Agevolazioni per elettricità e gas naturale

Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79

Agevolazioni per elettricità e gas naturale: per contenere (nel terzo trimestre 2023) gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvederà a mantenere azzerate le aliquote delle componenti
tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Risorse disponibili: 175 milioni di euro.

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È quanto emerge, fra le altre agevolazioni, dal decreto-legge 28 giugno, n, 179.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

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Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di
termini legislativi. (23G00094)

 

(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023)
Vigente al: 29- giugno 2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative», e, in particolare, l'articolo 26;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE», e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 1;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure
interpretative volte a garantire il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la
riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made
in Italy;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

 

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del
valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla
medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della
medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di
euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1,
comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante
dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede ai sensi del comma 3.
2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere
azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti
tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del
gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni
di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a
valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio
della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da
stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.
4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte
della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31
luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali
gas.

Art. 2

Disposizioni di interpretazione autentica

 

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si
interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e
delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' applicato anche al termine
previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unita'
di missione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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