regolamento (UE)
n. 1058/2021, che prevede che, in conformita' degli obiettivi
strategici stabiliti all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2021/1060, il FESR sostiene, tra l'altro, l'obiettivo specifico
«un'Europa piu' competitiva e intelligente attraverso la promozione
di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della
connettivita' regionale alle TIC (OS 1)»;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e
integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di
programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con
decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
Visto il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita'
per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final
del 29 novembre 2022;
Vista la Priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione,
investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale»
del programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di
cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
2021/1060;
Visto il relativo obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita
sostenibile e la competitivita' delle PMI e la creazione di posti di
lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» di cui
all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE)
n. 2021/1058;
Vista, in particolare, l'azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova
imprenditorialita'» prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3
del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la
transizione verde e digitale 2021-2027»;
Considerata l'attuale disponibilita' di risorse finanziarie
destinate alla richiamata azione 1.3.2 dell'obiettivo specifico 1.3
del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la
transizione verde e digitale 2021-2027»;
Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) del programma nazionale «Ricerca,
innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale
2021-2027»;
Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni
del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la
transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di
sorveglianza del programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo
2023;
Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale
modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per
favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X
Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale Industria
4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate
all'interno della predetta indagine conoscitiva;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un nuovo piano
d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu'
competitiva»;
Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico», avente l'obiettivo
di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche'
di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) n. 2019/2088 e successive modifiche e integrazioni,
e in particolare l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e
l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno
significativo ai predetti obiettivi, nonche' la comunicazione della
Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra
il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di
determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita'
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se
non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo
ambientale;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio
2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4,
che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante
«Certificazione della parita' di genere»;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021,
ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in
possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' riconosciuto un
punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari
di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai
fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli
investimenti sostenuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' 29 aprile 2022, recante
«Parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di
genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali
aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali
di parita'», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 147, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'11
novembre 2022, n. 264, che dispone che il Ministero dello sviluppo
economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del
made in Italy;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
b) «certificazione della parita' di genere»: la certificazione
istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui
parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022;
c) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
d) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente il
cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il
Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI)
sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che
consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi
celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto
corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti
al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
e) «decreto ministeriale 10 febbraio 2022»: il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78,
che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero
territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili
proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la
trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il
paradigma dell'economia circolare e la sostenibilita' energetica;
f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
g) «DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali («Do no significant harm») definito
all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
h) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e
non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
i) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
j) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche'
dall'allegato I del Regolamento GBER;
k) «PN RIC 2021 - 2027»: il programma nazionale «Ricerca,
innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale
2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di
esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
l) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita'
attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57;
m) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Molise, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
n) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
o) «risparmio energetico»: la differenza, in termini di energia
primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra
il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo
energetico conseguente alla realizzazione della misura di
efficientamento energetico. Tale risparmio e' determinato, con
riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una
normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo
energetico;
p) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione
europea all'indirizzo internet
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen
ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_
it
q) «temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con la quale la
Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19;
r) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di
autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente
separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. In continuita' con le agevolazioni previste dal decreto
ministeriale 10 febbraio 2022, al fine di rafforzare la crescita
sostenibile e la competitivita' delle PMI nei territori delle regioni
meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo
perseguiti nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del
PN RIC 2021 - 2027, il presente decreto individua le condizioni e le
modalita' per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a
programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2,
3 e 4 a valere sulle risorse di cui all'art. 3.
2. Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse
a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei
principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e
coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorita' e' assegnata ai
programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in
grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e
ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal PN RIC
2021 - 2027.
3. Ai fini di cui al comma 2, i programmi di investimento che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e
ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di
azione:
a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e
all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a
tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un
contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici
individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni
idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma
dell'economia circolare;
b) promozione dell'efficienza energetica delle PMI.
4. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che
non sono riconducili alle linee di azione dirette al particolare
contributo climatico e ambientale di cui al comma 3, lettere a) e b),
rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attivita'
delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la
trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
5. L'ammissibilita' dei programmi di investimento proposti negli
ambiti di cui ai commi 2, 3 e 4 e', comunque, subordinata al possesso
dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti
dai successivi articoli del presente decreto.

Art. 3

Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000,00
(quattrocentomilioni/00) a valere sull'obiettivo specifico 1.3,
azione 1.3.2, del PN RIC 2021 - 2027.
2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di
cui al comma 1 e' destinata ai programmi proposti dalle micro e
piccole imprese.

Art. 4

Gestione dell'intervento

1. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che
si avvale, mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19,
comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia, in
qualita' di societa' in house dello stesso Ministero, per lo
svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti
l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, le
attivita' di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi
allo svolgimento delle attivita' di controllo connesse
all'agevolazione dei programmi di investimento nonche' per le
ulteriori attivita' demandate alla stessa Agenzia dal presente
decreto e dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 123 del
1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art.
3, entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento
delle medesime risorse.

 

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le
PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel
registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile
e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel
relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la
disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data
di presentazione della prima richiesta di erogazione
dell'agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, secondo la
definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER. La
predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole
imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b)
e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in
relazione agli obblighi contributivi;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le
agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento
stesso.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le PMI:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa
ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.

Art. 6

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto,
sulla base delle finalita' e l'ambito di applicazione definiti
dall'art. 2, i programmi che prevedono la realizzazione di
investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico
elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso
l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, in grado di
aumentare il livello di efficienza e di flessibilita' nello
svolgimento dell'attivita' economica dell'impresa proponente.
2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di
sostenibilita', sono previsti specifici criteri di valutazione, che
consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio
aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art. 9,
secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra
l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilita' dedicati, i
programmi di cui al comma 1 volti:
a) a sostenere i processi di produzione rispettosi dell'ambiente
e l'utilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:
a.1) i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e
«adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del
regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal
regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione europea del
4 giugno 2021;
a.2) i programmi che prevedono l'applicazione di soluzioni
comprese tra quelle di cui all'allegato n. 2, idonee a favorire la
transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
b) alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, con
il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato n. 3, di
un risparmio energetico, all'interno dell'unita' produttiva
interessata dall'intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento
rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione
della domanda. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il
programma puo' prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di
cui all'allegato 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e
4 del medesimo allegato («Introduzione di sistemi di monitoraggio dei
consumi energetici» e «Installazione di impianti di produzione di
energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo»)
che devono necessariamente concorrere con altre misure di
efficientamento energetico previste dallo stesso allegato.
3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere
finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche,
come specificate nell'allegato n. 4:
a) attivita' manifatturiere;
b) attivita' di servizi alle imprese.
4. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle
disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili
alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) che prevedono attivita' nei settori individuati dall'art. 13
(Campo di applicazione degli aiuti a finalita' regionale) del
Regolamento GBER;
b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH,
verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per
l'applicazione del predetto principio contenuti nel rapporto
ambientale relativo al PN RIC 2021 -2027 e sulla base degli ulteriori
indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea. Con il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono fornite le necessarie
specificazioni al fine di garantire il rispetto del medesimo
principio;
c) relativi agli ambiti previsti all'art. 7, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1058 del 2021, riportati nell'allegato n. 6.
5. Non sono, altresi', ammissibili i programmi che prevedono misure
di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli
normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i
casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con
un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti
dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di
investimento devono:
a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al
piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato n. 1. L'ammontare delle
spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare,
risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del
programma;
b) essere diretti all'ampliamento della capacita', alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente ovvero alla
realizzazione di una nuova unita' produttiva, ad esclusione degli
interventi di efficientamento energetico di cui al comma 2, lettera
b), che devono riguardare un'unita' produttiva esistente;
c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei
territori delle regioni meno sviluppate, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 7, comma 5, lettera i). La predetta unita' produttiva deve
trovarsi nella disponibilita' dell'impresa alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi
diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, nonche'
per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio
italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la
predetta disponibilita' alla data di presentazione della prima
richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle
agevolazioni;
d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a
euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta)
percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato,
ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone,
dell'ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento
possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle
predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte
eccedente non e' oggetto delle agevolazioni di cui al presente
decreto e che l'impresa e' tenuta ad individuare le modalita' di
copertura di quest'ultima. Con il provvedimento di cui all'art. 9,
comma 2 sono fornite le occorrenti specificazioni in merito agli
elementi utili per la determinazione del fatturato e per la
predisposizione del piano economico-finanziario;
e) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della
data di avvio dei lavori;
f) prevedere una durata non superiore a diciotto mesi dalla data
di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni,
fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere,
su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del
termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di
ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di
spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui
all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali
e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del
totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei
beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto
specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di
investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo
delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al
periodo di programmazione 2021 - 2027;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA
Credit transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il
soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli
strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base
all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi mobili, inoltre,
devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento. Sono
esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla
diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento)
per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati,
come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio
dell'investimento;
h) essere conformi al principio DNSH.
3. Sono, altresi', ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18
(Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER, le
spese per i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2:
a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica
relativi all'applicazione di una o piu' delle tecnologie abilitanti
di cui all'allegato n. 1, nei limiti del 5 (cinque) per cento
dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma
1, lettere a) e c);
b) per i soli programmi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della
diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
relativa all'unita' produttiva oggetto misure di efficientamento
energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo
delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della
diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai
sensi della normativa di riferimento.
4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado
di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere
realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando
che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di
intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono
ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano
identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie
prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di
qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non
recuperabile per il soggetto beneficiario;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso
l'unita' produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione
non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque
nella disponibilita' dell'impresa e ubicati nei territori delle
regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il
processo produttivo, purche' si tratti di impianti direttamente
interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento
diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non
possono essere allacciate utenze diverse;
j) correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o
persone;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a
500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.

Art. 8

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, ovvero,
successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13
(Campo di applicazione degli aiuti a finalita' regionale) e 14 (Aiuti
a finalita' regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma del
contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a
copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili
pari al 75 (settantacinque) per cento. In particolare:
a) nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50
(cinquanta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese
ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25
(venticinque) per cento delle medesime spese in forma di
finanziamento agevolato;
b) nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 (quaranta)
per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma
di contributo in conto impianti e per il 35 (trentacinque) per cento
delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
3. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma 3, le agevolazioni
sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento
GBER.
4. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa
beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione
dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata
massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione
dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la
scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di
ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il
finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo
del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla
comunicazione n. 14/2008. A tal fine, e' utilizzato il tasso di
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di
punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita'
massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di
Stato applicabile, l'Agenzia procede, al fine di garantire il
rispetto della predetta intensita', a ridurre il contributo in conto
impianti.
6. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura
finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in
una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura
almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili
complessive.
7. Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove
mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, in aggiunta alle
agevolazioni determinate ai sensi del comma 2, e' riconosciuta, nei
limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa di
cui al comma 1, una maggiorazione del contributo in conto impianti
pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata
contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni di cui
all'art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensita'
massime di aiuto.
8. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato a
conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di
cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute
dall'impresa beneficiaria.
9. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comunicati ai
sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in
«de minimis» ove concesse per specifici costi ammissibili, ad
eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici
fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita'
massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di
Stato.
10. Si applica l'art. 14, paragrafo 13, del Regolamento GBER.

Art. 9

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia
(www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi
disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le
domande di agevolazione e i piani di investimento ed e' precisata
l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria da parte dell'Agenzia, ivi inclusa la documentazione
tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione
della capacita' del programma di investimento di conseguire i
particolari obiettivi di sostenibilita' ambientale di cui all'art. 6,
comma 2, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire
la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente
decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere
presentate, a partire dalla data fissata con il predetto
provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso
l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet
dell'Agenzia.
3. Ciascuna impresa puo' presentare una sola domanda di
agevolazione, fatta salva la possibilita' di presentazione di una
nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in
esito alla relativa istruttoria.
4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli
indicatori di cui all'allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali
soglie minime di ammissibilita' per ciascuno dei predetti criteri e
indicatori, nonche' il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale
possesso da parte dell'impresa del rating di legalita' o della
certificazione della parita' di genere, sono definiti con il
provvedimento di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese
beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico
sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a
esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in
ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna
impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in
relazione agli indicatori del criterio di valutazione
«Caratteristiche del soggetto proponente» e del criterio
«Sostenibilita' ambientale del programma di investimento» di cui
all'allegato n. 5.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda
di agevolazioni, l'Agenzia procede a valutare preliminarmente la
capacita' dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:
Cflow ≥ Cfa/n
dove:
«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di
esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 8;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto
proponente in sede di domanda di agevolazioni.
7. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 6, l'Agenzia
procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero
della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e
delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e
all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri
di valutazione di cui all'allegato n. 5, completando l'istruttoria,
per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale
attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati
o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente
ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta, richiederli al soggetto
proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine
per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti
per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al
ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in
modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di
agevolazione e' valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle
more delle attivita' di valutazione dei programmi di investimento e
della verifica della conformita' degli stessi alle disposizioni
nazionali ed europee di riferimento, l'Agenzia verifica la vigenza e
la regolarita' contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza
di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
8. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero,
avvalendosi dell'Agenzia, procede alla registrazione dell'aiuto
individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio
2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di
concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono
indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli
impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine, tra l'altro,
agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del
programma di investimento, con particolare riferimento agli
adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le
circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa
beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse.
9. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di
concessione di cui al comma 8, sottoscritto da parte dell'impresa
beneficiaria, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di
finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8, comma
4, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi a carico dell'impresa beneficiaria. Per le predette
finalita', l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere la
documentazione utile per la definizione del contratto di
finanziamento entro trenta giorni, non prorogabili, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al
comma 8, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al
minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per
insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal
presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia in non piu' di tre
stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di
richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a
titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del
programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25
(venticinque) per cento dell'importo complessivo dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo'
essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate
secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite
le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di
rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da
allegare.
3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse
deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di ultimazione
dell'investimento come definita all'art. 6, comma 6, lettera f),
fatta salva la possibilita' per l'Agenzia di accordare un maggiore
termine su istanza dell'impresa beneficiaria. L'ammontare delle
agevolazioni spettanti e' definito sulla base dell'investimento
complessivamente ammesso in via definitiva.
4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato
costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
a) nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui impresa beneficiaria abbia scelto la modalita'
di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data
di presentazione della richiesta di erogazione.
5. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nel provvedimento di
cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di
agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.
6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di
investimento di cui all'art. 6, comma 6, lettera f), le imprese
beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare
l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice
di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il programma di
investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il
registro delle imprese.

Art. 11

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti
previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a:
a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni
dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se
successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato,
nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva
agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni
strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile
procedere, previa comunicazione all'Agenzia, alla loro sostituzione.
Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell'attivita' individuati
dall'art. 14 come causa di revoca;
b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso
modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non
dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.);
c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento o del maggior termine
eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto
di quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dall'Agenzia, dalla Commissione
europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea
competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia allo
scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita'
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento;
h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni;
i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di
tutte le attivita' previsti in materia di monitoraggio, controllo e
pubblicita' dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle
risorse di cui all'art. 3, secondo le indicazioni fornite dal
Ministero;
j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, con le
modalita' allo scopo individuate dal Ministero;
k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in
materia di ammissibilita' delle spese, assicurando, tra l'altro, che
le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una
misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 63,
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1060/2021 o nazionale secondo
quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilita'
delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti
giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 - 2027 e
al Codice unico di progetto (CUP), nonche' contenere l'indicazione
dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
l) garantire il rispetto della legislazione applicabile in
materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al
terrorismo;
m) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle
operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
n) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.
9 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti
fondamentali e alla conformita' alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea; alla parita' tra uomini e donne, l'integrazione
di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non
discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica,
religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento
sessuale; all'accessibilita' per le persone con disabilita'; allo
sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il
rispetto del principio DNSH.

Art. 12

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare,
anche per il tramite dell'Agenzia, controlli e ispezioni, anche a
campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le
condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, l'Agenzia effettua
un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di
investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad
effettuare una verifica in loco per un campione significativo di
programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita
commissione di accertamento. Il campione e' definito sulla base di
una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione
casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20
(venti) per cento dei programmi giunti a conclusione nel periodo di
riferimento. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a
carico delle risorse di cui all'art. 3.

Art. 13

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla
localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate
al Ministero e all'Agenzia. La comunicazione deve essere accompagnata
da un'argomentata relazione illustrativa, anche al fine della
verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e
delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. Il
Ministero, sulla base dell'istruttoria operata dall'Agenzia, provvede
ai conseguenti adempimenti. Nel caso in cui le verifiche e
valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede
alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di
agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate
in fase di erogazione delle agevolazioni.

Art. 14

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa
beneficiaria e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). La realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 10, comma 6, del codice
ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di
investimento;
d) apertura, nei confronti dell'impresa beneficiaria, di una
procedura concorsuale, laddove intervenuta antecedentemente alla data
di ultimazione dell'investimento, fatta salva la possibilita' per il
Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti
dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale non avente
finalita' liquidatoria, la compatibilita' della procedura medesima
con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione
dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato,
dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua
parte, in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della
presente causa di revoca, si considera il trasferimento
dell'attivita' economica effettuata da parte della medesima impresa
beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile;
g) accertamento della violazione del principio DNSH, fatto salvo
quanto previsto al comma 5.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1,
l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
11, comma 1, lettera a);
b) violazione della disciplina in materia di stabilita' delle
operazioni di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021, con
cessazione o trasferimento dell'attivita' economica a cui e'
finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori
delle regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati
dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita'
economica e/o della capacita' produttiva oggetto del programma di
investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento
degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la
parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si
procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di
investimento agevolato nei termini di cui all'art. 10, comma 4,
purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni
istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui all'art. 8, comma 9, purche' la parte di investimento realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero;
i) violazione del principio DNSH, qualora non costituisca causa
di revoca totale, ai sensi del comma 5.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta
all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di
agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il
pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta
all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di
agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato
verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta all'impresa
beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di
quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di
contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresi',
revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed
entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori
obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonche' nei casi di mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di
investimento. Nel caso di violazione del principio DNSH, la revoca e'
totale o parziale in relazione alla gravita' della violazione e, ove
la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si
riferisca a specifici costi sostenuti dall'impresa beneficiaria,
puo', comunque, essere riconosciuta all'impresa esclusivamente la
parte di agevolazioni riferita a spese conformi allo stesso principio
DNSH.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il regime di aiuto disciplinato dal presente decreto e gli aiuti
individuali concessi nell'ambito dello stesso sono registrati nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, e' pubblicato
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre
2011, n. 180.
3. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le
informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal
presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Allegato n. 1 
                                                    (art. 6, comma 1) 
 
Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano  Transizione
4.0 atte  a  consentire  la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
                            dell'impresa 
 
 
=====================================================================
|      | Tecnologie abilitanti |            Descrizione             |
+======+=======================+====================================+
|      |                       |Soluzioni che consentono            |
|      |                       |l'evoluzione delle macchine verso   |
|      |                       |una maggiore autonomia,             |
|      |                       |flessibilita' e collaborazione, sia |
|      |                       |tra loro sia con gli esseri umani,  |
|      |                       |dando vita a robot con aumentate    |
|      |                       |capacita' cognitive; applicata      |
|      |                       |all'industria per migliorare la     |
|      |                       |produttivita', la qualita' dei      |
|      |Advanced manufacturing |prodotti e la sicurezza dei         |
|  1   |solutions              |lavoratori.                         |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Processi per la produzione di       |
|      |                       |oggetti fisici tridimensionali,     |
|      |                       |potenzialmente di qualsiasi forma e |
|      |                       |personalizzabili senza sprechi, a   |
|      |                       |partire da un modello digitale, che |
|      |                       |consente un'ottimizzazione dei costi|
|      |                       |in tutta la catena logistica e del  |
|  2   |Additive manufacturing |processo distributivo.              |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Impiego della tecnologia digitale   |
|      |                       |per aggiungere dati e informazioni  |
|      |                       |alla visione della realta' e        |
|      |                       |agevolare, ad esempio, la selezione |
|      |                       |di prodotti e parti di ricambio, le |
|      |                       |attivita' di riparazione e in       |
|      |                       |generale ogni decisione relativa al |
|      |                       |processo produttivo al fine         |
|      |                       |dell'arricchimento della percezione |
|      |                       |sensoriale umana mediante           |
|      |                       |informazioni, in genere manipolate e|
|      |                       |convogliate elettronicamente,che non|
|      |                       |sarebbero percepibili con i cinque  |
|  3   |Realta' aumentata      |sensi.                              |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Soluzioni finalizzate, in ottica di |
|      |                       |integrazione, alla modellizzazione  |
|      |                       |e/o alla simulazione del proprio    |
|      |                       |comportamento nello svolgimento del |
|      |                       |processo (sistema cyberfisico)      |
|      |                       |facendo riferimento al concetto di  |
|      |                       |digital twin, ovvero alla           |
|      |                       |disponibilita' di un modello        |
|      |                       |virtuale o digitale di un sistema   |
|      |                       |generico (macchina, impianto,       |
|      |                       |prodotto, etc.) al fine di          |
|      |                       |analizzarne il comportamento con    |
|      |                       |finalita' predittive e di           |
|  4   |Simulation             |ottimizzazione.                     |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Soluzioni che consentono            |
|      |                       |l'integrazione automatizzata con il |
|      |                       |sistema logistico dell'impresa con  |
|      |                       |finalita' quali il tracciamento     |
|      |                       |automatizzato di informazioni di    |
|      |                       |natura logistica, con la rete di    |
|      |                       |fornitura, con altre macchine del   |
|      |                       |ciclo produttivo (integrazione      |
|      |                       |Machine-to-Machine). Rientrano tra  |
|      |                       |queste anche le soluzioni           |
|      |                       |tecnologiche digitali di filiera    |
|      |                       |finalizzate all'ottimizzazione della|
|      |                       |gestione della catena di            |
|      |                       |distribuzione e della gestione delle|
|      |                       |relazioni con i diversi attori, le  |
|      |                       |piattaforme e applicazioni digitali |
|      |                       |per la gestione e il coordinamento  |
|      |                       |della logistica con elevate         |
|      |                       |caratteristiche di integrazione     |
|      |                       |delle attivita' di servizio, i      |
|      |                       |sistemi elettronici per lo scambio  |
|      |Integrazione           |di dati (electronic data            |
|  5   |orizzontale e verticale|interchange, EDI).                  |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Implementazione di una rete di      |
|      |                       |oggetti fisici (things) che         |
|      |                       |dispongono intrinsecamente della    |
|      |                       |tecnologia necessaria per rilevare e|
|      |                       |trasmettere, attraverso internet,   |
|      |                       |informazioni sul proprio stato o    |
|      |                       |sull'ambiente esterno. L'Internet of|
|      |                       |things (IoT) e' composto da un      |
|      |                       |ecosistema che include gli oggetti, |
|      |                       |gli apparati e i sensori necessari  |
|      |                       |per garantire le comunicazioni, le  |
|      |                       |applicazioni e i sistemi per        |
|      |                       |l'analisi dei dati introducendo una |
|      |                       |nuova forma di interazione, non piu'|
|      |                       |limitata alle persone, ma tra       |
|      |                       |persone e oggetti, denotata anche   |
|      |                       |come Man-Machine Interaction (MMI), |
|      |Internet of things e   |e pure tra oggetti e oggetti,       |
|  6   |industrial internet    |machine to machine (M2M).           |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Implementazione di un'infrastruttura|
|      |                       |Cloud IT comune, flessibile,        |
|      |                       |scalabile e open by design per      |
|      |                       |condividere dati, informazioni e    |
|      |                       |applicazioni attraverso internet    |
|      |                       |(raccolti da sensori e altri        |
|      |                       |oggetti, e dal consumatore stesso)  |
|      |                       |in modo da seguire la trasformazione|
|      |                       |dei modelli di business con la      |
|      |                       |capacita' necessaria abilitando     |
|      |                       |flessibilita', rilasci continui di  |
|      |                       |servizi con cicli di vita ridotti a |
|      |                       |mesi, innovazione progressiva e     |
|      |                       |trasversalita', l'interoperabilita' |
|      |                       |di soluzioni, anche eterogenee, sia |
|      |                       |aperte che proprietarie, con un     |
|      |                       |eventuale slancio a nuovi processi  |
|      |                       |digitali e a nuove modalita' di     |
|      |                       |interazione tra aziende, cittadini e|
|  7   |Cloud                  |PA.                                 |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Tecnologie, processi, prodotti e    |
|      |                       |standard necessari per proteggere   |
|      |                       |collegamenti, dispositivi e dati da |
|      |                       |accessi non autorizzati,            |
|      |                       |garantendone la necessaria privacy e|
|      |                       |preservandoli da attacchi e minacce |
|      |                       |informatiche ricorrendo a servizi di|
|  8   |Cybersecurity          |risk e vulnerabilty assessment.     |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Tecnologie digitali in grado di     |
|      |                       |raccogliere e analizzare, con       |
|      |                       |strumenti che trasformano in        |
|      |                       |informazioni, enormi quantita' di   |
|      |                       |dati eterogenei (strutturati e non) |
|      |                       |generati dal web, dai dispositivi   |
|      |                       |mobili e dalle app, dai social media|
|      |                       |e dagli oggetti connessi, al fine di|
|      |                       |rendere i processi decisionali e le |
|      |                       |strategie di business piu' veloci,  |
|      |                       |piu' flessibili e piu' efficienti   |
|      |                       |abilitando analisi real time,       |
|      |                       |predittive e anche attraverso       |
|      |                       |l'utilizzo di innovazioni di        |
|  9   |Big data e analytics   |frontiera quali i sistemi cognitivi.|
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Sistema tecnologico capace di       |
|      |                       |risolvere problemi o svolgere       |
|      |Intelligenza           |compiti e attivita' tipici della    |
|  10  |artificiale            |mente e dell'abilita' umana.        |
+------+-----------------------+------------------------------------+
|      |                       |Tecnologie e protocolli informatici |
|      |                       |che usano un registro condiviso,    |
|      |                       |distribuito, replicabile,           |
|      |                       |accessibile simultaneamente,        |
|      |                       |architetturalmente decentralizzato  |
|      |                       |su basi crittografiche, tali da     |
|      |                       |consentire la registrazione, la     |
|      |                       |convalida, l'aggiornamento e        |
|      |                       |l'archiviazione di dati sia in      |
|      |                       |chiaro che ulteriormente protetti da|
|      |                       |crittografia verificabili da ciascun|
|      |                       |partecipante, non alterabili e non  |
|  11  |Blockchain             |modificabili.                       |
+------+-----------------------+------------------------------------+

Allegato n. 2 
                                        (art. 6, comma 2, lettera a)) 
 
       Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere 
         il processo produttivo piu' sostenibile e circolare 
 
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle       |
|   |risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti,       |
|   |compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia       |
| 1 |circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale.   |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di        |
|   |simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di |
|   |un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli   |
|   |scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato |
| 2 |delle acque e al riciclo delle materie prime.                  |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso       |
| 3 |razionale e la sanificazione dell'acqua.                       |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e|
| 4 |di efficientare il ciclo produttivo.                           |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart     |
|   |packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali         |
| 5 |recuperati.                                                    |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Implementazione di sistemi di selezione del materiale          |
|   |multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di    |
| 6 |riciclo di materiali piccoli e leggeri.                        |
+---+---------------------------------------------------------------+
Allegato n. 3 
                                        (art. 6, comma 2, lettera b)) 
 
                Elenco delle misure atte a migliorare 
              la sostenibilita' energetica dell'impresa 
 
 
+-----+-------------------------------------------------------------+
|     |Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi          |
|  1  |energetici.                                                  |
+-----+-------------------------------------------------------------+
|     |Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta       |
|     |efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di        |
|     |contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo |
|  2  |e/o di erogazione dei servizi.                               |
+-----+-------------------------------------------------------------+
|     |Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli |
|  3  |produttivi.                                                  |
+-----+-------------------------------------------------------------+
|     |Installazione di impianti di produzione di energia termica o |
|  4  |elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.            |
+-----+-------------------------------------------------------------+
|     |Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza |
|     |energetica degli edifici in cui e' esercitata l'attivita'    |
|  5  |economica.                                                   |
+-----+-------------------------------------------------------------+

 Allegato n. 4 
                                                    (art. 6, comma 3) 
 
            Elenco delle attivita' economiche ammissibili 
 
    Le singole attivita' ammissibili fanno riferimento,  al  fine  di
una  loro  corretta  e  puntuale  individuazione,  ai  codici   della
classificazione delle attivita' economiche ATECO  2007,  alla  quale,
pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 
    Attivita'   manifatturiere:   sono   ammissibili   le   attivita'
economiche  di  cui  alla  sezione  C  della  classificazione   delle
attivita' economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell'art.
6, comma 4. 
    Attivita' di servizi alle imprese: sono ammissibili le  attivita'
economiche riportate nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|  Codice  |                        |                               |
|ATECO 2007|   Descrizione classe   |             Note              |
+==========+========================+===============================+
|          |                        |Limitatamente al trattamento   |
|          |                        |delle acque reflue di origine  |
|          |                        |industriale tramite processi   |
|          |                        |fisici, chimici e biologici    |
|          |                        |come diluizione, screening,    |
|          |Raccolta e depurazione  |filtraggio, sedimentazione,    |
|37.00.0   |delle acque di scarico  |ecc.                           |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |                        |Limitatamente a quelli di      |
|          |                        |origine industriale e          |
|38.1      |Raccolta dei rifiuti    |commerciale                    |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |                        |Limitatamente a quelli di      |
|          |                        |origine industriale e          |
|38.3      |Recupero dei materiali  |commerciale                    |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Magazzinaggio e         |                               |
|          |attivita' di supporto ai|                               |
|          |trasporti, con          |                               |
|          |esclusione dei mezzi di |                               |
|52        |trasporto               |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Mense e catering        |                               |
|          |continuativo su base    |                               |
|56.29     |contrattuale            |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|58.2      |Edizioni di software    |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|61        |Telecomunicazioni       |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Produzione di software, |                               |
|          |consulenza informatica e|                               |
|62        |attivita' connesse      |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Elaborazione dei dati,  |                               |
|          |hosting e attivita'     |                               |
|63.1      |connesse; portali web   |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Attivita' di direzione  |                               |
|          |aziendale e di          |                               |
|70        |consulenza gestionale   |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Attivita' degli studi di|                               |
|          |architettura e          |                               |
|          |d'ingegneria; collaudi  |                               |
|71        |ed analisi tecniche     |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Ricerca scientifica e   |                               |
|72        |sviluppo                |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Pubblicita' e ricerche  |                               |
|73        |di mercato              |Intera divisione ATECO         |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Attivita' dei call      |                               |
|82.20     |center                  |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Attivita' di imballaggio|                               |
|          |e confezionamento per   |                               |
|82.92     |conto terzi             |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Riparazione di computer |                               |
|          |e di apparecchiature per|                               |
|95.1      |le comunicazioni        |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
|          |Attivita' delle         |                               |
|96.01.1   |lavanderie industriali  |                               |
+----------+------------------------+-------------------------------+
 
                                                        Allegato n. 5 
                                                    (art. 9, comma 4) 
 
              Determinazione dei criteri di valutazione 
                    delle domande di agevolazione 
 
    Le  domande  di  agevolazione  che  superano  le   verifiche   di
ammissibilita' di cui  all'art.  9,  comma  4,  sono  successivamente
valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti
criteri: 
      a) Caratteristiche del soggetto proponente.  Tale  criterio  e'
istruito sulla base dei seguenti indicatori: 
        i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni,  determinato
sulla base del  rapporto,  relativamente  agli  ultimi  due  esercizi
finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a
medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni; 
        ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla  base
del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari,  tra
l'importo  del  margine  operativo  lordo  e  l'importo  degli  oneri
finanziari; 
        iii. indipendenza finanziaria,  determinato  sulla  base  del
rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari,  tra  il
totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo; 
        iv. incidenza della gestione  caratteristica  sul  fatturato,
determinato sulla base del rapporto, relativamente  agli  ultimi  due
esercizi finanziari, tra l'importo  del  margine  operativo  lordo  e
l'importo del fatturato; 
      b) Qualita' della proposta. Tale  criterio  e'  istruito  sulla
base dei seguenti indicatori: 
        i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla  base
del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti  nelle  tipologie
tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e il totale degli  investimenti
proposti; 
        ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base  del  rapporto
tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi  corredati  di
adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi; 
        iii. sostenibilita'  economica  dell'investimento,  calcolato
come  grado  di  copertura  dell'investimento  assicurato  dal   buon
andamento della  gestione  caratteristica  dell'impresa,  riscontrato
sulla base del rapporto tra l'importo  del  margine  operativo  lordo
medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari  e  l'ammontare
complessivo degli investimenti ammessi. 
      c) Sostenibilita' ambientale  del  programma  di  investimento.
Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori: 
        i. programma volto a  favorire  la  transizione  dell'impresa
verso  il  paradigma  dell'economia  circolare,   determinato   dalla
coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato n.
2; 
        ii.   programma   volto   alla   promozione   dell'efficienza
energetica delle PMI, riducendone il fabbisogno  energetico  rispetto
ai consumi medi  pregressi  di  energia  primaria,  determinato  come
capacita' del programma di  determinare  un  «risparmio  energetico»,
attraverso l'adozione di una o piu' delle misure di cui  all'allegato
n. 3, non inferiore al 5%; 
        iii. contributo al raggiungimento degli  obiettivi  climatici
fissati  dall'Unione  europea,   comprovato   da   perizia   giurata,
rilasciata  da  un   professionista   iscritto   al   relativo   albo
professionale, intesa come capacita' del programma di investimento di
contribuire  al  raggiungimento  di  uno  o  entrambi  gli  obiettivi
climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e  «adattamento  ai
cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del  regolamento  (UE)
n. 2020/852 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  18  giugno
2020, secondo i criteri di vaglio tecnico  definiti  dal  regolamento
delegato (UE) n. 2021/2139) della Commissione europea  del  4  giugno
2021; 
        iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un
sistema di gestione ambientale  o  di  efficienza  energetica  (quali
EMAS, UNI EN ISO140001, UNI CEI EN ISO 50001) ovvero possesso di  una
certificazione  ambientale  di  prodotto  relativa  alla   linea   di
produzione oggetto del programma di  investimento  con  l'impegno  al
relativo mantenimento per un periodo non inferiore a tre  anni  dalla
predetta data. 
                                                        Allegato n. 6 
                                         (art. 6, comma 4, lettera c) 
 
                    Ambiti di intervento esclusi 
 
    Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  lettera  c),   non   possono
beneficiare  delle  agevolazioni  previste  dal  presente  decreto  i
programmi di investimento relativi agli ambiti,  qualora  pertinenti,
previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  2021/1058
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione. 
    Ai predetti fini, di seguito si riporta l'art.  7,  paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 2021/1058: 
      «1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono: 
        a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari; 
        b) gli investimenti volti a  conseguire  la  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra provenienti  da  attivita'  elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; 
        c)    la    fabbricazione,    la    trasformazione    e    la
commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; 
        d) un'impresa in  difficolta',  quali  definite  all'art.  2,
punto 18), del regolamento (UE)  n.  651/2014  salvo  se  autorizzato
nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in  materia  di
aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali; 
        e) gli investimenti in infrastrutture  aeroportuali,  eccetto
nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali  esistenti
quali definiti all'art.  2,  punto  153),  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, in uno dei casi seguenti: 
        i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o 
        ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo
risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel  cielo
unico europeo; 
      f) gli investimenti in attivita' di smaltimento dei rifiuti  in
discariche, eccetto: 
        i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi  debitamente
giustificati; o 
        ii)  per  gli  investimenti  finalizzati  alla   dismissione,
riconversione o messa in  sicurezza  delle  discariche  esistenti,  a
condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacita'; 
      g) gli investimenti destinati ad aumentare la  capacita'  degli
impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto: 
        i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi  debitamente
giustificati; 
        ii)  gli  investimenti  in  tecnologie  per  il  recupero  di
materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare; 
      h)   gli   investimenti   legati    alla    produzione,    alla
trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo  stoccaggio  o
alla combustione di combustibili fossili, eccetto: 
        i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati
da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba,  lignite,
scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas  ai
seguenti fini: 
          ammodernamento  dei  sistemi  di  teleriscaldamento  e   di
teleraffreddamento per portarli allo stato  di  «teleriscaldamento  e
teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art.  2,  punto  41,
della direttiva 2012/27/UE; 
          ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed
elettricita' per  portarli  allo  stato  di  «cogenerazione  ad  alto
rendimento» come definiti  all'art.  2,  punto  34,  della  direttiva
2012/27/UE; 
          investimenti  in  caldaie  e   sistemi   di   riscaldamento
alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici  in  sostituzione  di
impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso; 
        ii)  gli  investimenti  nell'espansione  e  nel   cambio   di
destinazione, nella conversione  o  nell'adeguamento  delle  reti  di
trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti
adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi,  e
consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; 
        iii) gli investimenti in: 
          veicoli puliti quali definiti  nella  direttiva  2009/33/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici; e 
          veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o
adattati per essere utilizzati dai servizi  di  protezione  civile  e
antincendio.»

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